DPR 18 giugno
1998, n. 233
Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a
norma dell'art.
21 Legge n. 59 del 16.07.97
(pubblicato
nella GU n. 164 del 16 luglio 1998)
Art. 1 -
Finalità
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Il raggiungimento delle
dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità
di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare
stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle
comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul
territorio, che agevolino l'esercizio del diritto
all'istruzione.
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Il dimensionamento è altresì
finalizzato al conseguimento degli obiettivi
didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei
giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e
idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di
socializzazione.
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Il raggiungimento delle
dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità
di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria
capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti
locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le
associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.
Art. 2 -
Parametri
-
L'autonomia amministrativa,
organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa,
è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica,
che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio
ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta
formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3,
gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del
grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la
stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo
alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche,
socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione
politico-amministrativa.
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Ai fini indicati al comma 1,
per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti
di istruzione devono avere, di norma, una popolazione,
consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio,
compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come
termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle
risorse professionali e strumentali.
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Nelle piccole isole, nei comuni
montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da
specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento
previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni
per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che
comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti
dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in
condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere
costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e
grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato
nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo
agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative
che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto
valore artistico o tecnologico.
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Nell'ambito degli indici,
minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale
di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli
elementi di seguito indicati:
a) consistenza
della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di
pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di
scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e
socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità
minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica,
con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di
studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le
attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di
perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di
aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta
specializzazione o con rilevante specificità.
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Qualora le singole scuole non
raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono
unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado
comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in
istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del
territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.
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Per garantire la permanenza,
negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di
scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello
stesso grado dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di
istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media.
Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza
tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le
caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la
necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun
istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione
scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso
ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni
ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese
le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da
istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti
territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la
denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
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Nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi
sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono
concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti
dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente
stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale
convocata a norma dell'articolo 3.
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Gli indici minimi di
riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli
istituiti secondari di istruzione artistica, professionale e
tecnica con indirizzi. formativi particolarmente specializzati e
a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.
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Le disposizioni contenute nei
commi 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano alle scuole e istituti di
istruzione statali in lingua slovena delle provincie di Gorizia
e Trieste, con i necessari adeguamenti all'entità della
popolazione scolastica interessata negli ambiti territoriali
definiti ai sensi dell'articolo 3; è comunque assicurata la
permanenza di almeno un'istituzione di istruzione secondaria
superiore per provincia.
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Gli indici di riferimento
previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di
istruzione che comprendono scuole con particolari finalità,
funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato
con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto
riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni
frequentanti le suddette scuole.
Art. 3 -
Piani provinciali di dimensionamento
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I piani di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione
dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in
conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica,
nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri
generali, riferiti anche agli ambiti territoriali,
preventivamente adottati dalle regioni.
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Entro il 31 ottobre 1998 il
presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e
dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale
alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le
comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente
competente della amministrazione periferica della pubblica
istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale,
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici
interessati. Ove il presidente della provincia non provveda
tempestivamente alla convocazione, questa può essere fatta dal
sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal
dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione
scolastica.
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Nella prima riunione sono
determinate le modalità operative per la predisposizione e la
successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai
soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i
criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti
territoriali ristretti.
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Gli ambiti territoriali di
riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni
scolastiche, sono individuati dalle conferenze previste dai
precedenti commi.
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I dirigenti competenti della
amministrazione periferica della pubblica istruzione
predispongono la documentazione necessaria per la conferenza
provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi
di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e
comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3,
eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali
e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione
interessati. I dati, i documenti, le informazioni di cui sopra,
unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente
trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali
competenti per territorio.
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Il piano di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche, d'ogni ordine e grado, è
approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre
1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al
comma 1.
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I piani contengono anche
proposte specifiche per le zone di confine tra province o
regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di
fruibilità del servizio scolastico.
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Le regioni approvano il piano
regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999 sulla
base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel
rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo
2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa
intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
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I piani possono essere
modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione
e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro
l'inizio dell'anno scolastico 2000-'01.
Art. 4 -
Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia
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I dirigenti
dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in
attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti
conseguenti, ivi compresa l'attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche.
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Agli enti locali è attribuita
ogni competenza in materia di soppressione, istituzione,
trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni
scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e
l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e,
comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche
interessate con particolare riguardo alle disponibilità di
organico e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
1, comma 2.
Art. 5 -
Organici pluriennali
-
La consistenza complessiva
degli organici del personale della scuola, ivi compresi i
dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il
triennio 1998-2000 a norma dell'art. 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è articolata su base regionale e
ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive
rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in
vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni
dal decreto legislativo da adottare ai sensi degli articoli 1 e
4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto, in
particolare:
a) del numero
degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di
scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e
dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna
regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e
all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in
servizio.
Entro il limite
dell'organico provinciale complessivo la dotazione Organica di
ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti
dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai
criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1,
sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di
valutazione:
a) numero degli
alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e
indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione
agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di
nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture
curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo
criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di
personalizzazione dei processi di apprendimento, alle
caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione
del mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e
gestionale, di ricerca educativa e scientifica, di orientamento
scolastico e professionale e di valutazione dei processi
formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della
funzione docente sulla base di particolari profili di
specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a
rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle
comunità montane e nelle piccole isole;
g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento
vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di
durata inferiore all'intero anno scolastico.
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Le risorse umane necessarie per
le finalità indicate alle lett. d), e), f) e g) del comma 2,
sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di
scuote, anche sulla base delle richieste e dei progetti
formativi delle stesse istituzioni.
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Nei limiti delle dotazioni
organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla
formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri
stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello
nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le
funzioni da svolgere.
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Le scuole annesse ad istituti
di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta
dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di
istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua
entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
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Gli organici di cui al comma 1,
per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua
slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente
determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla
regione di appartenenza.
Art. 6 -
Dotazione finanziaria di istituto
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Gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle
istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione
alla popolazione scolastica e al numero di istituti di
istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o
sub-provinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie, e
assegnazioni perequative.
Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle
condizioni demografiche, orografiche, economiche e
socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione
delle assegnazioni perequative è sentito il parere della
conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
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Le dotazioni finanziarie
determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole
istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici
dell'Amministrazione scolastica, in conformità ai criteri
generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui
allo stesso comma 1.
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Le istituzioni scolastiche
utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate per lo
svolgimento delle attività di istruzione, formazione, educazione
permanente e orientamento proprie di ciascun grado, ordine e
tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle
stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto
legislativo da emanarsi a norma degli articoli 1 e 4 della legge
n. 59 del 15 marzo 1997.
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Le disposizioni del presente
articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse
finanziarie, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti
locali, di altri enti e di privati, per l'attuazione di progetti
promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
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Lo Stato, le regioni, gli enti
locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e
privati possono stipulare accordi di programma per la gestione
di attività previste dai commi 3 e 4.
Art. 7 -
Esclusioni
-
Le disposizioni di cui al
presente regolamento non si applicano alle accademie di belle
arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica,
agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole
italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il
disposto dell'articolo 5, comma 5.
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Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano con
proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme
di attuazione.
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In mancanza di norme statutarie
o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano alle
regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie
disciplinate dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 8 -
Abrogazioni
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Ai sensi dell'articolo 21,
comma 13, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, sono abrogati gli
articoli 442, comma 4 e 548, comma 5, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 1,
comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
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