Circolare INDPAP 10.01.2002, n. 2
Testo
unico decreto legislativo 26.3.2001 n. 151, articolo 42 - Congedo
straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni
modificative alla legge n. 53/2000.
Con la circolare n. 49
del 27.11.2000, questo Istituto ha delineato gli aspetti più
significativi della disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2000
n. 53, nota come la "legge sui congedi parentali", recante misure
a sostegno della famiglia, della maternità e della paternità. Il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella G.U.
del 26.4.2001 n. 93/L, in esecuzione della delega contenuta
nell’art.15 della già citata legge n. 53/2000, nell’intento di
garantire, in materia, la coerenza logica e sistematica della
complessa normativa vigente, reca, oggi, il testo unico delle
disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi
alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi o in
affidamento.
In tale ambito,
l’articolo 42 del testo unico, in tema di riposi e permessi per
l’assistenza di figli con handicap grave, ha richiamato e
sostanzialmente confermato il preesistente quadro normativo di cui
al comma 4 bis dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53,
così come introdotto dall’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000
n. 388 (legge Finanziaria 2001).
In particolare, il
comma 5 dell’art. 42 ribadisce che i lavoratori dipendenti possono
usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un
periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per
assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/92, da almeno cinque
anni, la situazione di gravità contemplata dall’articolo 3, comma
3, della medesima legge 104. Condizione prevista per il beneficio
è che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno in strutture
specializzate.
La domanda deve essere
inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e gli
interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni
dalla richiesta.
A) Destinatari
Hanno diritto al
congedo i lavoratori pubblici che sono:
Genitori, naturali o
adottivi, di persone con handicap. Il periodo di
congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i
genitori, i quali devono comunque avere titolo al godimento dei
benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2, 3 della citata legge
104/92. Se trattasi di figlio minorenne è senz’altro possibile
fruire del beneficio in questione anche se l’altro genitore non
lavora; nell’ipotesi di figlio maggiorenne, non è necessariamente
richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza
sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente
(madre o padre che sia). Nell’ipotesi che l’altro genitore non
lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di
handicap, è necessario dimostrare l’impossibilità, da parte del
genitore che non lavora, di prestare assistenza.
Fratelli o sorelle
(anche adottivi), in caso di decesso dei genitori, purché
conviventi con il soggetto con handicap (ai fini della convivenza,
non è rilevante che quest’ultimo sia maggiorenne o minorenne).
B) Durata
Il periodo massimo di
congedo (due anni) si applica complessivamente a tutti gli
interessati, nell’arco della vita lavorativa di tutti, e
può essere fruito alternativamente dagli aventi diritto.
I periodi di congedo
straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di
congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni
lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000
"per gravi e documentati motivi familiari". I periodi
eventualmente già fruiti dal dipendente a tale titolo devono
quindi essere detratti dal limite dei due anni previsti per il
congedo straordinario di cui trattasi. I periodi stessi sono,
inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi
di cui alla legge 104/92, anche da parte dell’altro genitore.
Nell’ipotesi di più
figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i
limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica
(tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità di assistenza
degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario.
Il beneficio non è
riconoscibile nei periodi per i quali non è prevista attività
lavorativa, come nel caso di part-time verticale.
C) Trattamento
economico
"Durante il/i periodo/i
di congedo, frazionabile anche a giorni interi, il richiedente ha
diritto a percepire un’indennità, detta la legge di riforma,
corrispondente all’ultima retribuzione percepita", cioè riferita
all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la
stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite
complessivo massimo di 70 milioni. L’indennità è corrisposta dagli
enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Nulla viene, quindi,
innovato in materia di corresponsione delle retribuzioni che nel
settore pubblico continuano ad essere erogate nei casi di
astensione dal lavoro per maternità, secondo le modalità previste
dalla contrattazione collettiva di lavoro, dall’amministrazione di
appartenenza.
La norma pone il limite
max di 70 milioni nell’erogazione del trattamento economico, a cui
viene commisurata la contribuzione figurativa. In ordine
all’applicazione al settore pubblico del suddetto tetto
retributivo, in considerazione delle peculiari disposizioni per
gli iscritti all’Inpdap disciplinanti l’istituto della
contribuzione figurativa, l’Istituto rimane in attesa dello
scioglimento della riserva apposta dal Ministero del Lavoro al
parere espresso in data 20.12.2001.
Restano comunque ferme
le disposizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,
contratti collettivi e da ogni altra disposizione.
D) Riflessi
previdenziali
I periodi di congedo in
oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di
quiescenza.
I contributi da versare
a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati
alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la
normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che , per quanto
attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di
contribuzione figurativa. In particolare, dal disposto dell’art.2
del decreto si evince chiaramente che gli enti e le
amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento
dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in
mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la
retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con
onere a carico di questo Istituto. L’istituto della contribuzione
figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante
o ridotta.
Il riferimento
all’istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella
norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere
destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione
dell’A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di
maternità che pensionistici.
E, pertanto, a fronte
di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla
legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali. |