a cura di
Carlo Galante
LEGGE
28 marzo 2003, n.53
Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale.
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
Note
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.1.
(Delega
in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale)
1.
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze
e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della
famiglia,nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno
o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997.
3.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b)
dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto
del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d)
dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico -
sportive degli studenti;
e)
della valorizzazione professionale del personale docente;
f)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del
concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
dai docenti;
h)
della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i)
degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di
istruzione e formazione;
l)
degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all'
articolo 4,
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.
Art.2.
(Sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1.
I decreti di cui all'
articolo 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è
promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono
promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale,
anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è
assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale
diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di
istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali
di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'
articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'
articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio
1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'
articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'
articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni. L'attuazione graduale del diritto - dovere predetto
è rimessa ai decreti legislativi di cui all'
articolo 1, commi
1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico
di cui all'
articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i
finanziamenti disposti a norma dell'
articolo 7, comma 6, della
presente legge;
d) il
sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella
scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo
ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la
scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e
ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini
che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di
nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il
primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo
grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di
ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo
anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si
articola in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo
ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle
diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base fino alle prime sistemazioni logico - critiche, di far
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l' alfabetizzazione in
almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana,
di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali
della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini
e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame
di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al
sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
g) il
secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire,
e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare
l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola - lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno
durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta
titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto
anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h)
ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e
della formazione professionale realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera c);
i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto
salvo quanto previsto dall'
articolo 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono
di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale
frequenza;
i) è
assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema
dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno
del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi
di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i
piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art.3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1.
Con i decreti di cui all'
articolo 1 sono dettate le
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e
di formazione, e la certificazione delle competenze da essi
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai
fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità
degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura
del predetto Istituto;
c)
l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art.4.
(Alternanza scuola - lavoro)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di assicurare agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola -
lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell' articolo
1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base
di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola - lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza
negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i
due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei
percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese,
la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e
l'assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell'alternanza scuola - lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art.5.
(Formazione degli insegnanti)
1.
Con i decreti di cui all'
articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la
formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il
cui accesso è programmato ai sensi dell'
articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi
stessi è determinata ai sensi dell' articolo 3 della medesima
legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b) con
uno o più decreti, adottati ai sensi dell'
articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 10,
comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente
comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline
impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le
attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei
docenti può prevedere stage all'estero;
c)
l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)
l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d' interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le
istituzioni scolastiche;
f) le
strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera
e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione
permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le
strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2.
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai
predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i
principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3.
Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di
Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato
le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il
percorso didattico teorico - pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della
scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al
secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze
della formazione primaria di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n.341, valutano il percorso
didattico teorico - pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo
anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma
di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove
di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, comprensivo della
valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'
articolo 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,
e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la
tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di
un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.
All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.
Art.6.
(Regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla
legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.7.
(Disposizioni finali e attuative)
1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'
articolo
117, sesto comma, della Costituzione e dell'
articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle
discipline;
b) alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla
definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai
percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2.
Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono
definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
3.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
4.
Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini
e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004.
5.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'
articolo 2, comma 1, lettera f),
e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data
del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6.
All'attuazione del piano programmatico di cui all'
articolo 1, comma
3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
7.
Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'
articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
8.
I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
9.
Il parere di cui all'
articolo 1, comma 2, primo periodo,
è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario.
10.
Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e
delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma,
a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo
stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell'
articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
12.
La legge 10
febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13.
La legge 20
gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Note all'art.1:
►- Il
testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato -città ed autonomie
locali", così recita:
"Art.8
(Conferenza Stato -città ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
1. La
Conferenza Stato -città ed autonomie locali è unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La
Conferenza Stato -città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall' ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall' UPI. Dei quattordici
sindaci designati dall' ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La
Conferenza Stato -città ed autonomie locali è convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è
conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all' art. 2:
►- Si ritiene
opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
"Art
117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di comuni, province e città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni;commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione,trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario
a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta
alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni,
le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.".
"Art.118.
- Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province,
città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I
comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell' art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.".
►- La legge
23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il
testo dell' art. 17, comma 2, così recita:
"2. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.".
►- La legge 5
febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge -quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"".
In particolare l'integrazione scolastica delle persone in
situazione di handicap è oggetto degli articoli:
12
(diritto all'educazione e all'istruzione);
13
(integrazione scolastica);
14
(modalità di attuazione dell'integrazione);
15
(gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);
16
(valutazione del rendimento e prove d'esame);
17
(formazione professionale).
►- L'art. 34
della Costituzione così recita:
"Art.34
(La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso."
►- La legge
17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali"". L'art. 68 così recita:
"Art 68
(Obbligo di frequenza di attività formative).
- 1. Al
fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei
giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto
riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere
dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può
essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e
formazione:
a) nel
sistema di istruzione scolastica;
b) nel
sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c)
nell'esercizio dell'apprendistato.
2.
L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a
qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e
dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all'altro.
3. I
servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di
propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le
relative iniziative di orientamento.
4. Agli
oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per
l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per
il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a
carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000,
lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la
finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede
ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con
regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro,del bilancio e della
programmazione economica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle
funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4
tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del
predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di
cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono
essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di
progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato,
dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni
previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle
finalità di cui ai commi l e 2 la regione Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di
tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4
sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.".
►- Il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato -città ed autonomie locali."". Per
il testo dell'
art. 8 si rinvia alle note
all'art. 1.
► - La legge
17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:
"Art 69
(Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per
riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani
e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di
formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si
accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi
dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i
sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo
decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si
acquisiscono e le modalità della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'art. 142,comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.
2. Le
regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono
realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra
sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione
di un apposito comitato nazionale.
Alla
progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole
medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di
formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra
loro associati anche in forma consortile.
3. La
certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che
attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle
linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli
interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere
sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero
della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale
scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la
regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni
ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo
di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito
ai corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale."
Note
all'art. 4:
►-
La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di
promozione dell'occupazione." L'art. 18 così recita:
"Art.18
(Tirocini formativi e di orientamento).
- 1. Al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:
a)
possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o
a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo
di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per
l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; università; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio
con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento,
ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali,
purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b)
attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti
all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
c)
svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
d)
previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di
lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e)
obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza
di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie
regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante
può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a
proprio carico;
f)
attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte
nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di
cui al comma l da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
g)
possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui
al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso
imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area,
ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri
relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e
l'alloggio del tirocinante;
h)
abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i)
computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive
modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".
►- Il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato -città ed autonomie locali.".
Per il testo dell' art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.
Note all'art. 5:
►- La
legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in materia di accessi ai
corsi universitari"." L'art. 1, comma 1, così recita:
"1.
Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria,
in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di
laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi
di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello
in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle
raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard
formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai
corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai
corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle
scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate
ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;
e) ai
corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta
delle università e nell'ambito della programmazione del sistema
universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata
legale del corso."."
►- La
legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo". L'art. 17, comma 95, così recita:
"95.
L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione
del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le
modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti
il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri
Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni
dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al
presente comma determinano altresì:
a) con
riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e
dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo
conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e
di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti
e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente e ricorrente;
b)
modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità
degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti
degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici
e telematici;
c)
modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui
al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga
alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."
►- Il
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". L'art. 10,
comma 2 e l'art. 6, comma 4, così recitano:
"Art.10
(Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi).
(Omissis).
2. I
decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il
numero minimo di cediti che gli ordinamenti didattici riservano ad
ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1,rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la
somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al
66 per cento;
b) le
somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle
lettere a), b), c) e alle lettere d),e), f) del comma l non
potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al
20 per cento;
c) i
crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1
non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per
cento".
"Art.6
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
(Omissis).
4. Per
essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in
possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad
un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già
conseguito, purché nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3".
►- La
legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.". Si ritiene opportuno riportare le seguenti
parti della legge:
"1
(Finalità della legge).
- 1. La
presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.
2 (Alta
formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le
Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica
e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi,
il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente
legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi
fanno espresso riferimento.
2. I
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli
Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti
superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente
articolo.
3. Il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1,
poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente
legge.
4. Le
istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico
e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono
dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai
sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma
comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le
istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di
formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di
perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni
rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo
livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di
formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli
rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'art.9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le
equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della
presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.
6. Il
rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art.
1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree
di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non
docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si
rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in
prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far
fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede
esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili,
anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con
contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili
al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non
docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data
di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli
ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento
complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel
terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle
graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Con
uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il
CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si
esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per
legge, sono disciplinati:
a) i
requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica
delle istituzioni e dei docenti;
b) i
requisiti di idoneità delle sedi;
c) le
modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i
possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di
convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con
altri soggetti pubblici e privati;
e) le
procedure di reclutamento del personale;
f) i
criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per
l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i
criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi
compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti
didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la
valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.
8. I
regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta
formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore,
nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito
internazionale;
b)
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e
infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c)
programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione
degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso
ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione
tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i
tre sistemi su base territoriale;
d)
previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di
attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme
di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica
di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e)
possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione
delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su
richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle
Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché
istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di
collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli
archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi
sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non
statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il
legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f)
definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al
riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività
didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento
parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente
intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione
tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
g)
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare
percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o
coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di
livello superiore;
h)
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo
svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di
titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici
da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;
i)
facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale,
nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta
formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le
istituzioni di cui all'art. 1 nonché strutture delle università.
Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l)
verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da
parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti
prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni
statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi
distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze
strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da
parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il
pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9. Con
effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti
incompatibili con esse e con la presente legge, la cui
ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
3
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).
- 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per
l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime
pareri e formula proposte:
a)
sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché
sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui
regolamenti didattici degli istituti;
c) sul
reclutamento del personale docente;
d)
sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico,
musicale e coreutico.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell' università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la
composizione del CNAM, prevedendo che:
1)
almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza
del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli
studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
2) dei
restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una
parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale CUN);
b) le
modalità di nomina e di elezione dei componenti dei CNAM;
c) il
funzionamento del CNAM;
d)
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la
cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In
sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima
elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un
organismo composto da:
a)
quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b)
quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti
musicali pareggiati;
c)
quattro membri designati in parti eguali dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
CUN;
d)
quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.1;
e) un
direttore amministrativo.
4. Le
elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si
svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla
base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per
il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è
autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
4
(Validità dei diplomi). - 1. I diplomi rilasciati dalle
istituzioni di cui all'art.1, in base all'ordinamento previgente
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi
compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento, ai corsi dì specializzazione e alle
scuole di specializzazione.
2. Fino
all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,
i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della
musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in
vigore della presente legge, hanno valore abilitante per
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e
costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare
sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del
diploma di conservatorio.
3. I
possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,
sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi
acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di
secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai corsi di
laurea specialistica e ai master di primo livello presso le
Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei
diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei
corsi di laurea presso le Università.
3-bis.
Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle
lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi
compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso
del diploma di istruzione di secondo grado.
3-ter.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti
musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine
di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale
riconoscimento.
►- Il
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di
istruzione secondaria ed artistica.".
►- Il decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, reca:
"Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".
►- La
legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari". L'art. 3, comma 2, come modificato dalla
legge qui pubblicata, così recita:
"2. Uno
specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è
preordinato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a
posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione
culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare
costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai
concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle
istruzioni educative dello Stato. Ai due indirizzi del corso di
laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il
funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e,
con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le
facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.".
►- Il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado". L'art. 401 così recita:
"Art.401
(Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi
per soli titoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma
1.
2. Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le
prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la
medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che
hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni
di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da
definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art.
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e
l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a
principi di semplificazione e snellimento dell'azione
amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che
sono già inclusi in graduatoria.
4. La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell' art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. La
nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione
scolastica territorialmente competente.
7. Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440
si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi
del presente articolo.
8. La
rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le
norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative.".
Note
all'art. 6:
►-
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
Vedi al riguardo la
nota relativa agli articoli
117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.
Si
ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della
Costituzione e l'art. 10 della predetta legge costituzionale n. 3
del 2001:
"116.
Il Friul i- Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Su"dtirol e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La
regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol è costituita dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.".
"10. 1.
Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite.".
Note
all'art. 7:
►- Per
l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle
note riportate all'art. 2.
►- Per
l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda
nelle
note riportate all' art. 2.
►- Per il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda
nelle note riportate all'art.1.
►- La
legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". L'art.
11-ter, commi 2 e 7, così recita:
"11-ter
(Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2. I
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati
da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la
specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e,
per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli
anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono
indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le
loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
(Omissis).
7.
Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale, ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei
dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri
autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al
presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso
di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri.".
►- La
legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge -quadro in materia di
riordino dei cicli dell' istruzione".
►- La
legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni urgenti per
l'elevamento dell' obbligo di istruzione". |