Legge 20 maggio 1970, n. 300

 

Norme  sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà  sindacale  e  dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (1) (2) (3).

 

(in G.U. n.131 del 27 maggio 1970)

 

  (1)  Il  decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso: l'ufficio del pretore trasferendo  le  relative  competenze  al tribunale ordinario e l'ufficio del pubblico ministero   presso   la  pretura  circondariale  e  ha  provveduto  a trasferirne  le  relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. I riferimenti nella legge 300/70 a pretore ed a pretura   sono   sostituiti,   rispettivamente,  dai  riferimenti  al presidente del tribunale e al tribunale. Le  attribuzioni  pretorili  sono  soppresse;    sono   altresì   soppresse   le   funzioni amministrative  di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al Tribunale che  ad  organi  della  P.A. La soppressione delle attribuzioni del pretore di rendere esecutivi  atti  emanati da autorità amministrative, rende  gli atti  stessi  esecutivi  di  diritto.  Laddove il  presente provvedimento  preveda  l'obbligo  di determinati soggetti di rendere giuramento  innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

  (2)  Con  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni  i   compiti   relativi  al  collocamento, all'avviamento  a  selezione  negli  enti  pubblici  e nella pubblica amministrazione,    ad    eccezione    di   quello   riguardante   le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici,  e  i  compiti  di  preselezione  ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.

  (3) Con l'entrata in vigore  del  decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  le  prefetture  sono trasformate  in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a  tale  ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, decreto legislativo. 300/1999, cit.).

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’ DEL LAVORATORE

 

Art.1.-Libertà di opinione.

 

  I  lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di  fede  religiosa,  hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,  di  manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.2.-Guardie giurate.

 

  Il  datore  di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di  cui  agli  articoli  133 e seguenti del testo unico approvato con regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773 (1), soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

  Le  guardie  giurate  non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti  diversi  da  quelli  che  attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

  È  fatto  divieto  al  datore  di  lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività  lavorativa  le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo  svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

  In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle   disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  la  Direzione regionale  del  lavoro  ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

 

(1) Regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773  - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.3.-Personale di vigilanza.

 

  I  nominativi  e  le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza  dell'attività  lavorativa  debbono  essere  comunicati  ai lavoratori interessati.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’ DEL LAVORATORE

 

Art.4.-Impianti audiovisivi.

 

  È  vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

  Gli  impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da  esigenze  organizzative  e  produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,  ma  dai  quali  derivi  anche  la possibilità di controllo a distanza  dell'attività  dei  lavoratori,  possono  essere installati soltanto  previo  accordo  con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di  accordo,  su  istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione regionale del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

  Per  gli  impianti  e  le apparecchiature esistenti, che rispondano alle  caratteristiche  di cui al secondo comma del presente articolo, in  mancanza  di  accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con  la  commissione  interna,  la  Direzione  regionale  del  lavoro provvede  entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando  all'occorrenza  le  prescrizioni  per  l'adeguamento  e  le modalità di uso degli impianti suddetti.

  Contro i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro, di cui ai  precedenti  secondo  e  terzo  comma,  il  datore  di  lavoro, le rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di queste, la commissione  interna,  oppure  i  sindacati  dei lavoratori di cui al  successivo   art.19  possono  ricorrere,  entro  30  giorni  dalla comunicazione  del  provvedimento,  al  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale.

 

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DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.5.-Accertamenti sanitari.

 

  Sono  vietati  accertamenti  da  parte  del  datore di lavoro sulla idoneità  e  sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

  Il  controllo  delle  assenze  per  infermità può essere effettuato soltanto  attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti,  i  quali  sono  tenuti  a  compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

  Il  datore  di  lavoro  ha  facoltà  di far controllare la idoneità fisica   del  lavoratore  da  parte  di  enti  pubblici  ed  istituti specializzati di diritto pubblico. (1)

 

(1) L’ art.2 della legge 5 giugno 1990 n.135, per la prevenzione e la lotta all’ Aids, vieta ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini per accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’assunzione, l’esistenza di uno stato di sieropositività. Per le modalità delle visite personali di controllo, nel caso di malattia, provvede l’art.2 della legge 29 febbraio 1980 n.33 e l’art. 8 bis del decreto legge 30 aprile 1981, n.168, convertito in legge 27 giugno 19981, n.321. Le visite personali di controllo devono essere eseguite dai  medici dei servizi indicati dalle Regioni.

 

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DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.6.-Visite personali di controllo.

 

  Le  visite  personali  di  controllo  sul  lavoratore  sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio  aziendale,  in  relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

  In  tali  casi  le  visite  personali  potranno  essere  effettuate soltanto  a  condizione  che  siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro,  che  siano  salvaguardate  la  dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

  Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,  ferme  restando  le  condizioni  di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza  di  queste,  con  la  commissione  interna.  In  difetto di accordo,  su  istanza  del  datore  di  lavoro, provvede la Direzione regionale del lavoro.

  Contro  i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali  o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati  dei  lavoratori  di  cui al successivo articolo 19 possono ricorrere,  entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.7.-Sanzioni disciplinari.

 

Le  norme  disciplinari  relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione  alle  quali  ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure  di  contestazione  delle  stesse,  devono essere portate a conoscenza  dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano (1).

  Il   datore   di   lavoro  non  può  adottare  alcun  provvedimento disciplinare    nei    confronti   del   lavoratore   senza   avergli preventivamente  contestato  l'addebito  e senza averlo sentito a sua difesa (1) (2).

  Il   lavoratore   potrà   farsi   assistere  da  un  rappresentante dell'associazione  sindacale  cui  aderisce  o conferisce mandato (1) (2).

  Fermo  restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (3), non  possono  essere  disposte  sanzioni  disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere  disposta  per  un  importo  superiore  a  quattro  ore  della retribuzione  base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

  In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni  dalla  contestazione  per  iscritto  del fatto che vi ha dato causa.

  Salvo  analoghe  procedure  previste  dai  contratti  collettivi di lavoro  e  ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il  lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può   promuovere,  nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo dell'associazione  alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la  costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e della massima  occupazione,  di  un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto  da  un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro  scelto  di  comune accordo o, in difetto di accordo, nominato  dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

  Qualora  il  datore  di  lavoro  non  provveda,  entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante  in  seno  al  collegio di cui al comma precedente, la sanzione  disciplinare  non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità  giudiziaria,  la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

  Non  può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione (4).

 

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1982, n. 204, ha  deciso che le disposizioni contenute nel presente comma  si applicano anche ai  licenziamenti individuali intimati per giusta causa o per giustificato motivo, qualora  tali disposizioni non trovino già riscontro  nel contratto collettivo di lavoro.

(2)  La  Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1989, n. 427, ha  deciso che il   presente comma si  applica anche alle imprese con meno di sedici dipendenti.

(3) Legge  15  luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali

(4) Questa  disposizione si applica  anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione ai sensi  dell’ art.52   del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.8.-Divieto di indagini sulle opinioni.

 

  E’  fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel  corso  dello  svolgimento  del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o  sindacali  del  lavoratore,  nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.9.-Tutela della salute e dell'integrità fisica.

 

  I  lavoratori,  mediante  loro  rappresentanze,  hanno  diritto  di controllare  l'applicazione  delle  norme  per  la  prevenzione degli infortuni  e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica (1).

 

(1) Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 hanno istituito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sostituiscono le rappresentanze previste in tale articolo.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.10.- Lavoratori studenti.

 

  I  lavoratori  studenti,  iscritti e frequentanti corsi regolari di studio   in   scuole   di   istruzione   primaria,  secondaria  e  di qualificazione   professionale,   statali,  pareggiate  o  legalmente riconosciute  o  comunque  abilitate  al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

  I  lavoratori  studenti,  compresi  quelli universitari, che devono sostenere  prove  di  esame,  hanno  diritto  a  fruire  di  permessi giornalieri retribuiti.

  Il   datore   di   lavoro  potrà  richiedere  la  produzione  delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.11.- Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa (1).

 

  Le   attività   culturali,  ricreative  ed  assistenziali  promosse nell'azienda  sono  gestite  da  organismi  formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

  Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell' art.19,  hanno  diritto  di  controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (2).

 

  (1)  Rubrica  così  modificata dall'art. 6, d.l. 11 luglio 1992, n.333, convertita  in l. 8 agosto 1992, n. 359.

  (2)  Comma aggiunto dall'art. 6, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertita  in l. 8 agosto 1992, n. 359.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’  E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.12.- Istituti di patronato.

 

  Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al Decreto Legislativo CPS 29 luglio 1947, n. 804 (1), hanno diritto di  svolgere,  su  un  piano  di parità, la loro attività all'interno dell'azienda,   secondo   le   modalità  da  stabilirsi  con  accordi aziendali (2).

 

(1) Decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,  n.  804 . - Riconoscimento

giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

(2) Gli Istituti di Patronato sono disciplinati ora dalla legge  30 marzo 2001 n.152.

 

TITOLO I

DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’  DEL LAVORATORE

 

Art.13.- Mansioni del lavoratore.

 

  L’articolo 2013 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansione per le quali è stato assunto o a quelle corrispondente alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

  Ogni patto contrario è nullo. (1) (2)

 

(1)L’art.4 della legge 23 luglio 1991 n.223 consente che nelle procedure di mobilità con accordo sindacale sia previsto che il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori eccedenti avvenga anche in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte e quindi anche in mansioni inferiori alle precedenti.

(2) Per la disciplina delle mansioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni dispone l’art.52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

 

TITOLO II

DELLA LIBERTA’  SINDACALE

 

Art.14.- Diritto di associazione e di attività sindacale.

 

  Il  diritto  di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere  attività  sindacale,  è  garantito  a  tutti  i  lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

 

TITOLO II

DELLA LIBERTA’  SINDACALE

 

Art.15.- Atti discriminatori.

 

  È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

    a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

    b)  licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche   o   mansioni,   nei   trasferimenti,  nei  provvedimenti disciplinari,  o  recargli  altrimenti  pregiudizio a causa della sua affiliazione  o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad  uno sciopero.

  Le  disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti  o  atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso (1).

 

  (1) Comma così sostituito dall'art. 13, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

 

TITOLO II

DELLA LIBERTA’  SINDACALE

 

Art.16.- Trattamenti economici collettivi discriminatori.

 

 È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell' articolo 15.

  Il  Tribunale,  su  domanda  dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata  la  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  o delle associazioni   sindacali   alle  quali  questi  hanno  dato  mandato, accertati  i  fatti,  condanna  il  datore  di lavoro al pagamento, a favore  del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di una somma pari all'importo dei   trattamenti   economici   di  maggior  favore  illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

 

TITOLO II

DELLA LIBERTA’  SINDACALE

 

Art.17.- Sindacati di comodo.

 

  E’ fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di   lavoro  di  costituire  o  sostenere,  con  mezzi  finanziari  o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

 

TITOLO II

DELLA LIBERTA’ SINDACALE

 

Art.18.- Reintegrazione nel posto di lavoro.

 

Ferma    restando    l' esperibilità    delle   procedure   previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (1), il giudice con la sentenza  con  cui  dichiara  inefficace  il  licenziamento  ai sensi dell'articolo  2  della  predetta  legge  o  annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la  nullità  a  norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore  e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,  ufficio  o  reparto  autonomo  nel  quale ha avuto luogo il licenziamento  occupa  alle sue dipendenze più di quindici prestatori  di  lavoro  o  più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare  il  lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano   altresì   ai   datori   di  lavoro,  imprenditori  e  non imprenditori,  che  nell'ambito  dello  stesso comune occupano più di quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale  occupano  più  di  cinque dipendenti, anche se ciascuna unità  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge  tali limiti,  e  in  ogni  caso  al  datore  di lavoro, imprenditore e non  imprenditore,   che  occupa  alle  sue  dipendenze  più  di  sessanta prestatori di lavoro (2).

  Ai  fini  del  computo  del  numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di  formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo   conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unità lavorative  fa  riferimento  all'orario previsto dalla contrattazione collettiva  del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore  di  lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale (2).

  Il  computo  dei  limiti  occupazionali di cui al secondo comma non incide  su  norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie (2).

  Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di  lavoro  al  risarcimento  del  danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo  un'indennità  commisurata  alla  retribuzione  globale di fatto  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a quello dell'effettiva reintegrazione   e  al  versamento  dei  contributi  assistenziali  e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;  in  ogni  caso  la misura del risarcimento non potrà essere  inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto (2).

  Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del danno così come previsto  al  quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di  chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennità  pari  a  quindici mensilità di retribuzione  globale  di  fatto.  Qualora il lavoratore entro trenta giorni  dal  ricevimento  dell'invito  del datore di lavoro non abbia ripreso  il  servizio,  né  abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di  cui  al  presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti (2).

  La  sentenza  pronunciata  nel  giudizio  di  cui  al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

  Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all' articolo 22,  su  istanza  congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce  o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio  di  merito,  può  disporre  con  ordinanza,  quando ritenga irrilevanti  o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

  L'ordinanza  di  cui  al  comma precedente può essere impugnata con reclamo  immediato  al  giudice  medesimo  che  l' ha  pronunciata. Si applicano  le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile (3).

  L'ordinanza  può  essere  revocata  con  la  sentenza che decide la causa.

  Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all'articolo 22,  il  datore  di  lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo  comma  ovvero  all'ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non impugnata  o  confermata  dal  giudice che l' ha pronunciata, è tenuto anche,  per  ogni  giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

 (1) Legge  15  luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali

  (2)  I  primi cinque commi così sostituiscono gli originari primo e secondo comma per effetto dell'art. 1, legge 11 maggio 1990, n. 108.

 (3) L’ art.178  del codice di procedura civile è stato sostituito  dall’art.15 ed 89 della legge  26 novembre  1990 n.353.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.19.- Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

 

  Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono  essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

    [a)  delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale] (1);

    b)  delle  associazioni  sindacali,  [non affiliate alle predette confederazioni,]   che   siano  firmatarie  di  contratti  collettivi [nazionali  o  provinciali] di lavoro applicati nell'unità produttiva (1).

  Nell'ambito  di  aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

 

  (1)  Con  d.p.r.  28  luglio  1995,  n. 312, in esito al referendum indetto  con d.p.r. 5 aprile 1995 è stata abrogata la lettera a) e la lettera  b),  limitatamente alle parole “non affiliate alle predette confederazioni” e alle parole “nazionali o provinciali”.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.20.- Assemblea.

 

I  lavoratori  hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui  prestano  la  loro  opera,  fuori  dell'orario di lavoro, nonché durante  l'orario  di  lavoro,  nei limiti di dieci ore annue, per le quali  verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

  Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi  di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze  sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del  giorno  su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo  l'ordine  di  precedenza  delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

  Alle  riunioni  possono  partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,   dirigenti  esterni  del  sindacato  che  ha  costituito  la rappresentanza sindacale aziendale.

  Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.21.- Referendum.

 

  Il  datore  di  lavoro  deve  consentire  nell'ambito  aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che  per  categoria,  su  materie  inerenti  all'attività  sindacale, indetti   da  tutte  le  rappresentanze  sindacali  aziendali  tra  i lavoratori,  con  diritto  di  partecipazione  di  tutti i lavoratori appartenenti  alla  unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

  Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.22.- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Il   trasferimento   dall'unità   produttiva  dei  dirigenti  delle rappresentanze  sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

  Le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente ed ai commi quarto, quinto,  sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del  terzo  mese  successivo  a  quello  in  cui  è  stata  eletta la commissione  interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa  e  sino  alla  fine  dell'anno  successivo  a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.23.-Permessi retribuiti.

 

I   dirigenti  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  di  cui all' articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

  Salvo  clausole  più  favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

    a)  un  dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle  unità  produttive  che  occupano  fino  a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

    b)  un  dirigente  ogni  300  o  frazione  di  300 dipendenti per ciascuna  rappresentanza  sindacale  aziendale nelle unità produttive che  occupano  fino  a  3.000  dipendenti  della categoria per cui la stessa è organizzata;

    c)  un  dirigente  ogni  500  o  frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle  unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

  I  permessi  retribuiti  di  cui  al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b)  e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi  retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

  Il  lavoratore  che  intende  esercitare il diritto di cui al primo comma  deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.24.- Permessi non retribuiti.

 

  I  dirigenti  sindacali  aziendali  di  cui  all' articolo  23 hanno diritto  a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

  I  lavoratori  che  intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente  devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola   tre   giorni  prima,  tramite  le  rappresentanze  sindacali aziendali.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.25.- Diritto di affissione.

 

Le  rappresentanze  sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su   appositi  spazi,  che  il  datore  di  lavoro  ha  l'obbligo  di predisporre  in  luoghi  accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità  produttiva,  pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.26.- Contributi sindacali.

 

  I  lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera   di   proselitismo   per   le  loro  organizzazioni  sindacali all'interno  dei  luoghi  di  lavoro,  senza  pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

  [Le   associazioni   sindacali  dei  lavoratori  hanno  diritto  di percepire,  tramite  ritenuta  sul  salario  nonché sulle prestazioni erogate  per  conto  degli enti previdenziali, i contributi sindacali che  i  lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti  collettivi  di  lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento   effettuato   dal   lavoratore  a  ciascuna  associazione sindacale] (1).

  [Nelle  aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti  collettivi,  il  lavoratore  ha  diritto  di  chiedere  il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata] (1).

 

  (1)  Comma  abrogato dall’art., comma l, del  d.p.r. 28 luglio 1995, n. 313, in esito al referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995.

 

TITOLO III

DELL'ATTIVITA’  SINDACALE

 

Art.27.- Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

 

  Il   datore  di  lavoro  nelle  unità  produttive  con  almeno  200 dipendenti  pone  permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali  aziendali,  per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale  comune  all'interno  dell'unità  produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

  Nelle  unità  produttive  con  un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

Art.28.- Repressione della condotta antisindacale.

 

  Qualora  il  datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad  impedire  o  limitare  l'esercizio della libertà e della attività sindacale  nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali   delle   associazioni  sindacali  nazionali  che  vi  abbiano interesse,   il   Tribunale   del  luogo  ove  è  posto  in  essere  il comportamento  denunziato,  nei  due  giorni successivi, convocate le parti  ed  assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la  violazione  di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con  decreto  motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

  L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza  con  cui  il  Tribunale  in  funzione  di  giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (1).

  Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla  comunicazione  del  decreto  alle parti opposizione davanti al Tribunale  in  funzione  di  giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli  413 e seguenti del codice di procedura civile (2).

  Il  datore  di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma,  o  alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

  L'autorità  giudiziaria  ordina  la  pubblicazione  della  sentenza penale  di  condanna  nei  modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

  Se  il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione  statale  o  da un altro ente pubblico non economico, l'azione  è  proposta  con  ricorso davanti al Tribunale competente per territorio (3).

  Qualora   il   comportamento  antisindacale  sia  lesivo  anche  di situazioni   soggettive   inerenti   al   rapporto   di  impiego,  le organizzazioni  sindacali  di  cui  al  primo  comma,  ove  intendano ottenere  anche  la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale  competente  per territorio, che provvede in via di urgenza con  le  modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul  ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto  alle  parti,  opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva (3).

 

  (1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 8 novembre 1977, n. 847.

  (2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 8 novembre 1977, n. 847.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 12 giugno 1990, n. 146 e successivamente abrogato dall’ art.4 della legge 83/2000.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

Art.29.-Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all' articolo 19 si  siano  costituite  nell'ambito di due o più delle associazioni di cui  alle  lettere  a)  e  b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché  nella  ipotesi  di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti   numerici  stabiliti  dall' articolo  23,  secondo  comma,  si intendono   riferiti   a   ciascuna   delle   associazioni  sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

  Quando  la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma  dell'articolo  19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti   di   rappresentanze  sindacali  aziendali,  stabiliti  in applicazione  dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

Art.30.-Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.

 

  I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni   di  cui  all' articolo  19  hanno  diritto  a  permessi retribuiti,  secondo  le  norme  dei  contratti  di  lavoro,  per  la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

Art.31.-Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

 

  I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento  europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre  funzioni  pubbliche  elettive  possono,  a  richiesta,  essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (1).

  La  medesima  disposizione  si  applica  ai  lavoratori  chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

  I   periodi   di  aspettativa  di  cui  ai  precedenti  commi  sono considerati   utili,   a  richiesta  dell'interessato,  ai  fini  del riconoscimento  del diritto e della determinazione della misura della pensione  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al Regio Decreto Legge   4   ottobre   1935,  n.  1827 (2),  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  nonché  a  carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme  obbligatorie  di  previdenza  sostitutive  della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero (3).

  Durante   i  periodi  di  aspettativa  l'interessato,  in  caso  di malattia,   conserva   il  diritto  alle  prestazioni  a  carico  dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

  Le  disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora  a  favore  dei lavoratori siano previste forme previdenziali per   il  trattamento  di  pensione  e  per  malattia,  in  relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

 

(1)    Art.22 della legge 23 dicembre 1994, n.724.

(2)    Regio  decreto-legge  4  ottobre 1935, n. 1827  convertito in legge. 6 aprile 1936,  n.  1155.  Perfezionamento  e  coordinamento legislativo della previdenza .

(3) La legge  16 aprile 1974 n.114, di conversione del decreto legge  2 marzo 1974 n.30, ha disposto che i periodi di aspettativa previsti  dall’ art.31 della legge 300/1970 e i permessi  spettanti a norma degli articoli 23 e 32  della stessa legge, sono considerati  come periodi di effettivo lavoro anche ai fini dell’applicazione delle norme sugli assegni familiari o della corresponsione di altri trattamenti  per i familiari a carico, comunque denominati.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

Art.32.- Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

 

  I   lavoratori   eletti  alla  carica  di  consigliere  comunale  o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente  necessario  all'espletamento  del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

  I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili (1).

 

  (1) Vedi, ora, l'art. 28, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e l’art.71   del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

 

TITOLO V

NORME SUL COLLOCAMENTO (1)

 (1) Vedi art. 25, legge 23 settembre 1992, n. 223.

 

Art.33.-Collocamento.

 

  La  commissione  per  il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge  29  aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro  e  della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. (1)

  Alla  nomina  della  commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione, il quale, nel richiedere  la  designazione  dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori  di  lavoro,  tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni  sindacali  e  assegna  loro  un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. (1)

  La  commissione  è  presieduta  dal dirigente della sezione zonale, comunale,  frazionale,  ovvero  da  un  suo  delegato,  e  delibera a maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di  parità prevale il voto del presidente.

  La   commissione  ha  il  compito  di  stabilire  e  di  aggiornare periodicamente  la  graduatoria  delle precedenze per l'avviamento al lavoro,  secondo  i  criteri  di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. (1)

  Salvo  il  caso  nel  quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione  di  collocamento,  nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere  aggiornata  ad  ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. (1)

  Devono  altresì  essere  esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. (1)

  La  commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento  al  lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle  di  ogni  altro  tipo  che  siano  disposte dalle leggi o dai contratti  di  lavoro.  Nei  casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente  autorizzato  dalla  sezione  di collocamento e deve essere  convalidato  dalla  commissione  di  cui  al  primo comma del presente  articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro  per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di   collocamento   e   l'altra   presso  il  direttore  dell'Ufficio provinciale   del   lavoro.  Tale  motivazione  scritta  deve  essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. (1)

  Nel  caso  in  cui  la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci  entro  venti  giorni  dalla  data  della  comunicazione  di avviamento,  gli  interessati  possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio   provinciale   del  lavoro,  il  quale  decide  in  via definitiva,  su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. (1)

  I  turni  di  lavoro  di  cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949,  n.  264,  sono  stabiliti  dalla  commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. (1)

  Il  direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto  con  le  disposizioni  di  legge.  Contro le decisioni del direttore  dell'ufficio  provinciale  del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. (1)

  Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad  un'altra  occorre  il  nulla  osta  della sezione di collocamento competente.

  Ai  datori  di  lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli  uffici  di  collocamento,  sono applicate le sanzioni previste dall' articolo 38 della presente legge.

  Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

 

(1) Comma abrogato dalla legge 28 febbraio 1987 n.56, dal decreto legislativo 469/1997, dalla legge 448/1998, dal decreto legge 510/1996 convertito con modificazioni nella legge 608/1996

 

TITOLO V

NORME SUL COLLOCAMENTO (1)

 (1) Vedi art. 25, l. 23 settembre 1992, n. 223.

 

Art.34.-Richieste nominative di manodopera.

 

  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dall'entrata in vigore della presente  legge,  le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro  sono  ammesse  esclusivamente  per  i  componenti  del nucleo familiare  del  datore  di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli  appartenenti  a  ristrette  categorie  di  lavoratori  altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale,  sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.  (1)

 

(1) Comma abrogato dalle leggi 223/1991 e 608/1996

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

 

Art.35.-Campo di applicazione.

 

  Per  le  imprese  industriali  e  commerciali,  le disposizioni del titolo  III,  ad  eccezione  del  primo comma dell' articolo 27, della presente  legge  si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio  o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse  disposizioni  si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti (1).

  Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali  che  nell'ambito  dello  stesso  comune  occupano più di quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale  occupano  più  di  cinque  dipendenti anche se ciascuna unità  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge  tali limiti.

  Ferme  restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17,  i  contratti  collettivi  di  lavoro  provvedono  ad applicare i principi  di  cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (2).

 

  (1)    Comma così modificato dall'art. 6, legge 11 maggio 1990, n. 108 che ha ridisciplinato la materia dei licenziamenti individuali.

  (2)  La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96, ha dichiarato  l'illegittimità  costituzionale del presente comma, nella parte  in  cui  non  prevede  la  diretta  applicabilità al personale marittimo  navigante  delle imprese di navigazione anche dell'art. 18 precedente.  Con  successiva  sentenza  31  gennaio  1991,  n. 41, ha dichiarato  l'illegittimità  costituzionale del presente comma, nella parte  in  cui  non  prevede  la  diretta  applicabilità al personale navigante  delle  imprese  di  navigazione  aerea  anche dell'art. 18 precedente,  come  modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990,  n.  108.  Con  sentenza  23 luglio 1991, n. 364, ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non  prevede  la  diretta  applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 precedente.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

 

Art.36.-Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.

 

  Nei  provvedimenti  di  concessione  di benefici accordati ai sensi delle  vigenti  leggi  dallo  Stato  a  favore  di  imprenditori  che esercitano  professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati  di  appalto  attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il  beneficiario  o  appaltatore  di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

  Tale  obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli  impianti  o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo  in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

  Ogni  infrazione  al  suddetto  obbligo  che  sia  accertata  dalla Direzione  regionale  del  lavoro  viene comunicata immediatamente ai Ministri  nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del   beneficio  o  dell'appalto.  Questi  adotteranno  le  opportune determinazioni,  fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o   nel   caso   di   recidiva  potranno  decidere  l'esclusione  del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione  di  agevolazioni  finanziarie  o  creditizie  ovvero  da qualsiasi appalto.

  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si applicano anche quando  si  tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti  concessi  da  enti pubblici, ai quali la Direzione regionale del  lavoro  comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni (1).

 

  (1) La Corte costituzionale con decisione 19 giugno 1998, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale del presente articolo, nella parte in cui  non  prevede  che,  nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere  inserita  la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario  di  applicare  o  di  far applicare nei confronti dei lavoratori  dipendenti  condizioni  non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

 

Art.37.-Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.

 

  Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di  lavoro  e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente  o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della  presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti  dagli  altri  enti  pubblici,  salvo  che  la materia sia diversamente regolata da norme speciali (1).

 

(1) L’art.51, secondo comma  del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che abroga il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, dispone che la legge 20 maggio 1970 n.300 si applica alle Pubbliche Amministrazioni indipendentemente dal numero dei dipendenti.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

 

Art.38.-Disposizioni penali.

 

  Le  violazioni  degli  articoli  2 4 5 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  con  l'ammenda  da  lire  300.000  a lire 3.000.000 (1) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

  Nei  casi  più  gravi  le  pene  dell'arresto  e  dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

  Quando  per  le  condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel  primo  comma  può  presumersi  inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

  Nei  casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

 

  (1)  La  misura  dell'ammenda  è  stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

 

Art.39.-Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.

 

  L'importo delle ammende è versato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

 

Art.40.-Abrogazione delle disposizioni contrastanti.

 

  Ogni  disposizione  in  contrasto  con  le  norme  contenute  nella presente legge è abrogata.

  Restano  salve  le  condizioni  dei  contratti  collettivi  e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

 

Art.41.-Esenzioni fiscali.

 

  Tutti  gli  atti  e  documenti  necessari  per  la attuazione della presente  legge  e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli   atti  e  documenti  relativi  ai  giudizi  nascenti  dalla  sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

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