DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I
Circolare Ministeriale n. 248
Prot.n. D1/ 9889
Roma, 7 novembre 2000
Oggetto:
Legge n. 68 del 13 marzo 1999 - Indicazioni applicative.
Com'è noto la legge indicata in oggetto, nell'abrogare
esplicitamente la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni, detta disposizioni innovative e rilevanti
soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle
quote di riserva.
Alla data attuale, tuttavia, non è stato ancora emanato il
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 20 della predetta
legge mentre, le circolari applicative sin ora diramate dal
Ministero del Lavoro, in quanto destinate in prevalenza alla
risoluzione di problematiche concernenti l'impiego privato, non
chiariscono, se non marginalmente, le concrete applicazioni alle
procedure concorsuali nel pubblico impiego.
Nelle operazioni di competenza delle SS.LL. in materia di nomine a
tempo indeterminato, sia nell'ambito delle graduatorie di merito
dei concorsi per esami e titoli, sia in quello delle graduatorie
permanenti, e, per queste ultime, nell'ambito delle nomine a tempo
determinato, si ritiene opportuno, sentito il parere dell'Ufficio
Legislativo, dettare alcune linee di intervento utili per la
corretta ed uniforme applicazione della normativa di cui trattasi,
facendo riserva di ulteriori chiarimenti non appena acquisito il
parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Consiglio di
Stato sull'applicabilità di alcune norme al personale scolastico.
Applicabilità della normativa nelle procedure concorsuali
La legge, come recita esplicitamente l'art. 23, è entrata in
vigore alla data del 18 gennaio 2000. Non ci sono dubbi quindi
sulla sua applicabilità, trattandosi di disposizioni in materia di
assunzioni, anche a procedure concorsuali bandite in precedenza.
Al riguardo, infatti, va sottolineato che i procedimenti
amministrativi di assunzione in ruolo, che hanno una propria
autonomia rispetto alle procedure concorsuali, vengono posti in
essere successivamente alla predetta data del 18 gennaio 2000.
D'altronde le circolari applicative emanate dal Ministero del
Lavoro (CC.MM. n. 77 del 24 novembre 1999, n. 4 del 17 gennaio
2000, n. 36 del 6 giugno e n. 41 del 26 giugno 2000) pur rinviando
alle successive norme regolamentari (alla data attuale ancora non
emanate) confermano tale preciso indirizzo. Pertanto le citate
norme, seppure non esplicitamente richiamate nei bandi di concorso
e nei regolamenti che disciplinano le procedure concorsuali per
l'accesso a posti e cattedre per ordini e gradi di scuole vanno
applicate con le disposizioni integrative di seguito
analiticamente indicate.
Destinatari dei benefici e quote di riserva.
All'art. 1 e all'art. 18, comma 2, vengono indicate le categorie
di riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili
cui la legge riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare
sul numero degli occupati a tempo indeterminato. La seconda
categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie
equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa
della ridefinizione della materia, la quota dell'1%.
La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle
disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero
va detratto dalla base di calcolo, sono mantenuti in servizio
anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì
computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la
predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle
vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a
copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto
riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura
concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50%
annualmente assegnabili alle procedure concorsuali.
Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione
delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla
precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui
all'art. 21 della
legge n. 104/92.
Calcolo a livello provinciale.
In ogni provincia per ogni graduatoria provinciale di scuola
(materna, elementare e personale educativo) e nell'ambito del
settore della secondaria e del personale A.T.A., per ogni classe
di concorso e profilo professionale va calcolato, quindi, il
numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1°
settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e
successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti
da riservare alle due categorie di beneficiari.
Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti
dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni
obbligatorie.
Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare
sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare
alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato
all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel
limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a
tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il
personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello
incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel
caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in
ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di
riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle
categorie di beneficiari della legge in questione saranno
effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo
scorrimento delle graduatorie permanenti. Qualora l'aliquota sia
satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma
della legge n. 68/98 in questione mantenendo tuttavia in servizio,
come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza
risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata. Si precisa
che in nessun caso nell'ambito dei posti da assegnare alle
graduatorie permanenti, si potrà procedere alla riserva nelle
graduatorie di circolo o di istituto.
Assunzione dei disabili.
La disposizione di cui all'art. 16 della legge prevede che
l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente
alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della legge),
risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo
stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò
innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all'art.
19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato
sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, sia al momento della successiva assunzione.
Si richiama l'attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di
accertamento delle condizioni di disabilità contenute nella legge
all'art. 1, 4° comma, esplicitate nella C.M. del Ministero del
Lavoro n. 77 del 24 novembre 1999.
Insegnanti non vedenti.
Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20
maggio 1982, n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota
complessiva prevista dalla legge, di una autonoma ed ulteriore
quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti
annualmente assegnabili a livello provinciale.
Norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata
Si rammenta che, in base alle disposizioni della legge 23 novembre
1998 n. 407, e dell'art. 2, 2° comma, della legge 17 agosto 1999,
n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli
conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche
del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti
disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili
professionali del comparto Ministeri.
Graduatorie permanenti (legge 124/99).
Nell'ambito delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi della
suddetta legge, non è chiaro se la nuova normativa vada applicata
senza tener conto della distinzione in fasce.
Infatti, ai fini delle assunzioni, la graduatoria permanente,
seppur distinta in fasce a seconda dei tempi di acquisizione da
parte dell'aspirante dei requisiti per l'inserimento (abilitazione
e servizio), comprende in modo unitario ed omogeneo un'unica
categoria di docenti, tutti abilitati. Essa, pertanto, potrebbe
essere utilizzata come un'unica graduatoria in cui il riservatario
avrà titolo all'assunzione, nei limiti della quota assegnata,
prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.
Per contro, se le fasce vengono intese come sub-graduatorie
autonome e indipendenti, l'individuazione dei riservatari inseriti
nelle fasce successive, potrebbe avvenire solo dopo avere
effettuato tutte le nomine dei candidati non riservatari inseriti
nelle fasce precedenti. Per i motivi suesposti e nell'attesa di
acquisire il determinante parere del Consiglio di Stato sulla
questione, qualora l'aliquota non sia già coperta con personale in
servizio, ovvero non sia da coprire con riservatari inseriti nelle
fasce per le quali si procede alle assunzioni, sembra prudente
accantonare i posti da riservare ai sensi della legge n. 68/99,
senza procedere, per ora, alle relative nomine.
Per quanto riguarda le graduatorie del concorso per soli titoli,
bandito ai sensi dell'O.M. n. 153/2000, le riserve andranno
applicate per profilo professionale nei limiti indicati nei
precedenti paragrafi.
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si deve
fare riferimento alle disposizioni attuative della legge diramate
con le sopracitate circolari del Ministero del Lavoro.
IL
MINISTRO
De Mauro |