Legge 23 dicembre 1998, n. 448
"Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210
< omissis >
Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del
personale scolastico e trattamento di fine rapporto)
< omissis >
14. I docenti e i dirigenti scolastici che
hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo
di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno
scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i
dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli
oneri previdenziali. |