CONTRATTO 1994 - 1997
Gli
articoli del contratto 1994/97 disapplicati nella sequenza
contrattuale con l'Aran sono evidenziati nel testo che segue.
In particolare in questa parte sono stati disapplicati i seguenti
articoli:
- artt.36 e
37 (valutazione e mobilità dei capi di istituto)
Parte prima - Disposizioni
generali
Art. 1 - Campo di
applicazione
- Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato dipendente dalla amministrazione scolastica ed
appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
- area dei
servizi generali, tecnici e amministrativi;
- area
della funzione docente;
- area
della specifica dirigenza scolastica.
- Con
successivo accordo di cui all'art. 79, le norme del presente
contratto saranno raccordate con le disposizioni dello Statuto
speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano e delle relative norme di attuazione.
- Con
successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
- le
specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui
al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle
istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle
attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed
aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al
rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato.
- le
specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai
capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle
particolari esigenze organizzative di queste.
- Nel testo
del presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni
è riportato come D.Lgs. n.29 del 1993; il riferimento al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come D.Lgs. n.
297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209
del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399
del 1988.
Art. 2 - Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
- Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio
1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
- Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
29 del 1993.
- Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni
destinatarie del presente contratto entro 30 gg dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
- Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
- Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
- In sede
di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra
Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Sistema delle relazioni
sindacali - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e
strumenti
- Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'
amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in
modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli
addetti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo
sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e
qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
- La
condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla
consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante
apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di
conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di favorire la
collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
- In
coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
-
-
contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a
livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure
indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente
contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993.
La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi
nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante
le procedure di risoluzione delle controversie interpretative
previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in
conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
- esame;
si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente
contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del presente
contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i
rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate
nell'art. 8;
-
consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o
il presente contratto la prevedono. In tali casi
l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il
parere dei soggetti sindacali;
-
informazione; allo scopo di rendere più trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione
scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la
legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la
forma scritta ed in tempo utile, anche mediante l'utilizzo di
supporti magnetici.
-
conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle
controversie interpretative; procedure finalizzate al
raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni
di cui agli artt. 16 e 17.
Art. 4 - Tempi e procedure
per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
- Le
piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati
sono presentate almeno un mese prima della scadenza del
precedente contratto per la trattativa decentrata a livello
nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello
periferico.
- Durante i
suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei
contratti decentrati, le parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette.
- L'
Amministrazione della Pubblica Istruzione provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro
30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
- La
contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
- Il
contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla
stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al
termine del perfezionamento delle procedure previste
dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I
contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Art. 5 - Livelli di
contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
- Il
sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due
livelli:
·
- il
contratto collettivo nazionale di comparto;
- il
contratto collettivo decentrato.
- La
contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di
cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente
articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell'
art. 4.
- Qualora
nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le
materie demandate a tale livello devono essere evitate
sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve
essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche
fissate a livello nazionale.
- La
contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di
Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli
obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma
1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
·
- i
criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a livello di
Ministero della Pubblica Istruzione e relative al Fondo di cui
all' art. 71, comma 2 lett.a);
- i
criteri per l'attribuzione ai Provveditorati della quota del
Fondo di cui all' art. 71 per interventi compensativi e
progetti provinciali;
- la
mobilità di cui all' art.480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli
accordi di mobilità di cui all' art. 35, comma 8, del D.Lgs.
n. 29 del 1993;
- la
mobilità interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del
presente CCNL;
- le
linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e
per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i
criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- le
linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
-
determinazione dei compensi relativi agli incarichi ed
attività aggiuntive dei capi di istituto, di cui all'art. 33;
-
determinazione delle tabelle relative alle indennità di cui
agli artt. 74 e 75 del presente CCNL.
- Presso
ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto
previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si
svolge sulle seguenti materie:
·
- l'
individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione
delle risorse del Fondo di cui all' art. 71, per la quota
assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di istituto
eventualmente non utilizzate e non utilizzabili , ai sensi
dell' art. 72, nonché le modalità di verifica dei risultati
conseguiti ;
- i
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle
modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché
l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
- l'
utilizzazione del personale ai sensi dell' art. 48, commi 6 e
segg. e art. 55 del presente contratto ;
- i
criteri per l' attuazione delle iniziative di aggiornamento,
formazione in servizio e riconversione professionale e per la
partecipazione del personale a tali attività;
- i
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
- i
criteri generali relativi all'utilizzazione del personale
A.T.A., con riferimento agli istituti previsti dagli articoli
35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'art. 14, comma
15 del D.P.R. n. 399 del 1988.
- i
criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle
relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonché,
in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni sindacali a
livello di singola istituzione scolastica;
- i
criteri di utilizzazione dei servizi sociali.
- I
contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né
indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Art. 6 - Composizione delle
delegazioni
- Ai sensi
dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione
trattante in sede decentrata è costituita:
·
- I - A
LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
o
- Per
la parte pubblica:
- dal
Ministro o da un suo delegato;
- da
una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
- Per
le organizzazioni sindacali: per la composizione della
delegazione trattante di parte sindacale si conferma la
disciplina attualmente vigente fino alla definizione del
quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai
successivi accordi.
- II -
NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
o
- Per
la parte pubblica: dal dirigente titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio
o da un suo delegato, da due funzionari dell' ufficio
medesimo, di qualifica di norma non inferiore all' ottava.
L'amministrazione può avvalersi in qualità di consulenti di
capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella
materia.
- Per
le organizzazioni sindacali: per la composizione della
delegazione trattante di parte sindacale relative alle
strutture provinciali di organizzazione si conferma la
disciplina attualmente vigente fino alla definizione del
quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai
successivi accordi; relativamente alle altre strutture
sindacali, si rinvia allo stipulando protocollo d'intesa di
cui all'art. 14.
-
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di
assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è tenuta
in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del
D. Lgs n. 29 del 1993.
- Sistema
delle relazioni sindacali - Informazioni e forme di
partecipazione
Art. 7 - Informazione
-
L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria
autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo
precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di
lavoro.
- Nelle
seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal
presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione
preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione
necessaria:
-
- criteri
per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro
per il personale ATA;
- criteri
generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
- criteri
per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto
il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il
personale ATA, dall' art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
n. 29 del 1993;
-
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività
ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con
riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297
del 1994;
- criteri
e modalità organizzative per l' assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato;
-
documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il
personale;
-
interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi
amministrativi e di supporto dell'attività scolastica.
-
programmi e progetti di intervento anche a carattere
interistituzionale per la qualificazione dell' offerta
formativa.
- Nelle
seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto
gli atti di gestione adottati e i relativi risultati,
riguardanti:
·
-
utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli
organici;
-
parametri e risultati concernenti la produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico;
-
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il
personale A.T.A.;
-
attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-
andamento generale della mobilità del personale;
-
distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;
-
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in
favore del personale.
- A tale
scopo sono previsti specifici incontri in cui
l'amministrazione scolastica fornisce adeguate informazioni
sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
- Analoghi
incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico
periferico per assicurare una adeguata informazione sulle
materie di cui ai commi precedenti.
- Il
sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale degli addetti.
Art. 8 - Esame
- Ciascuno
dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai
sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro,
al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in
particolare delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10
del D.Lgs. n. 29 del 1993 :
-
-
articolazione degli orari per il personale ATA;
- criteri
per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro
per il personale ATA;
- criteri
per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto
il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il
personale ATA, dall' art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
n. 29 del 1993;
-
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività
ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con
riferimento a quanto previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297
del 1994.
Sono inoltre
oggetto di consultazione, ai sensi dell' art. 3, comma 3, lett. c)
del presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per
l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
- Della
richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni
sindacali di cui all' art. 6 del presente contratto.
- L'esame
si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5
giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante il
periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
- L'esame
si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve
per oggettivi motivi di urgenza.
-
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta
ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità
dei dirigenti nelle stesse materie.
- Durante
il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell'
amministrazione scolastica non adottano provvedimenti
unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni
sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
Art. 9 - Relazioni a livello
di istituzione scolastica
- A livello
di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive
di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze
del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le
modalità d'informazione e di esame previste dal presente
articolo.
- Il capo
di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 14
un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale
documentazione sulle seguenti materie:
-
-
modalità relative all'utilizzazione e all'articolazione
dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione decentrata
provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del
personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto.
-
modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti
sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello
provinciale;
-
attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza
e prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure
relative all'abbattimento delle barriere architettoniche per
facilitare l'accesso dei disabili;
-
utilizzazione dei servizi sociali;
- Sulle
seguenti materie l'informazione è successiva:
-
-
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
-
attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo
d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed
accordi;
-
nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed
attività retribuiti con il fondo di istituto;
- criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,
nonché da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
-
applicazione dei criteri, definiti in contrattazione
decentrata a livello provinciale, per la fruizione dei
permessi retribuiti per l'aggiornamento.
L'informazione
viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
- Ricevute
le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei
soggetti sindacali di cui all'art.6 può chiedere un esame
dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti
nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a
convocare un apposito incontro, per l'esame che dovrà
concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni
entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni.
Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2,
l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla
definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs.
n. 626 del 1994, per la relativa intesa.
- Durante
il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non
adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame
e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
- Concluso
l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo di
istituto.
- Le
modalità di cui al comma 2 , lett. b) sono verificate in un
apposito incontro con le organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Pari opportunità
- Al fine
di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso
il Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle
organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle
associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità,
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti
dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con particolare riferimento
all'art.1.
- Il
Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni
e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari
opportunità nazionale.
- Il
Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari
opportunità in campo formativo con particolare riferimento alla
formazione mirata del personale, ai progetti per l'orientamento
scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
- Il
Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo
sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di
formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure
idonee a tutelarne la salute in relazione alla peculiarità
psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici per le
donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
- A livello
di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali
deve essere assicurato il funzionamento da parte dei
Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
- In sede
di contrattazione decentrata, a livello nazionale e
territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal
Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni
positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125, saranno
concordati interventi utili a promuovere:
·
-
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura
delle pari opportunità in campo formativo;
- azioni
positive con particolare riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
-
iniziative volte ad attuare le direttive dell' Unione Europea
per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti.
- Gli
effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica
a seguito degli accordi decentrati di cui al presente comma
formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del
comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987,
n. 267.
Art. 11 - Consultazione
1. Gli
organi dell' Amministrazione scolastica, con le modalità previste
dall'art.3, comma 3, lett. c) , procedono alla consultazione:
- delle
rappresentanze di cui all'art. 6 nei casi previsti da
disposizioni di legge o contrattuali, nonché nel caso previsto
dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
limitatamente al personale A.T.A.
- del
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 12 - Forme di
partecipazione
- Presso il
Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio
scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di
rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che
esaminerà almeno due volte l'anno le linee essenziali di
indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione
scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
·
-
edilizia scolastica;
-
situazione degli organici;
-
adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale
docente e A.T.A.,
-
mobilità di detto personale;
-
formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento
del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo
determinato e per le procedure di conferimento delle
supplenze;
-
rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
-
modalità di applicazione della legge del 5 febbraio 1992, n.104;
- sistemi
informativi automatizzati;
-
modalità di attuazione della legge n. 241 del 1990;
-
educazione degli adulti.
- La
composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
natura negoziale, è di norma paritetica.
Sistema delle relazioni
sindacali - Diritti sindacali
Art. 13 - Assemblee
- Il
personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo
determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici
concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza
decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno
scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare
materie d'interesse sindacale e del lavoro.
- Per il
personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere
tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
- Le
assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
·
- le
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che
organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui
all'art.6, comma 1;
- i
soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle
assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.
- Le
assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche
giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le
assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in
orario non coincidente con quello delle assemblee del personale
docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
- Nei
Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al
personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee
possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma
4, secondo modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 9
e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per
gli alunni.
- Ciascuna
assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a
livello di singola istituzione scolastica; la durata massima
delle assemblee dei capi di istituto e delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata
provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede di assemblea e sempre nei limiti di
cui al comma 1 del presente articolo.
- La
convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai
soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con
comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto
delle scuole interessate all'assemblea o, per le assemblee dei
capi di istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione
deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta,
all'albo del Provveditorato agli studi e in quello
dell'istituzione scolastica o educativa interessata. Alla
comunicazione va unito l'ordine del giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi
sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare
richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti
consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.
La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle
assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di
quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente,
l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
-
Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il
Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante
circolare interna, al personale interessato all'assemblea al
fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in
servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede
ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
- Il capo
d'istituto:
-
- per le
assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente,
sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di
scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che
presta regolare servizio;
- per le
assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti
sindacali di cui all'art. 14 la quota e i nominativi del
personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad
altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea
sindacale.
- Non
possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti
con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
- Per il
personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si
applica anche nel caso di assemblee indette in orario di
servizio per attività funzionali all'insegnamento.
- Per le
riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7
del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei
soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo
d'istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione
riguardante l'assemblea.
Art. 14 - Rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro
- Le forme
di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono:
-
- le
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai
protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20
aprile , 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto
verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N -
Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;
- i
rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle
organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano
ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il
requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6,
comma 1.
Art. 15 - Diritti e libertà
sindacali
- Le
libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge
20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del
presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della
legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.
770 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
- In
particolare continuano a trovare applicazione gli artt. 24, 25,
26 - per i capi di istituto e per il personale docente -, 27, 28
e 29 del D.P.R. n. 209 del 1987.
- L'
Amministrazione è tenuta ad operare le trattenute per contributo
sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli
associati ed a versare gli importi corrispondenti alle
Organizzazioni Sindacali destinatarie, secondo le indicazioni
fornite dalle Organizzazioni medesime. Conservano validità le
deleghe sindacali rilasciate da data anteriore a quella di
applicazione del presente CCNL ed in atto alla stessa data.
- Le
trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595
del D.Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.
- Al fine
di consentire l'effettivo espletamento dell'attività sindacale
da parte di soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 3 del
DPCM n. 770 del 1994, per i fini previsti dagli stessi commi, il
Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le OO.SS. di
comparto aventi titolo ai permessi sindacali, definisce il
riparto dei permessi medesimi, per ciascuna provincia e le
modalità di utilizzo a livello di ciascuna scuola o a livello
territoriale, dopo aver individuato una quota non inferiore al
15% per la partecipazione alle attività sindacali di livello
nazionale.
- In
attuazione di quanto previsto al comma precedente, il
Provveditore agli Studi definisce, sulla base delle indicazioni
delle organizzazioni sindacali aventi titolo, criteri e modalità
per il riparto e l'assegnazione a livello di ciascun istituto,
scuola o istituzione scolastica del monte ore disponibili per la
fruizione dei permessi sindacali, tenendo conto dei principi di
cui all'art. 3, comma 10, secondo periodo del DPCM n. 770 del
1994.
- Le parti
daranno luogo ad appositi incontri per valutare le implicazioni
della disciplina dei distacchi e permessi sindacali di cui al
DPCM n. 770 del 1994 sul sistema delle relazioni sindacali
regolate dal presente accordo.
Sistema
delle relazioni sindacali - Procedure di raffreddamento dei
conflitti
Art. 16 - Procedure per la
conciliazione
- In caso
di controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno
dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può
richiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle
parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta
deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti.
- Alla
procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata.
- Le parti
vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo
di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla
convocazione delle parti.
- Le parti
di cui all'art.14 e le organizzazioni sindacali territoriali non
intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia
concluso il tentativo di conciliazione.
Art. 17 - Interpretazione
autentica dei contratti.
- In
attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2,
per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
- Al fine
di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
-
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
- Con le
medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs n. 29 del
1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
- Gli
accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs
n. 29 del 1993.
Rapporto di lavoro - Norme
comuni (parte prima)
Art. 18 - Contratto
individuale di lavoro
- I
rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o
determinato dei capi di istituto e del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1,
comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del presente contratto collettivo
nazionale.
- Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
forma scritta, sono, comunque, indicati:
·
-
a)tipologia del rapporto di lavoro;
- b)data
di inizio del rapporto di lavoro;
- c)data
di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza
preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
-
d)qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
-
e)compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione;
-
f)durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
- g)sede
di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività
lavorativa.
- Il
contratto individuale specifica le cause che costituiscono le
condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il contratto di
lavoro individuale specifica, altresì, che il rapporto di lavoro
è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro
nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le
condizioni risolutive del contratto di lavoro. E' causa di
risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
-
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o
a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale
di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
-
L'Amministrazione, all' atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato, invita il destinatario a presentare entro 30
giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti
in materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze
relative alla disciplina concernente il reclutamento del
personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario ,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto
previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs.
n. 29 del 1993 o dall' art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. In
caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
- Quanto
previsto dal comma precedente si applica anche alle assunzioni a
tempo determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento
della graduatoria di cui all'art. 522 e all'art. 581 del D. Lgs.
n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve essere
presentata, nell'ambito della medesima provincia, solo in
occasione del primo contratto stipulato.
- La
mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6
nei termini e con le modalità prescritte comporta la mancata
stipulazione del contratto, ovvero per i rapporti già instaurati
l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l'
immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in
cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita
l'assunzione in servizio.
- Il
contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i
provvedimenti di nomina, con decorrenza dalla data di
applicazione del presente contratto.
Art. 19 - Ferie
- Il
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha
diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di
lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
- La durata
delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
- I
dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del
presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- Dopo 3
anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di
cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
- In caso
di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A su
cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai
fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per
frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione
di 1,2 per ciascun giorno.
- Nell'anno
di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie
è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
- Il
dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
- Le ferie
sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal
personale docente, educativo ed ATA al Capo di istituto, e dai
capi di istituto al Provveditore agli studi. Le ferie sono
fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con
le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste
del dipendente.
- Le ferie
devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale
docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la
fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed
educativo per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente ed educativo, la fruibilità
dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in
servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di
istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è
consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
- In caso
di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate
esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il
godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno
scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite
dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di
istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di
competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione
del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati
agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga
situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non
godute nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di
dicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di
carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se il
rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
-
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A.
può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno
15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1
luglio-31 agosto.
- Qualora
le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi
di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
- Le ferie
sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate
che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere
posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
- Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
scolastico.
- All'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per documentate
esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
- A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi
ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n.
937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
- Le
quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel
corso dell' anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso,
dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi
intrannuali di sospensione dell'attività didattica.
Art. 21 - Permessi retribuiti
- Al
dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea
documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
·
-
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio;
- lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e
di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento.
o
- I
permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo
d'istituto da parte del personale docente ed A.T.A. e al
Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
- A domanda
del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre
giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono
fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di
cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla
presenza delle condizioni previste in tale norma.
- Il
dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
- I
permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio.
- Durante i
predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione
esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui
al successivo art. 73, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e
76.
- I
permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n.104 sono retribuiti come previsto dall'art.2, comma 3
ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non
riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
docenti in giornate di volta in volta diverse.
-
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa
dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa,
per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30
dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto
dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni,
fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i
quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il
compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo
anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del
1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
concessi, con le stesse modalità , gg. 30 per anno di permesso
retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria
dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti.
- Il
dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni
di legge.
Art. 22 - Permessi brevi
-
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con
contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato stipulato con il Provveditore agli studi,
possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per
il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il
personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità
orarie.
- I
permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore
nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il
personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
- Entro i
due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del
permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente,
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici
integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto
prestare servizio il docente in permesso.
- Nei casi
in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il
recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari
alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore
non recuperate.
- Per il
personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla
possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Art. 23 - Assenze per
malattia
- Il
dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
- Superato
il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
- Prima di
concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
l'amministrazione procede su richiesta del dipendente
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
- Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai
sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione
può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva
del preavviso.
- Il
personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato
in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della
pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in
mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro
profilo, comunque coerenti.
- I periodi
di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno
1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità
applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui
all'art. 79.
- Il
trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia, è il seguente:
- intera
retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di
assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori
a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato
ai sensi dell' art. 63, comma 1, lett. e), f).
- 90%
della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3
mesi di assenza;
- 50%
della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1.
- L'assenza
per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve
essere comunicata all' istituto scolastico in cui il dipendente
presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al
Provveditorato agli studi, tempestivamente e comunque non oltre
l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale
assenza.
- Il
dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare
o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
-
L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza
dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
- Il
dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio
dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
- Il
dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi
trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 17 alle ore 19.
- La
permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce
orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
- Qualora
il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
- Nel caso
in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo
responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti.
- Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio
previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla
predetta data si applica la normativa vigente al momento
dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità
di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del
posto ove più favorevole.
Art. 24 - Aspettativa per
motivi di famiglia e di studio
-
L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata
dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10
gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si
richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di
istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal
Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
- Ai sensi
della predetta norma il dipendente può essere collocato in
aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli
incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del
D.P.R. n. 297 del 1994.
- Al
personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale
non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di
cui ai seguenti commi.
- Le ferie
del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al
servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso
dell'anno scolastico.
- Il
personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a
tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi per
l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di
servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
- Fermo
restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione
spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta
per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel
secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
- Ai fini
di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si
intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico
immediatamente precedente, il personale interessato abbia
prestato servizio per almeno 180 giorni.
- Il
personale docente assunto con contratto di incarico annuale per
l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina
di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R.
n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi
in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le
modalità di cui al comma 4.
- I periodi
di assenza senza assegni interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Il
personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di
servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al
50%.
- Le
assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Al
personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato,
ivi compreso quello di cui al precedente comma 6, possono essere
concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti
dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo
il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
- I
permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Nei casi
di assenza dal servizio per malattia del personale docente
educativo ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal Capo di istituto, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto,
nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione
del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali,
retribuiti al 50%.
- I periodi
di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
- Il
personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato
ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un
permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
- Il
permesso di cui al comma precedente è computato nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
- Al
personale di cui al presente articolo si applicano le norme per
la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste
dalla legge n.1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei
casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti
disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio,
allo stesso è garantita, nei limiti di durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza
assegni.
- Il
periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è
computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Le parti,
con il successivo accordo di cui all'art. 79, verificheranno la
coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del
comma 6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una
armonizzazione delle discipline ivi previste.
Rapporto di lavoro - norme
comuni (seconda parte)
Art. 26 - Infortunio sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
- In caso
di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63,
comma 1.
- Fuori dei
casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3.
- Nulla è
innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 27 - Progressione
professionale
- In
corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale
della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel
tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla
partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di
cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
- Il
passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere
acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella
B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli
obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione
ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il
servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia
incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi
relativi alla formazione si intendono assolti quando il
personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente
frequentato attività formative per un numero di ore complessivo
non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle
qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di
assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve
essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda
posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative
è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le
attività di formazione iniziale previste per il periodo di
prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi
vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come
servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al
presente articolo.
- Il
passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle
fattispecie e per i periodi seguenti:
-
- due
anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una
durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il
personale docente e in caso di sospensione del lavoro di
durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
- un anno
di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di
istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per
il personale ATA;
- in caso
di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il
passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati
raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato
nell'allegata tabella B.
- Il
passaggio tra una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel
tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri
ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali:
-
- titoli
accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo
professionale di appartenenza;
- crediti
professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle
esperienze di servizio e dalle attività di formazione;
-
accertamento di particolari qualità dell'attività
professionale, a richiesta dell'interessato;
·
·
·
·
Tali parametri possono dar luogo
ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo
di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria
puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità
di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra
le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con
decorrenza dal 1.1.96
Art. 28 - Formazione
- La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle
rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di
progressione professionale previsti dal presente contratto.
- Essa
costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo
personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse
dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse
articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del
sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in
relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili
professionali.
- Con
direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi
entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di
riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a
livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
-
- gli
obiettivi formativi assunti come prioritari a livello
nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle
iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
- gli
standard organizzativi e di costo da privilegiare per i
diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla
congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità
degli interventi da realizzare;
-
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e
la valutazione degli interventi formativi;
-
indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già
prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale
implementazione, riproduzione e diffusione.
- I
predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia
pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie
previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio,
salve successive variazioni verificatesi nella definitiva
approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli
anzidetti elementi deve altresì tener conto delle ulteriori
iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base
di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di
una programmazione integrata delle risorse.
- La
contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5
è, altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di
riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e
l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve
comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la
realizzazione delle iniziative formative a livello centrale e
periferico. La direttiva diviene esecutiva subito dopo
l'approvazione del bilancio dello Stato.
- Il
riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività
da programmarsi e da svolgersi a livello periferico, nonché le
modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse,
sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito
di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui
all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31
gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base
delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori
fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello
periferico. In tale ambito va data priorità alle iniziative
progettate e realizzate da più scuole associate, anche in
convenzione con IRRSAE, università, associazioni professionali o
enti culturali e scientifici.
- Il piano
delle singole scuole, per le attività di formazione e di
aggiornamento destinate al personale docente è deliberato dal
collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun
anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei
contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti
autonomamente elaborati, della complessiva offerta formativa
formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni,
dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni
professionali, dagli enti culturali e scientifici e
preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei docenti. Il
Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
-
-
iniziative prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello
nazionale e periferico;
-
iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole
autonomamente o in collaborazione con IRRSAE, Università,
associazioni professionali, enti culturali e scientifici;
-
iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni,
autorizzate dall'amministrazione, alle quali il collegio dei
docenti aderisce, assumendole come attività alle quali far
partecipare tutti o alcuni dei docenti;
-
iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il
collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale
del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di
istituto;
-
iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto
sulla base di progetti deliberati dal collegio dei docenti,
con particolare riferimento a quelle finalizzate alla
sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla
produzione di materiale, all'acquisizione e alla
sperimentazione di metodologie didattiche.
- Per tutte
le attività devono essere documentate le modalità di
realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al
collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.
- Il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli
effetti. i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
- La
partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel
piano di cui al comma 7 è valida ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla progressione
professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue,
dà diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma
5.
- Il
personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso
dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di
aggiornamento autorizzate dall'amministrazione con l'esonero dal
servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina
attualmente vigente.
- I capi di
istituto possono partecipare, previa autorizzazione del
Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di
funzionamento del servizio, a iniziative formative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da
Università, IRRSAE o da enti e da associazioni professionali
autorizzati dall'amministrazione medesima.
- Il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare,
previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle
esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione
professionali autorizzate dall'amministrazione medesima. La
partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel
limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in
relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo
caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
- Le
modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono
definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art.
5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale alle
attività di formazione.
Art. 29 - Termini di
Preavviso
- In tutti
i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
·
- 2 mesi
per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi
per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi
per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
Art. 30 - Personale delle
accademie e dei conservatori
- Per il
personale dipendente delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di
arte drammatica e dei conservatori di musica nonché per i
modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo
accordo di cui all' art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento
delle norme previste dal contratto medesimo alle peculiarità
delle relative prestazioni professionali. Per il predetto
personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a
mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al
D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi
decentrati.
- Per
quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei
direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, dell' accademia nazionale di danza e
dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già appartenente al
comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all' art.
79 si procede all' adeguamento del relativo regime alle
disposizioni previste nel presente contratto. Fino alla
stipulazione dell' accordo successivo, al personale predetto
continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di
rapporto di lavoro.
Art. 31 - Orario ed
organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola
comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
- Gli
obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato
presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione,
aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di
documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di
documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di
servizio dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle
attività interne ed esterne, ivi incluso lo svolgimento di
eventuali attività di ricerca, necessarie all'efficace
attuazione della programmazione annuale deliberata dal Consiglio
direttivo.
- L'orario
di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in
modo flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con
possibilità di turnazione in relazione anche all'orario di
servizio dell'Ente.
-
L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono
oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE,
BDP. La delegazione trattante è così costituita:
·
- per la
parte pubblica: Presidente, segretario, n.1 rappresentante dei
membri del Consiglio direttivo
- per le
organizzazioni sindacali: per la composizione della
delegazione trattante di parte sindacale relativa alle
strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e la BDP
- nazionali, è confermata la disciplina attualmente vigente
fino alla definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi; relativamente alle
altre strutture sindacali, si rinvia a quanto previsto
dall'art. 14.
- Sono,
inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5
del presente contratto, per quanto compatibili.
- Ai sensi
dell'art. 13 del presente contratto, il personale comandato
presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee
sindacali indette nell'ambito di ogni singolo Istituto secondo
modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata
di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche
disciplinata l'eventuale partecipazione del personale ad
assemblee territoriali indette ai sensi del comma 3 dell'art.13.
- Il
predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito,
ai sensi dell'art. 19 del presente contratto. Le ferie sono
fruite anche durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto
conto delle richieste del dipendente. Esse devono essere
richieste dal dipendente in posizione di comando al Presidente
dell'Ente presso il quale presta servizio.
- Ai sensi
dell'art. 22 del presente contratto, al medesimo personale
possono essere concessi , per particolari esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se
eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente
dal predetto art. 22.
- Al
personale comandato presso gli enti di cui al comma I si
applicano le norme di cui agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del
presente CCNL.
Rapporto di lavoro - Capi
d'istituto
Art. 32 - Personale dirigente
- area e funzioni
- Il
personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente
sezione è collocato nella distinta area della specifica
dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non
assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
- Rientrano
in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e
istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e
vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i
vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei
Conservatori di Musica e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche vengono
indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.
- Ciascun
dipendente appartenente a tale area è organo
dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza
dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle
risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità
in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni
ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e
realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo
didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e
finanziario.
- Il capo
di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e
dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai
principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto
può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di
attività di elaborazione, studio e ricerca nei settori
organizzativo, amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico,
ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e
alla verifica dei relativi risultati in termini di effettivo
miglioramento del servizio scolastico e della qualità
dell'offerta formativa.
Art. 33 - Personale dirigente
- incarichi ed attività aggiuntive
- Il capo
di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo
di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione
professionale, ferme restando le incompatibilità previste da
norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
-
-
assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui
all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive
modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di
iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e
incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti
dalle amministrazioni pubbliche;
-
assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola,
in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi
superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza
nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella
scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di
istituto in prova o al primo anno di incarico;
-
assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di
terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto
prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale
per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di
istituto;
- qualora
sia preposto a scuole "polo", svolgere funzioni di
coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro
associate;
-
svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di
formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.
- Gli
incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri
di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza,
tenendo conto della compatibilità con l'assolvimento dei compiti
di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti dal
personale interessato, nonché, ove possibile, della
disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da
altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere
autorizzati dal Provveditore agli Studi.
-
L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano
maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a
termine di consulenza finalizzati al superamento di particolari
difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di singole
istituzioni scolastiche.
- Gli
incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non
danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di
legge, sono retribuiti nella misura che sarà definita in sede di
contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'art. 5 del
presente contratto, restando a carico degli organi delle
amministrazioni che conferiscono gli incarichi.
Art. 34 - Area dirigenti:
orario di lavoro
- Il capo
di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta
nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e
responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di
lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione
secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze
connesse all' esercizio delle funzioni di competenza, garantendo
la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle
attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale
assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
Art. 35 - Area dirigenti:
norme specifiche per il periodo di prova
- Durante
il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla
frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative
appositamente promosse dall'amministrazione. In tale periodo il
capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto
dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e
riconosciuta esperienza professionale.
Art. 36 - Area dirigente:
valutazione - (Disapplicato)
-
L'attività del capo di istituto
è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è
concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio
formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in
ciascun ambito provinciale, da personale appositamente
individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore
ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di
controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli
obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione
saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di
cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero
massimo di unità di personale che potranno essere valutate da
ciascun nucleo, nonchè le implicazioni sulla progressione
professionale di cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL.
-
In relazione all'attuazione di
quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei
capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi
annuali di cui all'art.17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e
successive modificazioni.
Art. 37 - Mobilità dei capi
di istituto - (Disapplicato)
-
La mobilità dei capi di
istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego
del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema
formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed
educative.
-
Mediante accordi a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati
i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità
professionale, l'ordine di priorità fra le varie operazioni di
mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la
formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le
condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di
precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità
per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
-
I predetti accordi dovranno
tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
·
-
i passaggi di presidenza sono
subordinati al possesso della idoneità conseguita in un
concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in
relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;
-
la mobilità territoriale e
professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli
accordi di cui al comma 2 individueranno forme di
incentivazione che favoriscano la permanenza del personale
nella scuola di titolarità;
-
i rapporti tra i
trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in
modo da contemperare le esigenze di tutela del personale
individuato come soprannumerario e del restante personale
interessato comunque alla mobilità.
-
Con gli stessi accordi saranno
definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste
dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di
istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di
portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi
conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta
l'indennità di pubblica sicurezza.
-
Le operazioni di utilizzazione
dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e modalità
definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai
seguenti principi di carattere generale:
·
-
le operazioni di
utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla
sistemazione del personale individuato come soprannumerario,
fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il
personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili
per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza.
-
le assegnazioni provvisorie
sono consentite esclusivamente per le ipotesi di
ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o
per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del D.Lgs.
n. 297 del 1994.
-
Per eccezionali motivi di
ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può
disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione
di cui al presente contratto.
Rapporto di lavoro - Area docenti
Art. 38 - Area e funzione
docente
- Il
personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza,
dell' accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, è
collocato nella distinta area professionale del personale
docente.
- Rientrano
in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della
scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della
scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili; i
vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole
speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e
dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
- La
funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi
dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e
secondaria.
- La
funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e
professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione
individuale e collegiale.
- I
docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e
verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di
istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio
economico e culturale di riferimento.
- Il
profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche,
organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed
interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il
maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di
ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica.
- Per
adeguare il profilo professionale della funzione docente ai
processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa, le
parti convengono sulla necessità di procedere ad una
articolazione delle competenze e delle responsabilità
all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione
professionale del docente, ferma restando l'unicità della
funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al
suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari
profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici,
didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
-
L'individuazione delle suddette articolazioni della
professionalità docente è operata in una apposita fase negoziale
sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti delle
parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in
tempo utile , proposte relative ai contenuti professionali, ai
requisiti e modalità di accesso, alla quantificazione dei
relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche
sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema
professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle
modalità di retribuzione del differenziale di professionalità
dei docenti collocati nelle suddette articolazioni. Tali
proposte saranno esaminate dalle parti in sede di negoziazione
dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo
27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di
progressione professionale del personale interessato.
Art. 39 - Attività di
progettazione a livello di istituto
- Il
progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per
gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e
pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti
finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio
delle lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere
modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad
eventuali esigenze sopravvenute.
- Al fine
di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione
del progetto, il collegio dei docenti può articolarsi in
dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i
coordinatori sulla base delle competenze richieste.
- Sulla
base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e
finanziario deliberate dal consiglio di istituto, il capo di
istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei
coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo
del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica,
quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'
insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le
modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei
docenti per la relativa delibera.
- Per
realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi
intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio
delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle
attività didattiche, il personale docente è impegnato
nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di
cui al comma 3, ed in attività di verifica e valutazione
dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi periodi
potranno essere attuati interventi didattici ed educativi
integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme
speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.
- Ai fini
di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in
relazione agli specifici aspetti di carattere generale e
organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi scolastici,
il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico,
previa convocazione di una apposita riunione, consulta il
personale ATA della scuola.
Art. 40 - Area docente:
obblighi di lavoro
- Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali
all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di
tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace
svolgimento dei processi formativi.
- A tal
fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono
articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali
alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere
previste eventuali attività aggiuntive.
Art. 41 - Attività di
insegnamento
-
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella
scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e
in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali.
- Alle 22
ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti
elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di
ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle
lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota
oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di
assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo
nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni
stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota
oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa,
tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di
docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del
proprio modulo o nel plesso di titolarità.
- Negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di
cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi
mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in
classi collaterali non utilizzate per la costituzione di
cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo per la scuola
dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante
l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo
a disposizione anche per attività parascolastiche e
interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7
ultimo periodo dell'art.14 del D.P.R n. 399 del 1988.
- Qualora
siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e
struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità
oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con
attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità
previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
- L'orario
di insegnamento, anche con riferimento al completamento
dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere
articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in
maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di
norma, non eccedente le quattro ore.
- Per il
personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza
degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato
nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario
di attività didattica.
Art. 42 - Attività funzionali
all'insegnamento
-
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche
a carattere collegiale di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti
organi. Rientra altresì nell'attività funzionale
all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di
ore di formazione previste dall'art. 27, per il passaggio alle
posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B
-, alle attività di formazione e di aggiornamento previste
nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o
provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
- Tra gli
adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative :
- alla
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- alla
correzione degli elaborati;
- ai
rapporti individuali con le famiglie;
- Le
attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
sono costituite da:
-
partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi
compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e
fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento
delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
- la
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di
classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi
a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei
diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti
con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere
di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.
- lo
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
- Per
assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,
in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle
diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di
Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei
rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze
di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra istituto e famiglie.
- Per
assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi.
Art. 43 - Attività aggiuntive
- Le
attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di
insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
- Le
attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo
prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, con le modalità previste dall'articolo 39, e
possono consistere anche nello svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività
aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e
all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6
ore settimanali.
- Le
attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono
consistere in:
-
svolgimento di compiti relativi:
- al
coordinamento della progettazione, dell'attuazione , della
verifica e valutazione del progetto di istituto;
- al
supporto organizzativo al capo di istituto;
- a
particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti
e di eventuali articolazioni dello stesso, quali
dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro,
nonchè particolari forme di coordinamento dei consigli di
classe, interclasse o intersezione;
- al
coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che
possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e
non;
-
all'assistenza tutoriale;
- alla
progettazione di interventi formativi;
- alla
produzione di materiali utili per la didattica finalizzati
ad una utilizzazione collegiale;
- ogni
altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle
risorse esistenti.
-
attività di aggiornamento e formazione in servizio da
svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri
obblighi di servizio.
-
partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali,
mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e
del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un
maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero
ulteriori attività funzionali all'attività scolastica,
debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;
-
partecipazione ad attività realizzate sulla base di
convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico
degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o
utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti
al territorio, coerenti con le finalità di istituto.
-
attività di progettazione e di direzione di corsi di
formazione, riconversione e aggiornamento del personale.
- Il
compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in
maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di
scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle
allegate tabelle.
- Il
compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali
viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di
supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del
numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo
svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma
3, lett. a), secondo quanto previsto all' art. 72 del presente
CCNL.
- Il
compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è
fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività
medesime.
segue seconda parte |