ARAN risposta n.26 del 16/05/2001 a quesito enti locali

Comparto: Regioni ed autonomie locali             

Area: Personale dei livelli                                                                    Istituto: Maternità e congedi dei genitori

Quesito:
F26. In caso di fruizione di un congedo parentale (astensione facoltativa) il trattamento economico intero dei primi trenta giorni è limitato solo ai primi tre anni di vita del bambino o, per chi non lo ha utilizzato, può essere corrisposto per i primi trenta giorni anche nel corso dell'ulteriore periodo sino agli otto anni?

Risposta:
Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile preliminarmente precisare che esso, per la sua rilevanza, è stato sottoposto all'attenzione dello specifico Comitato giuridico, operante presso questa Agenzia, composto, oltre che da dirigenti dell'ARAN, da qualificati docenti di diritto del lavoro e da esperti in discipline giuslavoristiche.
Nella riunione del 25.7.2001, tale Comitato giuridico ha espresso il suo parere nei termini che seguono:

1. relativamente al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, l'attuale disciplina "di miglior favore" in ordine al trattamento economico dei lavoratori o delle lavoratrici che fruiscono dell'astensione facoltativa per maternità, ai sensi dell'art.7 della legge n.1204/1971, come sostituito dall'art.3, comma 2, della legge n.53/2000, (ora art.32 del D.Lgs.n.151/2001), è quella dell'art.17, comma 5, del CCNL del 14.8.2000;

2. tale disciplina contrattuale prevede che "nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971 (massimo sei mesi) ……. Per le lavoratrici madri o, in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, e fruibili anche frazionatamene, …..sono retribuiti per intero…..";

3. detto periodo di astensione facoltativa può essere fruito, naturalmente, una volta completato il periodo di astensione obbligatoria, nel corso dei primi otto anni di vita del bambino;

4. la disciplina contrattuale di miglior favore, come risulta dagli espressi richiami contenuti nel sopra citato art.17, si muove pur sempre nella cornice legale dell'art.3, comma 4, della legge n.53/2000 (ora art.34 del D.Lgs.n.151/2001) e, quindi, non modifica le condizioni generali ivi previste per l'erogazione del trattamento economico;


5. conseguentemente il trattamento economico per intero, di cui all'art.17 del CCNL del 14.9.2000, può essere sicuramente corrisposto fino al terzo anno di vita del bambino, in coerenza con le previsioni dell'art.3, comma 4, lett. a) della legge n.53/2000 (ora art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001), che, fino a tale età del bambino, non prevede alcun vincolo reddituale ai fini della corresponsione dell'indennità del 30% della retribuzione;

6. dopo il compimento del terzo anno del bambino, analogamente a quanto previsto dall'art.3, comma 4, lett. b) della legge n.53/2000 (ora art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001, il trattamento economico pieno è corrisposto, sempre relativamente ai primi trenta giorni, solo ove siano sussistenti le necessarie condizioni reddituali del dipendente (reddito individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).

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