Legge 10
febbraio 2000, n. 30
(in GU 23 febbraio 2000, n. 44)
Legge Quadro
in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di
istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno,
nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La
Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le
capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di
istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo
primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel
ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola
secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo
le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla
legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al
sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età
si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di
istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento
e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme
statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo
scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e
formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di
durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età
compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di
autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una
effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione
integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la
generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e
garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i
tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i
necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi
all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata
di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo
unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli
alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e
dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso
un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale
passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline,
persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta
individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità
delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne dalla
scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude
con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una
indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta
dell'area e dell'indirizzo.
Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la
durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica
e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed
accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo
primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni
degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e
civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione
di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non
universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e
riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si
realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di
secondo grado che assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte
salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di
un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la
possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di
indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative
didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se
richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività
complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali,
culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano
anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di
formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di
un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo
dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è
rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico
svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme
restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia
o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà
culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno
inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema
dell' istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con
l'università.
7. La frequenza positiva di
qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare,
comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un
indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione
professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti
della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti
che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema
dell'istruzione.
8. Al termine della scuola
secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla
legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione
dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti
e formazione continua
1. L'istruzione e formazione
tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione
degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si
realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24
giugno 1997, n.196.
Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al
Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione
della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi
specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la
fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto
agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori
oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché
alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto con modalità tali da
consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte
delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola
secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio
delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano
per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1
indica tempi e modalità di attuazione della presente legge.
L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è
subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento
legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti
per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero
rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate
con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1
anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla
qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di
quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere
emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della
presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni
triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla
base di una apposita relazione presentata dal Ministro della
pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente
legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate,
mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi
definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1,
nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di
regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli
indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e
disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le
modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297.
7. Il personale docente in
servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di
appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via
prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle
professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i
curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della
scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti
dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.
ORDINI DEL GIORNO APPROVATI
DAL GOVERNO
-
Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 marzo
1985, n. 121, recante «Ratifica ed Esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» sancisce che la
Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa
e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico italiano
impegna il Governo:
a emanare norme attuative della riforma della scuola che non
risultino in contrasto con questo principio.
-
Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il
riordino dei cicli di istruzione, considerato:
a) che nel disegno di legge il passaggio
dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla scuola
secondaria (di cui all'articolo 4) appare segnato da netta
cesura;
b) che nella formulazione del testo (articolo
4, commi 2 e 3) la possibilità di passaggio da un'area all'altra
e, nell'ambito di ciascuna area, da un indirizzo all'altro fra
le aree e gli indirizzi in cui si articola la scuola secondaria
risulterebbe assai limitata e in contraddizione con l'indicata
necessità di un avvio fortemente caratterizzato alle aree del
triennio;
c) che la funzione di un biennio unitario
dovrebbe essere delineata anche nella prospettiva
dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come cerniera fra
la scuola di base e il triennio della scuola secondaria, anche
ai fini di un più preciso orientamento per le scelte successive
di studio, senza peraltro dar luogo ad un biennio unico e
indistinto,
impegna il Governo:
a definire, nella redazione del programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6,
comma 1, un quadro curricolare del biennio che realizzi una
equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree
ed indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente
propedeutiche ai trienni succesivi;
impegna altresì il Governo:
a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento
delle discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie
superiori.
(Riferito all'articolo 4)
-
Il Senato, considerato:
che con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999
sull'elevamento dell'obbligo scolastico, si prevede un obbligo
all'istruzione di durata decennale;
che tale arco temporale corrisponde alla
fondamentale esigenza di elevare il livello di formazione medio
dei giovani al fine di fornire loro gli indispensabili strumenti
di base per leggere, comprendere, assumere criticamente la
realtà;
che alla fondamentale esigenza di rendere più
rispondente la scuola alla realtà del mondo del lavoro ed alle
aspettative dei giovani per il loro futuro lavorativo, non si
corrisponde con le scelte di avviamento precoce al lavoro;
che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede
un obbligo all'istruzione novennale e non decennale;
che il regolamento attuativo della legge n. 9
prevede che: «le istituzioni scolastiche, titolari
dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione al
fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di
consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli
studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione
professionale – progettano e realizzano nel corso del primo anno
di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da
svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione
professionale riconosciuti»,
impegna il Governo:
a far sì che negli strumenti attuativi della legge sulla riforma
dei cicli le attività ivi previste in forme collaborative con la
formazione professionale nell'ultimo anno dell'obbligo
scolastico, siano finalizzate all'orientamento.
-
Il Senato, preso atto
dell'ampio dibattito politico, favorito anche dall'iniziativa
del Ministro della Pubblica Istruzione nell'ambito europeo,
volto a considerare la nuova prospettiva culturale del riordino
dei cicli in relazione alla ristrutturazione dei curricoli, dei
contenuti e dei metodi nella scuola di ogni fascia di età, in
stretta correlazione alla competenza professionale dei docenti,
impegna il Governo:
a porre i docenti e le loro rappresentanze culturali e
professionali quale punto di riferimento fondamentale nella
costituzione delle commissioni per la nuova struttura
organizzativa e didattica del sapere per aree tematiche;
ad evitare ogni frattura tra tipologie scolastiche del ciclo
secondario, precisando che l'istruzione professionale dello
Stato resti nell'ambito degli indirizzi tecnici e tecnologici,
con peculiari curricoli efficaci ed efficienti e non subisca
trasferimenti impropri nell'area della formazione professionale
di matrice regionale;
a finalizzare interamente i risparmi ottenuti nel primo decennio
dell'entrata in vigore della riforma ad investimenti per il
miglioramento della qualità dell'istruzione, per il rilancio
della funzione docente nella scuola, per l'ampliamento ed il
sostenimento dei processi di eccellenza didattica e di
aggiornamento e perfezionamento professionale.
-
Il Senato, premesso che è
stata indetta la procedura finalizzata all'assegnazione del
trattamento economico accessorio di cui ai succitati articoli di
lire 6.000.000 annue a 150.000 unità di personale docente, con
almeno, 10 anni di anzianità, a decorrere dal 1º gennaio 2001
mediante l'emanazione del decreto ministeriale 23 dicembre 1999
in attuazione dell'articolo 29 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, integrato dall'articolo
38 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
considerato che il provvedimento in esame,
all'articolo 6 introduce il principio del riutilizzo dei
risparmi al fine del pieno successo della riforma;
verificata l'opportunità di incentivare una piena e
completa attuazione dei nuovi ordinamenti didattici, in via di
imminente definizione;
ritenuta, altresì, la necessità che le
incentivazioni economiche previste per il personale docente
vadano attribuite anche in riferimento alla preparazione
acquisita a seguito di aggiornamento ed autoaggiornamento ed ai
nuovi impegni che governeranno sul personale della scuola, in
conseguenza delle innovazioni previste dal presente
provvedimento,
impegna il Governo:
a dare puntuale corso alla copertura degli impegni finanziari
collegati ad una graduale e sistematica applicazione ed
estensione a tutto il personale docente di ruolo nella scuola
del riconoscimento di trattamento di sviluppo della professione
e quindi della maggiorazione retributiva accessoria di cui
all'istituto normativo previsto dal citato articolo 29 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
-
Il Senato, nell'approvare
l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede il passaggio da un
modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi,
impegna il Governo
a dar corso all'indirizzo per cui in tali passaggi siano tenute
in considerazione anche le esigenze complementari degli studenti
e dei genitori.
-
Il Senato, nell'approvare
l'articolo 4, il quale prevede l'arricchimento della formazione
culturale, umana e civile degli studenti,
impegna il Governo
a collocare adeguatamente nel quadro dei programmi di
apprendimento lo studio delle istituzioni con particolare
riguardo alla nascita della Repubblica e all'avvento della
Costituzione.
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Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216,
impegna il Governo
a far sì che nell'attuazione delle forme di orientamento la
comunicazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi sia
riservata allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro
che esercitano in loro vece la patria potestà.
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Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il
riordino dei cicli di istruzione,
considerato che il passaggio dalla scuola di base (di cui
all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4)
esige la configurazione dei primi due anni della scuola
secondaria superiore non come biennio unico e indistinto ma come
raccordo tra scuola di base e triennio secondario superiore,
anche al fine di un più preciso orientamento per le scelte
successive di studio,
impegna il Governo
a definire, nella redazione del programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6,
comma 1, un quadro curricolare dei primi due anni che realizzi
una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le
aree ed indirizzi e discipline specificamente e adeguatamente
propedeutiche ai trienni successivi.
-
Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il
riordino dei cicli di istruzione,
considerato che il triennio superiore della scuola secondaria è
finalizzato all'acquisizione di capacità e competenze risultanti
da accurata preparazione nelle singole discipline di studio,
impegna il Governo
a procedere ad una revisione delle classi di concorso affinché
siano pienamente rispondenti ai nuovi curricula, con
particolare attenzione ai contenuti delle discipline del
triennio secondario superiore.
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Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216,
impegna il Governo
a richiamare espressamente, nella formulazione del programma
quinquennale, previsto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di
legge all'esame, e dei regolamenti previsti dal comma 6 dello
stesso articolo, il principio che in ogni caso, nella scuola
secondaria, l'insegnamento s'ispira essenzialmente a sviluppare
l'esercizio della criticità del sapere e della sua valenza
etica, e a promuovere quella formazione profonda, cui
sensibilità umanistica e rigore scientifico concorrono
inseparabilmente, e che sola dispone ai livelli più alti
dell'istruzione e della ricerca e all'inserimento culturalmente
consapevole nel mondo del lavoro.
(Accolto dal Governo come raccomandazione)
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