PAGAMENTO DELLE ORE
ECCEDENTI: CHIARIMENTI E RICORSI
Ci vengono segnalati casi di
pagamento delle ore eccedenti prestate per l’intera durata
dell’anno scolastico limitati erroneamente al 30 giugno.
Ricordiamo, a questo proposito, che il Ministero dell’Economia e
delle Finanze con la
CM 235 del 28 Marzo 2002 ha confermato le vigenti disposizioni
circa il pagamento fino al 31 agosto delle ore eccedenti prestate
su classi collaterali.
Il
calcolo della retribuzione di alcune tipologie di ore eccedenti
attualmente esclude l’indennità integrativa speciale (IIS).
Recentemente il
Consiglio di Stato, invece, si è espresso
favorevolmente in merito alla legittimità di inserire l’IIS nel
computo della retribuzione delle ore eccedenti.
Pertanto,
riteniamo opportuno promuovere un’azione legale al Giudice del
Lavoro per ottenere il riconoscimento del predetto diritto.
Per la
buonuscita (TFR) si veda
Informativa INPDAP n.8 del 29 aprile 2003.
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SCHEDA SUL
PAGAMENTO DELLE ORE ECCEDENTI
Ore
eccedenti:
ore prestate nelle scuole di tutti gli ordini e gradi di scuola
(anche materna ed elementare) oltre l’orario d’obbligo (18, 22,
25), ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento
pagate con il Fondo di Istituto (art.25 CCNL ’99).
Tipologia:
1. Ore eccedenti prestate nell’attività di approfondimento degli
istituti professionali; 2. Ore eccedenti prestate per la
sostituzione di colleghi assenti; 3. Ore eccedenti prestate per
l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario
settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi
collaterali o per la copertura di ore disponibili per l’intero
anno scolastico o nei corsi integrativi per diplomati di istituto
magistrale o di liceo artistico per l’intera durata della nomina;
4. Attività complementari d’educazione fisica (ore eccedenti
prestate per l’avviamento alla pratica sportiva).
Retribuzione:
varia in rapporto alla tipologia.
1. Ore eccedenti
prestate nell’attività di approfondimento degli istituti
professionali
Sono
retribuite con 1/78 (1) dello stipendio mensile tabellare in
godimento dell’interessato, con esclusione dell’indennità
integrativa speciale (IIS), per le ore effettivamente prestate, a
cui si aggiunge la differenza per raggiungere il compenso orario
di 50.000 lire previsto per le attività di insegnamento aggiuntive
a carico del Fondo di Istituto.
Sono
pagate dalle scuole, con risorse specifiche accreditate dai CSA
per la quota calcolata con il parametro sopra descritto (1/78),
mentre il differenziale, per raggiungere il compenso di 50.000,
grava sul Fondo di Istituto.
2. Ore
eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti
Nella
scuola secondaria il compenso è pari a 1/65 (1/78 aumentato del
20%) della retribuzione iniziale di appartenenza, comprendente
anche l’IIS.
Nella
scuola dell’infanzia il compenso è pari a 1/90 e nella scuola
elementare a 1/87: le modalità di calcolo sono uguali, ma
rapportate al diverso orario obbligatorio di insegnamento. (2)
(3).
Importi
orari lordi:
Docenti
scuola media e secondaria superiore 22,11 euro
Docenti
diplomati secondaria superiore 20,37 euro
Docenti
scuola elementare 15,22
euro
Docenti
scuola dell’infanzia
14,71 euro
Sono
pagate dalle scuole con risorse specifiche accreditate dai CSA.
3. Ore
eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su
cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o
in classi collaterali o per la copertura di ore disponibili per
l’intero anno scolastico o nei corsi integrativi per diplomati di
istituto magistrale o di liceo artistico per l’intera durata della
nomina
Il
compenso per un insegnante di scuola secondaria è pari a 1/18
dello stipendio mensile tabellare dell’interessato, con esclusione
dell’IIS.
Un
insegnante di scuola dell’infanzia o elementare, che accetta di
coprire ore disponibili per l’intero anno scolastico, eccedenti
l’orario di insegnamento obbligatorio di 25 o 24 ore settimanali,
ha diritto a una retribuzione rispettivamente pari a 1/25 o 1/24
dello stipendio tabellare in godimento con esclusione della IIS.
Il
compenso corrisposto per l’intero anno scolastico (fino al 31
agosto) per le ore eccedenti prestate per l’intera durata
dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore
a quello obbligatorio, in classi collaterali o per la copertura di
ore disponibili per l’intero anno scolastico, compresa la
tredicesima mensilità. È, invece, corrisposto per la durata della
nomina per i corsi integrativi, con effetti anche ai fini della
tredicesima mensilità in proporzione dell’effettiva durata della
nomina.
La
retribuzione è di competenza della Direzione Provinciale del
Tesoro.
4.
Attività complementari d’educazione fisica (ore eccedenti prestate
per l’avviamento alla pratica sportiva).
Il compenso per ogni ora effettivamente
svolta, in eccedenza alle 18 ore settimanali, è pari a 1/78 dello
stipendio mensile gabellare in godimento del docente a quella
data, esclusa la IIS, maggiorata del 10% o in modo forfetario,
secondo quanto definito dal contratto di scuola.
Deve essere corrisposto ai soli docenti
di educazione fisica in servizio nella scuola, impegnati nel
progetto previsto dal POF.
Sono pagate dalle scuole, con risorse
specifiche accreditate alle scuole stesse dai CSA, sia per la
quota calcolata con il parametro sopra descritto (1/78), che per
la quota di maggiorazione del 10% o forfetaria.
NOTE
(1) 18
ore settimanali x 52 settimane = 936 ore annuali : 12 mesi = 78
ore mensili
(2) 25
ore settimanali x 52 settimane = 1300 ore annuali :12 mesi = 108
ore mensili. Con la maggiorazione del 20% il parametro diventa
1/90
(3) 24
ore settimanali x 52 settimane = 1248 ore annuali :12 mesi = 104
ore mensili.
Con la
maggiorazione del 20% il parametro diventa 1/87
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dpr 417/74 art.88 c.4; CM 360/83; Dpr 209/87 art.6;
Dpr 399/88 art.3 c.10; CCNL 1995 art.70; CCNL 1999 art.6 e art.25;
CCNI 1999 art.32; CCNL 2001 art.3. |