La Costituzione italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Parte Prima
Titolo I
-
Rapporti
Civili
Titolo II
-
Rapporti Etico-Sociali
Titolo III - Rapporti Economici
Titolo IV
- Rapporti Politici
Parte Seconda
Titolo I
- Il Parlamento
Titolo II
- Il
Presidente della Repubblica
Titolo III
-
Il Governo
Titolo IV
- La Magistratura
Titolo V
- Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Titolo VI
- Garanzie Costituzionali
Disposizioni transitorie e finali
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L’Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art. 9
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è
ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera
della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
NOTE
PARTE PRIMA
TITOLO I -
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà
personale è inviolabile.
Non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi
e modi previsti dalla legge.
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
È punita
ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il
domicilio è inviolabile.
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art. 15.
La libertà
e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge
può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge.
Art. 24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in
alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La
responsabilità penale è personale.
L’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Art. 28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.
TITOLO II
- RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Art. 30.
È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la
maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la
scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è
aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
NOTE
TITOLO
III
- RAPPORTI
ECONOMICI
Art. 35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
Art. 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili
ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
Art. 40.
Il diritto
di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Art. 42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini
della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
NOTE
TITOLO IV
- RAPPORTI
POLITICI
Art. 48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto
di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50.
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i
cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge
può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52.
La difesa
della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
NOTE
PARTE
SECONDA
TITOLO I -
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero
dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della
elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 57.
Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero
dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori
sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore
di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata
di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni
delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le Camere
si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri
del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio
di deputato o di senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri
del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri
del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione
delle leggi.
Art. 70.
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale.
Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75.
È indetto
referendum
popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è
ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art. 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo
non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in
casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti
perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
e nella votazione finale.
La legge
che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni
caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che
sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge
e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria.
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.All’elezione partecipano tre delegati per
ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha
un solo delegato.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e
politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L’assegno e
la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni
del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale.
Può inviare
messaggi alle Camere.
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il
referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle
Camere.
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In tali
casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
NOTE
TITOLO III
- IL GOVERNO
Sezione I -
Il Consiglio dei Ministri
Art. 92.
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri.
Art. 96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La
Pubblica Amministrazione
Art. 97.
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non
per anzianità.
Si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III - Gli
organi ausiliari
Art. 99.
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte
dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge
assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte
dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate..
Art. 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105.
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine
dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite
con legge.
La legge
assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme
sulla giurisdizione
Art. 111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge
regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli
atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
TITOLO V
- LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
(con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18
ottobre 2001)
Art. 114
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art. 115
(abrogato)
Art. 116
Il Friuli
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale. (*)
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario
a carattere regionale.
Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (**)
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Art. 119
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120
La Regione
non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
Art. 121
Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica.
Art. 122
Il sistema
di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della
Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123 (14)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali.
Art. 124
(abrogato)
Art. 125
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
Art. 126
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica. (18)
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge. (***)
Art. 128
(abrogato)
Art. 129
(abrogato)
Art. 130
(abrogato)
Art. 131
Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta;
Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia;
Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi;
Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132
Si può, con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti
i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad
un'altra.
Art. 133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
NOTE
(*) Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni
transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1.
Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni
transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
(***) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono
state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
TITOLO VI
- GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte
Costituzionale
Art. 134.
La Corte
costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
Art. 135.
La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II -
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa
luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
NOTE
Disposizioni
transitorie
I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne
assume il titolo.
II
Se alla
data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la
prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto
parte del disciolto Senato;
hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto
di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma
del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la
prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a
sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione.
V
La
disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne
i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un
anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a
quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell’ordinamento vigente.
Fino a
quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme
e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni
dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino
a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le
altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga
all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII*
I membri e
i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re
di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni,
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli
nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge
regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa.
Fino al
giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e
secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale
periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo
della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
*Per effetto della
Legge Costituzionale n.1 del 23 ottobre 2002,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2002 n.252, dal
10 novembre 2002 i commi 1 e 2 sono abrogati.
noteNOTE
NOTE
Nota all’art. 7, secondo comma.
I Patti
Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del
18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n.
121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
Nota all’art. 8, secondo comma.
A regolare
tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22
novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n.
101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23
marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe « intese»
intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese
cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche,
e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre
1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n.
94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20
dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per
la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la
modifica delle precedenti intese.
Nota all’art. 10, quarto comma.
A norma
dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1 « l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica
ai delitti di genocidio» . Cfr. art. 26.
Nota all’art. 26, secondo comma.
A norma
dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1 « l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica
ai delitti di genocidio» . Cfr. art. 10.
Nota all’art. 27, quarto comma.
Cfr.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - "Protocollo n. 6 sull’abolizione
della pena di morte" (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983),
reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio
1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589
sull’"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di
guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
Nota all’art. 40.
V. legge 12
giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali" (G.U. 14 giugno 1990, n.
137).
Nota all’art. 48
Comma
introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha,
inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede
di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi
del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni
del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della
legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore."
Nota all’art. 56.
Articolo
così sostituito con l’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n.
2, recante « Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della
Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Il testo
originario dell’art. 56 disponeva:
"La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione
di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età".
In seguito,
l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha
modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito
dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno
compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra
le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti." L'art. 3 della legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in
via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del
numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui
al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."
Nota all’art. 57.
L'art. 57 è
stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2
della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato
una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'articolo nella versione
originaria era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per
duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore." Il testo dell'articolo 57
come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così
disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La
Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti
interi e dei più alti resti." Si segnala inoltre che con la legge
costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto
all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: "Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti." L'art. 3 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria,
quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente
legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48
della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione
delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso
di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica
la disciplina costituzionale anteriore."
Nota all’art. 60, primo comma.
Comma così
sostituito con l’art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2,
recante « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della
Costituzione» .
Il testo
originario dell’art. 60 recitava:
"La Camera
dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica
per sei.
La durata
di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra".
Nota all’art. 68.
Articolo
così sostituito con la legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30
ottobre 1993, n. 256).
Il testo
anteriore dell’art. 68 recitava:
"I membri
del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può
essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile".
Per
l’immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3
della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
Nota
all’art. 75, quinto comma.
V. art. 2
della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25
maggio 1970, n. 352.
Nota all’art. 79.
Articolo
così sostituito con la legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9
marzo 1992, n. 57).
Il testo
originario dell’art. 79 disponeva:
"L’amnistia
e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere.
Non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione".
Nota all’art. 88, secondo comma.
Comma così
sostituito con la legge cost.
4
novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella
formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava:
« Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato» .
Nota all’art. 96.
Articolo
così sostituito con l’art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n.
1. V., altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo
originario dell’art. 96 disponeva:
« Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in
stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni» .
Nota all’art. 107, primo comma.
Nel testo
pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre
1947, per errore tipografico, in luogo di "funzioni" compariva la
parola "funzionari": cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948,
n. 2.
Nota all’art. 111.
I primi
cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n.
300).
All’art. 2,
la stessa legge costituzionale così dispone:
"1. La
legge regola l’applicazione dei princìpi contenuti nella presente
legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data
della sua entrata in vigore".
Nota all’art. 114.
L'art. 114 è
stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La
Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
Nota all’art. 115.
L'art. 115 è
stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente: «Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati
nella Costituzione.»
Nota all’art. 116.
L'art. 116 è
stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.» V. legge cost. 26 febbraio
1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio
1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26
febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d’Aosta), legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per
lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963,
n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge
cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello
Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost.
12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge
cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica
dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle
regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché
legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e
integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la
Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto
Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).
Nota all’art. 117
L'art. 117 è
stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici
e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e
mercati;
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e
biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria
alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali;
cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e
foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi
costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»
.
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni
transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
Nota all’art. 118
L'art. 118 è
stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali, o valendosi dei loro uffici.»
Nota all’art. 119
L'art. 119 è
stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni
sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi
determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo
le modalità stabilite con
legge della
Repubblica.»
Si riporta
di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
Nota all’art. 120
L'art. 120 è
stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La
Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
Nota all’art. 121, secondo e quarto comma.
Articolo
così modificato, nel secondo e quarto comma, con legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n.
299).
Il
precedente testo recitava, al secondo e al quarto comma:
"Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere".
"Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi
e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo centrale".
Nota all’art. 122.
Articolo
così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All’art. 5,
recante "disposizioni transitorie", la stessa legge costituzionale
ha così disposto:
"1. Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122
della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente
legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalità previste dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei
Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta
regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito
il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto
dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di
collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle
liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede
all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere
conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di
seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
2. Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si
osservano le seguenti disposizioni:
a) entro
dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta
regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso
in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi
componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente".
Nella
formulazione originaria, l’art. 122 così recitava:
"Il sistema
d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il
Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il
Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti".
Nota all’art. 123
Articolo
così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella
precedente formulazione, l’art. 123 recitava:
"Ogni
Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e
con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto
è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica". Ai
sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali
sono stati approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971
(nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519)
(pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio
1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente,
modificati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre
1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno
1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1° febbraio 1992, n.
26, suppl. ord.).
In seguito,
l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha
aggiunto, in fine, un comma.
Nota all’art. 124
L'art. 124 è
stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente: «Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.»
Nota all’art. 125
Il primo
comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario dell'articolo era il seguente: «Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto
di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Nota all’art. 126
Articolo
così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella
formulazione originaria, l’art. 126 così recitava:
"Il
Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo
scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Col decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro
tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza
della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio".
Si riporta
di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
Nota all’art. 127
L'art. 127 è
stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente
dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica,
quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il
Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la
Corte decide di chi sia la competenza.»
Nota all’art. 128
L'art. 128 è
stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente: «Le Provincie e i Comuni sono enti
autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni.»
Nota all’art. 129
L'art. 129 è
stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente: «Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari
con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.»
Nota all’art. 130
L'art. 130 è
stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente: «Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita,
anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di
merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.»
Nota all’art. 131.
Così
modificato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3,
che ha istituito la Regione "Molise". Cfr. art. 57 e XI delle
disposizioni transitorie e finali.
Nella
formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione "Abruzzi e
Molise" individuava un’unica regione.
Nota all’art. 132
L'art. 132 è
stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente: «Si può, con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.»
Nota all’art. 134.
L’ultimo
capoverso è stato così modificato con l’art. 2 della legge cost.
16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso
recitava:
« sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione» .
Cfr. ora
art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica apportata
con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.
Nota all’art. 135.
Articolo
così sostituito con l’art. 1 della legge cost. 22 novembre 1967,
n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l’art.
10 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n.
2 del 1967).
Il
precedente testo dell’art. 135 recitava:
« La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
La Corte
elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici
sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo
le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta
comune tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore» .
Nota all’art. 135, quinto comma.
V., altresì,
art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento
generale della Corte costituzionale.
Nota all’art. 135, sesto comma.
Cfr. art. 7
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per
l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4
della legge 23 aprile 1981, n. 154. L’articolo 11 della legge 11
aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio
superiore della magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di
Giudice costituzionale.
Nota all’art. 135, settimo comma.
Cfr.
regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost.
22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953,
n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme
integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.
Nota all’art. 136, secondo comma.
Cfr. art. 30
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nota all’art. 137, primo comma.
Cfr. legge
cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
Nota all’art. 137, secondo comma.
Vedi legge
11 marzo 1953, n. 87.
Nota all’art. 138.
Per la
disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v.
Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali.
Cfr. artt.
57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n.
3.
Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali.
Il terzo
comma di questa disposizione è stato abrogato con l’art. 7 della
legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva:
"I giudici
della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano
in carica dodici anni".
Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali.
Il termine,
previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre
1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. primo
aprile 1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita
la Regione Molise (cfr. art. 131).
Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali.
Il decreto,
emanato come « decreto legge luogotenenziale» , del 25 giugno
1944, n. 151 intitolato « Assemblea per la nuova Costituzione
dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del
Governo di emanare norme giuridiche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39,
serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
Art. 1 - «
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme
istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine
eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea
Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le
procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento".
Art. 2 - «
E’ abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova
Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla
cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo
dell’articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175,
con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta
la Camera dei fasci e delle corporazioni» .
Art. 3 - «
I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di
esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e
di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea
Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della
questione istituzionale» .
Art. 4 - «
Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i
provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio
dei Ministri.
Tali
decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati
e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
« Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
« Sulla
proposta di ...
« Abbiamo
sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...» .
Art. 5 - «
Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma
primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti
relativi alle materie indicate nell’art. 1 della legge 31 gennaio
1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con
la formula:
« Sentito
il Consiglio dei Ministri;
« Sulla
proposta di ...
« Abbiamo
decretato e decretiamo...» .
Art. 6 - «
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale
- e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione
in legge.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo,
a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo
osservare come legge dello Stato» .
Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali.
Il testo del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante
« Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed
alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G. U. 23
marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:
Art. 1 - «
Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il
popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma
istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)» .
Art. 2 - «
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in
favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione,
come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che
eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo
dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.
Per
l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la
maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo
scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la
maggioranza assoluta.
Avvenuta
l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica
gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato
darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella
ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione
dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo
provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno
delle elezioni.
Qualora la
maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della
Monarchia, continuerà l’attuale regime Luogotenenziale fino alla
entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova
Costituzione e sul Capo dello Stato» .
Art. 3 - «
Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del
Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo
resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad
eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei
trattati internazionali, le quali saranno deliberate
dall’Assemblea.
Il Governo
potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro
argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo
è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto
di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come
conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie
soltanto in seguito alla votazione di un’apposita mozione di
sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua
presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri
dell’Assemblea» .
Art. 4 - «
L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel
Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a
quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea
è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova
Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima
riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro
mesi.
Finché non
avrà deliberato il proprio regolamento interno l’Assemblea
Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei
deputati in data primo luglio 1900 e successive modificazioni fino
al 1922» .
Art. 5 - «
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le
attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora
vigenti, in quanto applicabili» .
Art. 6 - «
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza
dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3,
deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a
ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in
funzione» .
Art. 7 - «
Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto
Luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente
i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul
loro onore, a rispettare e far rispettare nell’adempimento dei
doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e
le relative decisioni dell’Assemblea Costituente.
Nessuno
degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con
giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti
civili e militari dello Stato» .
Art. 8 - «
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo
svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di
esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed
i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di
variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto
legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione
dei deputati all’Assemblea Costituente e di disporre che alla
scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate
le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la
risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti
contrassegni» .
Art. 9 - «
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare come legge dello Stato».
testo
in vigore dal: 10-11-2002
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum
costituzionale e' stata presentata:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e
finale della Costituzione esauriscono i
loro effetti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita
del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
---------------------------------------
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dei commi primo e secondo
della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione, i cui effetti si esauriranno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' il
seguente: "XIII. - I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici
ne'cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro
consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno
nel territorio nazionale.". |
|