DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA
EDILIZIA SCOLASTICA - DIVISIONE XI
Decreto Ministeriale n. 285
Roma, 20 dicembre 2000
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 ed, in particolare, gli articoli 25 bis e ter e 28
bis, così come introdotti dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
VISTO il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137,
che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla
determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni
scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, relativo
al personale dirigenziale delle istituzioni scolastiche medesime;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, ai sensi dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTI l'articolo 21, comma 1 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato e l'articolo 40, comma 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, con
il quale è stata indicata la previsione della consistenza organica
regionale del personale dirigente da preporre alle scuole ed agli
istituti statali di ogni ordine e grado resi autonomi, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei
piani di dimensionamento definiti dalle competenti amministrazioni
regionali a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato
decreto che espressamente considera tale consistenza come indice
di riferimento per la definizione dei richiamati piani di
dimensionamento;
TENUTO CONTO, altresì, che il successivo comma 5 del
medesimo articolo dispone che le dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici debbano essere definitivamente determinate dopo
l'intervenuto perfezionamento dei piani regionali di
dimensionamento in precedenza indicati;
VISTI i predetti piani di dimensionamento, come approvati
dalle competenti Amministrazioni regionali;
PRESTO ATTO che, complessivamente, il numero dei posti dei
dirigenti scolastici in essi concretamente definito risulta
comunque inferiore rispetto alle 10.930 unità, considerate dal
D.M. 271/99 di riferimento come limite massimo nazionale
raggiungibile al riguardo;
VISTA la
legge-quadro
10 febbraio 2000, n. 30 concernente il riordino dei cicli
dell'istruzione;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali di categoria,
DECRETA
Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di
quanto indicato in premessa, nell'allegata
tabella A è stabilita, distinta per settori formativi relativi
alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore
ed alle istituzioni educative, la consistenza complessiva delle
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, articolate secondo
la dimensione regionale, a decorrere dall'anno scolastico
2000/2001, in conformità a quanto definito dai menzionati piani
regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Ai medesimi fini, nell'unita tabella B è indicata
la consistenza delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle
province di Gorizia e Trieste.
Art. 3 - Il presente decreto, le cui tabelle A e B ne fanno
parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto
e la registrazione a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
IL MINISTRO
F.to De Mauro |