Legge 3 maggio 1999, n.
124
Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico
Art. 1.
(Accesso ai ruoli del personale docente)
1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal
seguente:
"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo,
per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per
cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli
ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il
trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due
anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.
La disposizione del presente comma non si applica al personale di
cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i
seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base
regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro
svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei
concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla
previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio
di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di
posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilità professionale del personale docente recate
dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonchè
del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito
dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria
resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed
esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che
determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica
periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura
concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria
regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati,
si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al
funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del
concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella
graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella
regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli
relativi al personale docente della scuola materna e della scuola
elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti
delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che,
in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano
domanda".
3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito
il seguente:
"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere
attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova
facoltativa sulle tecnologie informatiche".
4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria
relativa al concorso successivo corrispondente".
5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.
6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno
superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed
esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e
dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di
coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo
modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono
improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione
amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che
sono già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,
e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis
del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto
in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza
dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative".
7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo
periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la
costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei
compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Art. 2.
(Norme transitorie relative al personale docente)
1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre
ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi
per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli
fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione
del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito
per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso
per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che
abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al
comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle
graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli
ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta,
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna,
nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle
graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai
predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonchè gli
insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti
tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in
possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di
istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle
scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate
per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di
cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.
Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel
punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della
professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale
agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di
concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla
frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore,
finalizzato all'approfondimento della metodologia e della
didattica relative alle discipline comprese nelle classi di
concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da
personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed
esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso
delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da
svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal
servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di
svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale
dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La
commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è
presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite
massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le
disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 3.
(Personale docente, assistenti, accompagnatori al
pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei
Conservatori)
1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente,
delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e
dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a
tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti.";
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni
quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione
è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di
riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di
posti.";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in
vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente.";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed
esami e per le graduatorie permanenti relative al personale
docente delle altre istituzioni scolastiche".
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali
permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico,
come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei
soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei
titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della
inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle
supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non
inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e
abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed
esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della preparazione
culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente
agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo
svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il
limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono
ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente
riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti
musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra
l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si
provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al
comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal
comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 4.
(Supplenze)
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale
docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai
posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di
supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede
con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono
essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale
docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la
disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee
nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano
le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico,
come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma
3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I
criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali
graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e
snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di
documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni
scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli
istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza
assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella
graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti
i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta
limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il
conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di
cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di
cui all'articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei
Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica
di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
Art. 5.
(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti
e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo
unico)
1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il
loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di
classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza
sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva
competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro
insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe
sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di
giudizio forniti dai due docenti interessati.";
b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i
docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo,
sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".
2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui
all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai
predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di
formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e
associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'amministrazione medesima".
Art. 6.
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)
1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e
attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli
ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di
responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare
ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla
qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo
557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il
concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".
2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con
frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico
emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno
dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il
numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno
scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie
compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane
ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione
scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti
allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè
riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed
attività conseguenti.";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami
restano valide fino alla data da cui decorre la validità della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti
dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello
regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un
ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che
ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede
anche all'approvazione delle relative graduatorie e
all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti
di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente
dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha
sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".
3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili
amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551,
comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno
superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di
coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente
all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento
delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi
nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo
le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai
sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,
e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis
del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali
previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in
graduatorie provinciali".
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti
assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA
delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di
cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico,
inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente
articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a
carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 553 del testo unico, come sostiuito dal comma 3 del
presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale
che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di
altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi
per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria
per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da
quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le
prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle
graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente
legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in
due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle
due province ai fini dell'assunzione come supplente.
9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per
cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili
annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui
all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è
conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti,
periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in
appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono
partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per
l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di
una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a
prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio
richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività
tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per
esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel
colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per
titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle
mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il
concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al
comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti
risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità
quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1".
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno
compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi
riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico,
come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti
dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario
n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995,
per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del
personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non
continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici,
sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio,
in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui
posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per
la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una
prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico
profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo
svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il
limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi
in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma
sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di
durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le
venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle
Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto
mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli
viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma,
nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del
personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza
nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da
parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei
licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del
testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un
confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni
sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno)
1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato
servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività
di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui
all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle
capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap in connessione con le
discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui
posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la
priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione
conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al
predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di
sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai
docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato
in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli
esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle
discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è
valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui
all'articolo 485 del testo unico.
Art. 8.
(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle
dipendenze dello Stato)
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine
e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e
delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla
data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei
ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente
a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli
del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di
appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono
riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata
presso l'ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della
sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa
disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di
insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra
appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente
trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo
degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene
gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali
disponibilità di personale statale conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione
delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in
relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono
stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei
trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari
alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno
finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli
oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM
e l'UPI.
Art. 9.
(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario
per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli
studi delle province di nuova istituzione)
1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico
provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale
dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione
cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura
dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è
comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già
assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai
vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni
esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi
possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli
studi anche di altre regioni.
Art. 10.
(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)
1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche
agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore
tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i
decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo
Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio
1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato
nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del
1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 11.
(Disposizioni varie)
1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti
dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e
dagli assistenti dell'Accademia";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il
seguente:
"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni
d'esame.";
c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i
programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
orari di insegnamento e i programmi";
e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti
dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore
e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da
uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore
dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un
docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e
determina il limite di somma che il presidente del consiglio di
amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri
provvedimenti;".
2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli
integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale
direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè
ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli
purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione
della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo
l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto
articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi
criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei
limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
base alle norme vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere
alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed
esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie
permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi
non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove
scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette
ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn.
394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9
aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie
pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle
predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro
della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare
abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella
scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni
giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei
concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982,
n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate
ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982.
Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti
alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni
organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di
preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la
nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico
1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi
i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di
svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli
titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si
intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo
musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e
funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a
ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento
musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed
arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione
musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i
programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle
cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato
360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di
strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra
l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti
annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000
ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a
domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo
l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo
periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media
l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al
superamento della sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a
quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella
scuola secondaria di secondo grado nonchè di educazione musicale
nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli
43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle
graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e
dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono
gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti
che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito
provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e
professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le
assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di
trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti
sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti
inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
presente legge.
11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo
all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia
in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle
graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis
del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico
ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità,
prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del
comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991
in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene
rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire
2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve
intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la
presenza di personale docente universitario e di personale
direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o
alternativo.
14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere
nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a
decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni
oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di
preside incaricato" sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento
dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di
preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a
loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il
predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato";
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".
Art. 12.
(Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3,
comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui
all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario
derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni
per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire
1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. |