Legge 27
ottobre 1993, n. 423
Conversione con modificazioni
in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 324
Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori
straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le
attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della
condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e
per la concessione di un contributo compensativo all'Unione
italiana ciechi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del D.Lvo 30
dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari
delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per
la nomina e per le corrispondenti indennità;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati
l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e
all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni
preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un
contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne
l'attività istituzionale;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto
1993;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e
dell'interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.-
1. In attesa del riordinamento
del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1,
comma 7, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati
fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei
collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga
alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di
controllo.
2. Ove occorra provvedere alla
nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie
locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano
superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle
condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni
previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio
1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è
incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività
lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste
dalla legislazione vigente.
3. I comitati dei garanti di cui
al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi.
Le relative funzioni sono attribuite:
a) al sindaco del comune o ad un
suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte
di esso;
b) alla conferenza dei sindaci o
loro delegati, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale comprende il territorio di più comuni.
4. La conferenza di cui al comma
3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior
numero di abitanti o da un suo delegato e delibera a maggioranza.
Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei
consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco
rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite
da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse
già provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza
stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme
regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior
numero di abitanti.
5. Il sindaco o la conferenza dei
sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale,
le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle
attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il
conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le
verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano
eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di
indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la
conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle
decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli
atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta
regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.
6. La responsabilità degli
amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali,
delle regioni, delle province e dei comuni è personale.
Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del
dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano
beneficiato patrimonialmente.
7. Ai responsabili delle unità
sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti
sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della
predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei
responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli
enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo
articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai
fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni
contabile ed amministrativa.
8. Le indennità spettanti agli
amministratori straordinari sono fissate dalla regione in
relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle
strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali.
L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata
in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo,
della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità
e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi
capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può
risultare superiore al doppio della predetta somma, fatti salvi i
provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non
spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal
luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni
e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie
funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle
spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello
Stato. Per i dipendenti pubblici e privati la nomina ad
amministratore straordinario determina il collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza
provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi
comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei
contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono
al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il
comma 12 dell'articolo 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
9. Qualora le regioni non
adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle
disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede
in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità.
10. Nei rapporti con le farmacie,
con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private
convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative
spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto
passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento
del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale
territorialmente competente.
11. Le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia
e del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e
integrazioni.
12. I componenti le commissioni
degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai
consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono
eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi
medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni,
appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al
D.Lvo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233), e successive
modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
13. Il periodo di attività svolto
nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile
ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10
dell'art. 3 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502.
14. Il personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31
dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto
di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla
medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la
posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al
31 dicembre 1993.
15. Il medico che, ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente,
con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della
medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro
dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.
Art. 2.-
1. L'articolo 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che
l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria
per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli
12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento
previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo,
ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.
2. Qualora la
commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa
legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito
l'interessato.
3. L'accertamento provvisorio di
cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
4. La commissione medica di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve
pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di
cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
5. Al comma 3
dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel
senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito.
All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato
in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 3.-
1. Per il 1992 è concesso
all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al
relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del
capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per il medesimo anno.
Art. 4.-
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge. |