Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210

Si fa riferimento al telex n. 9399 del 25 ottobre 1980, con il quale codesto Ufficio (Provveditorato di Imperia) ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art.10 della legge 30/12/1971 n. 1204 alle docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria.

Al riguardo si fa presente che la formulazione del citato art. 10 della legge n.1204/71, che prevede la riduzione di un'ora al giorno di attività lavorativa per le dipendenti lavoratrici madri, «quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore», non sembra lasciare spazio alcuno a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, sia pure in connessione ad esigenze di servizio oggettivamente accertate.

Conseguentemente, codesto Provveditorato agli Studi potrà autorizzare i Capi di Istituto a ridurre l'orario di servizio alle docenti di scuola secondaria lavoratrici madri che hanno presentato domanda in tal senso, ai sensi del predetto art. 10 della legge 1204/1971.

Le ore risultanti dalla riduzione d'orario di cui sopra saranno assegnate ad altro insegnante, da nominare, ove necessario, a titolo di supplente temporaneo.

Si sottolinea, tuttavia, l'assoluta necessità di evitare che l'applicazione del più volte detto art. 10 della legge 1204/1971 alle docenti delle scuole secondarie dia luogo ad eventuali fenomeni di «frantumazione delle cattedre», che, qualora si verificassero, contrasterebbero fortemente con ogni considerazione di opportunità funzionale e di efficienza didattica.

Per tali considerazioni, lo scrivente è dell'avviso che la riduzione dell'orario di lavoro alle docenti delle scuole secondarie possa essere realizzata esonerando dall'insegnamento in un'intera classe le docenti che ne facciano richiesta.

 

Nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201,

inviata dal Ministero della P.I. al Provvedi- torato agli Studi di Vicenza -Applicazione articolo 10 della legge 30/12/1971 n. 1204.

«Si fa riferimento al telex n. 2819 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall'art. 10 della legge 30/12/1971 n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. A riguardo si fa presente quanto segue: L'art. 10 della legge 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

L'art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: «Fermo restando che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l'intera durata Stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie è fissato in 18 ore settimanali dall'art. 88 del D.P.R. numero 417/74.

Il riposo di cui sopra ha la finalità espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilità di curare direttamente il bambino, possibilità che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l'intera durata normalmente prevista.

Lo stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attività lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo.

Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in un esonero totale dall'insegnamento: cosi però verrebbe travolta la stessa finalità della legge dal momento che tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale è stata conferita la nomina {sei), l'interessata ben potrebbe attendere all'assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d'Istituto una idonea distribuzione dell'orario di lavoro.

Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell'orario prevista dal più volte menzionato art. 10 della legge numero 1204/1971».

 

 

Telex 22 febbraio 1985 prot. 278

Riferimento riduzione orario ex art. 10 legge 1204/71, docente habet titolo fruire riduzione orario per esigenze allattamento per non meno di cinque ore settimanali, atteso che orario di insegnamento viene prestato in cinque giorni settimanali. Precisasi inoltre che riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all'insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco settimanale».

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