Dipartimento per
lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Decreto Ministeriale n.61
Roma, 22
luglio 2003
VISTO il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare
l'articolo 21, recante principi e criteri direttivi per la
definizione dell'autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, contenente il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche e in particolare
l'articolo 11, riguardante la realizzazione di iniziative
finalizzate all'innovazione;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234,
avente ad oggetto i curricoli dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per
la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione;
VISTA la
legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 4 della predetta
legge n. 53/2003 che prevede, per l'anno scolastico 2003/2004, la
possibilità di iscrizione al primo anno della scuola primaria dei
bambini e delle bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004;
VISTA la circolare ministeriale 11 aprile 2003, n. 37, con
la quale è stata data attuazione alla predetta disposizione,
consentendo l'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola
primaria;
CONSIDERATO che agli allievi che si sono avvalsi di tale
facoltà occorre garantire un percorso formativo coerente con le
loro specifiche esigenze di sviluppo;
CONSIDERATO che la legge n. 53/2003 prevede che la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono un
unico ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che l'unicità del citato ciclo di istruzione
non può non comportare la ridefinizione degli obiettivi specifici
di apprendimento per l'elaborazione di piani di studio
personalizzati, da sviluppare nell'arco dell'intero ciclo
medesimo;
CONSIDERATO che nell'anno scolastico 2002/2003 è stato
realizzato un progetto di sperimentazione nazionale che ha
consentito, ad allievi iscritti al primo anno della scuola
primaria, la possibilità di avvalersi di piani di studio coerenti
con nuovi percorsi formativi;
TENUTO CONTO degli esiti della predetta sperimentazione
desunti dalle rilevazioni effettuate sia a livello centrale che a
livello locale;
CONSIDERATO che occorre garantire ai predetti alunni la
prosecuzione dei percorsi educativi già attivati;
CONSIDERATO altresì che l'adozione dei nuovi contenuti
culturali ed educativi di cui alle Indicazioni nazionali per i
piani di studio personalizzati, quale avvio della riforma nei
primi due anni della scuola primaria può costituire, attraverso la
pratica didattica e il diretto coinvolgimento della comunità
scolastica e delle famiglie, un valido strumento per una
approfondita riflessione atta a arricchire e valorizzare l'azione
innovatrice della legge di riforma;
RITENUTO di dover promuovere, in attesa dell'emanazione dei
decreti legislativi di attuazione della legge n. 53/2003, un
processo di graduale innovazione che consenta il passaggio
dall'attuale al nuovo ordinamento attraverso il contributo
specifico delle pratiche didattiche che le istituzioni scolastiche
sono chiamate a svolgere; e ciò anche al fine di assicurare la
regolare progressione del percorso formativo agli allievi che
nell'anno scolastico 2002/2003 hanno frequentato la prima classe
della scuola primaria e a quelli che si sono iscritti al primo
anno a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004;
CONSIDERATA la opportunità di garantire, nei primi due anni
della scuola primaria, l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione
nella lingua inglese, come previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera f) della citata legge n. 53/2003;
SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
che ha espresso il proprio parere nella seduta del 15 luglio 2003;
DECRETA
Articolo 1 - (Iniziative finalizzate all'innovazione)
1.
A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 è promosso, ai
sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999, un progetto nazionale
rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria,
finalizzato ad avviare talune innovazioni coerenti con le linee di
riforma configurate dalla predetta legge n. 53/2003, limitatamente
ai contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di
studio personalizzati per la scuola primaria, che costituiscono,
in allegato, parte integrante del presente decreto.
2.
Le predette Indicazioni Nazionali recano i nuclei
essenziali dei piani di studio, degli obiettivi generali del
processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento,
per le discipline di studio e per le educazioni alla convivenza
civile.
3.
I piani di studio predetti vengono attivati dalle
istituzioni scolastiche nell'ambito della autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, da esercitare tenendo conto delle
attese delle famiglie nel contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali, fermi restando gli attuali assetti
strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali
in dotazione, rimettendo all'autonomia delle istituzioni
scolastiche l'attivazione di nuovi modelli relativi
all'organizzazione della didattica.
Articolo 2 - (Alfabetizzazione informatica ed
alfabetizzazione nella lingua inglese - Iniziative di formazione
in servizio)
1.
A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 si procederà,
nei primi due anni della scuola primaria, all'introduzione
generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'alfabetizzazione
nella lingua inglese, secondo quanto delineato dalle Indicazioni
Nazionali. Sono assicurate le risorse necessarie per sostenere la
generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese.
2.
Le prime classi, nelle quali nell'anno scolastico 2002/2003
è stato impartito l'insegnamento di una lingua straniera diversa
dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno scolastico, nello
studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento
di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle prime classi
nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico di
diritto.
3.
Nell'attuale fase di progressivo consolidamento dei
processi di autonomia e di riforma del sistema scolastico, vengono
assicurate al personale scolastico, all'interno del quadro delle
iniziative generali di formazione, specifiche azioni di formazione
in servizio, finalizzate al sostegno dei processi innovativi.
IL MINISTRO
F.to Moratti |