Legge n.59
del 15 marzo 1997
Delega per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa
(modificata ed integrata dalla Legge n.127 del15 maggio 1997,
dalla Legge n.191 del 16 giugno 1998 e dalla Legge n.50 dell8
marzo 1999)
Capo
1-ART.1
1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,(entro il 31 marzo 1998)
uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e
agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per
"enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali.
2.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a) , della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite
enti o altri soggetti pubblici.
3.
Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
a)
affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo
nazionale ;
b)
difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c)
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d)
tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico ;
e)
vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f)
cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g)
consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h)
moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
h)
moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche;
i)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l)
ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m)
amministrazione della giustizia;
n)
poste e telecomunicazioni;
o)
previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali ;
p)
ricerca scientifica;
q)
istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale;
r)
vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse
nazionale;
4.
Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i
compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge
statale ro, ovvero previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
ad apposite autorità indipendenti;
b) i
compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale;
c) i
compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per
la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute,
per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello
spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai
fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera motivatamente in via definitiva su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i
compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
dalle università degli studi;
e) il
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
5.
Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La
promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi
pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente. nel rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, delle esigenze ella salute, della
sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
ART.2
1. La
disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle
regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione.
2. In
ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi
dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni
2-bis) Le camere di commercio, industria, artiganato e agricoltura
adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di
propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè
quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1993, n.580, e quelli relativi alle materie
disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in
materia regolamentare competono nel settore delle attività
produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.
ART.3
1.
Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a)
individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in
capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 1;
b)
indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti
da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) , della
presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o
funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli
enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente
ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo
esercizio delle funzioni conferite;
c)
individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di
forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni
e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con
eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite , nonché la presenza e
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali
e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle
funzioni di raccordo , indirizzo, coordinamento e controllo;
d)
soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 7 , comma
3,
salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle
comunità locali alle strutture sovraregionali;
e)
individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del
personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ;
f)
previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di
interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con
gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli
stessi;
g)
individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a
idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte
delle regioni e degli enti locali;
h)
previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte
del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della
propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2.
Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e
della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica,
valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
ART.4
1.
Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le
regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali
tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono
altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2.
Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed
altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I
conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il
principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità
dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle
province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni
territoriali e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni
incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le
responsabilità pubbliche, ove possibile, anche al fine di favorire
l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte delle
famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il
principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il
principio di efficienza e di economicità anche con la soppressione
delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il
principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche
al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea ;
e) i
princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la
conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei
compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilità in capo a un unico soggetto anche associativo
della responsabilità di ciascun servizio o attività
amministrativa;
f) il
principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle
funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il
principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma
associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il
principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in
considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il
principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il
principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4.
Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a :
a)
delegare alle regioni i compiti di programmazione e
amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito
di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi
minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui
costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi
dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico
degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che
l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse
alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra
il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni
medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il
30 giugno 1999;
b)
prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia
in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE)
n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e
che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi,
al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità
per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella
gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per
introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento
dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro
il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie
dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c)
ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e
criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto
possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare
per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese
operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto
riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della
Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse
del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione
tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della
competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione
della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori
produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le
attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali,
all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione,
ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni
ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.
4-bis) Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere
sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti
legislativi.
5. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3,
lettera a) e del pricipio di efficienza e di economicità di cui
alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna
regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in
capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il
termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i
successivi novanta giorni , il 31 marzo 1999, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di
funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
ART.5
1. È
istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori
e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La
Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente
formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la
sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi
componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene
espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese
necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in
parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.
4. La
Commissione:
a)
esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b)
verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
ART.6
1.Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il
Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo
5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che
devono essere espressi entro quaranta giorni quarantacinque giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì
i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere
espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I
pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle
Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini
previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati .
ART.7
1. Ai
fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli
1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi
previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire,
alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali
ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle
competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2.
Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti
possono comunque essere emanati .
3. Al
riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d) , si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-
bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13 , comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di
cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro
cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di
novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione
gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all'articolo 5 , entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i
regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis) Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998,
un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai
commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997,
n.449.
ART.8
1.
Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2.
Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In
caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni.
Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti
in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4.
Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari .
3.
Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
4 Gli
atti di indirizzo e coordinamento; gli atti di coordinamento
tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari
5.
Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
a)
l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b)
l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo
articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di
indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità
economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed";
c)
l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell' attività amministrativa delle regioni e, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d)
l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e)
l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
6. È
soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
ART.9
1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed
infraregionale almeno a livello di attività consultiva
obbligatoria;
b)
semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le
attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi
omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c)
specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa
e della disciplina per i casi di dissenso;
d)
definizione delle forme e modalità della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità
montane.
2.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
ART.10
1.
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno il 31 luglio 1999 dalla data della loro entrata in
vigore anche nel caso si intendano recepire le condizioni e
osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5
oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1.
ART.11
1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,(entro il 31 luglio 1998)
(31 gennaio 1999) il 31 luglio 1999 uno o più decreti legislativi
diretti a:
a)
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b)
riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati,
controllati le istituzioni di diritto privato e le società per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c)
riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d)
riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica
nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I
decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione
di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3.
Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
4.
Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con
(recanti principi e criteri direttivi per) i decreti legislativi
emanati (da emanarsi) ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere
emanate entro il 31 dicembre 1997 (31 marzo 1998) (
31
ottobre 1998). A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle
amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica
degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali
ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le
altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b)
prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a)
, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri , articolato in modo da
garantire la necessaria specificità tecnica;
c)
semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d)
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo
quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad
albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e)
garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione ; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
f)
prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'articolo 1- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato
di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia
mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva ; prevedere che, in ogni
caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il
termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi di accordo;
g)
devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a) , tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di
servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale
transitorio per i procedimenti pendenti ;
h)
prevedere procedure facoltative di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei
relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
i)
prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice
di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e
le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni
di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il
Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis) I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti in
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legilsativi possono essere comunque emanati.
5. Il
termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è riaperto fino al 31 maggio 1997.
6.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi . Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere
che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e
il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con
quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla
lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo
professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a
livello regionale".
7.
Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
"
Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato
già pubblicato il bando di concorso";
ART.12
1.
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e
potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione,
riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b)
trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale,
ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c)
garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della
legge 23 agosto 1988,n.400,il diritto d'opzione tra il permanere
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il
transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferiti
le competenze;
d)
trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei ministri senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi
direttamente dalla legge;
e)
garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello
stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
f)
procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti
di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri
direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in
ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g)
eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra
organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale
trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli
uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello,
anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti
dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla
base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di
organicità;
h)
riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e
in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge,
gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni
di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
i)
procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque
forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo
dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se
organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di
vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di
ciascuna regione;
l)
riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale,
organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i
cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti
o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello
Stato;
m)
istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione
finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture
per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle
responsabilità;
n)
rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli
obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o)
diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di
raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali ;
p)
garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso
opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante
soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q)
istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino
in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo;
r)
organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per sia
lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di
specifici obiettivi e missioni;
s)
realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni , prevedendo anche per
tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché
di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a) , procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli
per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura
degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui
propri capitoli di bilancio;
t)
prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite
attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato
nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il
funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo
rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del
contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di
comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la
richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola
superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
t)
prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le
attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali
2.
Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate
alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei
ministri può disporre variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Il
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in
vigore della presente legge presso altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti,
è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità
ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in
soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
corrispondentemente ridotte.
ART.13
1.
All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
" 4
-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a)
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando
le duplicazioni funzionali;
c)
previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per
la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
2.
Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I
regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo
6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto
articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore
fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17,
comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal
comma 1 del presente articolo.
ART.14
1.
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 11 , il Governo perseguirà l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà,
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non
sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di
altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università,
con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è
tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
b)
trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui
funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;
trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c)
omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d)
razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti
ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina
del commissariamento degli enti;
e)
contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti
ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
f)
programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo
delle strutture impiantistiche.
ART.15
1. Al
fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio,
di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei
dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le
singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie
esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2.
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
ART.16
1. Il
Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese
quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente
finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni,
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di
una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle
risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di
congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla
eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai
progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non
selezionati o per i quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la
revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il
rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi
sostenuti relativamente ad essi.
3. Le
somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557,
2560 e 2543 dello allo stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per
l'attuazione dei processi di riforma della pubblica
amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e
ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente
legge, svolta anche in forma collegiale.
ART.17
1.
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo- statistico di supporto al controllo interno di
gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo
annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b)
prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e
dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c)
prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e
comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione
comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d)
collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e)
costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
f)
previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle
modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e
conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la
massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
2. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al
comma 1.
ART.18
1.
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo- statistico di supporto al controllo interno di
gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo
annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b)
prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e
dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c)
prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e
comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione
comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d)
collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e)
costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al
comma 1.
ART.19
1.
Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente
capo aventi riflessi sullorganizzazione del lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
ART.20
1. Il
Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio
della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In
allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In
sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua,
con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono
essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
2.
Con lo stesso disegno di legge di al comma 1, il Governo individua
i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro
caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità
territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni
e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e
secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I
regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su
richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I
regolamenti entrano in vigore il sessantesimo quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
5. I
regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi;
c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
e)
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f)
trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o
con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g)
individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica
e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più
rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai
principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime
concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano più le ragioni che giustifichino una disciplina
settoriale.
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche;
h)
previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle
modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e
conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la
massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui allallegato 1 alla presente
legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
(
ricollocata come lettera f al termine del comma 1 dell'art.17).
6. I
servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia. Entro un anno Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In
sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della L. 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a)
sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni;
b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema
universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta;
c)
interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a
ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa,
secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché
a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione
delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d)
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e)
procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I
regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c) , sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
10.
In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c) , il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
emanato anche nelle more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'articolo 6 della medesima legge.
11.
Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle
materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede
di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4,
norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c) , non coperte da riserva assoluta di legge,
nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui
al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c) , anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo
i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
ART.20-bis
1. I
regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui
violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale
caso, alternativamente:
a)
eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle
esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta labrogazione della corrispondente sanzione
amministrativa;
b)
riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo
apposite disposizioni di rivio contenute nei regolamenti di
semplificazione.
Art.21
1.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.
Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole
e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli
istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai
fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge entro il 31 luglio 1999,
sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli
schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta
di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelle della presente legge.
3. I
requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati
in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e
alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La
personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio
al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale, da una analisi delle
realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che
valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La
dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già
in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano
ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato
per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa . Tale
dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola.
6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le
istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8.
L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività
didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base
di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9.
L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa dalla parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze
formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici
funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10.
Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere
atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie
di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità
proprie di tali istituzioni.
12.
Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13.
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. Il governo è delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del Testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, apportando tutte
le conseguenti e necessarie modifiche.
14.
Con decreto del ministro della Pubblica istruzione, di concerto
con il ministro del Tesoro, sono emanate le istruzione dei
bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la
scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,n.537.
15.
Entro il 30 giugno 1999 un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo è delegato a emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo
apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche
riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e
competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12
e13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b)
razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c)
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g)
d)
valorizzazione del collegamento con comunità locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e)
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni
nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16.
Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'univocità della funzione, ai
capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzione scolastiche. I
contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a)
l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ,di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il
raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la
revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le
modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29;
d)
l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati a una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aeree.
18.
Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del ministero della Pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni e agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19.
Il ministro della P.I. presenta ogni quattro anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche
al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20.
Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art.22
1.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i
patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali
(Eagat) e del Centro ittico tarantino-campano Spa sono trasferiti
a titolo gratuito alle regioni e alle provincie autonome (alle
province autonome e ai comuni) nel cui territorio sono ubicati gli
stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma
2.
2. Ai
fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia
autonoma o i comuni, entro novanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al ministro del
Tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati
gli interventi, le risorse e i tempi di realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci
delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro
sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le
regioni e le provincie autonome possono cedere, in tutto o in
parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni, i patrimoni
trasferiti a uno o più comuni. Possono altresì (ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresì) prevedere forme di
gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o
attraverso affidamento a privati.
4.
Nel caso in cui le regioni o le provincie autonome
territorialmente interessate (o i comuni territorialmente
interessati) non presentino alcun progetto entro il termine
indicato al comma 2, il ministro del Tesoro, anche in deroga alle
vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello
Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la
valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e
curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza
delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi
turistici.
Allegato I (delegificazione in 112 punti)
1.
Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. articolo 55 e successive
modificazioni;
-
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
-
legge l aprile 1987, n. 183, articolo 6;
-
regolamento approvato con D.P.R 29 dicembre 1988, o. 568, articoli
7 e 10;
-
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
-
decreto del ministro del Tesoro del 15.10.1992, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 27.10.1992;
-
legge 23 12.1993, n. 559,. articolo 25, sostitutivo dell'articolo
5 della citata legge n. 468 del 1978;
-
legge 28 dicembre 1995, o. 551, articolo 24, comma 19.
2.
Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per spese
gestione uffici giudiziari:
-
legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
-
legge 25 giugno 1956, n. 702;
-
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni
3.
Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
-
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6 ;
e successive modificazioni
-
legge 24 dicembre 1993, n 537, articolo 3, comma 27.
4.
Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro
straordinario del personale dello Stato:
-
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive
modificazioni;
-
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
-
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
-
legge 26 luglio 1978, n.417, e successive modificazioni.
5.
Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di
presidi agli invalidi del lavoro:
-
Testo unico approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, articolo
178.
6.
Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli
immobili demaniali:
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
-
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
-
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
7.
Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
-
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24.12.1951, n. 1767;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
articolo 19.
8
Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
-
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
9.
Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua
pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da
acque sotterranee riconosciute pubbliche:
-
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e
successive modificazioni;
-
Testo unico approvato con regio decreto 1l.12.1933 n. 1775, e
successive modificazioni;
-
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
-
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
-
D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
L.8.8.1985, n. 431;
-
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive
modificazioni.
10.
Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di
carburante:
- D.L
26.10.1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
12 1970, n. 1034;
-
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;
-
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
- D.
Presidente Consiglio ministri 1l.9.1989, pubblicato nella G.U n.
218 del 18.09.1989
- D
L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27.5.1993, n. 162.
11.
Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici
pericolosi:
-
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
-
regolamento approvato con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modificazioni;
-
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
-
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, e successive modificazioni.
12.
Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
-
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
-
legge 24 12.1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge
23.12.1994, n. 724, art. 44;
-
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13.
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo
demaniale marittimo:
-
articoli 54 e 55 del Codice della navigazione.
14.
Procedimento di prevenzione degli incendi:
-
legge 26 luglio 1965, n.966, e successive modificazioni;
-
regolamento approvato con D.P.R 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modificazioni;
-
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
15.
Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (Ispesl):
-
regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e
successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 25 e 131;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29.5.1963, n. 1497.
16.
Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica:
-
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17.
Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili,
all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o
fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:
-
Codice civile, articoli 12, 16 e 17;
-
disposizioni attuative del Codice civile, articoli 5 e 7;
-
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
-
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
-
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
-
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
-
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, v e successive
modificazioni.
18.
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
-
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
-
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
19.
Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa
da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze
all'estero:
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
-
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
-
legge 22 dicembre 1990, n. 401
-
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20.
Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi
non appartenenti all'U.E.:
-
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;
-
D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla
L.28.2.1990, n. 39, e successive modificazioni
21.
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso
di più domande di concessione:
-
articolo 37 del Codice della navigazione.
22.
Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e
risarcimento di danno erariale:
-
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
-
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.1038;
-
Testo unico approvato con regio decreto 12.7.1934, n. 1214, e
successive modificazioni.
23.
Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo
indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche e
integrazioni al D.P.R 20 aprile 1994, n. 349);
-
Testo unico approvato con D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni;
-
D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
-
Testo unico approvato con D.P.R 29.12.1973, n. 1092, e successive
modificazioni;
-
D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20.11.1987,
n. 472, e successive modificazioni:
-
legge 8 agosto 1991, n. 274;
-
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24.
Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei
ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali
degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di
modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni
istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della
dotazione di personale:
-
Testo unico approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni;
-
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
-
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
-
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
-
legge 1l marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
-
legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni;
-
D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive
modificazioni;
-
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, v e successive
modificazioni;
-
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive
modificazioni.
25.
Procedimento di unificazione dei termini per i contributi
previdenziali:
-
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
-
D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L.
11.11.1983, n. 638, e successive modificazioni
26.
Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti produttivi:
-
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 19.3.1956, n. 303, v e
successive modificazioni;
-
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
-
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni
27.
Procedimento per nomina e decadenza capi dipartimenti e uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei
consiglieri ed esperti e per conferimento incarichi di consulenza:
-
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;
-
regolamento approvato con D.P.R 24 gennaio 1991, n. 85, e
successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della G.U n. 95 del 26
aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del
segretariato generale.
28.
Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per
la ricostruzione delle pensioni di competenza dell' assicurazione
generale obbligatoria:
-
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
articolo 22;
-
D.P.R 27.4.1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'art. 4
della L. 12.8.1962, n. 1338;
-
legge 23 aprile 1981, n.155, articolo 7.
29.
Procedimento di accertamento di infrazione alle norme
sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di
cittadini extracomunitari:
-
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30.
Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di
guerra:
-
legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
-
Testo unico approvato con D.P.R 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
31.
Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
-
legge 7 febbraio 1979, n. 29. articolo 2.
32.
Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per
attività didattiche:
-
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive
modificazioni:
-
Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articolo 273.
33.
Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli
alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione
degli esami di maturità e di diploma finale:
-
Testo unico di cui al D.L.vo 16 4 1994, n. 297, e modificazioni,
dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo
187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
34.
Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione,
revisione, promozione, idoneità. compimento e diploma nelle
accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di
maturità e di diploma finale:
-
Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 250 e 252.
35.
Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento
di quiescenza del personale della scuola:
-
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
-
Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 510 e 580.
36.
Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
-
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.
37.
Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a
determinate attività industriali:
-
decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1988, n. 175, e
successive modificazioni.
38.
Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e
finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e
privato:
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma
2, lettera a), n. 3;
-
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4
e 5.
39.
Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa
italiana:
-
D.L. 20.9.1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
20.11.1995, n. 490, art. 7.
40.
Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana
contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il
cancro a Lione:
-
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
- L.
28.12.1995, n. 549, art. 1, comma 40 (Tab.A-Amministrazione 17-
ministero della Sanità).
41.
Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti
concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni
tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con
determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi
finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per
incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione
nelle diverse aree del Paese:
-
legge 12 agosto 1977, n. 675;
-
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
-
legge 1 marzo 1986, n. 64;
-
legge 5 agosto 1988, n. 346;
-
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
-
D.L. 22.10.1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19.12.1992, n. 488;
-
D.L. 23.9.1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 1994, n. 644;
-
D.L. 31.1.1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95;
-
decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104
-
D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8.8.1995, n. 341;
-
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96;
-
D.L. 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8.8.1996, n. 421;
-
D.L. 23.10.1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20.12.1996, n. 641.
42.
Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
-
legge 12 agosto 1977, n. 675;
-
D.L. 20.5.1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19.7.1993, n. 237;
-
D.L. 10.6.1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1994, n. 489;
-
D.L. 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3.8.1994, n. 481.
43.
Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per
la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi:
-
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
-
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
-
legge 28 gennaio 1977, n. 10, v;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
-
D.L. 27.6.1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431:
-
legge 8 luglio 1986, n. 349;
-
legge 9 gennaio 1991, n.10;
-
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44.
Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi
alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
-
legge 30 aprile 1962, n. 283;
-
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45.
Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
-
legge 5 gennaio 1994, o. 36.
46.
Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei
presidi sanitari:
-
legge 30 aprile 1962, n. 283;
-
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
-
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47.
Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:
-
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48.
Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi
medico chirurgici:
-
regio decreto 27 luglio ,1934, n. 1265 recante Testo unico delle
leggi sanitarie (art. 189);
-
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, o. 128.
49.
Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la
concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
-
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni.
50.
Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati a
uso impresa:
-
legge 28 febbraio 1985, o. 47, articolo 26;
-
D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8.8.1985, n. 431.
51.
Procedimenti relativi alla organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato:
-
legge 16 aprile 1987, n. 183;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
-
legge 18 maggio 1989, n. 183;
-
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52.
Procedimenti relativi per la realizzazione di nuovi interventi
nelle aree depresse:
-
D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8.8.1995, n. 341.
53.
Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel
Mezzogiorno:
-
legge 1° marzo 1986 n. 64;
-
D.L. 22.10.1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19.12.1992, n. 488.
54.
Procedimenti relativi a interventi a favore dell'imprenditoria
femminile:
-
legge 26 febbraio 1991, n. 215.
55.
Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia
dei livelli occupazionali:
-
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56.
Procedimenti per l'assicurazione e il finanziamento del credito
all'esportazione:
-
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57.
Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
-
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58.
Procedimenti a favore dell'industria bellica:
-
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
-
D.L. 20.5.1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19.7.1993, n. 236, art.6.
59.
Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del
commercio:
-
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60.
Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri
commerciali all' ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
-
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61.
Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria
giovanile:
-
D.L. 31.1.1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95.
62.
Procedimenti per concessione contributi per la promozione degli
investimenti esteri in Italia:
-
decreto legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 156.
63.
Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione
di progetti-pilota nel settore agroalimentare in Paesi non
appartenenti all'Unione europea:
-
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64.
Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non
appartenenti all'Unione europea:
-
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65.
Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese
italiane esportatrici:
-
D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29.7.1981, n. 394.
66.
Procedimenti di concessione di contributi a istituti, enti e
associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
-
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67.
Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti
inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:
-
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68.
Procedimenti di finanziamento e concessione di contributi per la
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
-
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69.
Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il
commercio estero:
-
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70.
Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
agroalimentari e turistici-alberghieri:
-
D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni dalla
legge 29.7.1981, n. 394.
71.
Procedimenti di concessione di contributi alle Camere di commercio
italiane all'estero:
-
legge 1 luglio 1970, n. 518 e successive modificazioni.
72.
Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale:
-
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73.
Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società e
imprese miste all'estero:
-
legge 24 aprile 1990, n. 100;
-
legge 9 gennaio 1991, n.19, articolo 2.
74.
Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli
autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
-
legge 6 giugno 1974, n. 298;
-
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
-
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75.
Procedimento in materia di strumenti per pesare:
-
legge 10 ottobre 1975, n.517;
-
decreto legge 26 gennaio 1987, n.9, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27.3.1987, n.121.
76.
Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo
utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la
realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative,
sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
-
articoli 33-37 del codice della navigazione;
-
art. 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n.328;
-
D.L. 5.10.1993, n.400, convertito, con modificazioni dalla legge
4.12.1993, n.494;
-
legge 28 gennaio 1994, n.84;
-
D.L. 21 ottobre 1996, n.535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n.647;
77.
Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali e tenuta registri in materia di attività
commerciali:
-
testo unico leggi P.S. approvato con regio decreto 18.6.1931,
n.773;
-
regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi P.S., approvato con
R.D. 6.5.1940, n.635;
-
legge 1° marzo 1975, n.44;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
-
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78.
Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della
Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento:
-testo unico delle leggi P.S. approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79.
Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:
-
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80.
Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
-
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
-
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81.
Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione
latte in polvere e burro:
-
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82.
Procedimenti relativi alla detenzione e commercializzazione di
sostanze zuccherine e miele:
-
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
-
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83.
Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti,
vini e aceto:
-
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963. n. 930;
-
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965. n. 162;
-
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84.
Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
85.
Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al
deposito degli alcoli:
-
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
-
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
-
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
-
decreto legge 18 aprile 1950, n. 142 convertito dalla legge 16
giugno 1950, n. 331;
-
legge 28 marzo 1968, n. 415;
-
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86.
Procedimento per la certificazione antimafia:
-
legge 31 maggio 1965, n. 573;
-
legge 19 marzo 1990, n. 55.
-
legge 17 gennaio 1994 n.47
- D.Lgs 8 agosto 1994 n.490
87.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
convenzionali (gruppi elettrogeni):
-
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88.
Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89.
Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali e
assistenziali (sportelli polifunzionali):
-
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
90.
Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria:
-
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla
legge 19.12.1984, n. 863;
-
legge 23 luglio 1991, n. 223;
-
D.L.16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19.7.1994, n. 451.
91.
Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione
salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
-
D.L.30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni dalla
legge 19.12.1984, n. 863;
-
D.L. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni della
legge 19.7.1993, n. 236.
92.
Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
-
Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
93.
Procedimento applicazione sanzioni nei confronti di aziende che
occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto
di cumulo fra pensione e attività lavorativa subordinata:
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968. n. 488;
-
legge 24 novembre 1981, n. 689;
-
D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29.2.1988, n. 48;
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94.
Procedimento per iscrizione, variazione e cancellazione delle
imprese e società commerciali:
-
legge 11 giugno 1971, n. 426;
-.
D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17.3.1993, n. 63;
-legge 12 agosto 1993, n. 310.
95.
Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro
e libri aziendali obbligatori:
-
legge 10 gennaio 1935,n. 112;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
-
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
-
legge 30 aprile 1969,n. 153;
-
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
-
legge 11 gennaio 1979, n. 12.
-
decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
-
D.L. 1°.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28.11.1996, n. 608.
96.
Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
-
legge 8 agosto 1985, n. 443;
-
decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17.3.1993, n. 63.
97.
Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al
Registro delle imprese per le attività di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti:
-
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98.
Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini
dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti
attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese:
-
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
99.
Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla
osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o
artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati
alla produzione e alla vendita di prodotti e merci o all'esercizio
di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
-
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
-
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
-
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
-
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;
-
legge 5 novembre 1971,n. 1086;
-
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100.
Procedimenti di denuncia nominativa all'Inail degli assicurati:
-
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389;
-
D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17.3.1993, n. 63.
101.
Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
-
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102.
Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
-
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103.
Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
-
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico
idrico al suolo:
-
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105.
Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
-
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e successive
modificazioni;
-
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
-
D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25.3.1982, n. 94;
-
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4.12.1993, n. 493 (articolo 4) e
successive modificazioni.
106.
Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:
-
regolamento approvato con D.P.R 18 dicembre 1979, n. 696, e
successive modificazioni;
-
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55;
-decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
-
legge 1l febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
-
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2.6.1995, n. 216.
107.
Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:
-
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;
-
legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;
-
legge 19 marzo 1990, n. 55;
-
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55.
108.
Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi e
attività imprenditoriali:
-
T.U. delle leggi P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.6.5.1940,
n. 635, e successive modificazioni.
109.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni
in atmosfera:
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
-
D.P.R. 25 luglio 1991, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27 luglio
1991.
110.
Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze
farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per
l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
-
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni.
111.
Procedure per verifica e controllo di nuovi sistemi e protocolli
terapeutici sperimentali:
-
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;
-
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
-
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
112.
Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla
formazione professionale e allo sviluppo:
-
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
-
legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;
-
legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;
-
D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre
1988, n. 492;
-
D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
19.7.1993, n. 236. e successive modificazioni
-
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori:
-legge 29 aprile 1949, n.264;
-legge 28 febbraio 1987, n.56;
-legge 23 luglio 1991, n.223;
-decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertoto, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608;
-legge 24 giugno 1997, n.196;
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di
lavoro dipendente:
-regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.692, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n.473;
-decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazione
all'esportazione e all'importazione:
-regolamento (CE) n.520/94 del Consiglio del 7 marzo 1994;
-regolamento (CE) n.737/94 della Commissione del 30 marzo 1994;
-decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre
1990, pubblicato nel supplemento ordinario n.68 alla Gazzetta
Ufficiale n.258 del 5 novembre 1990;
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di
agibilità:
-testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n.1265, articolo 221;
l-legge 5 novembre 1971, n.1086;
l-legge 28 febbraio 1985, n.47, articolo 52;
-legge 9 gennaio 1989, n.13.
112-sexies. Procedimento di rilascio di autorizzazioni per
trasporti eccezionali:
-decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, articoli 61 e 62;
-regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n.495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in
materia di premi per l'assicurazione infortuni:
-decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
l-egge 6 giugno 1974, n.298, articolo 39;
d-ecreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
-testo unico delle dipsosizioni legilsative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n.43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
patrimoniali delo Stato:
-testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e
riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali:
-regio decreto 22 luglio 1939, n.1732;
-regio decreto 11 luglio 1941, n.1161;
-codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942 1942, n.327, articoli 793, 825 e 1200;
-legge 2 febbraio 1960, n.68;
-legge 30 gennaio 1963, n.141, articolo 1;
-decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 15 luglio 1968;
-legge 24 ottobre 1977, n.801, articolo 12;
-legge 25 marzo 1985, n.106;
-decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.404,
articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.207. |