Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio V
Prot. n. Uff.V/1244
Roma, 25 maggio 2001
Oggetto:
Operazioni sulle istituzioni scolastiche statali.
Com'è noto, con l'avvio del corrente anno scolastico 2000/2001 ha
avuto - come contemplato dall'articolo 3, comma 9, del
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - piena e definitiva
attuazione il dimensionamento della istituzioni scolastiche,
effettuato dalle competenti Regioni e che ha costituito, tra
l'altro, il presupposto per il riconoscimento sia dell'autonomia
alle singole scuole che della qualifica dirigenziale al Capo
d'istituto ad esse preposto.
Sulla base di esso, è stato, poi, emesso il
D.M. 20 dicembre 2000, n. 285, con il quale - preso atto della
situazione conseguente all'intervenuto dimensionamento - sono
state fissate, a decorrere dallo stesso anno, le dotazioni
organiche nazionali e regionali del personale dirigenziale
scolastico preposto alle scuole ormai autonome.
Ciò premesso, pervengono quesiti in merito alla possibilità di
procedere, a partire dal prossimo anno scolastico 2001/2002,
all'effettuazione di attività incidenti sull'attuale
configurazione scolastica - con particolare riferimento, a titolo
esemplificativo, alle istituzioni, soppressioni, fusioni,
sdoppiamenti, accorpamenti e cambi di aggregazioni di scuole od
alla costituzione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni -
ovvero sulle stesse operazioni di dimensionamento realizzate.
In proposito, anche sulla base di quanto condiviso nel confronto
con le realtà locali, si evidenzia che - in attesa della piena
attuazione delle disposizioni contemplate, al riguardo, dal
Dl.vo 31 marzo 1998, n. 112, aventi effetto dall'inizio
dell'anno scolastico 2002/2003 - non sono possibili,
nell'immediato, interventi sulle operazioni di dimensionamento già
effettuate dalle competenti Regioni, anche perché un'eventuale
rimodulazione delle stesse, oltre a porsi a ridosso di attività
testè definite e caratterizzate da particolari procedure,
presupposti e condizioni, potrebbero incidere su quanto stabilito
dal suindicato D.M. 285/2000 in merito alla dotazione organica del
personale dirigenziale scolastico.
Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere apportate modifiche
obiettivamente necessitate, come quelle derivanti da decisioni
giurisdizionali intervenute nel contempo, e - se incidenti sullo
stesso - da comunicare puntualmente all'Amministrazione scrivente
per le conseguenti rettifiche al D.M. indicato.
Per quanto riguarda, invece, le restanti attività, si ritiene che
le SS. VV., di concerto con le Regioni interessate, possano dare
seguito a quelle richieste, formulate d'intesa dagli Enti locali
(Comuni e Province) con le Istituzioni scolastiche coinvolte, che
si pongano obiettivamente come necessarie ed indilazionabili e che
siano finalizzate essenzialmente al riequilibrio ed alla
risistemazione degli assetti preesistenti.
La concreta fattibilità delle relative operazioni effettuabili
resta, in ogni caso, subordinata all'effettiva sussistenza delle
prescritte condizioni contemplate dalla vigente normativa di
riferimento, con particolare riguardo alla presenza del richiesto
numero di alunni, alle previste delibere di assunzione degli oneri
di legge da parte degli Enti locali rispettivamente competenti,
alla disponibilità di locali idonei, all'osservanza dei limiti
indicati dalla vigente normativa concernente le dotazioni
organiche del personale docente delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado.
Nel merito, tali operazioni sono, poi, subordinate all'opportuna
valutazione delle situazioni contingenti, in ciò tenendo anche
conto, a livello indicativo, dei parametri come contemplati dal
citato
D.P.R. 233/98 in sede di dimensionamento, nonché -
particolarmente con riguardo alla costituzione di nuovi indirizzi,
corsi o sezioni - anche delle eventuali implicazioni collegate con
la revisione degli ordinamenti prevista dalla
legge n. 30 del 10 febbraio 2000.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio |