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Proroga della supplenza

Il 3° comma dell’art. 7 del D.M. 25/5/2001 n. 201 (regolamento sul conferimento delle supplenze relative al personale docente) prevede che “per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Pertanto, al supplente già in servizio va prorogata la supplenza temporanea anche se le assenze sono di tipologie differenti. Infatti, la formulazione dell’art. 7 succitata non fa alcuna distinzione tra le varie tipologie di assenza ma pone come condizione il fatto che il titolare sia assente senza soluzione di continuità o con la sola interruzione da giorno libero e/o da giorno festivo.

Nel caso in cui, all’atto della proroga, il supplente nominato in sostituzione del titolare sia assente per qualsiasi motivo e sia stato nominato al suo posto un secondo supplente, la proroga va effettuata nei confronti del secondo supplente che a quella data si trovava in servizio e non già al primo supplente in quanto assente.
La materia, abbastanza spinosa, è stata affrontata di recente dal Consiglio di Stato su ricorso del MIUR (sentenza della sezione giurisdizionale n. 5798/2004 del 14 maggio 2004, depositata il 4 settembre scorso rifacendosi anche ad una circolare ministeriale n. 136 del 14/5/1973).

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