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CONGEDI PARENTALI

Moduli per domande congedi parentali

Astensione obbligatoria

Le lavoratrici madri beneficiano di 5 mesi di congedo obbligatorio: a) 2 mesi prima della data presunta del parto; b) l’intervallo tra la data presunta e quella effettiva; c) 3 mesi dopo il parto (decorrenti dal giorno successivo alla nascita). La madre può scegliere come usufruire dei cinque mesi spettanti di astensione obbligatoria. Potrà infatti optare per un solo mese prima del parto e quattro dopo la nascita del bambino, ma con il nullaosta del medico.

Maternità del padre: il diritto di astensione nei primi tre mesi dalla nascita del figlio spetta anche al padre in caso di morte o di grave infermità della madre o in caso di affidamento esclusivo del bambino.

Parto prematuro: (previa istanza allegata al certificato di nascita) i giorni di astensione obbligatoria non goduti in caso di parto prematuro saranno aggiunti a quelli spettanti dopo la nascita del bambino. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

Retribuzione: per tutto il personale (sia a tempo indeterminato che determinato) i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro sono retribuiti per intero, comprendendo le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia, superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. Il personale a tempo determinato ha diritto al 100% della retribuzione, all'interno del periodo di nomina. Oltre la durata stabilita per il rapporto di lavoro o qualora il periodo di astensione obbligatoria sia iniziato entro 60 giorni dall’interruzione del precedente rapporto di lavoro spetta l'indennità di maternità pari all'80% dell'ultimo stipendio. Il Consiglio di Stato, con decisione n.2479 dell’8/5/2002 (sez VI) ha sancito che al supplente impossibilitato ad assumere servizio, in quanto in astensione obbligatoria per maternità, deve essere corrisposto il trattamento economico fin dall’inizio della nomina e non già dalla data di “effettiva” presa di servizio. La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n.337 del 7 novembre 2003 ha confermato il diritto del personale della scuola in maternità al trattamento economico anche nel caso in cui non possa assumere servizio perché in astensione obbligatoria. Infine il CCNL Scuola, all'art.12, ha confermato il diritto alla retribuzione intera durante il periodo di congedo obbligatorio. I periodi stessi sono validi ad ogni effetto nei limiti della durata della nomina; e ciò anche quando non sussista il diritto all’indennità, per impossibilità dell’assunzione del servizio. In quest’ultimo caso l’insegnante ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Interdizione anticipata: identico trattamento spetta nei casi di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione. L’interdizione viene disposta dall’Ispettorato del Lavoro ed è usufruita previa esibizione al dirigente scolastico dell’istanza prodotta all’Ispettorato

Astensione facoltativa

Nei primi otto anni di vita del bambino i padri e le madri potranno usufruire, anche contemporaneamente, di permessi per seguire i figli fino a dieci mesi, purché ognuno dei due genitori non si assenti per più di sei mesi, anche frazionati. I giorni compresi tra un periodo e il successivo non si computano a condizione che nell’intervallo tra l’uno e l’altro periodo ci sia stata effettiva assunzione in servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni. Il genitore single può assentarsi fino a dieci mesi. Il periodo è valido ad ogni effetto, tranne che ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Chi intende godere di questo diritto ha l’obbligo di farne richiesta con preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.

Bonus per i padri: i padri che chiederanno almeno tre mesi di congedo continuativo beneficeranno di un mese in più (portando a 11 mesi il periodo complessivo di astensione di entrambi i genitori).

Parto plurimo: i periodi spettanti (e il trattamento economico) si moltiplicano per il numero dei figli nati.

Retribuzione: i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Fino al terzo anno di vita del bambino: superati i primi 30 giorni la retribuzione è ridotta al 30%.

Fino al compimento dell’8° anno di vita del bambino: ai lavoratori e alle lavoratrici compete un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo nel caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Effetti: Oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono le ferie e la tredicesima.

Malattia del bambino

Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, sono riconosciuti complessivamente per entrambi i genitori (personale a tempo indeterminato e a tempo determinato) 30 giorni per ciascun anno d’età del bambino, retribuiti per intero.

Oltre il terzo anno e fino all’ottavo, ciascun genitore può assentarsi, senza retribuzione, fino a 5 giorni lavorativi per ogni anno di età del bambino.

Computo assenze: Come per i periodi di astensione facoltativa anche i periodi di assenza per malattia del bambino comprendono i giorni festivi che ricadono all’interno del periodo.
Il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.

Riduzione orario per allattamento

Nel 1° anno del bambino, alla madre o, in alternativa, al padre, spetta una riduzione del servizio di 2 ore al giorno, o di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore, con retribuzione intera. In caso di parto plurimo i periodi di riduzione di orario sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

Genitori adottivi o affidatari

Identici diritti per genitori naturali e adottivi. Questi ultimi, se il bambino ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, potranno usufruire dei congedi per i primi tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare.

Richiesta di astensione facoltativa

La richiesta di astensione facoltativa, anche frazionata, deve essere inoltrata con un termine minimo di preavviso di 15 giorni. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali si può derogare e presentare domanda entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Fonti:

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