Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Testo coordinato e modificato dalla legge 15 luglio 2002, n.145.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli
articoli
76 ed
87 della Costituzione.
Vista
la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l’articolo 2;
Vista
la
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto
l’ articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito
il parere dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28
febbraio 2001;
Viste
le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute
del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo
Titolo I -PRINCIPI
GENERALI
Articolo 1 - Finalità ed ambito di
applicazione
(art.1 d.lgs n.29 del 1993 come modificato dall’art.1 del d.lgs n.80
del 1998)
1.
Le disposizioni del presente testo unico disciplinano
l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto
delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province
autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a)
accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b)
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
di finanza pubblica;
c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.
2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999, n.300.
3.
Le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell’
articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto
ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti, I principi desumibili dall’ articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall’
articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2 – Fonti
(art. 2 commi da 1 a 3 d. lgs n. 29 del 1993,come sostituiti
prima dall’art.2 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.2 del
d.lgs n.80 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
confèrimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a)
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)
ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’
articolo 5, comma 2:
c)
collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d)
garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione
amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite
strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità
complessiva dello stesso;
e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell’utenza e con gli orari del le amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
2. I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente testo unico. Eventuali disposizioni di
legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo
che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I
rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente testo
unico; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all’
articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici
può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che
ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
Articolo 3 - Personale in regime di
diritto pubblico
(art. 2 commi 4 e 5 d.lgs n.29 del 1993 ,come sostituiti prima
dall’art.2 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall’art.2, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998)
1.
In deroga ai
commi 2 e 3 dell’articolo 2, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest’ultima a
partire dalla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto,
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall’ articolo1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947. n.691, e dalle leggi
4 giugno 1985, n.281 e 10 ottobre 1990, n.287.
2.
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo organico ed in conformità ai principi della autonomia
universitaria di cui all’
articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989. n.168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’ articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Articolo 4 - Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(art.3 d.lgs ,n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.2 del
d.lgs n.470 del 1993 poi dall’art.3 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.1 del d.lgs n.387 del 1998)
1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a)
le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo:
b)
la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c)
la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d)
la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e)
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f)
le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g)
gli altri atti indicati dal presente testo unico.
2.
Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3.
Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4.
Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica. adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro.
Articolo 5 - Potere di organizzazione
(art. 4 d. Igs n. 29 del 199,3 come sostituito prima dall’art.3
del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall’art.9
del d.lgs n.396 del 1997 e nuovamente sostituito dall’art.4 del
d.lgs n.80 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di
cui all’
articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa.
2.
Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l‘organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3.
Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire
elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei
responsabili della gestione.
Articolo 6 - Organizzazione e disciplina
degli uffici e dotazioni organiche
(art. 6 d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.4
del d.lgs n.546 del 1993, e poi dall’art.5 del d.lgs n.80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.2 del d.lgs n.387 del
1998)
1.
Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina
degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità
indicate all’
articolo 1. comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale.
2.
Per le amministrazioni dello Stato. anche ad ordinamento autonomo,
si applica l’ articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988. n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell’anno precedente.
3.
Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4.
Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono
approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997. n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di
programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e
le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi
dell’ articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia. sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L’ articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l’ articolo 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
piante organiche e del personale degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all’università
di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle
relative al reclutamento del personale di ricerca.
6.
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo, non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
Articolo 7 - Gestione delle risorse
umane
(art. 7 d.lgs n.29 del 1993,3 come sostituito prima dall’art.5 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall’art.9 del
d.lgs n.396 del 1997 e nuovamente sostituito dall’art.4 del d.lgs
n.80 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di
insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento
dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
3.
Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell’impiego flessibile del personale. purché compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato
ai sensi della legge 11 agosto 1991. n. 266.
4.
Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
5.
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Articolo 8 - Costo del lavoro, risorse
finanziarie e
controlli
(art. 9 d.lgs n.29 del 1993)
1.
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la
spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2.
L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e
nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità,
nonché negli enti di cui all’
articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9 - Partecipazione sindacale
(art. 10 d.Lgs n.29 del 1993,come sostituito dall’art.6 del d.lgs
n.80 del 1998)
1. I
contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e
gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Titolo II - ORGANIZZAZIONE
Capo I - Relazioni con il pubblico
Articolo 10 - Trasparenza delle
amministrazioni pubbliche
(art. 11 d. lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.43,comma 9
del d.lgs n.80 del 1998)
1.
L’organismo di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera mm, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e
rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all’ articolo
18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991. n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei
progetti finalizzati di cui all’ articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
Articolo 11 - Ufficio relazioni con il
pubblico
(art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993 come
sostituiti dall’art.7 del d.lgs n.546 del 1996 e successivamente
modificati dall’art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1.
Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, individuano, nell’ambito della propria struttura
uffici per le relazioni con il pubblico.
2.
Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:
a)
al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b)
all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c)
alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l’utenza.
3.
Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell’ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente
assicurato da apposita formazione.
4.
Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare,
le amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative
individuate nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio,
secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di
prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione del Presidente
del Consiglio dei ministri.
5.
Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico
del destinatario.
6.
Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità
di accesso informale alle informazioni in possesso
dell’amministrazione e ai documenti amministrativi.
7.
L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o
dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative
di cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica
positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in
concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai
sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un’adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro
(art. 12-bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.7 del d.lgs n.80
del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni
omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II -Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13 - Amministrazioni
destinatarie
(art. 13 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.3 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14 - Indirizzo
politico-amministrativo
(art. 14 d.lgs n.29 del 1993, , come sostituito prima dall’art.8
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.9 del d.lgs n.80 del 1998)
1.
Il Ministro esercita le funzioni di cui all’
articolo 4, comma 1: A tal fine periodicamente e comunque ogni
anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all’
articolo 16:
a)
definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione;
b)
effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all’
articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi
comprese quelle di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997. n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2.
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del
comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A
tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con
contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all’ articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio, è determinato, in attuazione
dell’
articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997. n.59.
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli
obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme
del regio decreto legge 10 luglio 1924. n. 1100. e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3.
lI Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé
o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente. che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico,
il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento.
Resta salvo quanto previsto dall’ articolo 2, comma 3, lett. p)
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall’ articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi
di legittimità.
Articolo 15 –
Dirigenti
(artt.15
d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.4 del d.lgs n.470
del 1993 e successivamente modificato dall’art.10 del d.lgs n.80
del 1998; art.27 del d.lgs n.93 del 1993, commi 1 e 3, come
sostituiti dall’art.7 del d.lgs n.470 del 1993)
1.
Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all’
articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere
delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.
2.
Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della
ricerca e dell’insegnamento.
3.
In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all’ufficio di più
elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio
di livello inferiore.
4.
Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell’incarico. al restante personale dirigenziale.
5.
Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l’Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli
organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del
Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei
Conti e dell’Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente testo unico demanda ai dirigenti generali sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Articolo 16 - Funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali
(art. 16 d.lgs ,n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.9
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.11 del d.lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato dall’ art.14 del d.lgs n.387 del
1998)
1. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali. comunque denominati,
nell’ambito di quanto stabilito dall’
articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b)
curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c)
adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d)
adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e)
dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
f)
promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979. n.l03;
g)
richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h)
svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e
di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro:
i)
decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l)
curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell’organo di direzione politica. Sempreché
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
2. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in
cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3.
L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4.
Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono
suscettibili di ricorso gerarchico.
5.
Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti
ed i poteri.
Articolo 17 - Funzioni dei
dirigenti
(art.17 d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.10
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.12 del d.lgs n.80 del
1998)
1. 1
dirigenti, nell’ ambito di quanto stabilito dall’articolo 4. esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b)
curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali,adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi
ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate:
c)
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d)
dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e)
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato,
con atto scritto e motivato, alcune competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lett. b),d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito
degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’ art.2103
del codice civile.
Articolo 17-bis – Vicedirigenza
1.La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l’istituzione di un’apposita area della vicedirigenza nella quale
è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2
e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità
in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII e IX del
precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la
disposizione di cui al presente comma si estende al personale non
laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia
risultato vincitore di procedure per l’accesso alla ex carriera
direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice
dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile,
al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle
posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle
posizioni è definita con decreto del Ministro per la fun<ione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti
locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.
Articolo 18 - Criteri di rilevazione e
analisi dei costi e dei rendimenti
(art. 18 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.5 del dlgs
n.470 del 1993)
1.
Sulla base delle indicazioni di cui all’
articolo 59 del presente decreto, i dirigenti generali
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa,
della gestione e delle decisioni organizzative.
2.
lI Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all’Istituto
nazionale di statistica ISTAT la elaborazione di norme tecniche e
criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, la
elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo
di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto
a valori medi e "standards’.
Articolo 19 - Incarichi di funzioni
dirigenziali
(art.19 d.lgs n.29 deI 1993, come sostituito prima dall’art.11 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.13 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.5 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratterstiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e
della capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche
in considerazioni dei risultati conseguiti con riferimento agli
obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l’ articolo 2103 del
codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il
provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire,
con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonchè la durata dell’incarico, che deve essere
correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può
eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi
definiti dall’articolo
24. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3.
Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal
comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 50% della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4
del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all’articolo 7.
5.
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’
articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10%
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia dei ruoli di cui all’
art.23 e del 5% della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art.23, purchè dipendenti
delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo
i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma
5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all’articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10%
della dotazione dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all’ art.23 e dell’8% della dotazione dei dirigenti
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di 3 anni, e, per
gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria. da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni
statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di
servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione,
disciplinate dall’
articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del
contratto individuale di cui
all’articolo 24 comma 2.
(abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n.145, art.3 comma 1 lettera
h)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9.
Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall’ordinamento ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici di rappresentanza di amministrazioni
ministeriali..
11.
Per la Presidenza del Consiglio, per il Ministero degli affari
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti
12.
Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i
rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le
disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n.246.
Articolo 20 - Verifica dei
risultati.
(art. 20 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d.lgs
n.470 del 1993 e successivamente modificato prima dall’art.43,
coma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall’ art.6 del d.lgs n.387 del
1998,ed infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286
del 1999)
1.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di
attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’ articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21 - Responsabilità
dirigenziale
(art.21, commi 1, 2, 5 d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima
dall’art.12 del d.lgs n.546 1993 e poi dall’art.14 del d.lgs n.80
del 1998 e successivamente modificati dall’art.7 del d.lgs n.387
del 1998)
1.Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e
le garanzie di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.286, comportano, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel
contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il
dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23, ovvedere recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai
sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori
incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di
maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
(abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n.145, art.3 comma 2,
lettera b)
3.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.
Articolo 22 - Comitato dei garanti
(art.21, cornma 3 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.14
del d.lgs n.80 del 1998)
1. I
provvedimenti di cui al
comma 2 dell’articolo 21 sono adottati previo conforme parere
di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del
ruolo unico di cui all’
articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le
modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell’
art.17, comma 1, della legge 23.8.1998,n.400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze, e collocato fuori ruolo per la durata
del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal
parere. Il comitato dura in carica tre anni. L’incarico non è
rinnovabile.
Articolo 23 - Ruolo unico dei dirigenti
(art.23 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.15 del d.lgs
n.80 del 1998e successivamente modificato dall’art.8 del dlgs n.387
del 1998)
1.In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola
nella prima re nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità
tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all’
art.28.
I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base
ai particolari ordinamenti di cui all’
art.19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni
senza essere incorsi nelle misure previste dall’
articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. E’ assicurata la mobilità dei dirigenti nell’ambito delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei
limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provedimenti sono
adottati, su domanda dell’interessato, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, sentite l’amministrazione di provenienza
e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli
effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in
ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l’ente di
previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico
legato all’anzianità di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatici contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato.
Articolo 23 bis – Disposizioni in
materia di mobilità tra pubblico e privato
1.In deroga all’ art.60 del T.U. delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati dello Stato, di cui al D.P.R. 10.1.1957, n.3,
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e proocuratori dello
Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E’
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7.2.1979, n.29,
presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia
maturato gli anni di contribuzione. Quando l’incarico è espletato
presso organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico
dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
2.I dirigenti di cui all’art.19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell’
amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per
gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti
deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglienza
della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi
dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non può supeare i cinque anni e non
è computabile ai fini del trattamento di quiescienza e previdenza.
5. L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma
1 non può comunque essere disposta se:
a)
il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo
di tempo, ha stipulato contratto o formulato pareri o avvisi su
contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i
quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche nel
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato
imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono
controllate, ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile;
b)
il personale intende svolgere attività in organismi ed
imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in
relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa
cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o
comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire
incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuali
alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all’
art.1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso
dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento e l’eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di
Polizia, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuati i soggetti
privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono
definite le modalità e le procedure attuative del presente
articolo.
Articolo 24 - Trattamento economico
(art.24 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.13 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.16 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall’art.9 dal d.lgsn. 387 del
1998 e poi dall’art.26, comma 6 del d.lgs n.448 del 1998)
1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni
dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2.
Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi dei
commi 3 e 4 dell’articolo 19, con contratto individuale è
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati
gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed
ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3.
Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente testo unico, nonché qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall’amministrazione, presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4.
Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal
comma 1 dell’ articolo 3, la retribuzione è determinata ai
sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992. n.
216, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni della
relativa disciplina.
5.
Il bilancio triennale e le relative leggi, finanziarie,
nell’ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all’articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri,
tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e
degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell’ articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I
fondi per la perequazione di cui all’ articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da
queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno didattico dei
professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento
al sostegno dell’innovazione didattica, delle attività di
orientamento e tutorato, della diversificazione dell’offerta
formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università
possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi
incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono
attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi
dell’Unione europea e internazionali. L’incentivazione, a valere
sui fondi di cui all’articolo 2 della predetta legge n. 334 del
1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I
compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo
unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8.
Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio
le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal
presente articolo.
9.
Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite
tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad
armonizzare la quantità di risorse disponibili.
Articolo 25 - Dirigenti delle
istituzioni scolastiche
(art.25 bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs
n.59 del 1998; art.25 ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998 )
1.
Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita
la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell’
articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli
effetti dell’articolo
21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto
della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente
e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione
stessa.
2.
lI dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3.
Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.
4.
Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti,
ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende,
con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il
relativo personale.
6.
lI dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un
efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi
della istituzione scolastica
7. I
capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e i vice-rettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all’atto della preposizione alle istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a
norma dell’ articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per
quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli
formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di
valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dell’amministrazione scolastica responsabili
dell’articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio,
definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate
ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9.
La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata
alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione
e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10.
Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vice-rettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11.
I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all’obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell’ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai
fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui
al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26 - Norme per la dirigenza del
Servizio sanitario nazionale
(art.26, commi 1, 2-quinqiues e 3 del d.lgs n.29 deI 1993,
modificati prima dall’art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi
dall’art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998)
1.
Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque
anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo
tecnico e professionale, l’ammissione è altresì consentita ai
candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti
di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2.
Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi
regionali di cui all’ art.3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, si deve tener conto della posizione funzionale
posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella
qualifica di dirigente. E’ assicurata la corrispondenza di
funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di
più elevato livello nei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di
secondo livello del ruolo sanitario. 3. A far data dal 21 febbraio
1993. è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al
comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione
funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il
quale mantiene il trattamento economico in godimento.
3.
Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna
delle attuali funzioni dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo 27 - Criteri di adeguamento per
le pubbliche amministrazioni non statali
(art.27 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.17 del d.lgs n.80
del 1998)
1.
Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria
potestà statutaria, legislativa e regolamentare. e le altre
pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’
articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo
conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici
nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni
di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e
la pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Articolo 28 - Accesso alla qualifica di
dirigente
(art.28 d.lgs n 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.8 del
d.lgs n.470 del 1993, poi dall’art.15 del d.lgs n.546 del 1993,
successivamente modificato dall’art.5-bis del decreto legge n.163
del 1995, convertito con modificazioni della legge n.273 del 1995,
e poi nuovamente sostituito dall’art.10 del d.lgs n.387 del 1998)
1.
L’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di
concorso per esami.
2.
In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’
articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, sono determinati
i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure
concorsuali. cui possono rispettivamente partecipare:
a) i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso -
concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono,
altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente
in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell’
articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono inoltre
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i
soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3.
Con regolamento governativo di cui all’ articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono definiti, sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2:
a) i
criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
b)
le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I
vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo
di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo comprende anche
l’applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o
organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.
Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2,
il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata
complessivamente non superiore a dodici mesi. si svolga anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5.
Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento
del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente
determinato dai contratti collettivi.
6. I
concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri . Gli enti pubblici non economici
provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera
a) del comma 2.
7.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Articolo 29 - Reclutamento dei dirigenti
scolastici
(art.28 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs n.59
del 1998 e successivamente modificato dall’art.11, comma 15 della
legge n.124 del 1999)
1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con
cadenza periodica. comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.
Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo
delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in
ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni
con possesso di laurea. nei rispettivi settori formativi. fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2.
Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli. inquadramenti
di cui all’
articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età,
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3.
lI corso concorso. si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono
ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti
nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del
numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati
del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il
numero di posti determinato ai sensi della comma 2 dopo l’avvio
delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per
cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di
preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a
loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di formazione il
predetto personale viene graduato tenendo conto dell’esito del
predetto esame di ammissione. dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato.
4.
Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all’articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di
formazione comune e specifica. i contenuti, la durata e le
modalità dì svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati
i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per
posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5.
In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l’
hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo
corso concorso bandito dopo l’avvio delle procedure
d’inquadramento di cui all’articolo 25 il 50 per cento dei posti
messi a concorso è riservato al personale in possesso dei
requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3.
I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive.
In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria.
L’assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente testo unico, tenuto conto delle specifiche esperienze
professionali, I vincitori in attesa di nomina continuano a
svolgere l’attività docente. Essi possono essere temporaneamente
utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno
tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti
incarichi di presidenza.
6.
Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva. anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità
professionale tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda
è subordinato all’esito positivo dell’esame finale relativo ai
moduli frequentati.
7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro
per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30 - Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse
(art.33 d.Igs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.13 del
d.lgs n.470 del 1993 e, poi dall’art.18 del d.lgs n.80 del 1998,e
successivamente modificato dall’art.20, comma 2 della legge n.448
del 1999)
1.
Le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo
consenso dell’amministrazione di appartenenza.
2. I
contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento
di attività
(art.34 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del d.
lgs n.80 del 1998)
1.
Fatte salve le disposizioni speciali. nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990. n. 428.
Articolo 32 - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all’estero
(art.33 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.11 del d. lgs n.387
del 1998)
1.
Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a
seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le
amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli
Affari Esteri ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, possono
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea,
degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui
l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli
organismi dell’Unione Europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l’ Italia aderisce.
2.
Il trattamento economico potrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte
allo Stato italiano dall’Unione Europea o da una organizzazione o
ente internazionale.
3.
lI personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza.
L’esperienza maturata all’estero è valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
Articolo 33 - Eccedenze di personale e
mobilità collettiva
(art.35 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.14 del
d.lgs n.470 del 1993 e dall’art.16 del d. lgs n.546 del 1993 e
poi dall’art.20 del d.lgs n.80 del 1998,e successivamente
modificato dall’art.12 del d. lgs n.387del 1999)
1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale
sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni di cui alla
legge 23 luglio 1991 n.223. ed in particolare il comma 11
dell’articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell’articolo 5, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci
unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di
eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per
un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le
disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3.
La comunicazione preventiva di cui al
comma 2 dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le
eccedenze all’interno della medesima amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente,
nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali
proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi
tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione
delle proposte medesime.
4.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di
diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L’esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell’ambito della stessa amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di
lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia o in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni
sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5.
La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le
organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto
prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, con
l’assistenza dell’ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi
degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali
e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del
comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato
del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell’
articolo 30.
7.
Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione
e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei
commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad una indennità pari all’80 per cento dello stipendio e
dell’’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell’indennità sono riconosciuti ai finì della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È
riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo
familiare di cui all’
articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 34 - Gestione del personale in
disponibilità
(Art.35 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.21 del d. lgs n.80
del 1998)
1.
Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione
delle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando
opportune forme di coordinamento con l’ elenco di cui al comma 3.
3.
Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n.469, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere
all’organizzazione del sistema regionale per l’ impiego, si
adeguano ai principi di cui al comma 2.
4.
Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all’indennità di cui al
comma 8 dell’ articolo 33 per la durata massima ivi prevista.
La spesa relativa grava sul bilancio dell’amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione,
ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell’indennità dì cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro
si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità
sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità.
5. I
contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai
sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilità volontaria.
6.
Nell’ambito della programmazione biennale del personale di cui
all’
articolo 39 della legge 27 dicembre1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono
subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco.
7.Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
nell’esercizio successivo.
8.
Sono fatte salve le procedure di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive
modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in
disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto.
Articolo 35 - Reclutamento del
personale
(art.36. commi da 1 a 6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
prima dall’art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.22 del
d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificati dall’art.2, comma
2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.180 convertito con
modificazioni dalla legge n.269 del 1999; art.36 bis del d. lgs n.29
del 1993, aggiunto dall’art.23 del d. lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.274, comma 1, lett.aa) del d.
lgs n.267 del 2000)
1.
L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a)
tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all’accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
2.
Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti alla
legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità
con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale,
deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3.
Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a)
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b)
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alla posizione da ricoprire;
c)
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d)
decentramento delle procedure di reclutamento;
e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell’ organo di direzione
politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4.
Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell’
articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato.
anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure è
subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I
concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico - amministrative
o di economicità. sono autorizzate dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi
unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità.
6.
Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia. di giustizia ordinaria, amministrativa,
contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all’
articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53.
Articolo 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale
(art.36. commi 7 ed 8 d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima
dall’art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.22 del d.lgs
n.80 del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e
lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto
previsto dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’
articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’
articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984. n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984. n. 863. dall’
articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994. n. 299, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2.
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.
Articolo 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue straniere nei concorsi pubblici
(art.36 ter d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.13 del d. lgs n.387
del 1998)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso
alle pubbliche amministrazioni di cui all’
articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2.
Per i dirigenti il regolamento di cui all’
articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le
modalità per il relativo accertamento.
3.
Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell’
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità
cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei
quali il comma 1 non si applica.
Articolo 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della
Unione europea
1.I
cittadini degli Stati membri della Unione europea possono accedere
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le
funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili
all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e
professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al
concorso e della nomina.
Articolo 39 - Assunzioni obbligatorie
delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap
(art.42 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall’art.43, comma 1 del
d.lgs n.80 del 1998,e poi dall’art.22, comma 1 del d. lgs n.387
del 1998)
1.Le
amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di
assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell’
art.11 della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell’
art.45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300
con le decorrenzr previste dall’
art.10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
Titolo III - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ
SINDACALE
Articolo 40 - Contratti collettivi
nazionali e integrativi
(art. 45 d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.15
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.1 del d. lgs n.396 del
1997 e successivamente modificato dall’art.43, comma 1 del d.lgs
n.80 del 1998)
1.La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative
al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2.
Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell’
articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o
affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma
relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli
enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i
ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli
dell’ ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a
carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla
dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni.
Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall’
articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o
le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all’
articolo 41, comma 5. Per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione
o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e
di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3.
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi
livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate.
4.
Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell’ ARAN
(art.46 d.lgs n.29 del 1993, , come sostituito dall’art.3 del
d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato prima dall’art.44,
comma 3 del d.lgs n.80 del 1998,e poi dall’art.55 del d. lgs n.300
del 1999; Art.44, comma 8 del d. lgs n.80 del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alle procedure
di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola
autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia
di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo
nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui
all’
articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative
delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2.
Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3.
Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per
ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a)
nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell’ANCI e dell’UPI e dell’ Unioncamere,
per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b)
nell’ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
c)
nell’ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti. d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca.
4.
Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della
sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale.
5.
L’ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
6.
Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all’
articolo 40,comma 2, o che regolano istituti comuni a più
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un
apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l’ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite
il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7.
L’ ARAN assume, nell’ambito degli indirizzi deliberai dai comitati
di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali,
anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile, anche con la con testualità delle procedure del rinnovo
dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
contigui nel campo dell’erogazione dei servizi.
Articolo 42 - Diritti e prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro
(art.47 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d. lgs
n.396 del 1997)
1.
Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino
a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei
criteri di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n.
421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini
dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei
luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva.
2.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai
criteri dell’
articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’
articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in
proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300,
e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le
modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4.
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN
e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell’articolo 43, sono definite la composizione
dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il
voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con
esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà
di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione
con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o
contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il
funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali
promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I
medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8,siano costituite rappresentanze
unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I
componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni e del presente testo unico. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento
dell’organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li
abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I
medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i
diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 e successive modificazioni o da altre disposizioni
della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale
sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8.
Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti,
in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche
presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate
livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti
nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è
disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli
accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10.
Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del compatto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale,
anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di
specifici collegi elettorali.
11.
Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell’ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si
applica quanto previsto dall’
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58, e
dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva
(art. 47 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.7 del d. lgs n.396
del 1997, modificato dall’art.44, comma 4 del d. lgs n.80 del
1998; Art.44 comma 7 del d. lgs n.80 del 1998, come modificato
dall’art.22, comma 4 del d. lgs n.387 del 1998)
1.
L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il
dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle
deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale e
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale. rispetto al totale dei voti
espressi nell’ambito considerato.
2.
Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto
o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3.
L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accettata per l’ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali
che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e
dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il
60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4.
L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano
i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I
soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40,
comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6.
Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dal
comma 1 dell’articolo 50, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi. aspettative
e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel compatto o nell’area.
7.
La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN.
I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN non oltre
il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della
trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali
e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l’ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del
Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro,
delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8.
Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico. che
può essere articolato per compatti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9.
Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in
considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo. le
deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del compatto o dell’area.
10.
Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione
dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso
quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.
Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle
seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.
A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996. n. 675. e successive disposizioni
correttive ed integrative.
13.
Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta e Friuli Venezia - Giulia,
riconosciuti, rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione
degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di
rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e
prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia dì Bolzano e della regione della Val
d’Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività
si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e
ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione
del lavoro
(art.48 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.16 del d.
lgs n.470 del 1993)
1.
In attuazione dell’
articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove
forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono
ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei
consigli di amministrazione delle predette amministrazioni
pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione
collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione
che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati.
Articolo 45 - Trattamento economico
(art.49 d.lgs n.29 del 1993come sostituito dall’art.23 del d. lgs
n.546 del 1993)
1.
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai
contratti collettivi.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di
cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi.
3. I
contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a)
alla produttività individuale;
b)
alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun
dipendente;
c)
all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
ai dirigenti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun
dipendente. Nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I
dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5.
Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori dei
personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i
servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di
servizio ivi prestato, dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46 - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(art.50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come
sostituiti prima dall’art.17 del d. lgs n.470 del 1993 e poi
dall’art.2 del d. lgs n.396 del 1997)
1.Le
pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base
agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli
41 e
47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla
negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione
di garanzia dell’attuazione della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni
integrazioni. Gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell’
articolo 2 della legge citata.
2.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza
dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite intese, l’assistenza può essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate
nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di
settore, in relazione all’articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel compatto ed alle specifiche esigenze
delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere
costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell’ARAN
su base regionale o pluriregionale.
3.
L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati
di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici
dipendenti. A tal fine l’ARAN si avvale della collaborazione
dell’ISTAT per l’acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso
ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo
del lavoro pubblico.
4.
Per il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene
istituito presso l’ARAN, un apposito Osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall’ARAN, dai
comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi nazionali.
5.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e
la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6.
Il comitato direttivo dell’ARAN è costituito da cinque componenti
ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concetto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa
tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata
Stato -regioni e Stato -città, il presidente. Degli altri
componenti, uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e l’altro dall’ANCI e dall’UPI.
7. I
componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell’
articolo 31 della legge 23 agosto 1988. n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del
decreto legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il comitato dura in
carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti.
Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione odi consulenza con le predette
organizzazioni.
8.
Per la sua attività. L’ARAN si avvale:
a)
delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari compatti,corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale
è concordata tra l’ARAN e l’organismo di coordinamento di cui all’
articolo 41 comma 6, ed è riferita a ciascun biennio
contrattuale:
b)
di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
9.
La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a)
per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell’apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri:
b)per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema
di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e a seconda del
compatto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato -regioni e Stato -città.
10.
L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i contributi di cui
al comma 8.L’ ARAN definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento e la
gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è
soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11.
Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN è costituito da
cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell’ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12.
L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque
unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di
comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o
collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad
essi sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa
la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti
la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in
posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell’
articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997 n.127. L’ARAN
può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli
enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di
bilancio. L’ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni
con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai
sensi del comma 10.
13.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale
ovvero dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47 - Procedimento di
contrattazione collettiva
(art.51 d.lgs n.29 del 1993, , come sostituito prima dall’art.18
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.4 del d. lgs n.396 del
1997 e successivamente modificato dall’art.14, comma 1 del d.lgs
n.387 del 1998;Art.44, comma 6 del d. lgs n.80 del 1998)
1.
Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività
negoziale dell’ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni
diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre
dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene
agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale.
2.
L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
3.
Raggiunta l’ipotesi di accordo. l’ARAN acquisisce il parere
favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico
dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di
settore esprime, con gli effetti di cui all’
articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni
dalla comunicazione dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui all’
articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione
pubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4.
Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il giorno
successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all’
articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancia, e può acquisire a
tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti
designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione
economica. La designazione degli esperti, per la certificazione
dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato -
regioni e con la Conferenza Stato - città. Gli esperti sono
nominati prima che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte
dei conti.
5.
La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.
L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN.
al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è
positiva, il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6.
Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l’ARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei
ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della
certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca
le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle
trattative. Le iniziative assunte dall’ARAN in seguito alla
valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in
ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce
al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi
contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7.
In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro quaranta giorni dall’ ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente
il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
8. I
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’
art.40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Articolo 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(art. 52 d.lgs n.29 del 1993, , come sostituito prima dall’art.19
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.5 del d. lgs n.396 del
1997 e successivamente modificato dall’art.14, comma da 2 a 4 del
d.lgs n.387 del 1998)
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l’onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello
Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai
sensi dell’
articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati
gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all’
articolo 40, comma 3.
2.
Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al
comma 1.
3. I
contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della copertura
complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne
l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza
dai limiti di spesa.
4.
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell’ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei
singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio. anche di nuova istituzione, per il personale
dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l’apporta finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente testo unico, l’autorizzazione di spesa relativa al
rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con
cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5.
Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei
di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del
d. lgs 30 luglio 1999, n.286.
7.
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
testo unico, la Corte dei conti. anche nelle sue articolazioni
regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni,
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi,
oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici
Articolo 49 - Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
(art.53 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.24 del d.
lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall’art.43, comma
1 del d. lgs n.80 del 1998)
1.
Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin
dall’inizio della vigenza del contratto.
Articolo 50 - Aspettative e permessi
sindacali
(art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come
modificati prima dall’art.20 del d. lgs n.470 del 1993, poi
dall’art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con
modificazioni dalla legge n.356 del 1996, e, infine, dall’art.44,
comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)
1.
Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43.
2.
La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le
modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e
con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso
l’applicazione della
legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni e
integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto
di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978. n.58.
3.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica -
il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali.
4.
Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al
Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983. n. 93.
Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 51 - Disciplina del rapporto di
lavoro
(art.55 d.lgs n.29 del 1993)
1.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli 2, commi 2 e 3,e
3.
2.
La
legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52 - Disciplina delle mansioni
(art.56 d.lgs n.29 del 1993, , come sostituito dall’art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.15 del
d. lgs n.387 del 1998))
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
nell’ ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti
alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi
di direzione.
2.
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b)
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per
ferie, per la durata dell’assenza.
3.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente,
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. dei
compiti propri di dette mansioni.
4.
Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad
avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore.
Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
(art.58 d.lgs n.29 del 1993, , come modificato prima dall’art.2
del decreto legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448
del 1993, poi dall’art.1 del decreto legge n.361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e,
infine, dall’art.26 del d. lgs n.80 del 1998 nonché dall’art.16
del d. lgs n.387 del 1998)
1.
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo
unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
salva la deroga prevista dall’ articolo 23-bis del presente
decreto nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall’
articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, comma 57 e
seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273,274,508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, all’
articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all’
articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
2.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3.
Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell’
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse
magistrature, i rispettivi istituti.
4.
Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5.
In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che
svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità,
tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I
commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore
al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali
lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi
retribuiti. di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono
esclusi i compensi derivanti:
a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)
dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di
opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c)
dalla partecipazione a convegni e seminari;
d)
da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e)
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa. di comando o di fuori ruolo;
f)
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai
professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente testo unico. In
caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto
per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
8.Le
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento
dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione,
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto
come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in
disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’
amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del
fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9.
Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la
previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la
disposizione dell’
articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del
Ministero delle finanze.
10.
L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni, In tal caso il termine per provvedere è per
l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall’intesa, se l’amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione,
se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di
cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei
compensi erogati nell’anno precedente.
12.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri
dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale
sono indicate Le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei
medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento
della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell’anno precedente. non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti. anche se comandati o
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
13.Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi
all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14.
Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’
articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione
dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
15.
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
11, 12. 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a
quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui
allo stesso comma 9.
16.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per
la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi
stessi.
Articolo 54 - Codice di comportamento
(art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.26 del d.
lgs n.546 del 1993 e successivamente sostituito dall’art.27 del d.
lgs n.80 del 1998)
1.
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’
articolo 43, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alle
necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare
la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai
cittadini.
2.
Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente all’atto dell’assunzione.
3.
Le pubbliche amministrazioni formulano all’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
indirizzi, ai sensi dell’
articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 5, affinché il codice venga recepito nei
contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano
coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
4.
Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano, un codice etico
che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla
magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il
codice è adottato dall’organo di autogoverno.
5.
L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,
l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della
pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di
comportamento per ogni singola amministrazione.
6.
Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7.
Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di cui al presente articolo.
Articolo 55 - Sanzioni disciplinari e
responsabilità
(art.59 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.27 del d.
lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall’art.2 del
decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla
legge n.437 del 1995, nonché dall’art.27, comma 2 e dall’art.45,
comma 16 del d. lgs n.80 del 1998)
1.Per i dipendenti di cui all’
articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente
vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
2.Ai
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7,commi primo, quinto e ottavo. della legge 20 maggio
1970. n. 300.
3.
Salvo quanto previsto dagli articoli
21 e
53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il
dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo,
istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e
censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5.Ogni provvedimento disciplinare. ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione
scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua
difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi quindici giorni.
6.
Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7.
Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall’applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può
impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell’
amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione
entro novanta giorni dall’impugnazione e l’amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8.
Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell’amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è
presieduto da un esterno all’amministrazione, di provata
esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni
sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell’amministrazione e dieci rappresentanti dei
dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In
mancanza di accordo, l’amministrazione richiede la nomina dei
presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il
collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l’imparzialità.
9.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità
di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di
cui ai precedenti commi.
10.
Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui agli
articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Articolo 56 - Impugnazione delle
sanzioni disciplinari
(art.59 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.28 del d. lgs n.80
del 1998)
1.
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari
possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all’
articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all’
articolo 7, commi 6 e 7,della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 57 - Pari opportunità
(art.61 d.lgs n.29 del 1993, , come sostituito dall’art.29 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall’art.43,
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998,e poi dall’art.17del d. lgs n.387
del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a)
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all’
articolo 35, comma 3, lettera e);
b)
adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità
fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica:
c)
garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d)
possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei
Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità
di bilancio.
2.Le
pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive
della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo V - CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58 –
Finalità
(art.63 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.30 del d.
lgs n.546 del 1993)
1.Al
fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il
Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a
tutte le amministrazioni pubbliche.
2.Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici
e statistici definiti o valutati dall’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3.Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa
del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi
informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i
trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni.
Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni
e gli enti interessati.
Articolo 59 - Rilevazione dei costi
(art.64 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.31 del d.
lgs n.546 del 1993)
1.
Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e
al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti
gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2.
Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al
fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe
intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa
riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione
dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a
carattere sperimentale.
3.
Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo 60 - Controllo del costo del
lavoro
(art.65 d.lgs n.29 del 1993 come sostituito dall’art.32 del d. lgs
n.546 del 1993,)
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di
rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche
per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo. mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che
evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2.
Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti. per il tramite della
Ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il
personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto
è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, da i regolamenti e dagli atti di
programmazione. La mancata presentazione del conto e della
relativa relazione determina, per l’anno successivo a quello cui
il conto si riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’
articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 5 sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque
utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero
del tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione
pubblica.
4.
La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del
settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni
disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite
relazioni in corso d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la
Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed
interventi.
5.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e
la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri
dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla
Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all’
articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n.38 e all’
articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n.154, sia i compiti di cui all’
articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6.
Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma 5 può partecipare l’ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato stesso si
avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente
esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell’interno e di altro personale comunque in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione
delle pubbliche amministrazioni l’ottimale utilizzazione delle
risorse umane, la conformità dell’azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento e l’osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 61 - Interventi correttivi del costo del
personale
(art. 66 d. lgs n. 29 del 1993)
1.
Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai
commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti
per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, informato
dall’amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento,
proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare
l’equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al
nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego
istituito presso il CNEL.
2.
Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a
carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o
maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni
esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d’urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei
ministri -Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive,
atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla
entità della spesa autorizzata.
Articolo 62 - Commissario del
Governo
(art..67 d.lgs n.29 del 1993)
1.
Il Commissario del Governo, fino all’entrata del regolamento di
cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1990, n.300,
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è
responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di
informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in
particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e il conto annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il
Commissario del Governo.
Titolo VI - GIURISDIZIONE
Articolo 63 - Controversie relative ai
rapporti di lavoro
(art.68 d.lgs ,n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.33
del d. lgs n.546 del 1993e poi dall’art.29 del d. lgs n.80 del
1998 e successivamente modificato dall’art.18 del d. lgs n.387 del
1998)
1.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai
rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti
ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se
illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa
di sospensione del processo.
2.
Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le
quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che
l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o
procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o
estintivo del rapporto di lavoro.
3.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’
articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all’
articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4.
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di
lavoro di cui all’
articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi.
5.
Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al
comma 3 dell’ articolo 64, il ricorso per cassazione può
essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.
Articolo 64 - Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità
ed interpretazione dei contratti collettivi
(art.68 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.30 del d. lgs n.80
del 1998 e successivamente modificato dall’art.19, commi 1 e 2 del
d. lgs n.387 del 1998)
1.Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all’
articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una
questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione
delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,
sottoscritto dall’ ARAN - ai sensi dell’
articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa
una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e
dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’
ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN.
2.Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del
contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa. All’accordo sull’interpretazione autentica o
sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell’
articolo 49. Il testo dell’accordo è trasmesso, a cura dell’ARAN,
alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne
avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza
di accordo la procedura si intende conclusa.
3.
Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per
la prosecuzione della causa. La sentenza e impugnabile soltanto
con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della
sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui
pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del
processo.
4.
La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell’
articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione
conserva i suoi effetti.
5.
L’ ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall’
articolo 419 del codice di procedura civile e sono
legittimate, a seguito dell’intervento alla proposizione dei mezzi
di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui
al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie
nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della
cancelleria.
6.
In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è
chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di
cassazione, il giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la
prosecuzione del processo;
7.
Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere
una questione di cui al comma 1 sulla quale e gia intervenuta una
pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del
comma 3.
8.
La Corte di cassazione. nelle controversie di cui è investita ai
sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell’articolo 9 6 del codice di procedura civile, anche in assenza
di istanza di parte.
Articolo 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali
(art.69 d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall’art.43 del
d. lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.31 del d. lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato prima dall’art.19, commi da 3 a 6 del
d. lgs n.387 del 1998 e poi dall’art.45, comma 22 della legge n.448
del 1998)
1.
Per le controversie individuali di cui all’
articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all’
articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le
procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al
collegio di conciliazione di cui all’articolo 66, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2.
La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3.
Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all’
articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata
proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla
promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti
il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il
tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto
dell’
articolo 412-bis del codice di procedura civile. Espletato il
tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni,
il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di
centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la
domanda in violazione dell’ articolo 410 del codice di procedura
civile, con l’atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, può
modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove
eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d’ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo
con decreto cui si applica la disposizione di cui all’
articolo 308 del codice di procedura civile.
4.Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione
territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo 66 - Collegio di
conciliazione
(art.69 bis d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.32 del d. lgs n.80
del 1998 e successivamente modificato dall’art.19, comma 7 del d.
lgs n.387 del 1998)
1.
Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso
l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella
cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto,
ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le
medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il
tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica
amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal
direttore dell’Ufficio o da un suo delegato. che lo presiede, da
un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell’amministrazione.
2.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata all’Ufficio presso il quale è istituito
il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all’
amministrazione di appartenenza.
3.
La richiesta deve precisare:
a)
l’ amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore è addetto;
b)
il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c)
l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
d)la
nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o
la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.
4.
Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l’amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l’Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il
Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore
può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. Per l’amministrazione deve
comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5.
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell’
articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
6.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
7.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito, il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal
collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell’
articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non può dar luogo a responsabilità
amministrativa.
Titolo VII - DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I - Disposizioni diverse
Articolo 67 - Integrazione funzionale del Dipartimento della
funzione pubblica con la Ragioneria generale dello
Stato
(art. 70 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.35 del d.
lgs n.546 del 1993)
1.
Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’
articolo 48, commi 1, 2 e 3 ed agli articoli
58,59
e
60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione
pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica- Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un
suo delegato.
2.
L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo,
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli
effetti degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro
azione.
3.
Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti li legge,
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione
pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello
Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d’intesa con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione e con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Dipartimento della
funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai
sensi e con le modalità di cui all’
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 68 - Aspettativa per mandato
parlamentare
(art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. I
dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono
collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità
parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento presso
l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima.
2.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.
Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della
proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i con seguenti provvedimenti.
4.
Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3 entro il 22 aprile 1993.
Capo II - Norme transitorie e finali
Articolo 69 - Norma transitoria
(art.25, comma 4 del d. lgs n.29 del 1993;art.50, comma 14, del d.
lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.17 del d. lgs n.470
del 1993 e poi dall’art.2 del d. lgs n.396 del 1997; art. 72,
commi 1 e 4 del d.lgs n.29 del 1993 come sostituiti dall’art.36
del d. lgs n.546 del 1993; art.73, comma 2 del d. lgs n.29 del
1993, come sostituito dall’art.37 del d. lgs n,546 del 1993; art.28,
comma 2 del d. lgs n.80 del 1998; art.45, commi 5,9,17 e 25 del d.
lgs n.80 del 1998, come modificati dall’art.22, comma 6 del d. lgs
n.387 del 1998; art.24, comma 3 del d. lgs n.387 del 1998,)
1.
Salvo che per le materie di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421,
gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica in base alla
legge 29 marzo 1983. n. 93. e le norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non
abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto
di lavoro, la disciplina di cui all’
articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a
seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994 – 1997 , in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio
1998 – 2001 .
2.
In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’
articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di
trattamento di fine rapporto.
3.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed
integrazioni, e quello di cui all’articolo
15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva le qualifiche ad personam . A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione
di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente,
nonché i compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza as esse
delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito ramite
il relativo contratto collettivo.
4.
La disposizione di cui all’
articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di
riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contatti
collettivi del quadriennio contrattuale 1998 – 2001 .
5.
Le disposizioni di cui all’
articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n.724,
continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora
provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
6.
Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’
articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l’
articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 .
7.
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente
decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore
antecedente a tale data restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo solo qualora non siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8.
Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al
quadriennio 1998 - 2001, continuano ad applicarsi al personale
della scuola le procedure di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9.
Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all’
articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti
anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10.
Sino all’applicazione dell’
articolo 46, comma 12, l’ARAN utilizza personale in posizione
di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste
dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.144,
come modificato dall’
articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n.127.
11.
In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme
le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali sono
richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi
professionali. Il personale di cui all’
articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 , e successive modificazioni ed integrazioni, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo
ordine professionale.
Articolo 70 - Norma finale
(art. 73, commi 1,3,4,5 e 6-bis del d.lgs n.29 del 1993, come
modificati dall’art.21 del d.lgs n.470 del 1993, successivamente
sostituiti dall’art.37 del d. lgs n.546 del 1993 e modificati
dall’art.9, comma 2 del d. lgs n.396 del 1997, dall’art.45, comma
4 del d. lgs n.80 del 1998 e dall’art.20 del d. lgs n.387 del
1998; art.45, commi 1,2,7,10,11,21,22 e 23 del d. lgs n.80 del
1998, come modificati dall’art.22 , comma 6 del d.lgs n.387 del
1998, dall’art.89 della legge n.342 del 2000 e dall’art.51, comma
13, della legge n.388 del 2000)
1.Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo,
Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina
vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
2.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 riguardanti i
Segretari comunali e provinciali, e alla
legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull’ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n.65, il trattamento
economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti
dal presente decreto, nonché per i segretari comunali e
provinciali, dall’
art.11, comma 8 del decreto del Presiedente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465.
3.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente
decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267..
4.
Le aziende e gli enti di cui alle
leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni,
13 luglio 1984, n.312,
30 maggio 1988, n.186,
11 luglio 1988, n. 266,
31 gennaio 1992,n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936 ,
decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro
dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da
contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di
cui all’
articolo 2, comma 2, all’
articolo 8, comma 2 ed all’
articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono
rappresentati dall’ARAN ai fini della stipulazione dei contratti
collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati
dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la
funzione pubblica, ai sensi dell’
articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali
al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le procedure dell’
articolo 47.
5.
Le disposizioni di cui all’
articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di
cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al
decreto legislativo 26 agosto 1998, n.319.
6. A
decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e atti o
provvedimenti amministrativi di cui all’
articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A
decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o
provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si
intendono riferite ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali.
8.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all’
articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.35. Sono fatte salve
le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive
modificazioni ed integrazioni.
9.
Per il personale della carriera prefettiza di cui all’
articolo 3, comma 1 , del presente decreto, gli istituti della
partecipazione sindacale di cui all’articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso
apposito regolamento emanato ai sensi dell’
articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n.400, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10.
I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano
per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11.
Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli
articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12.
In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali gli enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici
o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte
di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in
posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga
posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al
trattamento fondamentale.La disposizione di cui al presente comma
si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga
posizione presso l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall’
articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata
dall’ organismo di coordinamento di cui all’
articolo 41, comma 6 del medesimo decreto, Il trattamento
economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio
ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall’
articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283,
in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga
posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.
13.
In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano
la disciplina prevista al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487,
e successive modificazione ed integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e
36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i
principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71 – Disposizioni inapplicabili a seguito della
sottoscrizione di contratti collettivi
1.Ai
sensi dell’
art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito delle
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 -
1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di
riferimento le norme di cui agli allegati
A) e
B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in
quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli
stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto
previsto dallo stesso comma 1 dell’ articolo 69, con riferimento
all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto
dalla contrattazione collettiva nazionale.
2.
Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi della tornata 1998 - 2001, le norme contenute nell’allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3.
Alla fine della tornata contrattuale 1998 - 2001 per tutti i
comparti ed arre di contrattazione verranno aggiornati gli
allegati del presente decreto, ai sensi dell’
articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione
relativa alla tornata contrattuale 1998 – 2001 , ai sensi dell’
articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa
delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego,
legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica,
che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72 - Norme abrogate
(art. 74 d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.38 del
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall’art.43, comma 2 del
d. lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.21 del d. lgs n.387 del 1998;
art.43, comma 1,3,4,5,6 e 7 del d. lgs n.80 del 1998, come
modificati dall’art.22 , commi da 1 a 3 del d.lgs n.387 del 1998;
art.28, comma 2 del d. lgs n.80 del 1998)
1.
Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a)
articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
capo I, titolo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall’ articolo 15, comma 1,
secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni
del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto;
c)
articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto
1973, n. 533;
d)
articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e)
articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 ;
f)
articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 -
1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n.5, 28 e 30, comma
terzo della legge 29 marzo 1993, n. 93 ;
g)
legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle
disposizioni che riguardano l’accesso alla qualifica di primo
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h)
articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i)
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 19987, n. 266, come integrato dall’ articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 497;
j)
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551;
k)
articoli 4, comma 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
l)
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
m)
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n)
articolo 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
o)
articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985,
n.291;
p)
articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi
4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q)
articolo 10, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 533;
r)
articolo 10 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s)
articolo 6 - bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t)
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u)
articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a
52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v)
articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio
1994, n. 20;
w)
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
settembre 1994, n. 716;
x)
articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere
dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19
del presente decreto;
y)
articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n.
724;
z)
decreto del Ministro della funzioni pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
aa)
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 ;
bb)
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc)
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23;
2.
Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall’ articolo 31
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, continuano ad essere tenute le
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A
far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994 - 1997, per ciascun ambito di riferimento, sono
abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per i pubblici dipendenti incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
4. A
far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994 - 1997, per ciascun ambito di riferimento, ai
dipendenti di cui all’
articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a
123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, r le disposizioni ad essi collegate.
5.
A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994 - 1997, per ciascun ambito di riferimento,
cessano di produrre effetti i
commi 7, 8 e 9 dell’ articolo 55 del presente decreto.
6.
Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all’
articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali
nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73 - Norma finale di
rinvio
1.
Quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o provvedimenti,
fanno riferimento a norme del d. lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.
lgs n. 397 del 1997, del d. lgs n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e
fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma 30 marzo 2001
ALLEGATO A
(Articolo 75, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’ art. 2 , comma
5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre
effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi
per il quadriennio 1994 - 1997 o di contratti integrativi
nazionali stipulati in data precedente il secondo contratto
collettivo di comparto per il personale non dirigenziale (ai sensi
dell’
art.69, comma 1, secondo periodo del testo unico)
I. Ministeri
1.
Dal 17 maggio 1995 (art. 43 Ccnl 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17, 36,37,da 39 a 41,68,commi da 1a 8,70,71,da 78
a 87,da 91 a 99, 134, e 146, commi 1, lettera d) e parte
successiva, e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34, 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
c)
articolo 15, della legge 11 luglio 1980 n. 312;
d)
articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455;
f)
articolo 4, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g)
articolo 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lett. b). del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986. n. 13;
h)
articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986;
i)
articolo 19, comma 8, della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j)
articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k)
articoli 13, 15,16,18,19,32, 50, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
1)
articolo 4 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356 convertito con
legge 27 ottobre 1987, n. 436:
m)
articoli da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n.494;
n)
articolo 9, comma 4, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o)
articoli 4, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
p)
legge 22 giugno 1988.n.221;
q)
articolo 1 della legge n.152 del 1989
r)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
s)
articolo 3, comma 1, lett. i) p. 2, della legge 10 ottobre 1989,
n. 349;
t)
articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412;
u)
articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990,n. 44;
v)
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
w)
articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108
convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
x)
articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 209;
v)
articolo 3, comma 3, del decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 1° febbraio 1993 n. 23;
z)
articolo 3, commi da 37 a 41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
2.
Dal 12 gennaio 1996 (art. 10 CCNL integrativo del 12 gennaio
1996):
a)
articoli 9, commi 7 e 8; 10, 11, 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3.
Dal 22 ottobre 1997 (art. 8 CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a)
articoli 10, 67, 69, 70 e 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
c)
articoli 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266;
d)
artt.14, 15, 16 del dpr.269 del 1987
e)
articoli 15 e21 dpr.335 del 1990
f)
articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4.
Dal 26 febbraio 1998 (art. 7 Ccnl integrativo del 26 febbraio
1998, relativo al personale dell’ Amministrazione civile
dell’interno):
a)
articoli da 9 a 11; da 20 a 27; 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
b)
articoli 13, 17 e 18, limitatamente al personale della carriera
ragioneria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1.
Dal 19 aprile 1995 (art. 50 Ccnl 1994 – 1997 ):
a)
articoli 8, c. 1, 9, c. 1, c. 2, salvo quanto previsto dall’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1 976, n.
411, c. 3 - per la parte relativa alle assenze per gravidanza e
puerperio e per infermità -;11, 12, 23, 27,28, della legge 20
marzo 1975, n. 70;
b)
articoli 7, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
c)
articoli 6, 17, 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
d)
articoli 2, 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346;
e)
articoli 22, 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
f)
articoli 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18,20,21 lett. b), del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,n. 13;
g)
articoli 5, cornmi 1-7;7, da 10 a 16,24 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267:
h)
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
i)
articoli 2,4, 15, 16 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
j)
articoli 1, c. 1, 2, c. 1; 3, 4., 5 e 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.l 17:
k)
articoli 5, 13, del decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43;
l)
articolo 3, c. 37-42 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dall’ 11 ottobre 1996 (Ccnl 1994-97 per il personale con qualifica
dirigenziale - sezione II);
a)
articoli 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 8, c. 1, 9, c. 1, c. 2, c. 3 - per la parte relativa alle
assenze per gravidanza e puerperio e per infermità -; 11, 12, 23,
27, 28, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
c)
articoli 17, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
d)
articoli 6. 17. 21. del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979. n. 509;
e)
articoli 2, 5, 7 -per quanto concerne l’ istituto dello
straordinario - del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346:
f)
articolo 22, 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
articoli 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio l986 n. 13:
h)
articoli 4, 5, commi 1-7; 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i)
articoli 7, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
j)
articoli 2, 4, 15, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395:
k)
articoli 1, 3,4, 5, 12, 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
1)
articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
m)
articolo 3, c. 37-42 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
III. Regioni ed Autonomie locali
1.Dal 6 luglio 1995 (art.43 Ccnl 1994-1997):
a)
articoli dal 12-17, 37, 68, commi da 1 a 7;70,71 decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3
b)
articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre
1980, n. 810
c)
articolo 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
d)
articoli 7,8,17-19 decreto de] Presidente della Repubblica
25giugno 1983, n. 347
e)
articoli 4,11, 18-21 decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13
f)
articoli 2, 4, lett. a) comma 1 e lett. b) commi 6 e 7; 11, commi
1-11; 14, 15, 25, 29, 34, comma 1, lett. a) e b):
56,
61 decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
g)
articoli 4 e 16 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395
h)
articolo 7, comma 6, legge 29dicembre 1988, n. 554
i)
articoli 1, comma 1; 2, comrna 1; 3- 6 decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989.n. 117
j)
articoli 1 e 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 marzo 1988, n. 127;
k)
articoli 5 (con effetto dal l gennaio 1996); 6 (con effetto dal 1
gennaio 1996);16, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47 decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
l)
articolo 51, commi 9 e 10 legge 8giugno 1990, n.142
m)
articolo 3, commi 23, 37-41, legge 24 dicembre 1993, n. 537
2.
Dal 6 luglio 1995 (art.10 del Ccnl integrativo del 13 maggio
1996):
a)
articolo 124 decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio
1957, n. 3;
b)
articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983
, n. 347;
c)
articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990
, n. 333
IV. Sanità
1.
Dal 5 settembre 1995 (art. 56 Ccnl 1994-97):
a)
articoli da 12 a 17: da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7:69, 70,
71, 78-123, 129 e 130 del Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3:
b)
articoli 30-34 e 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957 n. 686
c)
articolo 7, comma 3 della legge 30 dicembre 1971, n.1204
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili
nel primo triennio di vita del bambino
d)
articoli 9,comma 4; 14, 27, comma 1,limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37,38, 39-42, 47, 51, 52, 54 —58,
60,61, 63, ultimo comma del Decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
e)
articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20 del D.M. Sanità 30 gennaio1982;
f)
articolo 25 della Legge 29 marzo 1983, n.93
g)
Decreto del Presidente della Repubblica n.348 del 25 giugno 1983;
h)
articoli 4, 11,18-20,21 del Decreto del Presidente della
Repubblica 1febbraio 1986, n. 13
i)
articoli 2-4,11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55-57 e 112 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270
j)
articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica
17settembre 1987, n.494
k)
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 127/88;
l)
articolo 7, comma 6. ult. due periodi della Legge 29 dicembre
1988. n. 554
m)
articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n.395
n)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; 3-6 del Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 117/89:
o)
articoli 1, 3-7; 23. commi 1, 4 e 5; 34, 41- 43, 46, comma 1
relativamente all’indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo
periodo, 49, comma 1 primo periodo e comma 2 per la parte riferita
al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; 50-52,
57-67(con effetto dal 1 gennaio 1996). fatto salvo quanto disposto
dall’ art. 47 comma 8 del presente contratto per il quale la
disapplicazione dell’ art.57, lett.b)dello stesso D.P.R. decorre
dal 1 gennaio 1997; art.68, commi 4-7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990. n.384
p)
articolo 3, comma 23 e commi 37 -41 della Legge 24 dicembre 1993,
n.537.
V. Istituzioni ed Enti di ricerca
1.Dal 7 ottobre 1996 (articolo 56 CCNL 1994 — 1997):
a)
articoli 9, 10, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 36, 37, 39,40,41,68 commi
da 1 a 7, e comma 8 ad esclusione della parte relativa all’equo
indennizzo, 70, 71, 78 - 87, 91-99, 124, 126, 127, 129, 130, 131,
134, Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b)
articolo 14, 18, 30-34, 61 Decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 23, 36,39 della l. 20
marzo 1975. n. 70;
d)
articoli 7,18, 52, 53, 65, Decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
e)
articoli 11, commi 3 e 4, 21, Decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509:
f)
articoli 22, 25 L. 29 marzo 1983. n. 93;
g)
articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4, articolo 21 lett. b),
Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h)
articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 29, 36, Decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568:
i)
articoli 2, 4, Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
j)
articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554:
k)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; 3 - 6 Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989 n. 117;
l)
articoli 11, 15, 16, 17, comma 15, 21, con esclusione del comma 5,
23, 34, 37, 38, comma 3, 39, Decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
m)
articolo 3, commi 37-41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
VI. Scuola
1.Dal 4 agosto 1995 (articolo 82 Ccnl 1994-97):
a)articolo 39 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b)articolo 350 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c)articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n.576 del 1948
d)articoli 12, 13,14,15,16,17, 37, 39, 40, 68,comma 7; 70, 71,
78-87, 91-99, 100-123, 134 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e)articoli 30.31.32-34.61 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
f)articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
g)
articoli 60, commi 1-l0, 88, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417;
h)articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
i)articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270;
j)articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
k)articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l)decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m)articoli 4; 18-20; 21, lett.b) del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986,n. 13;
n)articoli 2, 5, con esclusione del comma secondo; 7, 9, 11, 12,
commi 1, 5, 6 e 8; 13, 14-2 1,23 e 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o)articolo 67 del D.P.R. n. 494 del 1987
p)articoli 4, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
q)articoli 2,3, commi 1-5, 8 e 9:4, commi 1,2 ; 6, 7,8-13, 14,
commi da 1 a 6, 7( primo periodo), 8-11,14,18-22; 15,16, 18, 19,
21,23,24,25,26,28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 399;
r)articoli 1, commi 1 e 3; 2, 3-6 del decreto del Presidente del
Consiglio 17 marzo 1989, n. 117:
s)articoli 3, commi 37- 41; 4, comma 20, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2.Dal 22 febbraio 1996 (articolo 11 dell’accordo integrativo, con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni
educative):
a)articoli 92-102 del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b)articolo 14, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
VII. Università
1.
Dal 21 maggio 1996 (art. 56 del Ccnl 1994-1997):
a)articoli 9, 10, 12- 17,36,37,39,40,41 ,68, commi da 1 a
8,70,71,78,79,80,81,82,83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131 e 134 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)articoli 14, 18,30-34 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
c)articolo 50 della legge 18 marzo 1968 n. 249
d)articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808:
e)articoli 15 e 170 della Legge 11 luglio 1980, n. 312;
f)articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382:
g)articoli 22 e 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93;
h)articoli 4, 7, 8, 11-14, 18, 19, 20 e 21, lett. b) decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,n. 13;
i)articoli 2, 23 (commi 1, 2, 3), 24 comma 3 della legge 29gennaio
1986, n. 23;
j)articoli 2 –7, 9, 12, 13, 20 comma 5, 23 comma 2, 24-28, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k)articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 (dalla stipulazione del primo contratto decentrato ex
articolo 5 del primo contratto collettivo nazionale);
l)articoli 2,4, 15, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
m)
articolo 7, commi 2, 3 - 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554
n)articoli 1 cornma 1, 2 comma 1, 3, 4, 5, 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
o)articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127
p)articoli 5, 7, 10; 13, commi 1e 2;14, 16, 18 commi 2 e 3; 27,
commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 319
q)articolo 3, comrni 37-41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
VIII. Aziende Autonome
1.Dal 5 aprile 1996 (articolo73 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 10, 12-17.36-40,41 comma 1,68 commi 1-8,70,
78-87,91-99, 134, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n.3
b)articoli 18,30-34,61 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957,
c)articolo 50 della legge 18 marzo1968, n.249
d)articolo 15, della legge 11 luglio 1980, n.3l2
e)articolo 25, della legge 29 marzo 1983, n.93
f)
articoli 4, 11,18,20,21 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n.13
g)articolo 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 giugno 1986
h)articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica
17settembre 1987, n.494
i)articoli 2-5, 11,14-16, 27, 37, 105 lett.d), del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269
j)articolo 6 della legge 10 agosto 1988, n.357
k)articoli 4, 16, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n.395
1)articolo 32 commi da 1 a 5 della legge del 5 dicembre 1988, n.521
m)
articoli 1 comma 1, 2 comma 1, articoli 3-6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.117
n)articoli 5, 15, 2l del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1990, n.335
o)
articoli 3 commi 23 e 37-4 1, 4 comma 20 della legge del 24
dicembre 1993. n. 537
IX. Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 79 Ccnl 1994 —1997):
a)
articolo 3, commi da 39 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
b)
articoli 1,1 bis, 1 ter, da 2 a 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis,
22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a
55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31.12.1988 -30.12.1991:
c)Parte Generale, Allegati, Appendici e Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al
previgente C.C.L. ENEA 31.12.1988-30.12.1991.
ALLEGATO
B
(Articolo 75, comma1)
Norme che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 o di contratti integrativi nazionali stipulati in data
precedente il secondo contratto collettivo di area per il
personale dirigenziale (ai sensi dell’
art.69, comma 1, secondo periodo del testo unico)
I. Ministeri
1.Dal 10 gennaio 1997 (art.45 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, 70, 71,
da 78 a 87, da 91 a 99, 200 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)articoli 18, 30 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)art. 20, 47 - 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n .748;
d)
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.422;
e)articoli 133-135 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
f)decreto legge 27 settembre 1982, n 681, convertito in legge 20
novembre1982, n.869;
g)legge 17 aprile 1984, n.79;
h)articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455;
i)articolo 4, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853
convertito in legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j)articoli 12-14, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
k)articolo 19, comma 8 e della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
I)articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m)
articoli 4 e del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356 convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n)articolo 9, comma 4, del decreto legge 21 mano 1988, n. 86
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o)legge 22 giugno 1988, n. 221;
p)articolo 1 della legge n. 152 del 1989
q)articolo 3, comma 1, lett. i) p. 2, della legge 10 ottobre 1989,
n. 349;
r)articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412;
s)articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
t)articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n.
108 convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
u)articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 209;
v)articolo 3, comma 3, del decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 1° febbraio 1993, n. 23;
w)articolo 3, commi 37-41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
2.
Dal 30 settembre 1997 (art. 15 Ccnl integrativo 30 settembre
1997):
a)articolo 18, comma 2 bis, del decreto legislatIvo 30 dicembre
1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1.Dal 16 febbraio 1996 (art. 50 Ccnl 16 febbraio 1994-1997):
a)articoli 9, 10, 37, 66, 68, comrni da 1 a 7, 70 e 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3;
b)articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972,n.748;
c)articoli 9, comma2, 23, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
d)
articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 84;
e)articoli 2,3, commi 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 1985,n.2,
convertito,con modificazioni,nella legge 8 marzo 1985, n.72;
f)articoli 5, 6, 12, comrni 1 e 2; 14, 15, 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g)articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
h)articolo 5, comma 3, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, nella legge 23 gennaio 1991,n.91;
i)articolo 3, commi da 37 a 42, della legge 24 dicembre 1993, n.
537
III. Regioni ed Autonomie locali
1.Dal 10 aprile 1996 (art.48 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 12, 37, 68 commi da 1 a 7; 70 e 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
b)articoli 30- 34 del decreto del Presidente della Repubblica del
3 maggio 1957, n.686
c)articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1980 n. 810
d)articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n.93
e)articolo 7,17-19, 25, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983 n. 347
f)articoli 11, 18-20,21 deI decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13
g)art. 2, 15, 25-29, 34 comma 1, lett. d),40,42,56, 61, 69, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n.268
h)articoli 4, 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988 n. 395
i)articolo 51 commi 9 e 10 legge 8 giugno 1990 n.142, salvo che
per i limitati casi di cui all’art.46
j)articoli 16,30, 31, 32,37,38, 40, 43, 44,46 Decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333
k)
articoli 3, 37 - 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV Sanità
1.Per il personale con qualifica dirigenziale medica e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (artt. 14, comma 6, 72, comma
7,75 CCNL1994-1997):
a)articoli 12, 37-41,67,68, commi 1-7; 69-71,78-123 (con
l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del Ccnl vengono portati a termine secondo le norme e
le procedure vigenti alla data del loro inizio) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
b)articoli 30 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n.686
c)articolo 7,comma 3,della legge 30 dicembre 1971,n.1204,limitatamente
ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita
del bambino fino al compimento del terzo anno.
d)articoli 14,16,27, comma 4: 32,33,35,37,38, 47,51,52,54, 55, 56,
commi 1 punto1) e 2);57,60,61,86 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979,n.761
e)articoli 18 e 20 del decreto ministeriale del 30 gennaio 1982
f)articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93
g)decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno del 1983,
n.348
h)articoli 18 -20; 21 del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13
i)articolo 69, comrna 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n.268
j)articoli 28,29,38,53,54,73 -78, 80, 82-84, 85-90, 92, comma 8;
112, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270
k)articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n.395
l)articoli 38 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica del
3 agosto 1990, n.333;
m)articoli 7;73 -76;86;79;102;104;108;l09,l 10, commi 1,5 e 6;
111-114,116,118, 119,123-132; 134, commi 4-6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.384
n)articolo 18, commi 1 p.to f) e 2 bis, eccetto l’ultimo periodo
del 20 cpv., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502
o)articolo 3, commi 37 -41 della legge 24 dicembre 1993, n.537
2.Per il personale Con qualifica dirigenziale Sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (art.72
CCNL 1994- 1997):
a)articoli 12, 37- 41, 67, 68, commi da 1 a 7, 69, 70, 71, da 78 a
123, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3;
b)articoli 30 -34 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957 n. 686
c)articolo 7, comma 3 legge della legge 30 dicembre 1971, n.1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno.
d)articoli 14, 16, 27, comma 4,32,33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55,
56, comma 1, p.to 1) e 2; 57. 60, 61, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761
e)
articoli 18, commi 3 e 4 e 20 del decreto del Ministro della
Sanità 30 gennaio1982
f)articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n.93
g)decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.348
h)articoli 4, 18-21 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n.l3
i)articolo 69, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268
j)articoli 2,3,4,16,18,26,28,29,38,112 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987,n.270 articoli 2,3,4, 16, 18, 26,
28, 29, 38, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n.270
k)articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n.395
l)articoli 38, 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1990, n.333
m)articoli 3 -7, 9,10,16, 34, 41, 44 - 47, 53, 57 - 67; 68, commi
4, 5, e 9, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n.384
n)articolo 3, comma 23 e commi 37-41 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dal 5 Marzo 1998, in quanto espressamente (art. 80 Ccnl
1994-1997):
a)articoli 9,10,12,36,37,39,40,41,68,commi da 1 a 7,comma 8,tranne
il riferimento all’equo indennizzo;70, 71, 78-122, 124,126, 127,
129-131 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3;
b)articoli 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n.686;
c)articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo di residenza, 9,
commi 1 e 3; 11,12, 23 e 39 L. 20 marzo 1975, n.70;
d)articoli, 52, 53 e 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n.411;
e)
articoli, 11, commi 3 e 4; e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n.509
f)articoli. 22 e 25 della legge 29 marzo 1983, n.93;
g)articoli. 7 e 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lett, b) del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.13;
h)
articoli 1, 3 - 6, 9, 10, 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n.568;
i)articoli.2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n.395;
j)articoli. 1, 11, 17, cornrna 1 e commi da 5 a 13; 18, commi
1,2,5 e 6; 19, commi 1 e 2; 34; 38 comma 3; 39 del decreto del
Presidente della Repubblica del 12febbraio 1991, n.171.
l)articoli 3, commi dal 37 al 41 della legge 24 dicembre 1993, n.537
VI. Università
1.Dal 5 febbraio 1997 (art.50 CCNL 1994-1997):
a)articoli 9, l0, 12, 36, 37, 39- 41,66, 68, commi da 1 a 7; 70,
71, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 91-122, 124, 126, 127,
129 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b)
articoli 18, 30, 31-34 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n.748
d)
articoli 15, 133- 135 della legge 11 luglio 1980, n. 312
e)
articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n.. 79
f)
articolo 4 della legge l0 luglio 1984, n.301
g)
articolo 2,3 comrna2,del decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito in legge 8 marzo 1985 n.72;
h)articolo 21 del decreto del Presidente.deila Repubblica 1
febbraio 1986, n.l3
i)
articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 37
j)art. 3, commi 37-42 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
k)articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1.Dal 10 novembre 1997 (art.53 CCNL 1994-1997):
a)articoli 10,12, 36,37, 39-4 1, 68,commi
1-8,69-71,78,87,91-99,200 del decreto del Presidente della
Repubblica del 10 gennaio 1957,n.3;
b)articoli. 18, 30-34 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957 n . 686;
c)legge 3 luglio 1970, n. 483;
d)articoli 20, 47-50 del decreto del Presidente della repubblica
del 30 giugno 1972, n. 748:
e)decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n.
422;
f)articoli 133, 134,135 della legge 11luglio1980, n. 312;
g)decreto legge 27 settembre 1982,n . 681 convertito in legge 20
novembre 1982, n.869;
h)art. 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i)legge 17 aprile 1984 ,n.79;
j)articoli 12-14 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13;
k)decreto legge 10 maggio 1986, n, 154 convertito in legge
11luglio 1986, n. 341;
1)art. 13 decreto legge 4agosto 1987,n.. 325 convertito in legge 3
ottobre 1987, n.402;
m)art. 6 decreto legge 7 settembre 1987, a. 370 convertito in
legge 4 novembre 1987,n. 460;
n)articolo 6 della legge n. 10 agosto 1988, n. 357;
o)articolo 3 commi 37-41 della legge 24 dicembre 1993,n.537
VIII. Enea
1.DaI 4 agosto 1997 (articolo 90 Ccnl 4 agosto 1997):
a)articolo 3, commi 39 - 41, della 1egge 24 dicembre 1993, n. 537;
b)articoli 1, 1 bis, 1 ter, da 2 a 16, 16 bis, 17, 18, 19, 19 bis,
19 ter, 20, 20 bis, 22, 24, 25, 26, 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44
a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, 77, 78, 79 del
previgente Ccnl ENEA 31.12.1988 -30.12.1991;
c)
Parte Generale, gli Allegati, e le Appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al
previgente C.C.L. ENEA 31.12.1988-30.12.1991.
ALLEGATO C
(Articolo 75, comma 2)
Norme che hanno cessato di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1998-2001 e contratti integrativi nazionali per il personale delle
Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell’
art.69, comma 1, terzo periodo del testo unico}
I
Personale non dirigenziale
1.
Dal 1° aprile 1999 (art.28 Ccnl 1998-2001):
a)artt.
22. comma 1. 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del D.P.R. 3 agosto
1990, n.333 e tabelle 1,2 e 3 allegate;
b)artt.
10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59. 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e
73 del D.P.R. 13 maggio 1987,n.268
c)allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 ed al DPR 31 maggio
1984, n.665;
d)art. 10, 27 del D.P.R. 25 giugno 1983. n.347;
e)art. dal 3 all’8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995; - artt.
27 bis. dal 31 aI 34, 38 del CCNL del 6.7.1995,come integrati e
modificati dal CCNL del 16.7.1996;
f)artt.
35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo
del CCNL del 16.7.1996. con effetto dalla data di stipulazione del
contratto collettivo integrativo;
g)artt.
2, 3,4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dell’art.4
continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta
qualifica funzionale;
h)art.16. comma 3. della legge 7 agosto 1990, n.253, dalla data di
effettiva attuazione del comma 3. art. 21. del presente CCNL. 2.
Dalla data di cui al comma i sono inapplicabili le norme emanate
dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa
o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso
comma 1.
Il
presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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