Decreto Dirigenziale 21 aprile 2004
Il Direttore
Generale
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio
1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
VISTO il
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli
1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato
con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla
Corte dei conti il 4 maggio 2000;
VISTO in particolare
l’art.14, comma 1 del predetto Regolamento che rimette ad un
apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei
termini per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio relativo ai
nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;
VISTO
il Regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000,
n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
VISTO il Decreto
Direttoriale 17 aprile 2003, concernente modalità e termini per la
presentazione delle domande di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per l’a.s.
2003/2004;
CONSIDERATO che la
normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/48 C.E.E. e 92/51
C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni
all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno
degli Stati membri dell’Unione europea;
VISTO il decreto legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306 recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico
2000/2001;
VISTO il decreto legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n.
333;
VISTO
il decreto legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 268, e, in particolare l’art. 6;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO
il decreto legge n.
97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del
15 aprile 2004;
VISTA la tabella di
valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002,
che resta valida per la I e la II fascia delle graduatorie
permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3,
del citato decreto legge di utilizzare quale titolo di accesso
l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (S.S.I.S.);
VISTA la tabella di
valutazione dei titoli facente parte integrante del citato decreto
legge;
D E C R E T A
ART. 1
Integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti per il personale docente ed
educativo. Trasferimenti da una all’altra provincia. Norme comuni
alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti.
1. L'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente
ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del
Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 e successive integrazioni,
sono disposti secondo le modalità previste dall’art. 4 del
Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000 e
dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n.333
del 20 agosto 2001 e dal decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
2. Per l’insegnamento di
strumento musicale nella scuola media, si applicano le specifiche
disposizioni di cui all’articolo 5.
3. Per l’attività di sostegno
agli alunni portatori di handicap e per l’insegnamento nelle
scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del
presente articolo e dei successivi articoli 2 e 3 sono integrate,
rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli 6 e
7.
4. Il personale docente ed
educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie
permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere
l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o
presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia
delle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo,
contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di
trasferimento da una provincia comporta automaticamente il
trasferimento per tutte le graduatorie in cui l’aspirante è
iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le
graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere
trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è
incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito
nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato
secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
5. Considerato che le
disposizioni del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 prevedono
una rideterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei
relativi punteggi, grava su ciascun candidato iscritto in III
fascia e, per alcuni candidati inseriti in I e II fascia, l’onere
di presentare domanda.
6. Qualora i candidati
interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che
di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi
assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la
regolarizzazione della propria posizione.
7. Tenuto conto, comunque, che le
situazioni soggette a scadenza (diritto ad usufruire della riserva
di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle
lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere
riconfermate, il personale interessato deve presentare la domanda
di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo
modulo; in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non
verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.
8. Il personale docente ed
educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due
province a seguito della prima integrazione delle graduatorie
permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le
medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due
province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda
iscriversi in altra graduatoria, deve necessariamente chiedere
tale iscrizione in una delle due province in cui è già inserito,
fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la
quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale
già inserito in una sola provincia può chiedere di essere inserito
in altre graduatorie permanenti solo se riferite alla stessa
provincia.
9. Al punteggio già posseduto dai
candidati, eventualmente rideterminato ai sensi dei successivi
articoli 2 e 3, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli
conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del
Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 - ed entro la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, ovvero già posseduti,
ma non presentati entro la data del 17 maggio 2003. I servizi
svolti successivamente al 17 maggio 2003 possono essere dichiarati
solo se l'aspirante non abbia raggiunto per il medesimo anno
scolastico il punteggio massimo consentito.
10. La valutazione dei titoli
viene effettuata, per il personale iscritto nella I e nella II
fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12
febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1 del decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004 (allegato 1).
11. Per il personale iscritto
nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della
nuova tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7
aprile 2004, (allegato 2).
12. Per il personale docente di
strumento musicale, continua ad applicarsi la tabella B annessa al
D.M 27 marzo 2000, n. 123 (allegato 3).
13. Il personale non inserito
nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art.4, può presentare domanda di inserimento nella III
fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.
14. A parità di punteggio e prima
ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.5
del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di
punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un
candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria
provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra
provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito
dalla legge n. 333/2001).
ART. 2
Norme specifiche per coloro che
sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria
permanente.
1. A norma dell’art. 1, comma 3,
del citato decreto legge, l'abilitazione conseguita presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non
costituisce più titolo d'accesso per la I e II fascia delle
graduatorie permanenti. Il candidato che abbia utilizzato il
titolo in questione quale titolo d'accesso deve provvedere a
sostituirlo con altro titolo abilitante compilando l'apposita
sezione del modello 1 di domanda che fa parte integrante del
presente decreto. In caso di mancato adempimento, il candidato
interessato sarà invitato a regolarizzare la propria posizione
entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi
amministrativi.
ART. 3
Rideterminazione e
aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella
III fascia della graduatoria permanente
1. A norma dell’art 1 del citato
decreto legge e della tabella annessa (all. 2),
in taluni casi, i punteggi con i quali i candidati sono inclusi
in graduatoria vanno rivisti secondo i criteri e le modalità
indicati nei successivi commi del presente articolo.
2. Il punteggio, già conseguito
dai candidati in graduatoria relativo al titolo d’accesso, ad
eccezione di quello concernente l’abilitazione conseguita presso
le scuole di Specializzazione all’insegnamento Secondario (SSIS) e
presso le scuole quadriennali di didattica della musica, è
rideterminato automaticamente dal sistema informativo.
3. Ai sensi della
lettera A, punto A.4 della tabella di valutazione (All.
2), nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di
frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate
come titoli di accesso, l’intero punteggio pari a 30 punti spetta
per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta
dell’interessato. Sugli aspiranti, pertanto, grava l’onere di
fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando
l’apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati
a regolarizzare la propria
posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro
servizi amministrativi.
4. A norma della lettera b) del
punto B.3, relativa ai servizi d’insegnamento della tabella di
valutazione dei titoli (All. 2), il
servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più
classi di concorso è valutato nell'ambito della III fascia delle
graduatorie permanenti per una sola graduatoria a scelta
dell'interessato. Pertanto tutti i candidati presenti in più
graduatorie devono dichiarare di avere o non avere prestato
contemporaneamente servizio in più insegnamenti o in più classi di
concorso. In caso di dichiarazione affermativa, il candidato deve
indicare nell'apposita sezione del modello di domanda sia le
graduatorie in cui siano stati valutati servizi prestati
contemporaneamente ad altri, sia le graduatorie non interessate
dai servizi contemporanei. Per le graduatorie in cui sono stati
valutati servizi contemporanei, il candidato deve rendere ex novo
la dichiarazione relativa ai titoli di servizio.
In caso di inadempimento gli
interessati saranno invitati a regolarizzare la propria
posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro
servizi amministrativi.
5. Il servizio militare di leva
ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati a
norma della lettera f) del punto B.3, della tabella di valutazione
dei titoli (all. 2), purché svolto dopo il
conseguimento del titolo di studio valido per l’ammissione alla
procedura abilitante o di idoneità utile per l'inserimento nella
relativa graduatoria permanente. Per la valutazione di tale
servizio i candidati interessati devono compilare l’apposita
sezione G del modello 1 di domanda.
6. Il servizio prestato nelle
scuole elementari di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.
90 e in quelle di ogni ordine e grado nelle isole minori è
valutato in misura doppia. I candidati che abbiano prestato
servizi della tipologia citata entro il 17 maggio 2003 e che
intendano beneficiare di detta supervalutazione devono dichiarare
ex novo, per ciascuna delle graduatorie interessate, tutti i
titoli di servizio, utilizzando l'apposita sezione G del modello 1
di domanda.
7. A norma della lettera c) del
punto B.3, servizi d’insegnamento della tabella di valutazione dei
titoli (All. 2), il servizio svolto nelle
attività di sostegno nell'ambito dell'istruzione secondaria di II
grado, se prestato con il possesso del prescritto titolo di
specializzazione, è valutato, a scelta del candidato, in una delle
classi di concorso comprese nell'area disciplinare, mentre se è
stato prestato senza il prescritto titolo di specializzazione,
deve essere ascritto unicamente alla graduatoria relativa alla
classe di concorso da cui l’interessato è stato tratto per la
nomina. Analogamente, il servizio prestato su posti di sostegno
nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi delle
classi di concorso di tale grado di scuola per chi è in possesso
del prescritto titolo di specializzazione, in assenza del quale
detto servizio va riferito alla classe di concorso per la quale si
è ottenuta la nomina.
8. A norma della lettera C) della
tabella di valutazione dei titoli (all.2)
sono stabiliti nuovi criteri e punteggi per la categoria di titoli
valutabili. Pertanto, detti titoli devono essere dichiarati ex
novo da tutti gli aspiranti, utilizzando l'apposita sezione F2 del
modello 1 di domanda. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati a
regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato
dal competente Centro servizi amministrativi.
ART. 4
Nuovi inserimenti nella III
fascia delle graduatorie permanenti
1. Possono presentare domanda di
inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una
sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati
all’art.11, gli aspiranti che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di
seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo
posto:
a) idoneità o abilitazione
all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi
a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito
del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di
personale educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione all'insegnamento
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (S. S. I. S.);
d) idoneità o abilitazione
all’insegnamento conseguite in uno degli Stati dell’Unione europea
e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei
decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;
e) diploma di didattica della
musica avente valore abilitante (art. 6, decreto legge 25
settembre 2002, n.212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
268);
f) laurea in scienze della
formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53).
2. Dovrà essere disposta
iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano
pendente ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura
concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del
conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
3. Gli aspiranti vengono iscritti
nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio
loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, da
valutare secondo la tabella annessa al citato decreto legge (All.
2).
4. Per la scuola secondaria ed
artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di
concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39
del 30 gennaio 1998.
5. L’inserimento può essere
chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine
delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per
le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione,
in una sola provincia.
ART. 5
Strumento musicale nella scuola
media – Aggiornamento e trasferimento
1. Il personale docente di
strumento musicale, già inserito nella I e II fascia delle
graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere
l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o
presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie permanenti
di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del
punteggio.
2. Nella fase di aggiornamento
delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale
nella scuola media, al punteggio già posseduto dal personale
interessato, ivi compreso il personale che si trasferisce ai sensi
del successivo comma 3, si aggiunge quello relativo ai titoli
conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D.
17 aprile 2003 - e, comunque entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di aggiornamento. Per il personale
docente di strumento musicale continua ad applicarsi la specifica
tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3. I titoli
artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati
con la relativa certificazione o attestazione
3. La richiesta di trasferimento
da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per
tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e,
conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della
provincia da cui chiede di essere trasferito. Il trasferimento
nella graduatoria di I fascia di altra provincia avviene in coda
alla stessa. Qualora in occasione dell’aggiornamento delle
graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 e con il D.D. 17
aprile 2003 si sia già costituita una graduatoria di coda alla I
fascia, il trasferimento avviene nell’ambito di tale graduatoria
di coda. Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra
provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A
parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora
dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.5 del
D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria.
4. La valutazione dei titoli e la
compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per
l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla
commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie
permanenti.
5. Le graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti
disponibili per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006. Le
predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento
delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche.
ART. 6
Attività didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano
forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui
all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e di cui al D.M. 20 febbraio 2002,
possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili
psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e
gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per
l’insegnamento di materie comuni.
2. -Per gli insegnamenti di
scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i
rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti
della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al
sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è
incluso in base alla migliore collocazione di fascia e
all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi
graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a
tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità
dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento
musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei
punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli
aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di
strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno, sulla
base dei medesimi criteri sopra indicati. Il servizio prestato su
posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di
strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello
specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola
secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno,
articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare,
secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170;
gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola
secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col
punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di
titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del
sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono
accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del
corrispondente handicap.
Art. 7
Graduatorie permanenti per le
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti.
1. L'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono
disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i
precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere
l’inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed
educativo in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il personale docente:
abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a
seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli
ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti
con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo:
idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative,
conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o
concorsuale per esami e titoli.
b) per il personale docente ed
educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o
polivalente per l’attività di sostegno agli alunni portatori di
handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall’art. 325 del
decreto legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto
dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione.
3. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei
titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente,
nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e
sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso
cui si partecipa.
4. La definizione delle
graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata
direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo
di ciascuna provincia ove siano presenti istituzioni speciali di
cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema
informativo.
Con analoga procedura manuale,
vengono costituite le graduatorie d’istituto di I fascia per le
predette istituzioni speciali secondo le specifiche indicazioni
fornite da coloro che hanno compilato la relativa sezione nel
mod. 3 di cui al successivo art.9. La
scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo
di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche
della provincia prescelta ai fini del conferimento delle supplenze
temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto.
5. L’immissione nei ruoli
speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a
permanere nell’istituto per almeno 5 anni.
ART. 8
Utilizzazione delle
graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti
hanno validità per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e
sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal
fine annualmente assegnabili dopo l’esaurimento delle
corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del
D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 124/99.
Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti,
saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e determinato.
Art. 9
Aspiranti inclusi in
graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del
conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di
circolo e di istituto
1. Il personale incluso nelle
graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire
soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo
determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il personale incluso nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a
conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo
determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le
supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie
di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure
una provincia diversa.
3. Ai fini del conferimento delle
supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche
disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio
2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo
di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo
prescelta. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali per
non vedenti e sordomuti, nel numero massimo di due, rientra nel
limite massimo delle 30 istituzioni scolastiche. L’aspirante a
posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare
può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino
ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un
massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in
graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette
indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente
per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima
che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per gli
anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006.
4. Il personale che figuri già
incluso nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 2003/2004 -sia che
richieda o meno ai fini dell’inclusione in graduatorie permanenti
con effetto dall’a.s. 2004/2005, trasferimento di provincia e/o
aggiornamento del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o
in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3,
coerentemente con le scelte operate con riguardo all’inclusione
nelle graduatorie permanenti.
5. Ai sensi delle disposizioni di
cui all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per gli anni
scolastici 2004/2005 e 2005/2006, le graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia sono integralmente riformulate.
6. La gestione delle graduatorie
di circolo e d’istituto di II e III fascia per l’anno scolastico
2004/2005 sarà oggetto di successivo provvedimento.
7. Per il personale già incluso
in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la
variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in
cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato,
permangono le medesime opzioni precedentemente espresse.
NORME COMUNI
Art. 10
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai
requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 4, 6 e 7,
debbono possedere alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e
non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a
riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti
politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all’impiego,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22
della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di
coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
dei posti;
5) per i cittadini italiani
soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di
tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).
2. Ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994,
n.174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla
procedura:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale
del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una
delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.
16;
e) coloro che siano
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella
radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di
enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni
di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo
che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione
definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di
quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi
alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso
dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della
procedura.
ART. 11
Domande, regolarizzazioni,
esclusioni
1. Le domande per il
trasferimento di graduatoria, per l’aggiornamento del punteggio e
per l’inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al
Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia
richiesta, con eccezione per le province indicate all’ultimo
comma, utilizzando gli appositi modelli allegati che fanno parte
integrante del presente decreto (modelli
1 e
2), entro il termine
perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di emanazione del
presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici
scolastici regionali, sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo (www.istruzione.it)
e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere
presentato il modello per l’eventuale scelta delle istituzioni
scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d’istituto si
chiede l’inclusione (mod. 3).
2. Nel modello di domanda
dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità,
anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione
dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di
strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente
art.5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli
posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua straniera e di
specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni portatori
di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato
4) o alla preferenza (allegato 5) nella
graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del
modello medesimo.
3. La domanda dovrà essere
spedita con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, salvo
quanto previsto dal successivo articolo 12. Per i candidati che
prestano servizio o sono residenti all’estero le domande dovranno
essere presentate tramite la competente autorità diplomatica.
4. E’ ammessa la regolarizzazione
delle domande presentate in forma incompleta o parziale, nonché le
regolarizzazioni, già previste, delle situazioni di inadempimento
alle prescrizioni contenute agli articoli 2 e 3. In tal caso la
competente autorità assegna all’aspirante un breve termine
perentorio per la regolarizzazione.
5. Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata
presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;
b) domanda priva della firma del
candidato.
6. Sono esclusi dal concorso, pur
avendo presentato la domanda nei termini previsti coloro che non
risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato
le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti
l’obbligo di chiedere il trasferimento o l’iscrizione nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le
province di Bolzano e Trento e della regione Valle d’Aosta.
7. L'esclusione è disposta sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda
ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora
sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità
scolastica.
8. Per gli aspiranti che
intendano produrre domanda agli Uffici scolastici delle province
di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d’Aosta, vigono
le disposizioni adottate dai predetti uffici negli specifici ed
autonomi provvedimenti in materia.
ART. 12
Presentazione domande tramite
internet
1. Limitatamente ai candidati già
iscritti nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento
e/o il trasferimento per gli anni scolastici 2004/2005 e
2005/2006, è data la possibilità di comunicare direttamente al
sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda (modello
1), tramite apposita funzione che è resa disponibile sul sito
internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie
permanenti on line", secondo le modalità descritte
nella apposita guida.
2. Analogamente, tutti i
candidati già iscritti in graduatoria permanente possono
comunicare direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta
delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e
d'istituto gli stessi intendono figurare per gli anni scolastici
2004/2005 e 2005/2006 (modello 3).
3. Il candidato, completato con
esito positivo l’inserimento dei dati, avrà a disposizione le due
seguenti modalità operative per l’inoltro della domanda al Centro
per i servizi amministrativi:
· Utilizzo della firma
elettronica, disponibile con la predetta funzione; il candidato
potrà firmare singolarmente il modello 1 e il modello 3 o firmare
entrambi i moduli in un’unica soluzione. All’atto di ciascuna
operazione di firma elettronica, il candidato dovrà inserire uno
dei codici di firma preliminarmente richiesti, tramite
registrazione al sito internet di Poste Italiane (www.poste.it),
ed attivati, previa identificazione tramite documento di
riconoscimento valido, presso un ufficio postale abilitato. Le
istruzioni operative per la richiesta e l’utilizzo della firma
elettronica sono rese disponibili sui siti internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Poste
Italiane. L’operazione di firma elettronica consente la
trasmissione automatica della domanda del candidato al sistema
informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. Pertanto in tal caso il candidato non deve stampare il
modello compilato e non lo deve spedire o consegnare a mano.
· Produzione, tramite la
predetta funzione, della stampa che, per la presentazione del
modello 1, riporterà come
intestazione "modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e,
per la presentazione del
modello 3,
riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite
www.istruzione.it”. Il candidato dovrà, quindi, come
indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i
termini di cui al precedente art. 10, spedire o consegnare a mano
il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della
presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le
informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute
nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
4 - Il candidato che si avvarrà
della modalità di trasmissione internet, potrà inserire
direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti
nel modello 3 a partire dal 22 aprile 2004 ed entro i 30 giorni
successivi alla emanazione del presente decreto.
ART. 13
Pubblicazione graduatorie,
reclami e ricorsi
1. I Dirigenti territorialmente
competenti pubblicheranno all’albo dell’ufficio le graduatorie
permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le
disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno
graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali
annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il
possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare, del titolo di specializzazione
all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo
indirizzi didattici differenziati.
Ai fini dell’attività su posto di
sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti
appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 6.
Per l’insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti
elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera
(francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti,
sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i
candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento
della lingua straniera.
2. Entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere
presentato reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può
procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni di
propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti
pubblicheranno le graduatorie definitive.
4. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile
avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
5. I concorrenti che abbiano
presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino
l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero
l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all’art. 3,
comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi condizionatamente all’esito della procedura e vengono
iscritti con riserva nella graduatoria.
6. L'iscrizione con riserva nella
graduatoria non consente al ricorrente di ottenere la proposta di
contratto a tempo indeterminato o determinato.
ART. 14
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione scolastica,
con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante
solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure
previste dal presente decreto.
ART. 15
Disposizioni particolari per
scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia.
1 - Ai sensi dell’art. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente
Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà
ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei
tempi e modalità per la presentazione delle domande per il
personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua
di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2 - Il provvedimento di cui al
precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni
generali dettate con il presente decreto, nonché delle
disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del
decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 16
Disposizioni finali
1 - Per quanto non previsto dal
presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3
maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti,
adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25
maggio 2000, n. 201, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nel decreto legge
n. 97 del 7 aprile 2004.
Roma, 21 aprile 2004
IL DIRETTORE GENERALE
f.to COSENTINO |