istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica
DIREZIONE
CENTRALE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Ufficio I
– Prestazioni di Fine Servizio
AI
DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI
E COMPARTIMENTALI
AI
DIRIGENTI DEGLI UFFICI
CENTRALI
E PROVINCIALI
AI
COORDINATORI DELLE
CONSULENZE PROFESSIONALI
AI
DIRIGENTI DEGLI UFFICI
AUTONOMI
LORO SEDI
Roma, 29
aprile 2003
INFORMATIVA N. 8
Oggetto: valutabilità ai fini della indennità di buonuscita
del compenso corrisposto per le ore di insegnamento eccedenti le
18 settimanali.
Continuano ad essere notificati all’Istituto ricorsi tendenti ad
ottenere la valutazione nell’indennità di buonuscita del compenso
corrisposto al personale docente per le ore di insegnamento
eccedenti le 18 settimanali.
Si
precisa in proposito che il DPR 417/74 ed il DPR 209/87 hanno
fissato l’orario obbligatorio di servizio dei docenti degli
Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistica in 18 ore
settimanali prevedendo inoltre che ogni ora di insegnamento
eccedente, per qualsiasi motivo, il citato orario, comprese quelle
eventualmente incluse nell’orario di cattedra, fosse compensata
per tutto il periodo di effettiva durata della prestazione in
ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento.
Alcune
cattedre, infatti (ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica
e Geografia, Disegno e Storia dell’Arte dei licei artistici), sono
rimaste strutturate, ai sensi del decreto ministeriale 1°.12.1952,
in numero di 10 ore settimanali con obbligo però di tenere 2 corsi
per un totale di 20 ore.
Alla
luce delle suddette disposizioni sembrerebbe pertanto che per tali
cattedre le 2 ore settimanali eccedenti le 18 siano obbligatorie.
In tal
senso, peraltro, si sono più volte espressi sia i Tribunali
Amministrativi Regionali sia il Consiglio di Stato.
Al
fine di evitare ulteriore contenzioso che vedrebbe l’Istituto
sicuramente soccombente ed anche alla luce del concorde avviso del
MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si dispone che
per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento
superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un
preciso obbligo istituzionale, il compenso corrisposto per le
ore eccedenti alle 18 settimanali sia incluso nella base di
calcolo della indennità di buonuscita.
In
particolare:
a) per
il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2002,
le Sedi provinciali dell’Istituto dovranno riliquidare d’ufficio
l’indennità di buonuscita;
b) per
il personale già cessato dal servizio alla data del 1° settembre
2002 e che abbia presentato nei termini di prescrizione
quinquennale dalla data di collocamento a riposo ricorso in
materia, ancora pendente alla data della presente informativa, le
Sedi provinciali dovranno riliquidare l’indennità di buonuscita
provvedendo a dichiarare cessata la materia del contendere e
chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
c) per
il personale già cessato dal servizio alla data del 1° settembre
2002 e che abbia presentato istanza stragiudiziale di
riliquidazione, pervenuta nei previsti termini prescrizionali, le
Sedi provinciali dovranno riliquidare l’indennità di buonuscita.
La
competente Direzione Centrale Entrate fornirà indicazioni sulla
regolarizzazione contributiva per ciascuna delle suddette
fattispecie.
IL
DIRIGENTE GENERALE
( Dott.
Luigi Marchione)
f.to
Luigi Marchione