Gli
articoli del contratto 1994/97 disapplicati nella sequenza
contrattuale con l'Aran sono evidenziati nel testo che segue.
In particolare in questa parte sono stati disapplicati i seguenti
articoli:
- artt.48 e 55 (mobilità del personale docente ed ATA);
- artt.71,72, 73,74,75, 76, 77 (retribuzione accessoria)
Rapporto di lavoro - area
docenti (parte seconda)
Art. 44 - Rientro in servizio
dei docenti dopo il 30 aprile
- Al fine
di garantire la continuità didattica, il personale docente che
sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto,
per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il
30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in
supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed
educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima.
- Quando il
rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di
studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma
precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
Art. 45 - Permessi ed assenze
del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche
elettive
- Il
personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di
cui alla legge 27 dicembre 1985, n.816 e che si avvalga del
regime delle assenze e dei permessi di cui alla legge medesima,
è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio
dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio,
apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica
ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le
eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
- Nel caso
in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta
dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
- Qualora
le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli
impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la
necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui
sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il
periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo
di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga
l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione
mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile
provvedere con altro personale docente in soprannumero o a
disposizione.
- Per tutta
la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in
cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi
alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e
per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
servizio.
- La
programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2
non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dall'art.16 della L. n. 816 del 1985,
che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
Art. 46 - Rapporti di lavoro
a tempo parziale
-
L'Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale sia all' atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun
ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
- Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
- Ai fini
della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si
deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun
grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di
concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del
docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione
di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti
didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che
costituiscono la cattedra a tempo parziale.
- Con
ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa
con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono
determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima
delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al
50 % di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa
ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale
e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo
parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero
accertate.
- I criteri
e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal
Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 6, comma 1 punto I/b e verificate in
un apposito incontro.
- Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa.
- Il tempo
parziale può essere realizzato:
·
- con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale).
- Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso
dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla
legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
- Al
personale interessato è consentito, previa motivata
autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
di istituto.
- Il
trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
- I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad
un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
- Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre
1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti
dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
Art. 47 - Rapporto di lavoro
a tempo determinato
- Nei casi
previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei
provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di
supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 18 Al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento
economico iniziale previsto per il corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla
data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del
servizio medesimo.
- Alla
selezione del personale da reclutare si provvede secondo le
modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art.
522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
- Nei casi
di assunzione in sostituzione di personale assente, nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
- In tali
casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica
soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette
giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione
delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di
lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata
dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il
giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel
periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell'anzianità di servizio.
- Il
rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al
termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Gli
insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994,
mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato
qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge.
- Il
rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma
viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4,
2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo
da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore
che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore
corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di
scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
-
L'assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6
può avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 48 - Mobilità del
personale docente ed educativo-
(Disapplicato)
-
La mobilità del personale
docente ed educativo deve essere finalizzata al più proficuo
impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione
delle situazioni di esubero.
-
Per la realizzazione di tale
finalità la mobilità professionale è equiparata a quella
territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi
decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5.
-
Gli accordi di cui al comma
precedente disciplineranno altresì l'ordine di priorità tra le
varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle
relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione
dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio
dei diritti di precedenza.
-
I predetti accordi dovranno
tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
-
i passaggi di cattedra e di
ruolo restano subordinati al possesso del titolo di
abilitazione;
-
le operazioni di
trasferimento interprovinciale e passaggio relative a
personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di
esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni
concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino
nella citata situazione;
-
la mobilità territoriale e
professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli
accordi di cui al comma 2 individueranno forme di
incentivazione che favoriscano la permanenza del personale
nella scuola di titolarità e terranno conto dell'art. 7 del
D.P.C.M. 770 del 1994.
-
i posti e le cattedre che si
rendano annualmente disponibili sono destinati
prioritariamente alle operazioni di mobilità finalizzate alla
eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni
di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti
il personale appartenente ai ruoli non in esubero sono
effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di
accordi sindacali;
-
la mobilità d'ufficio si
attua nei confronti di tutto il personale che venga a trovarsi
in posizione di soprannumero;
-
i rapporti tra i
trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in
modo da contemperare le esigenze di tutela del personale
individuato come soprannumerario e del restante personale
interessato comunque alla mobilità.
-
In sede di contrattazione
decentrata nazionale verranno inoltre definite le modalità di
applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della
legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di handicap ovvero
che siano familiari di portatori di handicap e dalla legge n.100
del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del personale
cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.
-
Le operazioni di utilizzazione
del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti
territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità
definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da
stipulare a livello provinciale.
-
I predetti accordi dovranno
tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
-
le operazioni di
utilizzazione, sia nell'ambito del ruolo di appartenenza sia
per altri ruoli, sono disposte anche su posti di sostegno e
sono finalizzate alla sistemazione del personale delle
dotazioni organiche provinciali e del personale individuato
come soprannumerario, nonché dei docenti che operino come
specialisti per l'insegnamento della lingua straniera nella
scuola elementare, dei docenti che, trasferiti d'ufficio da
non più di un quinquennio, possono venire utilizzati nella
scuola di precedente titolarità, dei docenti che possono
essere impiegati nelle attività relative alle figure
professionali di cui alla legge n. 426 del 1988, o per
l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare
rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale;
-
tutte le operazioni di
utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte
annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche
annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle
operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della
provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova
nomina;
-
sono consentite le operazioni
di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione
provvisoria anche da fuori provincia;
-
le assegnazioni provvisorie
sono consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente
previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ovvero per
il ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o
per gravi esigenze di salute;
-
le operazioni di
utilizzazione sui posti di sostegno riguardano
prioritariamente i docenti in possesso del titolo di
specializzazione; è consentito il ricorso a personale di ruolo
in soprannumero non specializzato solo per la copertura dei
posti ai quali non possa essere assegnato personale, anche non
di ruolo, specializzato.
-
Mediante gli accordi con le
organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale, di
cui all'art. 5, comma 4, verranno definiti i criteri per la
formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli relativi
alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno
inoltre individuate le precedenze a favore di particolari
categorie, nonché, ove necessario, l'adeguamento o
l'integrazione dei principi di cui al comma 7.
-
Per eccezionali motivi di
ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può
disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione
di cui al presente contratto.
- Il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia nazionale
di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili,
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di
collaborazione con i capi di istituto e con il personale
docente.
- Il
personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta
area del personale A.T.A., che si articola nell'area funzionale
dei servizi amministrativi, nell'area funzionale dei servizi
tecnici e nell'area funzionale dei servizi generali.
Art. 50 - Orario di lavoro
- In attesa
della riforma del sistema scolastico resta ferma l'attuale
disciplina dell' orario di lavoro secondo gli istituti previsti
dagli artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987 e dall'art.
14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 51 - Profili
professionali
- Le
qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale
ATA sono individuate dal presente articolo. Le corrispondenze
tra i profili professionali previsti dal D.P.R n. 588 del 1985 e
quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall'
allegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali
di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli
effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente
CCNL.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni
di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che
sono individuati dall'allegata Tabella II.
-
- TABELLA I
(Nuovi profili professionali) | TABELLA II
(Requisiti culturali)
- In attesa
delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i profili
professionali del personale ATA e le relative qualifiche
funzionali sono determinati come di seguito specificato.
Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della
rideterminazione da operarsi ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni
dei profili previgenti, sulla base della Tabella di
equiparazione allegata.
- I -
Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo
I/1: Profilo: Direttore amministrativo ( per i
Conservatori e le Accademie )
Svolge attività lavorativa di
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal
personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali,
posti alle sue dirette dipendenze. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio
d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al
Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti
contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma
tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio
e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei
processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per
svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli
Istituti di istruzione artistica.
II -
Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo
II/1: Profilo: Responsabile
amministrativo
Svolge attività lavorativa
complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché
delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi
amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile
del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di
economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi
generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il
relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di
certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non
comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle
competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed
educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali
aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la
gestione amministrativa e contabile del personale, elabora
progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la
funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso
di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta
alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti
esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge attività di
collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le
funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è
consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore
amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato.
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
III -
Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed
equiparati
III/1: Profilo: Assistente
amministrativo
Esegue attività lavorativa
richiedente specifica preparazione professionale e capacità di
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti
di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi
nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti
amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed
educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni
ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione
con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e
sostituendolo nei casi di assenza.
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con
il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e
al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di
conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni
scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle
derrate in giacenza.
Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in
settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise
dagli organi collegiali.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo
informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento.
III/2: Profilo: Assistente
tecnico
Esegue attività lavorativa,
richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di
strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di
utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure
tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla
funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle
connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità
nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito
delle direttive e delle istruzioni ricevute.
E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o
reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità
in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica,
oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo
svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In
questi ambiti provvede:
·
alla preparazione
del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per
le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di
lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo
l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
·
al riordino e alla
conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche,
garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del
materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il
magazzino
Svolge
attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio
tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di
attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.
In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in
settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
III/3:
Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa
richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di
strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di
valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di
esecuzione di procedure tecniche.
Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti
manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari
connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei
pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione
scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni
e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In
particolare provvede:
- alla
preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali
sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla
conservazione dei generi alimentari, osservando le norme
igieniche del trattamento alimenti;
- allo
svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al
funzionamento della cucina.
- Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito
dei servizi di cucina.
III/4:
Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto
dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla
normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità
delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico,
attività di carattere professionale di tipo specialistico. E'
addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria
garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con
responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto
soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le
terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente
necessarie.
IV -
Qualifica di inquadramento del Collaboratore scolastico ed
equiparati
·
IV/1: Profilo: Collaboratore
scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben
definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica.
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei
locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli
alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
·
sorveglianza degli
alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi
comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
·
concorso in
accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento
dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
·
custodia e
sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli
ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;
·
pulizia dei locali
scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative
pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
·
compiti di
carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il
trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le
attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
·
lavaggio delle
stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;
·
servizi esterni
inerenti la qualifica.
Può, infine, svolgere:
- attività
inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili,
giardinaggio, e simili;
- attività
di supporto all'attività amministrativa e alla attività
didattica nonché ai servizi di mensa;
-
assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi
ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da
esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale;
- compiti
di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di
riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di
manovratore di montacarichi e ascensori.
In
relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e
alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
IV/2:
Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che
richiedono preparazione professionale non specialistica, con
autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione
delle procedure stabilite.
Specializzazioni:
- collabora
con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione
delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi.
Provvede, inoltre:
- al
trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per
la preparazione dei pasti;
- alla
conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle
attrezzature, utilizzando apparecchia anche automatici;
-
all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle
attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina
e mensa.
guardarobiere:
- esegue
procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia,
la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del
convitto. Provvede, inoltre:
- alla
organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla
custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla
conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla
rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo
svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni
connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito
dei servizi di guardaroba.
addetto
alle aziende agrarie:
- esegue
attività di supporto alle professionalità specifiche
dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e
zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben
definite. In particolare, può essere addetto:
- alla
preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al
supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di
laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e
strumenti in dotazione;
- alla
protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di
attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità
prescritte;
- al carico
e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti
dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla
sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di
impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura
tecnico-scientifica;
- alla
conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita
patente, se necessaria;
- ad ogni
altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione
dell'azienda.
Art. 52 - Rapporto di lavoro
a tempo parziale
- Per il
personale di cui all' art. 49, nelle scuole di ogni ordine e
grado possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo
parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a
tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del
25 % della dotazione organica complessiva di personale a tempo
pieno di ciascuna qualifica funzionale, con esclusione della
qualifica di responsabile amministrativo e, comunque, entro i
limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
medesima.
- Per il
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
- Con
ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa
con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono
determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la
stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo
professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo
restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
- I criteri
e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal
Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto I/b e verificate in
un apposito incontro.
- Il
dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
che non può essere inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati in tempo parziale.
- Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7.
- Il tempo
parziale può essere realizzato:
·
- con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (
tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno).
- Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso
dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può
fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
- Al
personale interessato è consentito, previa motivata
autorizzazione degli organi dell'amministrazione scolastica,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto della stessa amministrazione.
- Il
trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità,
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente
alla stessa qualifica e profilo professionale.
- I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad
un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
- Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 29 dicembre
1988, n.554 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti
dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
- Ai sensi
dell'art. 1 , le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella
provincia di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste
dal D.P.R 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 53 - Rapporto di lavoro
a tempo determinato
- Nei casi
previsti dal D.Lgs. n.297 del 1994, in sostituzione dei
provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di
supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 184. Al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento
economico iniziale previsto per il corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla
data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del
servizio medesimo.
- Alla
selezione del personale da reclutare si provvede secondo le
modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della
Pubblica Istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art.
581 del D.Lgs. 297 del 1994.
- Nei casi
di assunzione in sostituzione di personale assente, nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
- In tali
casi, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni
all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di
lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata
dell'assenza. Le domeniche e le festività infrasettimanali,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
- Il
rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al
termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art- 54 - Personale ATA:
attività aggiuntive
-
Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le
prestazioni di lavoro svolte da tale personale non
necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior
impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo
professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente
contratto.
·
·
·
·
Tali attività consistono in:
·
-
elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il
livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica
e dei servizi generali nell'unità scolastica;
-
attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni
nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento
scolastico, tossicodipendenza);
-
prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire
l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per
fronteggiare esigenze straordinarie;
-
attività intese, secondo il tipo e il livello di
responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il
coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla
gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei
laboratori e dei servizi.
-
prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa
della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni
vigenti.
-
All'individuazione delle attività incentivabili tra quelle di
cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72
provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del
consiglio di istituto e delle proposte del responsabile
amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto
determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno
specifico piano di attività che porta a conoscenza delle
organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art.
9.
Art. 55 - Personale ATA:
mobilità e trasferimenti-
(Disapplicato)
-
La mobilità e i trasferimenti
del personale di cui all' art. 49 sono regolati secondo i
principi contenuti nell' art. 48, relativo alla mobilità del
personale docente, in quanto compatibili.
-
Con specifico accordo
decentrato a livello nazionale saranno definiti le modalità, i
criteri e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la
mobilità professionale e territoriale del personale A.T.A. dei
Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli dell'analogo
personale appartenente ai ruoli provinciali e viceversa, ferma
restando la qualifica di inquadramento.
-
La mobilità professionale tra
diversi profili della stessa qualifica è disposta nei confronti
del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al
profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso
di formazione di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di
durata corrispondente alle qualificazioni professionali da
conseguire.
Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di
passaggio ad altro profilo, anche corsi di riconversione
professionale per il personale appartenente a ruoli con
situazioni di soprannumero.
Non si prescinde comunque dal possesso del titolo
specifico, previsto dalla legge, abilitante all'esercizio delle
arti sanitarie ausiliarie per il passaggio nel profilo
dell'"Infermiere".
-
Le modalità di attuazione e le
condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma
3 sono definite dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione,
previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 6, comma I, punto 1/b ed eventuale esame congiunto.
Rapporto di
lavoro - norme disciplinari
Art. 56 - Capi d'istituto e
docenti - Rinvio delle norme disciplinari
- Per i
capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, in applicazione dell' art. 59, comma 10, del
D.Lgs. n. 29 del 1993. come modificato dall'art. 2, comma 4, del
D.L. 29 aprile 1995, n.144, continuano ad applicarsi le norme di
cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n. 297 del
1994.
- Le norme
disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite
con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi
all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi
collegiali.
Art. 57 - Personale ATA :
Doveri del dipendente.
- Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
- Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione
di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e
i cittadini.
- In tale
contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore
qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
·
-
esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i
compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di
titolarità.
-
cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme
del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
-
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme vigenti;
- non
utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni di ufficio;
- nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi
della stessa vigenti nell'amministrazione nonché agevolare le
procedure ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di
autocertificazione;
-
favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le
famiglie e con gli alunni;
-
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi
dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del capo di
istituto;
- durante
l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta uniformata non solo a principi
generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza
con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità
degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
- non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività
lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od
infortunio;
-
eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto
ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve,
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla
legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- tenere
i registri e le altre forme di documentazione previste da
specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale;
-
assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di
ciascun profilo professionale.
- avere
cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
- non
valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per
ragioni che non siano di servizio;
- non
chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
-
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
-
comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora,
ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle
stesse;
- in caso
di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
-
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri.
ART. 58 - Sanzioni e
procedure disciplinari
- Le
violazioni dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
·
-
rimprovero verbale;
-
rimprovero scritto ;
- multa
con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
-
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
-
licenziamento con preavviso;
-
licenziamento senza preavviso.
-
L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito -
da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente
che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è tenuto alla
contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
- La
convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che
siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi 15 giorni.
- Nel caso
in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai
sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il capo
di istituto, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni
all'ufficio competente, a norma del medesimo art. 59, comma 4, i
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
- Al
dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
- Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
- L'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate
al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia
luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
- I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
- Per
quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia
all'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 59 - Competenze
- Il
rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal
capo di istituto.
- La multa,
con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di 10 giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi
competente.
- Il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso
sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa comunicazione
al competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Art. 60 - Codice disciplinare
- Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del
1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
-
-
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
-
rilevanza degli obblighi violati;
-
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- grado
di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
-
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
- al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
- La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
- Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
- La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
-
-
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
-
condotta non conforme a principi di correttezza verso i
superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori,
degli alunni o del pubblico;
-
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella
cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
-
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato
danno o disservizio;
- rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
-
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
-
violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
- L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore
degli alunni.
- La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
-
-
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
-
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
- assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi,
alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
-
ingiustificato ritardo, fino a a 10 giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
-
svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
-
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
-
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti,
dei genitori, degli alunni o di terzi;
-
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con genitori, alunni o terzi;
-
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1
della legge 300 del 1970;
- atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
-
violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia,
comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai
genitori, agli alunni o a terzi.
- La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
-
-
recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle
mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett.
a);
-
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa
affidati;
- rifiuto
espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
- assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
-
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
-
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attiene in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
-
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
- La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
-
-
recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto
contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi
non attinenti al servizio;
-
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
-
condanna passata in giudicato:
- per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e)
ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1,
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- per gravi
delitti commessi in servizio;
- condanna
passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
-
violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
- Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono
dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è
avviato nei termini previsti dall'art.58, comma 2, dalla data di
conoscenza della sentenza.
- Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è
riattivato entro 180 giorni da quanto l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
- Al codice
disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a
tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
- Il codice
di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro
15 giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2, e si attua dal
quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
Art. 61 - Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare.
-
L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel
corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro
per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
- Se
ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
cautelare può essere disposta dal capo di istituto, salva la
ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni
dall'adozione del provvedimento.
- Quando il
procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione ferma restando la privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
- Il
periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli
effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 62 - Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
- Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
- Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi 7 e
8.
-
L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al
comma 2.
- Resta
fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- Nei casi
previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale dall'articolo 60, commi 9 e 10.
- Al
dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità
pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del
nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, anche se pensionabile.
- In caso
di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
- Quando vi
sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di
diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
La retribuzione
Art. 63 - Struttura della
retribuzione
- La
struttura della retribuzione dei capi di istituto e del
personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto
della Scuola si compone delle seguenti voci:
-
trattamento fondamentale :
- stipendio
tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di
anzianità e dell'indennità di funzione;
-
indennità integrativa speciale.
- fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art. 71;
- compenso
per la qualità della prestazione di cui all' art. 77;
- indennità
di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75;
- indennità
di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le
qualifiche I e II individuate dall' art. 51, comma 2;
- altre
indennità previste dal presente contratto e da specifiche
disposizioni di legge;
- ore
eccedenti di cui all'art. 70.
- Al
personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e
successive modificazioni.
- Le
competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e
continuativo sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione
mensile.
Art. 64 - Aumenti della
retribuzione base
- Gli
stipendi lordi in vigore per il personale di cui all'art. 1,
sono incrementati delle misure mensili lorde individuate, per
ciascuna qualifica, dall'allegata Tabella A1, per il periodo 1°
gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e dall'allegata Tabella A2 per
il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.
- Gli
incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al
conseguimento di quelli di cui alla Tabella A2 ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di
essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
- Fino al
31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici
automatici di stipendio e indennità di funzione continuano ad
applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n. 399 del 1988.
- Per i
direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie si
applicano gli aumenti previsti dalla Tabella A3.
ART. 65 - Effetti dei nuovi
stipendi
- Le misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del
presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
- I
benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale - risultanti dalla applicazione dell' articolo
precedente sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita
e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 66 - Attribuzione del
nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95
- Al
personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il
trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.
- Per il
personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove
posizioni stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata
al 31/12/95. La differenza tra l'anzianità riconosciuta al
31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla
tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione
retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si
arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non
producono effetti se inferiori .
- La
differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la
posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce
assegno ad personam, che sarà riassorbito con il passaggio alla
posizione retributiva superiore.
- La
collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura
retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione
retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente alla
temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si
aggiunge l'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente,
nel periodo compreso tra la data di conseguimento dell'ultimo
incremento retributivo previsto dalla tabella A annessa al
D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianità così
determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva
successiva a quella di primo inquadramento e per l'ulteriore
progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si
arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non
producono effetti se inferiori .
- Il
periodo di formazione previsto per la progressione in carriera,
in relazione al profilo professionale di appartenenza, è
proporzionalmente ridotto in misura corrispondente all'anzianità
riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento.
- Restano
confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e
non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in
ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale
di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26
luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché le relative disposizioni di applicazione, così come
definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
- Per gli
insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui
all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate
dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7.
- A
decorrere dal 1 gennaio 1996 il trattamento economico dei
Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie è
determinato dall'allegata tabella B. Ai fini dell'inserimento
della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione
in godimento al 31 dicembre 1995, l'eventuale differenza con
l'importo della posizione stipendiale inferiore costituirà
assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del passaggio alla
posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di
anzianità nonchè la temporizzazione degli importi dell'assegno
ad personam.
Art. 67 - Ratei
- Al
personale che, nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianità
riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai fini della collocazione
nella nuova struttura retributiva, non consegue in detta
struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a
quella di primo inquadramento, è attribuito un incremento
corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dalle
tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in corso di
maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
- Tale
rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31
dicembre 1995, ragguagliata a mese intero, e quella
complessivamente richiesta per il conseguimento degli incrementi
previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
- Il
beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun
avente diritto, viene calcolato ragguagliando, previa riduzione
del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo derivante
dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà
corrisposto in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1°
luglio 1996 a favore di coloro che avrebbero conseguito aumenti
derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell'anno 1996 e
dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito
tali aumenti nell'anno 1997.
- I ratei
previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante
dell'assegno ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono
riassorbiti con il passaggio nella posizione retributiva
successiva a quella di primo inquadramento nella nuova
struttura.
ART. 68 - Progressione
economica per sviluppo professionale
- La
progressione economica per tutto il personale del comparto si
sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell'
allegata Tabella B.
- La nuova
struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996. L'incidenza
percentuale sui costi complessivi del personale della nuova
progressione per posizioni stipendiali, ivi compresa
l'anticipazione della posizione superiore, sarà corrispondente a
quella derivante dalla progressione vigente per effetto del
D.P.R. n. 399 del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate
nelle Tabelle A e B allegate al predetto D.P.R.
Art. 69 - Indennità di
funzioni superiori e di reggenza
- Al
personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di
direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli
effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici
giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente
amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il
responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita,
per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una
indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di
inquadramento.
- Qualora
si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al
comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una
indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli
incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma
medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una
indennità di pari importo.
ART. 70 - Ore eccedenti
- Per il
pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo
non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui
all'art. 41, comma 3, il cui finanziamento grava sul fondo
d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art.
88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora
eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in
ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento
dell'interessato.
- Il
compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di
approfondimento effettuata negli istituti professionali viene
calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico
dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui
all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a
raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i
docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.
- Per il
pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo
prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con
orario settimanale superiore a quello obbligatorio di
insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero
anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di
istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad
applicarsi, a decorrere dal biennio 1994/95 le disposizioni di
cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 -
comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
- I criteri
di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi,
ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti
derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche
agli insegnanti di scuola materna ed elementare.
Retribuzione accessoria
ART. 71 - Fondo per il
miglioramento dell' offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive- (Disapplicato)
-
Allo scopo di arricchire e
qualificare l' offerta formativa del sistema scolastico pubblico
è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, un Fondo alimentato:
·
-
dagli stanziamenti previsti
per il Fondo di incentivazione di cui all' art. 9 del D.P.R.
n. 209 del 1987 ;
-
dagli stanziamenti per lavoro
straordinario;
-
dagli stanziamenti per
indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e
ai responsabili amministrativi;
-
dall' importo di £ 220
miliardi annui, stabilito dal presente contratto.
-
Le risorse previste nel Fondo
sono così ripartite:
-
-
a livello di Ministero della
Pubblica Istruzione è attribuito il 2 % del Fondo, per l'
attivazione di progetti di interesse nazionale, per
l'assegnazione diretta al Centro europeo dell'educazione, alla
Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della
quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali
risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi
sono operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di
Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni
scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni
per l'attribuzione delle indennità di lavoro notturno e
festivo e per l'indennità di trilinguismo e di bilinguismo,
nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni di
legge;
-
a livello dei Provveditorati
agli studi è attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da
distribuire ai Provveditorati medesimi sulla base della
popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per
corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni
svantaggiate ed alla attuazione di progetti di interesse anche
provinciale.
Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio
devono essere collegate alla predisposizioni di progetti
tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e
vanno confermati in caso di risultati positivi. La
distribuzione delle risorse di cui al presente punto tra i
Provveditorati è operata in sede di contrattazione decentrata
nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse
attribuite a ciascun Provveditorato tra gli istituti nella
provincia è operata in sede di contrattazione decentrata a
livello locale, assicurando una valutazione ed una selezione
da parte di un apposito Comitato tecnico scientifico.
A carico di tale quota va posta la corresponsione
delle indennità di direzione e di amministrazione di cui ai
successivi articoli 75 e 76; la spesa per l'indennità di
direzione non può superare il 5% dello stanziamento
complessivo del fondo di cui al precedente comma 1.
-
a livello dei singoli
Istituti è attribuito complessivamente l'83% del Fondo,
destinato al tempestivo finanziamento del progetto di Istituto
e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
-
-
numero degli allievi nell'
istituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali di
lezione previsto dall' ordinamento per le singole classi
interessate, in ragione di L. 1.000 per allievo per ore
settimanali;
-
numero dei dipendenti
statali del comparto scuola in servizio nell' istituzione
scolastica sulla base della dotazione organica di istituto,
in ragione di L. 240.000 per addetto.
La
ripartizione delle risorse a ciascun istituto viene effettuata in
ragione del 50 % per ciascuno dei predetti parametri. Gli importi
relativi a ciascuno dei parametri predetti sono definiti nell'
allegata tabella C per l'anno finanziario 1996. Per gli anni
successivi, entro il mese di giugno dell'anno precedente, la
tabella verrà aggiornata sulla base delle variazioni dei dati
relativi ai parametri predetti. L' assegnazione delle risorse è
finalizzata a retribuire le prestazioni e gli incarichi di cui al
successivo art. 72.
-
I risultati raggiunti dall'
Amministrazione scolastica in termini di miglioramento
quantitativo e qualitativo dell' offerta formativa, mediante
l'impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del competente Nucleo
di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
29 del 1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi
dell'art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994. L'attività di
monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da
trasmettere all' ARAN, in allegato alla Relazione annuale
sullo stato dell'amministrazione scolastica.
-
In via transitoria, il piano
delle attività per l' anno scolastico 1995-1996 viene
predisposto dai singoli istituti utilizzando le disponibilità
residue per il 1995, in aggiunta agli otto dodicesimi delle
disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente articolo
per l'anno 1996.
-
ART. 72 - Fondo di istituto-
(Disapplicato)
-
Il Fondo di cui al precedente
articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che
impiegano le risorse per corrispondere sia le indennità di cui
all'art. 73, sia i compensi per il personale docente ed ATA
relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di
cui agli artt. 43 e 54.
-
Nell' ambito del progetto di
istituto e del relativo piano delle attività del personale,
sono individuati gli incarichi e le attività da finanziare con
le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art.
71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate
esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici
finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e
b) dello stesso comma , ovvero sulla base di finanziamenti
relativi a progetti comunitari o di terzi.
L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo
comunicazione scritta, la quale, in premessa, indicherà le
relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei
docenti.
Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi
compresi gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro
del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali
sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del
presente contratto.
Sulla base dell'informazione, qualora si verifichino
difformità rispetto ai criteri fissati nel progetto e nel
piano, i soggetti sindacali di cui all'art. 6, possono far
ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti
previste dall'art.16, al fine di evitare la formazione di
contenzioso.
-
Le misure dei compensi
relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di
cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa
verifica dell' effettivo svolgimento delle medesime, sono
determinate dalle allegate Tabelle D, D1, D2.
-
L'erogazione dei compensi
dovrà essere collegata all'indicazione degli elementi
necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al
precedente art. 71, comma 3.
ART. 73 - Indennità-
(Disapplicato)
5.
Sul fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:
-
indennità di direzione per
i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a
carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
-
indennità di
amministrazione per i direttori amministrativi, e per i
responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo
art. 76 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2,
lett. b);
-
indennità di lavoro
notturno/festivo - di cui alla tabella E1 - per il personale
dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a
carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. a);
-
indennità di bilinguismo e
di trilinguismo - di cui alla tabelle E2 - nelle fattispecie
non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico
delle risorse di cui all'art. 71, comma 2, lett. a).
6.
La misura delle
singole indennità è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996,
dall' allegata Tabella E , ed è corrisposta in relazione
all'effettiva presenza in servizio.
7.
All'atto della
utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate
alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente
soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennità di cui al
comma 1, lett. c) e d).
8.
In aggiunta ai
compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al
personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le
indennità, previste da disposizioni di legge e gravanti su
specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le indennità per
la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la
partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di
iniziative di formazione.
ART. 74 - Criteri di determinazione delle indennità -
(Disapplicato)
9.
L'indennità di direzione
viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la
dimensione sia con la complessità dell'istituzione
scolastica cui il personale direttivo è preposto.
10.
La dimensione
viene valutata, prescindendo dall'ordine scolastco e dalla
tipologia, in relazione al numero delle unità di personale
statale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., addetto
all'istituzione scolastica, quale risulta dall'organico. A tal
fine le unità di personale docente che prestino servizio in più
scuole vanno conteggiate nell'organico della sola scuola di
titolarità.
11.
Negli istituti
in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o
province il criterio di cui al comma precedente viene integrato
aumentando l'organico relativo al personale statale, in base alle
seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle unità di
personale statale, sempre con arrotondamento all'unità inferiore:
·
istituti
nautici più 35%
·
istituti
tecnici commerciali e per geometri più 30%
·
licei
scientifici più 20%
·
istituti
magistrali più 15%
·
circoli
didattici più 10%
-
-
Per le istituzioni
scolastiche di cui al precedente articolo 17, comma 3, site
nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A.
sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui
al comma stesso.
-
Per le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di
Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle
province medesime la dimensione viene valutata in relazione al
numero delle unità di personale docente ed educativo addetto
alla istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di
fatto, maggiorato del 30%.
-
La valutabilità della
dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche
con un numero di unità di personale inferiori a 31.
-
La complessità viene valutata
in relazione alle caratteristiche, alla struttura ed alle
attività presenti in ciascuna istituzione scolastica, la
valutabilità della complessità è parimenti esclusa per le
istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale
inferiori a 31.
-
Identici criteri vengono
applicati per la determinazione dell'indennità di
amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori
di musica e delle accademie e al personale responsabile
amministrativo.
-
Entro il 30 novembre 1995,
con separato accordo nazionale decentrato, verranno
individuati i criteri di determinazione dell'indennità di
direzione e di quella di amministrazione per il personale
direttivo e responsabile amministrativo in servizio presso gli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
ART. 75 - Indennità di direzione-
(Disapplicato)
-
A decorrere dal 1° gennaio
1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i
maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado
di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta
ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui
all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di direzione. Le
misure dell'indennità di direzione sono determinate in
relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti,
in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi
dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL .
-
L'indennità di cui al comma 1
compete anche ai vice direttori e alle vice direttrici degli
istituti di educazione, nonché ai Direttori dei Conservatori
di musica e delle Accademie.
-
Nel caso in cui i capi di
istituto si trovino in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo
superiore a quindici giorni, l'indennità di direzione non è
corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della
funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta
al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa
vigente, il capo di istituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza,
l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50%
sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa
istituzione scolastica.
ART. 76 - Indennità di amministrazione-
(Disapplicato)
-
A decorrere dal 1° gennaio
1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i
maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado
di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi,
a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2,
lett. b), un'indennità di amministrazione. Le misure
dell'indennità di amministrazione sono determinate in
relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti,
in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi
dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
-
Nel caso in cui il personale
di cui al primo comma si trovi in posizione di stato
implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa
per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di
amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di
mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo
l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia
sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o
il responsabile amministrativo.
ART. 77 - Compensi per la qualità
della prestazione -
(Disapplicato)
-
Allo scopo di valorizzare le
capacità professionali del personale appartenente alle diverse
categorie del comparto scuola, a decorrere dall'anno
scolastico 1996 - 1997 verranno corrisposti compensi annuali
individuali legati a specifiche competenze professionali
previste per il profilo ed alla qualità della prestazione.
-
Con successivo accordo, da
definire contestualmente all'accordo economico per il biennio
1996 - 1997, saranno disciplinati:
-
-
quantità e tipologie dei
destinatari;
-
ammontare dei compensi.
-
organi, procedure, criteri
e parametri della valutazione, tenendo conto di quanto
previsto dalla Carta dei servizi della scuola.
Le attività
svolte e i parametri della valutazione potranno costituire
elementi per l'attribuzione dell'anticipazione della posizione
stipendiale superiore.
ART. 78 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
- In caso
di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori
oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti
firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione
di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 29
del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art.10 della legge 30 dicembre
1991, n. 412.
- Qualora
vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a
quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di
concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto,
ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale,
dello stesso.
Norme transitorie e finali
ART. 79 - Rinvio ad accordo
successivo
- Con
successivo accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30
novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità
applicative rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL.
- L'
accordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri
finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente
CCNL.
ART. 80 - Norme transitorie
- I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto vengono portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
- Alle
infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 58, qualora più
favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo
unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 1O
gennaio 1957, n. 3.
- Nel primo
e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli
articoli previsti dal Capo II della Parte II del presente CCNL
non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono
riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
- Ai fini
della determinazione dei compensi alle attività previste dagli
artt. 71 e 72 e delle indennità previste dagli artt. 74 e 75, da
corrispondere fino al 31/12/95, sono confermati le misure e i
criteri definiti dal DM n. 6 del 4.1.1995.
ART. 81 - Norme finali
- Per tutte
le materie e gli istituti non disciplinati dal presente
contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993
rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
- Le parti
si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa
entro il 30 novembre 1995.
- Le
integrazioni al presente contratto derivanti dal precedente
comma 2 , nonché dall' accordo di cui al precedente art. 79, non
possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico
delle parti.
ART. 82 - Disapplicazioni
- Dalla
data di stipulazione del presente contratto sono inapplicabili,
nei confronti del personale del comparto, le seguenti
disposizioni, salvo quelle la cui disapplicazione richiede
preventivamente la definizione di successivi accordi secondo
quanto previsto nelle specifiche norme contrattuali:
·
- con
riferimento all'art. 1 (Campo di aplicazione) : art. 2, comma
unico, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 4 (Procedure per la contrattazione
decentrata): artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 209 del 1987, art. 23
del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 5 ( Livelli di contrattazione ): artt.
13, 15 e 20 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con
riferimento all'articolo 6 ( Composizione delle delegazioni) :
art. 14 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con
riferimento all'articolo 7 ( Informazione ): artt. 18 e 20 del
D.P.R. n. 13 del 1986; art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987;
art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 8 (Esame): art. 20 D.P.R. n. 209 del
1987, art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 10 ( Pari opportunità ): art. 16
D.P.R. 395 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 12 ( Forme di partecipazione ): art.
146, comma 1, lettera 'd' e parte successiva, e comma 2 del
D.P.R. n. 3 del 1957; art. 20 D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597
del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 13 ( Assemblee): art. 60, commi
dall'1 al 10, del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 30 D.P.R. n.
209 del 1987; art. 29 D.P.R. n. 399 del 1988, art. 11 del
D.P.R. n. 395 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 14 ( Rappresentanze sindacali ): art.
25 della legge n. 93 del 1983;
- con
riferimento all'articolo 17 ( Interpretazione dei contratti ):
art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 44 del 1990; art. 21, lettera
'b', del D.P.R. n.13 del 1986;
- con
riferimento all'articolo 18 ( Contratto individuale ): art. 12
D.P.R. n. 3 del 1957; art. 10 del DPCM 10 giugno 1986; art. 17
del D.P.R. n. 487 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 19 ( Ferie): art. 4 del D.P.R. n. 395
del 1988; art. 25 del D.P.R. n. 399 del 1988 ; art. 449 del
D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 20 (Festività): art. 4 del D.P.R. n.
395 del 1988; art. 24 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 449 del
D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 21 (Permessi retribuiti): artt. 450,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. n. 451, comma 1,
del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 563 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
- con
riferimento all'articolo 22 (Permessi brevi): art. 18 del
D.P.R. n. 209 del 1987;
- con
riferimento all'articolo 23 ( Assenze per malattia): art. 450,
comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 451, comma 1, del
D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 452, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994; art. 458, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994;
artt. 514, 563, 564, 579 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 25 ( Ferie, permessi e assenze del
personale assunto a tempo determinato): art. 3, commi 8 e 9
del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 526, comma 3, artt. 529,
530, 532, 533, 588 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 26 (Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a cause di servizio): art. 68, comma 7, del D.P.R. n. 3
del 1957;
- con
riferimento all'art. 28 ( Formazione): art. 26 del D.P.R. n.
399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 34 (Orario di lavoro): art. 14, comma
14 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 37 (Mobilità dei capi di istituto):
art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209
del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 463, commi
2, 3, 4, artt.
464, 465, art.
467, commi 3, 4, 5, artt.
471, 472, 479 del D.Lgs. n.
297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 39 ( Progetto di istituto): art. 14,
comma 5, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 40 (Obblighi di lavoro): art. 14,
comma 1, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 41 (Attività di insegnamento): art.
88, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 14, commi
4-6, del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 131 e 491 del D.Lgs. n.
297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 41, comma 3 (Completamento orario di
insegnamento): art. 14, comma 7 - I° periodo - del D.P.R. n.
399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 41, comma 6 (Mensa): art. 12, comma
1, del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con
riferimento all'articolo 42, comma 1 (Attività funzionali
all'insegnamento): art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 399 del
1988;
- con
riferimento all'articolo 42, comma 3 (Monte ore): art. 12,
commi 5, 6, 8, del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 16 del D.P.R.
n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'art. 42, comma 5 ( Vigilanza): art. 350 del
R.D. n. 1297 del 1928; art. 39 del R.D. n. 965 del 1924;
- con
riferimento all'articolo 44 (Rientro in servizio dei docenti
dopo il 30 aprile): art. 450, comma 4, del D.Lgs.n. 297 del
1994;
- con
riferimento agli articoli 46 e 52 ( Rapporto di lavoro a tempo
parziale ): art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 15 del
D.P.R. n. 399 del 1988; art. 1, commi 1 e 3, artt. 2, 3, 4, 5
e 6 del DPCM n. 117 del 1989;
- con
riferimento all'articolo 48 ( Mobilità del personale docente):
art. 2, comma 1, del D.L.n. 576 del 16/4/ 1948; art. 19 della
Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987;
art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 463, commi 2, 3, 4,
artt.
464, 465, art. 467, commi 3, 4, 5, artt.
471, 472, 479 del D.Lgs. n.
297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 49 ( Area e funzioni del personale
ATA): art. 2, lett. a), del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 543
del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 51, comma 2 ( Profili professionali
del personale ATA): D.P.R. n. 588 del 1985; art. 67 del D.P.R.
n. 494 del 1987; artt. 545, 546, 547 del D.Lgs. n. 297 del
1994; art. 4, comma 12, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 55 (Mobilità e trasferimenti del
personale ATA): artt. 566, 567, 568 del D.Lgs. n. 297 del
1994; art. 20 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento agli articoli 58, 59, 60, 61, 62 ( Disciplina ):
artt. 576 e 578 D.Lgs. 297 del 1994;
- con
riferimento all'articolo 63 ( Struttura della retribuzione):
art. 5 del D.P.R. n. 209 del 1987; artt. 6,7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 66 (Attribuzione del nuovo
trattamento economico): art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 399
del 1988; art. 4 commi 1 e 2, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 68 (Progressione economica): art. 3,
commi 3 e 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 69 ( Indennità di funzioni superiori
e reggenza): art. 2, D.P.R. n. 207 del 1987; art. 3, comma 5
del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 29 della Legge n. 734 del
1973;
- con
riferimento agli articoli 71 e 72 ( Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e Fondo di istituto): art. 9 del D.P.R.
n. 209 del 1987;
- con
riferimento all'articolo 75 (Indennità di direzione ): art. 7
del D.P.R. n. 209 del 1987 e art. 10, comma 1 del D.P.R. n.
399 del 1988;
- con
riferimento all'articolo 76 ( Indennità di amministrazione):
art. 10, comma 2 del D.P.R. 399 del 1988.
- Le
disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in
vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili
con il presente contratto.
Tabella I
REQUISITI CULTURALI PER
L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.
-
Direttore amministrativo
(nei Conservatori di musica e nelle Accademie):
- diploma
di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e
marittime; titoli equipollenti.
-
Responsabile amministrativo:
- diploma
di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio
con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e
programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
- diploma
di analista contabile; diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali.
I titoli
elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti
titoli di specializzazione:
·
- diploma
conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e
specializzazione (post secondario);
- corsi
di formazione professionale regionale di secondo livello
(riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi
svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline
amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore.
- diploma
universitario relativo a corsi specifici.
- In caso
di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è
valida la laurea o diploma universitario specifico
(giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria;
laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o
commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
·
·
In caso di mancato possesso del
diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del
diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea o diploma
universitario, anche in discipline non specifiche.
-
Assistente amministrativo:
a. diploma di
qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla
segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende);
b. diploma di
scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i
servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine
di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi
dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di
mancato possesso di tale ultimo attestato è valido un diploma di
maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
- diploma
di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- diploma
di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica,
rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore
alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
·
In caso di mancato possesso dei
diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido
qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree
professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
- diploma
di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore
alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
- diploma
di infermiere professionale.
-
Collaboratore scolastico:
- diploma
di scuola media.
- diploma
di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore
alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.
- diploma
di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- diploma
di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore
alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L.845 del 1978.
-
Addetto alle aziende agrarie:
- diploma
di scuola media.
- attestato
di qualifica specifica
Per il
personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente
ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del
presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o
sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli
aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli
medesimi.
Tabella II
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA
I PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL D.P.R. 7 MARZO 1985, N. 588 E I
PROFILI PROFESSIONALI COSI' COME MODIFICATI, ISTITUITI, SOSTITUITI
O SOPPRESSI DAL PRESENTE CONTRATTO.
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
-
PROFILI
DI CUI AL D.P.R. 588/85 |
|
PROFILI
DI CUI AL PRESENTE CCNL |
1.
Direttore Amm.vo dei Conservatori Accademie |
Modificato |
I/1.
Direttore Amm.vo presso Accademie Conservatori |
2.
Coordinatore Amm.vo |
Sostituito |
II/1.
Responsabile Amm.vo |
3.
Coordinatore Amm.vo dei Conservatori e Accademie |
Soppresso |
II/1.
Responsabile Amm.vo |
4.
Collaboratore Amm.vo |
Sostituito |
III/1.
Assistente Amm.vo |
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI TECNICI
-
PROFILI
DI CUI AL D.P.R. 588/85 |
|
PROFILI
DI CUI AL PRESENTE CCNL |
5.
Collaboratore Tecnico |
Sostituito |
III/2.
Assistente tecnico |
6. Cuoco |
Modificato |
III/3.
Cuoco |
7.
Infermiere |
Modificato |
III/4.
Infermiere |
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI
PROFILI
DI CUI AL D.P.R. 588/85 |
|
PROFILI
DI CUI AL PRESENTE CCNL |
8.
Ausiliario |
Sostituito |
IV/1.
Collaboratore scolastico |
9. Aiuto
Cuoco |
Modificato |
IV/2.
Collaboratore Scolastico Tecnico (aiutante cuoco) |
10.
Guardarobiere |
Modificato |
IV/3.
Collaboratore Scolastico Tecnico (guardarobiere) |
11.
Nuova Figura |
Istituito |
IV/4.
Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto Aziende Agrarie) |
|