GRADUATORIE PERMANENTI
a.s. 2004/2005
F.A.Q.
(11 giugno 2004)
1. Le norme
contenute nella legge di conversione riguardanti la tabella di
valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle
graduatorie permanenti hanno valore retroattivo?
Sì, come esplicitamente dispone l'art. 1 della legge,
limitatamente alla terza fascia della predetta graduatoria: "a
decorrere dall'a.s. 2004/2005 le graduatorie..........sono
rideterminate............".
2. E' valido il
servizio prestato in ordini di scuola diversi, ad esempio il
servizio prestato per la graduatoria nella scuola primaria per le
graduatorie di scuola secondaria e viceversa?
Si, a norma della lettera B3. B bis il servizio prestato nelle
scuole statali o paritarie, indifferentemente in classe di
concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria, sia esso di ruolo o non di ruolo, ivi
compreso quello riguardante il personale educativo, è valutato
nella misura del 50%.
3. E' valido il
servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica?
No, per la tipologia di cui trattasi non è prevista la
compilazione di una apposita graduatoria permanente, prevista,
invece, per le classi di concorso e posti di insegnamento, di cui
all'art. 401 del D.Leg.vo n. 297/94, anche in considerazione della
specificità delle norme che regolano il reclutamento del relativo
personale.
4. Quale è il
periodo massimo di servizio e, conseguentemente, il punteggio
massimo complessivamente attribuibile per anno scolastico per
servizio d'insegnamento?
La norma di riferimento è quella del punto B1 della tabella di
valutazione: "per il servizio d'insegnamento...............sono
attribuiti................fino ad un massimo di 12 punti per anno
scolastico". I 12 punti corrispondono al massimo raggiungibile,
complessivamente per ciascun anno scolastico, per un servizio
specifico prestato per sei mesi. In caso di cumulo tra servizi
specifici e non specifici, la valutazione, per ciascun anno
scolastico non potrà superare i sei mesi. Pertanto, chi per
ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza ai 6 mesi,
dovrà , mediante la dichiarazione di cui alla sez. c del modello
B, chiedere la rideterminazione del punteggio..
5. Qualora nelle
dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate dal CSA
contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere ad una
regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?
In considerazione della portata estremamente innovativa delle
disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto
legge 7 aprile 2004 e della conseguente complessità delle numerose
dichiarazioni da effettuare, è confermata, ai sensi dell'art.
11, comma 4 del D.D.G. 21 aprile 2004, la possibilità della
regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa
sia dell'aspirante che dell'ufficio. In quest'ultimo caso
l'Amministrazione inviterà l'aspirante ad effettuare la rettifica
o le opzioni necessarie. Si richiama a questo riguardo il
contenuto della
nota prot. n.61 del 10 giugno 2004.
6. La
super-valutazione prevista al punto B3, lett. h), riguarda anche
le scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2?
Sì, la legge al suddetto punto B3, lett. h) non pone alcuna
distinzione.
7. Il possesso di
un'abilitazione S.S.I.S., cui corrispondono automaticamente
altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di
un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a quale
delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4
della tabella di valutazione?
L'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di
concorso (ad esempio la classe 51), dà titolo ad attribuire
esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre
abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le
attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e
si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a
distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a
quale abilitazione imputare i 24 punti.
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