Si fa riferimento al
telex n. 9399 del 25 ottobre 1980, con il quale codesto Ufficio (Provveditorato
di Imperia) ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione
dell'art.10 della legge 30/12/1971 n. 1204 alle docenti delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria.
Al riguardo si fa
presente che la formulazione del citato art. 10 della legge n.1204/71,
che prevede la riduzione di un'ora al giorno di attività
lavorativa per le dipendenti lavoratrici madri, «quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore», non sembra lasciare
spazio alcuno a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione,
sia pure in connessione ad esigenze di servizio oggettivamente
accertate.
Conseguentemente,
codesto Provveditorato agli Studi potrà autorizzare i Capi di
Istituto a ridurre l'orario di servizio alle docenti di scuola
secondaria lavoratrici madri che hanno presentato domanda in tal
senso, ai sensi del predetto art. 10 della legge 1204/1971.
Le ore risultanti dalla
riduzione d'orario di cui sopra saranno assegnate ad altro
insegnante, da nominare, ove necessario, a titolo di supplente
temporaneo.
Si sottolinea,
tuttavia, l'assoluta necessità di evitare che l'applicazione del
più volte detto art. 10 della legge 1204/1971 alle docenti delle
scuole secondarie dia luogo ad eventuali fenomeni di
«frantumazione delle cattedre», che, qualora si verificassero,
contrasterebbero fortemente con ogni considerazione di opportunità
funzionale e di efficienza didattica.
Per tali
considerazioni, lo scrivente è dell'avviso che la riduzione
dell'orario di lavoro alle docenti delle scuole secondarie possa
essere realizzata esonerando dall'insegnamento in un'intera classe
le docenti che ne facciano richiesta.
Nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201,
inviata dal Ministero della P.I. al Provvedi- torato agli Studi di
Vicenza -Applicazione articolo 10 della legge
30/12/1971 n. 1204.
«Si
fa riferimento al telex n. 2819 con il quale codesto
Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la
riduzione di orario, prevista dall'art. 10 della legge 30/12/1971
n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. A
riguardo si fa presente quanto segue: L'art. 10 della legge
1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un
periodo di riposo quando l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
L'art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge,
approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo
comma: «Fermo restando che i riposi di cui all'art. 10 della legge
devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere
all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione
nell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il
datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
Ad
avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative
e regolamentari fanno riferimento alla ipotesi tipica di un orario
di lavoro previsto per l'intera durata Stabilita per la categoria
di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata
che per il personale docente delle scuole secondarie è fissato in
18 ore settimanali dall'art. 88 del D.P.R. numero 417/74.
Il
riposo di cui sopra ha la finalità espressa (art. 10 del
regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la
possibilità di curare direttamente il bambino, possibilità che non
sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il
proprio orario di lavoro per l'intera durata normalmente prevista.
Lo
stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la
lavoratrice madre continui ad espletare attività lavorativa anche
dopo aver fruito del periodo di riposo.
Nel
caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione
di un periodo di riposo si risolverebbe in un esonero totale
dall'insegnamento: cosi però verrebbe travolta la stessa
finalità della legge dal momento che tenuto conto del ridottissimo
numero di ore di insegnamento per il quale è stata conferita la
nomina {sei), l'interessata ben potrebbe attendere all'assistenza
diretta del bambino concordando con il Capo d'Istituto una idonea
distribuzione dell'orario di lavoro.
Per
le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice
madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione
competa la riduzione dell'orario prevista dal più volte menzionato
art. 10 della legge numero 1204/1971».
Telex 22
febbraio 1985 prot. 278
Riferimento riduzione
orario ex art. 10 legge 1204/71, docente habet titolo fruire
riduzione orario per esigenze allattamento per non meno di
cinque ore settimanali, atteso che orario di insegnamento viene
prestato in cinque giorni settimanali. Precisasi inoltre che
riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo
all'insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo
che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti
nell'arco settimanale». |