Sentenza n. 2479 dell’8/5/2002
Il
Consiglio di Stato parifica il trattamento dei supplenti al
personale di ruolo
Il
Consiglio di Stato, con decisione n.2479 dell’8/5/2002 (sez VI) ha
sancito che al supplente impossibilitato ad assumere servizio in
quanto in astensione obbligatoria per maternità deve essere
corrisposto il trattamento economico fin dall’inizio della nomina
e non già dalla data di “effettiva” presa di servizio.
Si tratta
di una sentenza molto importante perché pone sullo stesso piano il
personale a tempo determinato con quello a tempo indeterminato ai
fini della tutela della maternità.
Pertanto il
personale supplente la cui decorrenza del contratto coincide con
l’astensione obbligatoria (compresa quella anticipata) ha diritto,
da subito, al trattamento economico di maternità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
Reg.Dec.
N. 9252
Reg.Ric.
ANNO 1996
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del
Ministro p.t., dal Provveditorato agli Studi di Venezia, in
persona del Provveditore p.t., e dall'Istituto Professionale di
Stato per il Commercio "Fabio Besta" di Treviso, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege
in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
C.... R.......,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Jacobi e Giulio
Cevolotto e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.269;
per l'annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, del 16 novembre
1995, n.1382;
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'appellata;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 22 gennaio 2002 relatore il Consigliere
dott. Roberto Garofoli. Udito l'Avv. dello Stato Giordano;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con atto del
5.10.1989 il Provveditore agli Studi di Treviso nominava l’attuale
appellata supplente annuale di materie giuridiche ed economiche
presso l’Istituto “Fabio Besta” per l’anno scolastico 1989/1990.
La R..............,
trovandosi in situazione di astensione obbligatoria per puerperio,
assumeva effettivo servizio solo in data 18.12.1989;
l’Amministrazione, quindi, non le corrispondeva la retribuzione
prevista per tutto il periodo di astensione obbligatoria,
ritenendo così di dare applicazione all’art.7, D.L. 26.11.1981, n.677,
conv. nella L. 26.1.1982, n.11.
In accoglimento
del ricorso proposto in primo grado dall’attuale appellata il
Giudice di prima istanza, muovendo dall’assunto dell'efficacia
temporalmente circoscritta all’anno scolastico 1981-1982 del
citato art. 7, D.L. 26.11.1981, n. 677, conv. nella L. 26.01.1982,
n. 11, ha riconosciuto il diritto della Riedi a percepire il
trattamento economico spettante per il periodo di astensione
obbligatoria, maggiorato di interessi legali e rivalutazione
monetaria.
Insorge
l’appellante chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
All’udienza del 22
gennaio 2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello è
infondato e va pertanto respinto.
Con l’unico motivo
di appello l’Amministrazione sostiene l’erroneità della sentenza
nella parte in cui ha affermato l’efficacia temporalmente
circoscritta all’anno scolastico 1981-1982 dell’art. 7, D.L.
26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n. 11, a tenore del
quale la nomina del personale incaricato e supplente, il quale in
base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha
effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei
limiti di durata della nomina stessa.
Si tratta di
questione già esaminata dalla Sezione al cui più recente indirizzo
il Collegio ritiene di aderire.
Come già
sostenuto, infatti, il citato art. 7 deve ritenersi abrogato
dall’art. 8 D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge, dalla
l. 1° giugno 1991, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale.
Il predetto art.
8, in ordine al trattamento economico delle lavoratrici madri
dipendenti da amministrazioni pubbliche, dispone che l'articolo
13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va
interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal
combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della
medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a
tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo (e quindi anche al personale docente della
scuola), dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri
enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano
condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene
corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di
appartenenza.
Trattandosi di
norma interpretativa ha effetto retroattivo e, comunque, quale
ius superveniens, trova applicazione anche ai processi in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (Cons.
Stato, sez.VI, 8 ottobre 2001, n. 5261).
Alla stregua delle
suesposte argomentazioni l’appello va quindi respinto.
Sussistono
giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 22 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Pietro
FALCONE Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Roberto GAROFOLI Consigliere
Est.
Presidente
Consigliere Segretario |