Riposo per
allattamento
L’articolo 39 - Riposi giornalieri
della madre - Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 (ex Art.10
della legge 1204/1971) dispone
che
“Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita
del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di
riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall'azienda.”
Il padre
lavoratore, anche naturale, adottivo o affidatario, può fruire, a
domanda, delle riduzioni di orario, in alternativa alla madre
lavoratrice o quando i figli siano affidati al solo padre.
Dall’emanazione della legge 1204 la riduzione oraria a favore dei
docenti, in particolare per quelli della scuola secondaria, è
stata oggetto di disposizioni interpretative da parte del
Ministero.
Alla luce di
tali disposizioni si verificano le seguenti situazioni:
-
le docenti
di ruolo hanno titolo alla riduzione di 6 ore dell'orario
settimanale: di conseguenza, l'orario viene ridotto a 19 ore ai
docenti di scuola materna, a 18 ore a quelli di scuola
elementare e a 12 ore a quelli delle scuole secondarie, evitando
il frazionamento della cattedra.
-
la docente
di scuola secondaria, qualora, usufruisca del giorno libero avrà
diritto alla riduzione di cinque ore.
-
la docente
di scuola secondaria, la cui cattedra sia costituita con un
orario inferiore alle 18 d’obbligo, si vedrà ridurre le ore di
riposo in relazione alle ore mancanti all’orario pieno di
cattedra.
-
le docenti
a tempo determinato hanno titolo ad un trattamento analogo a
quello delle colleghe a tempo indeterminato.
-
una docente
il cui orario di servizio è di tredici ore settimanali ha
diritto a un’ora di riposo, mentre una docente con meno di
tredici ore settimanali non ha diritto alla riduzione d’orario.
Fonti:
Decreto Legislativo
26 marzo 2001, n.151 artt.39 e 40
Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210
Nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201
Telex 22 febbraio 1985 prot. 278 |