Il Decreto Legislativo 23 aprile
2003, n. 115 ha modificato ed
integrato il presente decreto.
Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n.151
(in SO n. 93 alla GU 26 aprile 2001, n. 96)
Testo unico delle disposizioni
legislative
in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della
Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di
un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e
coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la
funzione pubblica;
emana il seguente decreto
legislativo:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA
PATERNITA’
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Divieto di discriminazione
Articolo 4 Sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo
Articolo 5 Anticipazione del
trattamento di fine rapporto
CAPO II TUTELA DELLA SALUTE DELLA
LAVORATRICE
Articolo 6 Tutela della sicurezza e
della salute
Articolo 7 Lavori vietati
Articolo 8 Esposizione a radiazioni
ionizzanti
Articolo 9 Polizia di Stato,
penitenziaria e municipale
Articolo 10 Personale militare
femminile
Articolo 11 Valutazione dei rischi
Articolo 12 Conseguenze della
valutazione
Articolo 13 Adeguamento alla
disciplina comunitaria
Articolo 14 Controlli prenatali
Articolo 15 Disposizioni applicabili
CAPO III CONGEDO DI MATERNITA’
Articolo 16 Divieto di adibire al
lavoro le donne
Articolo 17 Estensione del divieto
Articolo 18 Sanzioni
Articolo 19 Interruzione della
gravidanza
Articolo 20 Flessibilità del congedo
di maternità
Articolo 21 Documentazione
Articolo 22 Trattamento economico e
normativo
Articolo 23 Calcolo dell’indennità
Articolo 24 Prolungamento del diritto
alla corresponsione del trattamento
Articolo 25 Trattamento previdenziale
Articolo 26 Adozioni e affidamenti
Articolo 27 Adozioni e affidamenti
preadottivi internazionali
CAPO IV CONGEDO DI PATERNITA’
Articolo 28 Congedo di paternità
Articolo 29 Trattamento economico e
normativo
Articolo 30 Trattamento previdenziale
Articolo 31 Adozioni e affidamenti
CAPO V CONGEDO PARENTALE
Articolo 32 Congedo parentale
Articolo 33 Prolungamento del congedo
Articolo 34 Trattamento economico e
normativo
Articolo 35 Trattamento previdenziale
Articolo 36 Adozioni e affidamenti
Articolo 37 Adozioni e affidamenti
preadottivi internazionali
Articolo 38 Sanzioni
CAPO VI RIPOSI E PERMESSI
Articolo 39 Riposi giornalieri della
madre
Articolo 40 Riposi giornalieri del
padre
Articolo 41 Riposi per parti plurimi
Articolo 42 Riposi e permessi per i
figli con handicap grave
Articolo 43 Trattamento economico e
normativo
Articolo 44 Trattamento previdenziale
Articolo 45 Adozioni e affidamenti
Articolo 46 Sanzioni
CAPO VII CONGEDI PER LA MALATTIA DEL
FIGLIO
Articolo 47 Congedo per la malattia
del figlio
Articolo 48 Trattamento economico e
normativo
Articolo 49 Trattamento previdenziale
Articolo 50 Adozioni e affidamenti
Articolo 51 Documentazione
Articolo 52 Sanzioni
CAPO VIII LAVORO NOTTURNO
Articolo 53 Lavoro notturno
CAPO IX DIVIETO DI LICENZIAMENTO,
DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Articolo 54 Divieto di licenziamento
Articolo 55 Dimissioni
Articolo 56 Diritto al rientro e alla
conservazione del posto
CAPO X DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 57 Rapporti di lavoro a
termine nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 58 Personale militare
Articolo 59 Lavoro stagionale
Articolo 60 Lavoro a tempo parziale
Articolo 61 Lavoro a domicilio
Articolo 62 Lavoro domestico
Articolo 63 Lavoro in agricoltura
Articolo 64 Collaborazioni coordinate
e continuative
Articolo 65 Attività socialmente
utili
CAPO XI LAVORATRICI AUTONOME
Articolo 66 Indennità di maternità
per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
Articolo 67 Modalità di erogazione
Articolo 68 Misura dell’indennità
Articolo 69 Congedo parentale
CAPO XII LIBERE PROFESSIONISTE
Articolo 70 Indennità di maternità
per le libere professioniste
Articolo 71 Termini e modalità della
domanda
Articolo 72 Adozioni e affidamenti
Articolo 73 Indennità in caso di
interruzione della gravidanza
CAPO XIII SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E
ALLA PATERNITA’
Articolo 74 Assegno di maternità di
base
Articolo 75 Assegno di maternità per
lavori atipici e discontinui
CAPO XIV VIGILANZA
Articolo 76 Documentazione
Articolo 77 Vigilanza
CAPO XV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ONERI CONTRIBUTIVI
Articolo 78 Riduzione degli oneri di
maternità
Articolo 79 Oneri contributivi nel
lavoro subordinato privato
Articolo 80 Oneri derivanti
dall’assegno di maternità di base
Articolo 81 Oneri derivanti
dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Articolo 82 Oneri derivanti dal
trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
Articolo 83 Oneri derivanti dal
trattamento di maternità delle libere professioniste
Articolo 84 Oneri derivanti dal
trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e
continuative
CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 85 Disposizioni in vigore
Articolo 86 Disposizioni abrogate
Articolo 87 Disposizioni
regolamentari di attuazione
Articolo 88 Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Oggetto
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 1, comma 5; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina
i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli
naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico
alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di
maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2 -
Definizioni
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si
intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si
intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in
alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si
intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del
lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del
figlio" si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore",
salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i
dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i
soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente
testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai
trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti
economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3 -
Divieto di discriminazione
1. È vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della
gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo
stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903.
2. E’ vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le
iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso
sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo
1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E’ vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la
retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di
qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903.
Art. 4 -
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 11;Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici
e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni
del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere
personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai
sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma
2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con
l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo
determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo
unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti
dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che
assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio
contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con
contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera
dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da
questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3
trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano
lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in
caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a
tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo
massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al
comma 3.
Art. 5 -
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(Legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto
può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
CAPO II -
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6 -
Tutela della sicurezza e della salute
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 1; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure
per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del
figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,
conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì,
alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza
sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale,
le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con
esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle
periodiche visite ostetrico-ginecologiche, della prestazioni
specialistiche per la tutela della maternità, in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal
decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché
prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7 -
Lavori vietati
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; Decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 645, art. 3; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
12, comma 3)
1. È’ vietato adibire le lavoratrici
al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato
nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede
ad aggiornare l'elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di
esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati
nell’elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre
mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì,
spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del
Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni
inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la
qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre
l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente
Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni
contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei
mesi.
Art. 8 -
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(Decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza,
non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad
attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che
ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E’ fatto obbligo alle lavoratrici
di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,
non appena accertato.
3. E’ altresì vietato adibire le
donne che allattano ad attività comportanti un rischio di
contaminazione.
Art. 9 -
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(Legge 7 agosto 1990, n.
232, art. 13; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal
presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro
operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia
di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente
testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità
all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano al personale femminile del corpo di polizia
penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10 -
Personale militare femminile
(Decreto legislativo 31
gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto
di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17,
comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi
successivi al parto il personale militare femminile non può
svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da
determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il
personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti
e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e
dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il
personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11 -
Valutazione dei rischi
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed
agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti
fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di
cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate
dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione
stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di
informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza
sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di
protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12 -
Conseguenze della valutazione
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della
valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di
lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al
rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o
dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione
scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente
per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per
tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di
quanto previsto all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti
dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della disposizione
di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7,
comma 7.
Art. 13 -
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la
valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la
salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al
comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina
contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed
integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità
alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 14 -
Controlli prenatali
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno
diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di
cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro
apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di
effettuazione degli esami.
Art. 15 -
Disposizioni applicabili
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente
previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
CAPO III -
CONGEDO DI MATERNITA’
Art. 16 -
Divieto di adibire al lavoro le donne
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le
donne:
a) durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale
data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non
goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti
al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17 -
Estensione del divieto
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi
dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza,
siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono
determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo
decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione
di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più
periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze
della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli
articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui
alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento
medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui
alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza
constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo
all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi
ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.
Art. 18 -
Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei
mesi.
Art. 19 -
Interruzione della gravidanza
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli
effetti come malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque
cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o
un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20 -
Flessibilità del congedo di maternità
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 4-bis. Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata
complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la
data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con
proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni del comma 1.
Art. 21 -
Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di
divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le
lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto
erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel
certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a
presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del
figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 22 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; Legge 9 dicembre 1977,
n. 903, art. 3, comma 2; Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e
5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione
degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L’indennità è corrisposta con le
modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità
devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si
computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di
fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi
di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell’indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono
considerati, ai fini della progressione nella carriera, come
attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano
a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze
eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno
godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista
di mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità,
rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di
pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione
professionale.
Art. 23 -
Calcolo dell’indennità
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione
della misura dell’indennità, per retribuzione s'intende la
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di
maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il
rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la
retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale
giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per
trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le
lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile
per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla
conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o
per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5,
lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei
settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto
di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario,
l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso
in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze
organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni
di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal
contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di
lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il
numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto
stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i
primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il
sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene
dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali
contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal
periodo stesso.
Art. 24 -
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 17; Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità è
corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si
verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti
dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si
trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono
ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità
purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di
60 giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti
60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori
delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo
parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una
precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per
accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata
prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità
abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità
anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle
condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della
indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento
dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di
180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore,
nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26
contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di
congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di
sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso,
sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a
carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di
tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25 -
Trattamento previdenziale
(Decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di
maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro,
alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini
dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla
pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al
fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi
corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e
17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono
considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il
soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque
anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo
comma.
Art. 26 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui
alla lettera c), comma 1, dell’articolo 16 può essere richiesto
dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in
affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto
dell’adozione o dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito
durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del
bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27 -
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6, comma1; Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma
3, lett. n), e 39-quater, lett. a e c)
1. Nel caso di adozione e di
affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
il congedo di maternità di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta
anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e
sino al compimento della maggiore età.
2. Per l’adozione e l’affidamento
preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a
fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e
l’affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L’Ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata
del congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata
del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto
al comma 2 del presente articolo.
CAPO IV -
CONGEDO DI PATERNITA’
Art. 28 -
Congedo di paternità
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6-bis, commi 1, 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità
o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in
caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre.
2. Il padre lavoratore che intenda
avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In
caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e
normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30 -
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale è
quello previsto dall’articolo 25.
Art. 31 -
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli
26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 27,
comma 2, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime
condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di
cui all’articolo 28.
CAPO V -
CONGEDO PARENTALE
Art. 32
Congedo parentale
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi
otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso
il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita
del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
2. Qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite
complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto
di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque
con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al
genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto.
Art. 33 -
Prolungamento del congedo
(Legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, commi 1 e 2; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. In alternativa al prolungamento
del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire
del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al
comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata
massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell’articolo 32.
Art. 34 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale
di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta
fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30
per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto
previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il
periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale
di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri
previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al
minimo.
4. L’indennità è corrisposta con le
modalità di cui all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto
all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35 -
Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articolo 15, comma 2, lett. a e b; Decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, artt. 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che
danno diritto al trattamento economico e normativo di cui
all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione
figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo
25.
2. I periodi di congedo parentale di
cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno
diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo
il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con
versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di
Amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene
corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta
alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il
diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o
per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa
da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal
riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della
gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti
durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non
coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo
al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del
rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura
massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a
condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della
domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6, comma 2; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
comma 7; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al
presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui
all’articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il
congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o
dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37 -
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6, comma 2; Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma
3, lett. n, e 39-quater, lett. b)
1. In caso di adozione e di
affidamento preadottivo internazionali si applicano le
disposizioni dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata
del congedo parentale.
Art. 38 -
Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui
al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VI -
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39 -
Riposi giornalieri della madre
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita
del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al
comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del
lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di
mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o
di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40 -
Riposi giornalieri del padre
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui
all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave
infermità della madre.
Art. 41 -
Riposi per parti plurimi
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere
utilizzate anche dal padre.
Art. 42 -
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(Legge 8 marzo 2000, n.
53, artt. 4, comma 4 bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si
applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili
anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento
della maggior età del figlio con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in
maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione
che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza,
che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con
il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno
dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo
a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante
il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno
2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli
per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di
maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con
le modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente
comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la
durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui
all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve
le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi
di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto.
Art. 43 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 8; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui
al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell’ente
assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è
anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli
apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 34, comma 5.
Art. 44 -
Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articolo 10, comma 5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art.
33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35,
comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile
di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione
figurativa.
Art. 45 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 3, comma 5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
7)
1. Le disposizioni in materia di
riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del
bambino.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
Art. 46 -
Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L’inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VII -
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47 -
Congedo per la malattia del figlio
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per
periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai
commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore,
il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi
1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della
malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48 -
Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la
malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto
all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49 -
Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la
malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto
previsto all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di
vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta
la copertura contributiva calcolata con le modalità previste
dall’articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del
bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di età, di cui
all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento
dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma
2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o
dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle
condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.
Art. 51 -
Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del
congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non sia in
congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52 -
Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui
al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VIII -
LAVORO NOTTURNO
Art. 53 -
Lavoro notturno
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a e b)
1. È vietato adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare
lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì
obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni
CAPO IX -
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54 -
Divieto di licenziamento
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e art. 31, comma 2; Legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; Decreto legislativo 9
settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; Legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere
licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine
dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III,
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera
in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il
divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si
applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del
rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività
dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione
per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del
rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera
il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa
dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda
o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso
abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere
collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive
modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla
lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3, è nullo.
6. E’ altresì nullo il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e
per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo
di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento
si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo
stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi
3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente articolo è punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento.
Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di
fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55 -
Dimissioni
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 12; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie
presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma
dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha
diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di
paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un
anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita
del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o
in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida
è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al
presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti
al preavviso.
Art. 56 -
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17,
comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto
di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto
di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano
occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata
nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno
di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la
fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di
permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del
posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento.
Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
CAPO X -
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57 -
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(Decreto legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art.
8)
1. Ferma restando la titolarità del
diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle
lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni
pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico
pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi
di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori
di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall’articolo
24, con corresponsione del trattamento economico a cura
dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo
rapporto di lavoro.
Art. 58 -
Personale militare
(Decreto legislativo 31
gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi
connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo
unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del
personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità,
previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti
ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono
computabili ai fini della progressione di carriera, salva la
necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa
vigente.
3. Il personale militare che si
assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del
figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati,
equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32
e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini
della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla
disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al
periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59 -
Lavoro stagionale
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad
industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione
stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30
novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano
licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell’articolo 54,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di
maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla
precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori
stagionali si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia
contributiva.
3. Alle straniere titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta
l’assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1,
dell’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60 -
Lavoro a tempo parziale
(Decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e, in particolare,
del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il
lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un
dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la
durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo
trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore
a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno
per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di
maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più
favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto
dall’articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia
contributiva.
Art. 61 -
Lavoro a domicilio
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 1, 13, 18, 22; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a
domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico
e normativo.
2. Durante il periodo di congedo,
spetta l'indennità giornaliera di cui all’articolo 22, a carico
dell’INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio
contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori
interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella
stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori
interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei
salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria
nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà
riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa
industria nel territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a
domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che
occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio
contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori
aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori
caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità
di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio
del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente
tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non
ultimato.
Art. 62 -
Lavoro domestico
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, artt. 1, 13, 19, 22; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il
relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai
servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed
il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le
disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63 -
Lavoro in agricoltura
(Decreto legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14; Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; Decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146, art. 4; Legge 17 maggio 1999, n. 144, art.
45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di
paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme
restando le modalità erogative di cui all’articolo 1, comma 6 del
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi
criteri previsti per i lavoratori dell’industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori
agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi
diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui
all'articolo 7, n. 5), del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,
hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a
condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
3. E’ consentita l’ammissione delle
lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di
paternità, mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,
n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi,
riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate
sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile
di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le
prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate
sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui
all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale
determinato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo
importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia
superato da quello spettante nelle singole province in
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere
da tale momento trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del
decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della
retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al
comma 5.
Art. 64 -
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela della
maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme
obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela
della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16,
quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro
dipendente.
Art. 65 -
Attività socialmente utili
(Decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; Decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di
cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno
diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici
si applica altresì la disciplina di cui all’articolo 17 del
presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori
di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente
copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 24, per i periodi di
congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall’INPS
un’indennità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno
previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati,
annualmente, tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 o del soggetto finanziatore dell’attività
socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori
viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività
socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del
periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori
impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono
riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i riposi di cui agli
articoli 39 e 40.
5. L’assegno è erogato anche per i
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 42,
commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
CAPO XI -
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66 -
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le
imprenditrici agricole
(Legge 29 dicembre 1987,
n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle
imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una
indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello
successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
Art. 67 -
Modalità di erogazione
(Legge 29 dicembre 1987,
n. 546, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 66
viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta
libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla
azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la
data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero
dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi
della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di
affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66
spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a
condizione che questo non abbia superato i sei anni di età,
secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età,
secondo quanto previsto all’articolo 27.
3. L’INPS provvede d'ufficio agli
accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68 -
Misura dell’indennità
(Legge 29 dicembre 1987,
n. 546, art. 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone
e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi
alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del
decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione
all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome,
artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i
due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi
alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo
comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi
non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica
rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai
sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69 -
Congedo parentale
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al
presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio
2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo
32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
CAPO XII -
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70 -
Indennità di maternità per le libere professioniste
(Legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste,
iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla
tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta
un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L’indennità di cui al comma 1
viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque
dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali
dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello
della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al
comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto
legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella
misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A
e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo.
Art. 71 -
Termini e modalità della domanda
(Legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 70
è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione
dall’attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda
presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto
mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta
giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve
essere corredata da certificato medico comprovante la data di
inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla
dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del
diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo
XI.
3. L'indennità di maternità spetta in
misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto
mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli
accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72 -
Adozioni e affidamenti
(Legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70
spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a
condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve
essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve
essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi
altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va
allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di
affidamento.
Art. 73 -
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(Legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi
non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui
all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento
di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai
sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata
da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le
prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi
della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data dell'interruzione della gravidanza.
CAPO XIII -
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’
Art. 74 -
Assegno di maternità di base
(Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; Legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, comma 12; Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1°
gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta
di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell’indennità di cui
agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un
assegno di maternità pari a complessive lire 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni
nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui
al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L’assegno di maternità di cui al
comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora
il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in
possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire
50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre
componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della
maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di
tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al
comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta
per la concessione della quota differenziale.
7. L’importo dell'assegno è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall’ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma
restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato
dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni
regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono
disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o
erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
11. Per i procedimenti di concessione
dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999
al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai
figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75 -
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; Legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per
la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2
luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano
dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo
unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in
corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o
economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente
tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali
o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi,
di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui
al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del
godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio
del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti
esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche
volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è
concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi
dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
4. L'importo dell'assegno è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6
sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora
concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
CAPO XIV -
VIGILANZA
Art. 76 -
Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici
di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore
specificazione, sono abilitati i medici del servizio sanitario
nazionale.
2. Qualora i certificati siano
redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore
di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata
per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i
certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla
lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per
l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni
imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 77 -
Vigilanza
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L’autorità competente a ricevere
il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente
testo unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo
unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita
attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di
controlli di carattere sanitario spetta alle Regioni, e per esse
al servizio sanitario nazionale.
CAPO XV -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78 -
Riduzione degli oneri di maternità
(Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1°
luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della
prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota
fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta
pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio
dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al
2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2
dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori
di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici
servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello
0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al
comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art. 79 -
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico
relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di
cui all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo
sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
a) dello 0,46 per cento sulla
retribuzione per il settore dell'industria, dell’artigianato,
marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla
retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari
di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla
retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi
tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli
operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli.
Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato
secondo le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; per gli
operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni
e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi
convenzionali di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli
allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto
1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un
contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,65 per
cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei
contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli
obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo
medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi
obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei
contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata
in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80 -
Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base
(Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 66, commi 5 e 5 bis)
1. Per il finanziamento dell’assegno
di maternità di cui all’articolo 74, è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è
stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125
miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
Art. 81 -
Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e
discontinui
(Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, commi 9)
1. L'assegno di cui all’articolo 75 è
posto a carico dello Stato.
Art. 82 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici
autonome
(Legge 29 dicembre 1987,
n. 546, art. 6, 7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
comma 1)
1. Alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un
contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio
delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio
decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1,
in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive
indennità.
Art. 83 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere
professioniste
(Legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 5; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un
contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è
annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei
contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli
oneri di maternità di cui all’articolo 78, alla ridefinizione dei
contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5
dell’articolo 75, sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano
disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti
dalla presente legge, possono decidere la riduzione della
contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo,
sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.
Art. 84 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici
coordinate e continuative
(Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano
iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva
pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell’onere
derivante dall’estensione agli stessi anche della tutela relativa
alla maternità.
CAPO XVI -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85 -
Disposizioni in vigore
1. Restano in vigore, in particolare,
le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le
disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi
dell’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29:
a) l’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l’articolo 157-sexies del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000,
n. 103;
c) l’articolo 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457;
d) l’articolo 10 della legge 18
maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2
dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l’articolo 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
g) l’articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell’articolo 54 della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l’articolo 12 della legge 23
aprile 1981, n. 155;
j) l’articolo 8-bis del decreto legge
30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 giugno 1981, n. 331;
k) l’articolo 14 del decreto legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54;
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile
1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1
dell’articolo 4 del decreto legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1 bis dell’articolo 3 del
decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell’articolo 7, il
comma 2 dell’articolo 18 e il comma 2 dell’articolo 27 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte,
dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo
1997, n. 62;
v) il comma 16 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
w) il comma 2 dell’articolo 2 del
decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il
comma 3 dell’articolo 34 e il comma 3 dell’articolo 35 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5
dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l’articolo 18 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2,
dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l’articolo 65 della legge 2
agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell’articolo 41 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12
della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del
termine di sei mesi ivi previsto;
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il
comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3
dell’articolo 25, il comma 3 dell’articolo 32, il comma 6
dell’articolo 41 e il comma 3 dell’articolo 47 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell’articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare,
le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli
1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell’articolo 58 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell’articolo
20-quinquies e il comma 2 dell’articolo 25-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 23 maggio 1991;
g) l’articolo 14 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino
al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della
sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il
comma 3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell’articolo 7 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell’articolo 1 del
decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell’articolo 6 del
decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica
30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell’articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della
sanità 24 aprile 2000.
Art. 86 -
Disposizioni abrogate
(Legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 3, comma 2; - Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 9;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge
26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le
seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204
e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3;
i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6,
6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3
dell’articolo 31e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983,
n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui
al comma precedente" del secondo comma dell’articolo 80 della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell’articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto
1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto
legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell’articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l’articolo 69 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato
dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
n) l’articolo 2 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i
commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il
comma 4 bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3
dell’articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd)
dell’articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e
18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87 -
Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino all’entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico,
emanate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo
quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che
fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni
del presente testo unico.
Art. 88 -
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(Articolo 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI
FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 7.
Il divieto di cui all'articolo 7,
primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia
a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su
guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e
ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i
seguenti:
A) Quelli previsti dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 262;
B) Quelli indicati nella tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive
e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi
e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui
agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature
mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una
stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad
una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a
pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia
frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o
con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura
degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e
per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi
dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la
manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive
nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del
riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli
aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE
DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 7.
A. Lavoratrici gestanti di cui
all’articolo 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione
subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal
suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura
in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo
umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere
minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo
al parto di cui all’articolo 6 del testo unico
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura
in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere
minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE
DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono
considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o
rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o
movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi
pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro,
spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento,
fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di
rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le
terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella
misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R
46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non
figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano
nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di
comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano
nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere
minerario.
Allegato D
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art.
1)
ELENCO DELLE CASSE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 70
1) Cassa nazionale del notariato
2) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori
3) Ente nazionale di previdenza e di
assistenza farmacisti
4) Ente nazionale di previdenza e
assistenza veterinari
5) Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici
6) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri
7) Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi
8) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti
9) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi
professionisti
10) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
11) Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro |