Circolare n.
235
Roma, 28 marzo 2002
Ministero
dell’Economia e delle Finanze
OGGETTO:
Pagamento delle ore eccedenti
l'orario di cattedra prestate in corsi collaterali disponibili per
l'intero anno scolastico, attribuite a personale docente
retribuito con ruolo di spesa fissa
Con
circolare n.857 del 20.1.1999, fu precisato che il compenso per le
ore d'insegnamento eccedenti l’orario d'obbligo prestate dal
personale docente della scuola con contratto a tempo indeterminato
o determinato, di tipo diverso da quelle connesse alle
caratteristiche strutturali della cattedra doveva essere erogato
dalle istituzioni scolastiche) con imputazione ai pertinenti
capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base del bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione come comunicato dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP con nota
n. 146579 dell’11-9-1998.
Fra le
prestazioni in argomento, non costituenti orario obbligatorio
d’insegnamento, sono comprese, com'è noto, le ore eccedenti
prestate in corsi collaterali.
In
proposito, giova rammentare che, in base alla vigente normativa,
le ore disponibili in corsi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario sono conferite dai dirigenti
scolastici, prioritariamente ai docenti di ruolo ai fini del
completamento dell'orario d'obbligo. Gli spezzoni orari residui
sono attribuiti in eccedenza, fino a sei ore settimanali, agli
insegnanti già impegnati con orario pieno con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, che ne abbiano fatto
richiesta.
In tutti i casi in cui non sia
possibile provvedere alla copertura delle ore residue nel modo
sopra specificato, si deve procedere all’assunzione di personale
con rapporto di servizio a tempo determinato.
Ciò premesso, si comunica che,
nella riunione tenutasi in data 30.10.2001 con i rappresentanti di
questo Ministero (Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato e Dipartimento dell'Amministrazione generale del Personale e
dei Servizi del Tesoro), i rappresentanti del Ministero
de1l'Istruzione, del1'Università e della Ricerca hanno manifestato
l’esigenza che, per il personale docente retribuito a mezzo ruoli
di spesa fissa anche i compensi per le ore d’insegnamento
eccedenti le diciotto ore settimanali di servizio prestate in
classi collaterali, siano liquidati a carico dei titoli medesimi,
con effetto dal trascorso. anno scolastico 2000/200l.
In tale occasione si è preso atto
del fatto che, attualmente le prestazioni della specie sono già
retribuite a mezzo ruoli di spesa fissa, eccettuato il caso in cui
le stesse siano effettuate in eccedenza all’orario d'obbligo.
Successivamente, il Ministero
medesimo ha formulato formale richiesta nel senso sopra descritto
con la nota n. 7653 del 18.12.2001) diretta al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato IGOP e alla scrivente.
Al riguardo, si è rilevato che,
per il combinato disposto dell'art.3, comma 10, del D.P.R23.8.1988,
n. 399 e dell'art.6, comma 2, del DPR 10.4.1987, n. 209, le ore
eccedenti prestate a domanda in corsi collaterali, in quanto
disponibili per l'intero anno scolastico, sono retribuite nella
stessa misura oraria di quelle connesse alle caratteristiche
strutturali della cattedra.
Devesi, pertanto, ritenere che la
natura sostanzialmente fissa e continuativa delle suddette
prestazioni eccedenti ne consenta la corresponsione congiunta con
il trattamento economico fondamentale a mezzo ruoli di spesa
fissa, in linea conIa previsione dell’art. 63, comma 3, del CCNL
stipulato il 4-8-1995.
In considerazione di quanto sopra
e tenuto, inoltre, conto che, con nota n. 13701 del
7-2-2002 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGOP, ha espresso il proprio parere favorevole, a parziale
modifica della circolare n. 857/99, sopra citata, si dispone che,
dal corrente anno scolastico 2001/2002, le Direzioni provinciali
dei servizi vari, oltre ai compensi spettanti per ore eccedenti
d'insegnamento prestato su cattedre, posti orario o raggruppamenti
d’orario strutturati in più di diciotto ore, settimanali,
provvedano alla liquidazione dei compensi per ore d’insegnamento
eccedenti l’orario d'obbligo prestate su corsi collaterali, ai
sensi dell'art 31 comma 10, del DPR 399/88.
Le Direzioni provinciali medesime
sono, altresì, autorizzate a liquidare i compensi per ore
d'insegnamento della specie, prestate nell'anno scolastico
2000/2001.
Il Direttore generale - (Dott.
Michelangelo Bergamini) |