Legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al
lavoro dei disabili"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
(Collocamento dei disabili).
1. La presente legge ha come finalità la
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si
intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n.
155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo
1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio
1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per
gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20
maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti
restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di
disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è
effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di
indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio
sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento
delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la
presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera
d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato).
1. Per collocamento mirato dei disabili si
intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di
lavoro e di relazione.
Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più
di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano
da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con
riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso
di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione
civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al
presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi
contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione
all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo
ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque
licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della
stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i
lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio
1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva).
1. Agli effetti della determinazione del numero
di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i
dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge
ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a
nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.
300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990,
n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali
superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore
affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una
prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di
lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o
attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura
della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di riserva di
cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti
inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo
di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a
mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto
alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente
alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori
non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di
cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività
compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,
si applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio
carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa
azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento,
mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione,
tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche,
risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali
associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini del finanziamento delle attività di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo
comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge
5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo
parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata "Conferenza unificata".
Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e
dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto
decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto obbligo i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito
alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di
trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili,
possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella
misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e
sentite altresí le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al
comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le
modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di
adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma
dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa,
dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento,
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati,
possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima
regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può
essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in
regioni diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in
raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla
presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito
di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da
funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli
organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle
inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue
capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie).
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo
previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero
attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le
richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29
del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti
della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento
dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema
creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di
cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.
Art. 8.
(Elenchi e graduatorie).
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo
1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni
persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita
scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di
cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori
di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono
formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza
della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e
2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9.
(Richieste di avviamento).
1. I datori di lavoro devono presentare agli
uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni
dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare
lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con
il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di
qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo
addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità
previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si
intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti
dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su
richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo
11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del
presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo
13.
5. Gli uffici competenti possono determinare
procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla
specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può
essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per
specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad
inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di
cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei prospetti e può altresí disporre che i
prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti
al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure
particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di
collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in
cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione
provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente
legge si applica il trattamento economico e normativo previsto
dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di
salute o di significative variazioni dell'organizzazione del
lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la
compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato
di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere
che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad
essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una
condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento
alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro
fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il
lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La
richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di
lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva
impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori
occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva
prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel
termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della
sostituzione del lavoratore con altro avente diritto
all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti
gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle
liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore
che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro
offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle
disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione
nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e
le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono
anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di
tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di
prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo
di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche
con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con
i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano
ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli
articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di
deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo
del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti
di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri
di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività
di sorveglianza e controllo.
Art. 12.
(Cooperative sociali).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali
stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai
sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50
dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3
attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale
ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con
oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di
questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna
ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di
cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello
che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le
funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni).
1. Attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori
di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei
limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad
ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,
abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di
cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai
lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in
base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri
generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere
sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle
modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la
durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in
base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono
estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di
svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un
periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una
sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di
assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni
con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo
è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti
sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui
al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non
impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui
al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad
una verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse
finanziarie ivi previste.
Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in
modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi
derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni,
enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che
svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione
lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità
della presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni).
1. Le imprese private e gli enti pubblici
economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9,
comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del
lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni
alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul
pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui
insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale
risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la
quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione
amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari
a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che
risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate
ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare
a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di
concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di
esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le
idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non
versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per
singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il
requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di
concorso per il pubblico impiego.
Art. 17.
(Obbligo di certificazione).
1. Le imprese, sia pubbliche sia private,
qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle
stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme
sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se
superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del
diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata
per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è
attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul
numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale
e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi
3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta
dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui
all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla
medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al
lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze legislative
nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
(Regolamento di esecuzione).
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza
unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 21.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di
marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,
comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13,
comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo
a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente
legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |