ARAN
risposta n.26 del 16/05/2001 a quesito enti locali
Comparto: Regioni ed autonomie locali
Area: Personale dei
livelli
Istituto: Maternità e congedi dei genitori
Quesito:
F26. In caso di fruizione di un congedo
parentale (astensione facoltativa) il trattamento economico intero
dei primi trenta giorni è limitato solo ai primi tre anni di vita
del bambino o, per chi non lo ha utilizzato, può essere
corrisposto per i primi trenta giorni anche nel corso
dell'ulteriore periodo sino agli otto anni?
Risposta:
Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile
preliminarmente precisare che esso, per la sua rilevanza, è stato
sottoposto all'attenzione dello specifico Comitato giuridico,
operante presso questa Agenzia, composto, oltre che da dirigenti
dell'ARAN, da qualificati docenti di diritto del lavoro e da
esperti in discipline giuslavoristiche.
Nella riunione del 25.7.2001, tale Comitato giuridico ha espresso
il suo parere nei termini che seguono:
1. relativamente al personale del comparto Regioni-Autonomie
Locali, l'attuale disciplina "di miglior favore" in ordine al
trattamento economico dei lavoratori o delle lavoratrici che
fruiscono dell'astensione facoltativa per maternità, ai sensi
dell'art.7 della legge n.1204/1971, come sostituito dall'art.3,
comma 2, della legge n.53/2000, (ora art.32 del D.Lgs.n.151/2001),
è quella dell'art.17, comma 5, del CCNL del 14.8.2000;
2. tale disciplina contrattuale prevede che "nell'ambito del
periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1,
lett. a) della legge n.1204/1971 (massimo sei mesi) ……. Per le
lavoratrici madri o, in alternativa per i lavoratori padri, i
primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori, e fruibili anche frazionatamene, …..sono retribuiti per
intero…..";
3. detto periodo di astensione facoltativa può essere fruito,
naturalmente, una volta completato il periodo di astensione
obbligatoria, nel corso dei primi otto anni di vita del bambino;
4. la disciplina contrattuale di miglior favore, come risulta
dagli espressi richiami contenuti nel sopra citato art.17, si
muove pur sempre nella cornice legale dell'art.3, comma 4, della
legge n.53/2000 (ora art.34 del D.Lgs.n.151/2001) e, quindi, non
modifica le condizioni generali ivi previste per l'erogazione del
trattamento economico;
5. conseguentemente il trattamento economico per intero, di cui
all'art.17 del CCNL del 14.9.2000, può essere sicuramente
corrisposto fino al terzo anno di vita del bambino, in coerenza
con le previsioni dell'art.3, comma 4, lett. a) della legge n.53/2000
(ora art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001), che, fino a tale età
del bambino, non prevede alcun vincolo reddituale ai fini della
corresponsione dell'indennità del 30% della retribuzione;
6. dopo il compimento del terzo anno del bambino, analogamente a
quanto previsto dall'art.3, comma 4, lett. b) della legge n.53/2000
(ora art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001, il trattamento
economico pieno è corrisposto, sempre relativamente ai primi
trenta giorni, solo ove siano sussistenti le necessarie condizioni
reddituali del dipendente (reddito individuale dell'interessato
inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria). |