Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

tutela delle persone handicappate

Congedo parentale per il bambino handicappato in situazione di gravità

(art. 33, 34, 36 e 45 dlgs. n.151/2001)

Ha diritto:
La madre, o in alternativa al padre (anche adottivi e affidatari), anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.
Il congedo parentale è prolungato fino a 3 anni (nei limiti di durata del rapporto di lavoro a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati). È riconosciuto anche ai genitori adottivi e affidatari.
In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti permessi pari a due ore di riposo giornaliero retribuito. Retribuzione al 30% per tutto il prolungamento. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo sopra indicato sono coperti da contribuzione figurativa. Il periodo è valido ad ogni effetto, con l'esclusione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Due ore di riposo giornaliero retribuito nei primi 3 anni di vita del bambino handicappato in situazione di gravità

(artt. 42 e 45 dlgs. n.151/2001;
art. 33 L.104/92;
Nota n.911 17.10.2005
Circ.funz.pubb.26.06.1992 n.90543/7/488)

Spettano fino a 3 anni di età del bambino alla madre, o in alternativa al padre, anche se l'altro genitore non ne abbia diritto e sono alternativi al congedo parentale di cui al punto 1). Spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. Spettano anche allo stesso lavoratore handicappato maggiorenne in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a giorni.
Condizione: che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati
In caso di orario di servizio inferiore alle 6 ore giornaliere o di part-time il permesso è di una sola ora.
Retribuzione intera.

Tre giorni mensili per assistere il figlio handicappato in situazione di gravità di età superiore a 3 anni o persona handicappata in situazione di gravità

(artt. 33, 42 dlgs. n.151/2001;
art. 33 legge n.104/92;
art.21 ccnl;
Nota n.911 17.10.2005
Circ. INPS n.133/2000;
L.n.423/93)

Spettano, alternativamente, a ciascun genitore lavoratore di handicappato grave sia minorenne che maggiorenne convivente, ma anche se non convivente purché l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. Spettano anche ai familiari lavoratori dipendenti che assistano con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il 3° grado handicappato grave convivente. Spettano inoltre allo stesso lavoratore handicappato maggiorenne in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a ore. Spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.

I 3 giorni sono retribuiti. Non riducono i permessi retribuiti spettanti, riducono le ferie ma non la 13ª mensilità. Non riducono le ferie al personale di ruolo. Occorre la convivenza con il figlio o, in assenza, che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva (l’handicappato non sia ricoverato a tempo pieno) e sono fruibili anche in maniera continuativa, ma non possono essere frazionati in ore, né sono cumulabili con quelli dei mesi successivi.

Scelta della sede più vicina al proprio domicilio

(art. 21 e 33 legge 104/92,
art. 20 L. n.53/2000)

In caso di vincita di un concorso e in occasione dei trasferimenti la persona con handicap superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza  della  tabella  A  annessa  alla legge 10 agosto 1950, n. 648, può scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza consenso.

 

Il diritto alla scelta è riconosciuto al genitore (anche adottivo), ai familiari lavoratori dipendenti che assistano con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap anche non convivente.

Congedo retribuito fino a 2 anni

(art. 42 d.lgs. n.151/2001
Cir.INPDAP n. 2 del 10.01.2002,
Sentenza Corte costituzionale n.158 del 18 aprile 2007,
Informative INPDAP
n.22 del 25.10.2002
e n.30 del 21.07.2003)
Circolare INPS n.107/2005
La legge 24 dicembre 2003, n.350, art.3 comma 106 ha modificato l'art.42 del D.lgs. n.151/2001 sopprimendo le parole "da almeno 5 anni".
L'importo dell'indennità è rivalutato annualmente

Spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa o nel caso di loro impossibilità, a uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che da almeno 5 anni abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 104/92, a condizione che l’handicappato non sia ricoverato a tempo pieno. Analogo diritto è riconosciuto al coniuge convivente con la persona con handicap grave.

 

Congedo, continuativo o frazionato, fino a 2 a. con indennità corrispondente all’ultima retribuzione (però massimo lire 70 milioni) e con contribuzione figurativa ai soli fini della pensione (non quindi buonuscita): la concessione spetta entro 60 giorni dalla richiesta.

Non è cumulabile con il congedo per particolari patologie previsto dalla legge n.53 del 2000.

TOPTOPTOP