Sentenza n. 2479 dell’8/5/2002

Il Consiglio di Stato parifica il trattamento dei supplenti al personale di ruolo

Il Consiglio di Stato, con decisione n.2479 dell’8/5/2002 (sez VI) ha sancito che al supplente impossibilitato ad assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria per maternità deve essere corrisposto il trattamento economico fin dall’inizio della nomina e non già dalla data di “effettiva” presa di servizio.

Si tratta di una sentenza molto importante perché pone sullo stesso piano il personale a tempo determinato con quello a tempo indeterminato ai fini della tutela della maternità.

Pertanto il personale supplente la cui decorrenza del contratto coincide con l’astensione obbligatoria (compresa quella anticipata) ha diritto, da subito, al trattamento economico di maternità.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg.Dec.

N. 9252 Reg.Ric.

ANNO   1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., dal Provveditorato agli Studi di Venezia, in persona del Provveditore p.t., e dall'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Fabio Besta" di Treviso, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

C.... R......., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Jacobi e Giulio Cevolotto e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.269;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, del 16 novembre 1995, n.1382;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2002 relatore il Consigliere  

dott. Roberto Garofoli. Udito l'Avv. dello Stato Giordano;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

     Con atto del 5.10.1989 il Provveditore agli Studi di Treviso nominava l’attuale appellata supplente annuale di materie giuridiche ed economiche presso l’Istituto “Fabio Besta” per l’anno scolastico 1989/1990.

     La R.............., trovandosi in situazione di astensione obbligatoria per puerperio, assumeva effettivo servizio solo in data 18.12.1989; l’Amministrazione, quindi, non le corrispondeva la retribuzione prevista per tutto il periodo di astensione obbligatoria, ritenendo così di dare applicazione all’art.7, D.L. 26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n.11.

     In accoglimento del ricorso proposto in primo grado dall’attuale appellata il Giudice di prima istanza, muovendo dall’assunto dell'efficacia temporalmente circoscritta all’anno scolastico 1981-1982 del citato art. 7, D.L. 26.11.1981, n. 677, conv. nella L. 26.01.1982, n. 11, ha riconosciuto il diritto della Riedi a percepire il trattamento economico spettante per il periodo di astensione obbligatoria, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.

     Insorge l’appellante chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

     All’udienza del 22 gennaio 2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

     L’appello è infondato e va pertanto respinto.

     Con l’unico motivo di appello l’Amministrazione sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l’efficacia temporalmente circoscritta all’anno scolastico 1981-1982 dell’art. 7, D.L. 26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n. 11, a tenore del quale la nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

     Si tratta di questione già esaminata dalla Sezione al cui più recente indirizzo il Collegio ritiene di aderire.

     Come già sostenuto, infatti, il citato art. 7 deve ritenersi abrogato dall’art. 8 D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge, dalla l. 1° giugno 1991, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.

     Il predetto art. 8, in ordine al trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche, dispone che l'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (e quindi anche al personale docente della scuola), dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

     Trattandosi di norma interpretativa ha effetto retroattivo e, comunque, quale ius superveniens, trova applicazione anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (Cons. Stato, sez.VI, 8 ottobre 2001, n. 5261).

     Alla stregua delle suesposte argomentazioni l’appello va quindi respinto.

     Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso. Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI     Presidente

Sergio SANTORO      Consigliere

Pietro FALCONE      Consigliere

Domenico CAFINI      Consigliere

Roberto GAROFOLI      Consigliere Est.

Presidente 

Consigliere       Segretario

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