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N.5798/04
Reg. Dec.
N.Reg. Ric.3076
Anno 1998

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez-VI) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 3076/98, proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso, ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e, pure ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

contro

la Sig.ra Anna Elia, non costituita;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce - n.756/97 del 27 dicembre 1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 maggio 2004, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati intervenuti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’insegnante di ruolo Angelo Cavaliere, titolare della classe 2^ A/B della Scuola elementare di S. Vito dei Normanni di Via Mazzini, all’apertura dell’anno scolastico 1991/1992 non riprendeva servizio e chiedeva un periodo di aspettativa per motivi di salute sino al 21 dicembre 1991. Sul posto veniva utilizzata l’insegnante Leuci che, a sua volta, veniva nominata di ruolo. A partire dal 9 novembre 1991 e sino al 21 dicembre 1991, l’insegnante Anna Elia veniva nominata quale supplente temporanea. Il 10 novembre 1991 anche l’insegnante Elia era costretta a lasciare il servizio per il periodo di astensione obbligatoria pre parto. Veniva, perciò, conferita supplenza all’insegnante Angela Manelli.
In data 21 aprile 1992, la Sig.ra Elia, cessato il periodo di astensione obbligatoria, avendo appreso che il Prof. Cavaliere non aveva ripreso servizio ma era assente senza soluzione di continuità dall’inizio dell’anno scolastico, si ripresentava al Direttore Didattico chiedendo di poter riprendere servizio. A tale richiesta il Direttore Didattico rispondeva negativamente, in quanto, in concomitanza all’ultimo periodo di aspettativa chiesto ed ottenuto dal Cavaliere, l’insegnante Manelli era stata nominata quale supplente dal 21 marzo 1992 sino al termine dell’anno scolastico.
Con ricorso (n.1254/1992 R.G.) al TAR della Puglia Sez. di Lecce, la Sig.ra Elia impugnava i decreti di nomina dell’Insegnante Manelli nella parte in cui risultavano lesivi dei suoi diritti ed interessi chiedendo la declaratoria del diritto a riprendere servizio dal 21 aprile 1992 sino al termine dell’anno scolastico in corso.
Con ordinanza n.1031/1992 il Tribunale concedeva la tutela cautelare limitatamente alla proroga disposta con atto 1109-B/6 del 21 marzo 1992 (di nomina per prosecuzione, dell’insegnante Manelli a supplente temporanea dal 21 marzo 1992 al termine delle lezioni) e nei limiti dell’interesse della ricorrente, nell’espressa considerazione che la Sig.ra Elia potesse rivendicare la supplenza soltanto a far data dal 21 aprile 1992.
In esito al provvedimento cautelare il Direttore Didattico adottava il provvedimento n.1677/B6 del giorno 11 maggio 1992, conferendo alla Sig. Elia la supplenza dell’insegnante Cavaliere dal 21 aprile 1992 ai fini giuridici, in quanto non effettivamente in servizio, e dal giorno 11 maggio 1992 al 10 giugno 1992 ai fini giuridici ed economici.
Con altro ricorso al TAR della Puglia – Sez. di Lecce (n.1850/92 R.G.) la Sig.ra Elia impugnava il provvedimento n.1677/B-6 del giorno 11 maggio 1992, nella parte in cui retrodatava la nomina al 21 aprile 1992 ai soli fini giuridici anziché dal 9 novembre 1991, del giorno 8 gennaio 1992 e dal 20 marzo 1992 (in concomitanza con i periodi di aspettativa concessi al Cavaliere, insegnante titolare) e, le nomine a supplente temporanea, a lei conferite dal 13 gennaio 1992 al 2 aprile 1992, durante la sua assenza obbligatoria per maternità.
Con sentenza n.156 del 27 dicembre 1997 il TAR della Puglia – Lecce, Sez. I, dopo averli riuniti, accoglieva i due ricorsi. In particolare, il Tribunale riteneva fondato l’assunto fatto proprio dalla ricorrente con il ricorso n.1254/1992 R.G., alla stregua del quale il Direttore Didattico, nel provvedere sulle richieste dell’insegnante Elia tesa a riprendere servizio dopo la fine del periodo di assenza per maternità, avrebbe dovuto tener conto che la medesima compiva il proprio periodo di assenza per maternità entro il mese di aprile del 1992, sicchè alla stessa insegnante Elia, e non alla insegnante Manelli avrebbe dovuto affidarsi il prosieguo della supplenza, essendo stata quest’ultima chiamata a sostituire la ricorrente e non la titolare.
Il T.A.R. osservava che i tre periodi di aspettativa dell’Ins. Cavaliere concretavano, sostanzialmente, un unico periodo di assenza dal servizio; che pur essendo stata conferita alla ricorrente, prima della assenza obbligatoria per maternità, una supplenza temporanea limitata al solo primo periodo di aspettativa del titolare, il mancato espletamento dell’intera supplenza da parte della Elia derivava, per tutti e tre i periodi di aspettativa del Cavaliere, dall’assenza obbligatoria per maternità dell’ins. Elia; che il posto di lavoro dell’interessata era tutelato ai sensi dell’art.2 della legge 30 dicembre 1971 n.1024, e che, considerata la continuità delle assenze del titolare, non sussisteva l’ipotesi di deroga a tale tutela posta dall’art.2, lett.c della medesima legge.
Il Tribunale accoglieva anche il secondo ricorso (n.1850/1992 R.G.) osservando che, dalla ritenuta fondatezza del primo ricorso derivava il fatto che la decorrenza della supplenza giuridica della Prof. Elia avrebbe dovuto coincidere con tutti i periodi di aspettativa nell’anno scolastico del Cavaliere, e che risultava erronea la serie di n.15 supplenze temporanee di docenti vari, diversi dal Cavaliere, conferite ai fini giuridici alla ricorrente nel medesimo periodo di riferimento, nel corso dell’assenza obbligatoria per maternità.
La pronuncia di primo grado è stata impugnata dall’Amministrazione, che, a sostegno del gravame, ha dedotto le doglianze che seguono: 1) la sentenza appellata si porrebbe in palese contrasto con la normativa regolarmente vigente.
La Circolare Ministeriale 14 maggio 1973 n.136 disporrebbe, infatti, al punto 1, comma terzo, lett. B, che nell’ipotesi che l’insegnante titolare, già in congedo, chieda ed ottenga, alla scadenza, la proroga del congedo medesimo, e che l’insegnante non di ruolo, titolare della supplenza per il primo periodo, ricorra nel congedo obbligatorio per gestazione, il medesimo insegnante non di ruolo non potrebbe ottenere la proroga della supplenza, terminando essa con la scadenza del primo periodo di congedo del titolare.
Il rapporto di impiego dell’insegnante Elia si sarebbe, infatti, esaurito con la scadenza della prima nomina.
L’esattezza di tale tesi sarebbe confermata dalla nozione di supplenza, che riguarderebbe un rapporto di lavoro teso a sopperire ad esigenze temporanee, e non darebbe diritto alla conservazione del relativo posto.
Inconferente apparirebbe il richiamo dell’art.2 della legge n.1804 del 1971.
2) La sentenza apparirebbe censurabile anche nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’insegnante Angela Manelli.
Nel secondo grado del giudizio l’insegnante Anna Elia non si è costituita.
L’appellante conclude per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con Ordinanza n.2988/03 del 30 maggio 2003, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Sig. Angela Manelli, adempimento cui l’Amministrazione corrispondeva notificando l’atto di appello alla controinteressata in data 5 luglio 2003.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.154/97, del 27 dicembre 1997, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Sig.ra Anna Elia e per l’effetto ha annullato i decreti di 2^ A/B della scuola elementare statale di via Mazzini nel Comune di S. Vito dei Normanni, dell’insegnante Angela Manelli e ha riconosciuto il diritto dell’appellata medesima ad essere nominata, ai soli fini giuridici, come supplente temporanea nella classe 2^ A/B, per il periodo dal 10 novembre 1991, in sostituzione del titolare ins. Angelo Cavaliere.
Come pure considerato in precedenza l’appellante Amministrazione reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi puntualmente disattese), argomentazioni secondo cui la decisione è in palese contrasto con la normativa regolamentare vigente e la relativa applicazione giurispridenziale.
In buona sostanza la complessa vicenda riguarda la qualificazione della supplenza (inizialmente conferita all’appellata Elia, poi interrotta per assenza per maternità), in questione e la sua riferibilità al periodo temporale relativo al congedo del titolare e, in particolare la qualificazione giuridica del rapporto stesso di “supplenza”.
Ritiene al riguardo il Collegio di dover disattendere il convincimento del Tribunale in quanto, come esattamente rilevato dall’avvocatura la nozione stessa di supplenza è intrinsecamente connessa alla momentanea instaurazione di un rapporto di lavoro finalizzato esclusivamente a sopperire ad esigenze temporanee strettamente correlate all’indisponibilità dell’effettivo titolare, con la logica conseguenza che la precarietà del rapporto medesimo non conferisce (nell’ipotesi in cui a sua volta il supplente venga impedito nell’esercizio della sua attività suppletiva), un diritto immediato alla reintegrazione nel rapporto una volta che sia cessata la causa impeditiva. In altri termini ritiene il Collegio che un’esatta interpretazione della normativa di riferimento (del resto riscontrabile nella circolare applicativa n.135/1973) impone una diretta correlazione tra esercizio della supplenza e la causa suppletiva che ha dato origine al rapporto, nel senso che, per sua natura, il rapporto di supplenza è connesso al congedo del titolare e nell’ambito di tale arco temporale se la supplenza a sua volta viene sospesa per cause impeditive (quale nella specie il congedo obbligatorio pre gestazione) venga “consumato” il rapporto medesimo di supplenza che, correttamente viene attivato nei confronti di altro insegnante supplente. Né, a contrario, può essere condivisa la tesi del Tribunale secondo cui l’assenza del titolare costituirebbe un continuare che consentirebbe all’appellata di mantenere in vigore il rapporto di supplenza perché, come notato, tale rapporto è strettamente connesso all’indisponibilità del titolare la cui proroga rispetto al periodo oggetto dell’immediata supplenza, non consente al supplente di prorogare a sua volta il rapporto in danno ad altro titolare (di supplenza) subentrato nell’esercizio del rapporto suppletivo interrotto.
Conclusivamente quindi l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto l’originario ricorso.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti la corresponsione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, respinge l’originario ricorso.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere, est.
Lanfranco BALUCANI Consigliere

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE                                                                IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì........................................ copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

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