prima parte

Gli articoli del contratto 1994/97 disapplicati nella sequenza contrattuale con l'Aran sono evidenziati nel testo che segue.
In particolare in questa parte sono stati disapplicati i seguenti articoli:


- artt.48 e 55 (mobilità del personale docente ed ATA);
- artt.71,72, 73,74,75, 76, 77 (retribuzione accessoria)


Rapporto di lavoro - area docenti (parte seconda)

Art. 44 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

  1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
  2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

Art. 45 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive

  1. Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui alla legge 27 dicembre 1985, n.816 e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alla legge medesima, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
  2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
  3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
  4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
  5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dall'art.16 della L. n. 816 del 1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.

Art. 46 - Rapporti di lavoro a tempo parziale

  1. L'Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all' atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
  2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
  3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
  4. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50 % di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
  5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1 punto I/b e verificate in un apposito incontro.
  6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
  7. Il tempo parziale può essere realizzato:

·         

    • con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
    • con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
  1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
    Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
  2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.
  3. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
  4. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
  5. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.

Art. 47 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

  1. Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
  2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art. 522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
  3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
  4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
  5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  6. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
  7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  8. L'assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 48 - Mobilità del personale docente ed educativo- (Disapplicato)

  1. La mobilità del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.
  2. Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5.
  3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresì l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza.
  4. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:
    • i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;
    • le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione;
    • la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994.
    • i posti e le cattedre che si rendano annualmente disponibili sono destinati prioritariamente alle operazioni di mobilità finalizzate alla eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente ai ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali;
    • la mobilità d'ufficio si attua nei confronti di tutto il personale che venga a trovarsi in posizione di soprannumero;
    • i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
  1. In sede di contrattazione decentrata nazionale verranno inoltre definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e dalla legge n.100 del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.
  2. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale.
  3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:
    • le operazioni di utilizzazione, sia nell'ambito del ruolo di appartenenza sia per altri ruoli, sono disposte anche su posti di sostegno e sono finalizzate alla sistemazione del personale delle dotazioni organiche provinciali e del personale individuato come soprannumerario, nonché dei docenti che operino come specialisti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dei docenti che, trasferiti d'ufficio da non più di un quinquennio, possono venire utilizzati nella scuola di precedente titolarità, dei docenti che possono essere impiegati nelle attività relative alle figure professionali di cui alla legge n. 426 del 1988, o per l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale;
    • tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;
    • sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori provincia;
    • le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ovvero per il ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute;
    • le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno riguardano prioritariamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione; è consentito il ricorso a personale di ruolo in soprannumero non specializzato solo per la copertura dei posti ai quali non possa essere assegnato personale, anche non di ruolo, specializzato.
  1. Mediante gli accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale, di cui all'art. 5, comma 4, verranno definiti i criteri per la formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno inoltre individuate le precedenze a favore di particolari categorie, nonché, ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione dei principi di cui al comma 7.
  2. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto.

Art. 49 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - area e funzioni

  1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente.
  2. Il personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta area del personale A.T.A., che si articola nell'area funzionale dei servizi amministrativi, nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi generali.

Art. 50 - Orario di lavoro

  1. In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma l'attuale disciplina dell' orario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987 e dall'art. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.

Art. 51 - Profili professionali

  1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale ATA sono individuate dal presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali previsti dal D.P.R n. 588 del 1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall' allegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente CCNL.
    Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata Tabella II.
  2.  
  3. TABELLA I (Nuovi profili professionali) | TABELLA II (Requisiti culturali)
  4. In attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i profili professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito specificato.
    Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.
  • I - Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo
    I/1: Profilo: Direttore amministrativo ( per i Conservatori e le Accademie )

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.

II - Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo

II/1: Profilo: Responsabile amministrativo

Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato.
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.

III - Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati

III/1: Profilo: Assistente amministrativo

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza.
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

III/2: Profilo: Assistente tecnico

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.
E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:

·        alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

·        al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.
In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

III/3: Profilo: Cuoco

Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure tecniche.
Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:

  • alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
  • alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
  • allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
  • Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.

III/4: Profilo: Infermiere

Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:

- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;

- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie.

IV - Qualifica di inquadramento del Collaboratore scolastico ed equiparati

·  IV/1: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:

·        sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

·        concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;

·        custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;

·        pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

·        compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

·        lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;

·        servizi esterni inerenti la qualifica.


Può, infine, svolgere:

  • attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;
  • attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
  • assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
  • compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

IV/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.

Specializzazioni:  

  • aiutante cuoco:
  • collabora con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi.
    Provvede, inoltre:
  • al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
  • alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchia anche automatici;
  • all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
  • alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.

 

guardarobiere:

  • esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto. Provvede, inoltre:  
  • alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
  • alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
  • alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;  
  • allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.


Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.

addetto alle aziende agrarie:

 

  • esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. In particolare, può essere addetto:
  • alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
  • al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
  • alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
  • al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
  • alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
  • ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.

Art. 52 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

  1. Per il personale di cui all' art. 49, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale, con esclusione della qualifica di responsabile amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
  2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
  3. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
  4. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto I/b e verificate in un apposito incontro.
  5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
  6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7.
  7. Il tempo parziale può essere realizzato:

·         

    • con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
    • con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
  1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
    Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
  2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione degli organi dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
  3. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
  4. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
  5. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 29 dicembre 1988, n.554 e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
  7. Ai sensi dell'art. 1 , le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 53 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

  1. Nei casi previsti dal D.Lgs. n.297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 184. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
  2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art. 581 del D.Lgs. 297 del 1994.
  3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
  4. In tali casi, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche e le festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
  5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art- 54 - Personale ATA: attività aggiuntive

  1. Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto.

·  ·  ·  ·  Tali attività consistono in:

·         

    • elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità scolastica;
    • attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
    • prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
    • attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.
    • prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
  1. All'individuazione delle attività incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9.

Art. 55 - Personale ATA: mobilità e trasferimenti- (Disapplicato)

  1. La mobilità e i trasferimenti del personale di cui all' art. 49 sono regolati secondo i principi contenuti nell' art. 48, relativo alla mobilità del personale docente, in quanto compatibili.
  2. Con specifico accordo decentrato a livello nazionale saranno definiti le modalità, i criteri e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la mobilità professionale e territoriale del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli dell'analogo personale appartenente ai ruoli provinciali e viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento.
  3. La mobilità professionale tra diversi profili della stessa qualifica è disposta nei confronti del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso di formazione di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di durata corrispondente alle qualificazioni professionali da conseguire.
    Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad altro profilo, anche corsi di riconversione professionale per il personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero.
    Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico, previsto dalla legge, abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie per il passaggio nel profilo dell'"Infermiere".
  4. Le modalità di attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 3 sono definite dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma I, punto 1/b ed eventuale esame congiunto.

 


Rapporto di lavoro - norme disciplinari

Art. 56 - Capi d'istituto e docenti - Rinvio delle norme disciplinari

  1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell' art. 59, comma 10, del D.Lgs. n. 29 del 1993. come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n.144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n. 297 del 1994.
  2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.

Art. 57 - Personale ATA : Doveri del dipendente.

  1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
  2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
  3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

·         

    • esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.
    • cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
    • rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
    • non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
    • nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché agevolare le procedure ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
    • favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
    • rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del capo di istituto;
    • durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
    • non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
    • eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
    • tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
    • assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale.
    • avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
    • non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
    • non chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
    • osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
    • comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
    • in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
    • astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

ART. 58 - Sanzioni e procedure disciplinari

  1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

·         

    • rimprovero verbale;
    • rimprovero scritto ;
    • multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
    • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
    • licenziamento con preavviso;
    • licenziamento senza preavviso.
  1. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  2. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
  3. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il capo di istituto, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
  4. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
  5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
  6. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
  7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
  8. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

ART. 59 - Competenze

  1. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal capo di istituto.
  2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente.
  3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa comunicazione al competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 60 - Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
  2.  
    1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
    2. rilevanza degli obblighi violati;
    3. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
    4. grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
    5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
    6. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
  3. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
  4. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
  5. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
  6.  
    1. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
    2. condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
    3. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
    4. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
    5. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
    6. insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
    7. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
  7. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
  8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
  9.  
    1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
    2. particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
    3. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
    4. ingiustificato ritardo, fino a a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
    5. svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
    6. testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
    7. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o di terzi;
    8. alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
    9. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
    10. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
    11. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
  10. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
  11.  
    1. recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
    2. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
    3. rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
    4. assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
    5. persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
    6. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
    7. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
  12. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
  13.  
    1. recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
    2. accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
    3. condanna passata in giudicato:
  • per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
  • per gravi delitti commessi in servizio;
  • condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
  1. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
  2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quanto l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
  3. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
  4. Il codice di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.

Art. 61 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.

  1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
  2. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.
  3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
  4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 62 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

  1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
  2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.
  3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
  4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
  5. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'articolo 60, commi 9 e 10.
  6. Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
  7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
  8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
    Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
    Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.

La retribuzione

Art. 63 - Struttura della retribuzione

  1. La struttura della retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
  • trattamento fondamentale :
  1. stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
    1. indennità integrativa speciale.
  • trattamento accessorio:
  1. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art. 71;
  2. compenso per la qualità della prestazione di cui all' art. 77;
  3. indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75;
  4. indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall' art. 51, comma 2;
  5. altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
  6. ore eccedenti di cui all'art. 70.
  1. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
  2. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.

Art. 64 - Aumenti della retribuzione base

  1. Gli stipendi lordi in vigore per il personale di cui all'art. 1, sono incrementati delle misure mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica, dall'allegata Tabella A1, per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e dall'allegata Tabella A2 per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.
  2. Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui alla Tabella A2 ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
  3. Fino al 31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n. 399 del 1988.
  4. Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie si applicano gli aumenti previsti dalla Tabella A3.

ART. 65 - Effetti dei nuovi stipendi

  1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
  2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell' articolo precedente sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

ART. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95

  1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.
  2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l'anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori .
  3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.
  4. La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianità così determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento e per l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori .
  5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura corrispondente all'anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento.
  6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
  7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7.
  8. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie è determinato dall'allegata tabella B. Ai fini dell'inserimento della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995, l'eventuale differenza con l'importo della posizione stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianità nonchè la temporizzazione degli importi dell'assegno ad personam.

Art. 67 - Ratei

  1. Al personale che, nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai fini della collocazione nella nuova struttura retributiva, non consegue in detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
  2. Tale rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
  3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto, viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1° luglio 1996 a favore di coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell'anno 1996 e dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali aumenti nell'anno 1997.
  4. I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante dell'assegno ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbiti con il passaggio nella posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.

ART. 68 - Progressione economica per sviluppo professionale

  1. La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell' allegata Tabella B.
  2. La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996. L'incidenza percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per posizioni stipendiali, ivi compresa l'anticipazione della posizione superiore, sarà corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto del D.P.R. n. 399 del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto D.P.R.

Art. 69 - Indennità di funzioni superiori e di reggenza

  1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
  2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.

ART. 70 - Ore eccedenti

  1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 41, comma 3, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.
  2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.
  3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dal biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
  4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.

Retribuzione accessoria

ART. 71 - Fondo per il miglioramento dell' offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive- (Disapplicato)

  1. Allo scopo di arricchire e qualificare l' offerta formativa del sistema scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un Fondo alimentato:

·         

    • dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui all' art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987 ;
    • dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
    • dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;
    • dall' importo di £ 220 miliardi annui, stabilito dal presente contratto.
  1. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:
  2.  
    1. a livello di Ministero della Pubblica Istruzione è attribuito il 2 % del Fondo, per l' attivazione di progetti di interesse nazionale, per l'assegnazione diretta al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni per l'attribuzione delle indennità di lavoro notturno e festivo e per l'indennità di trilinguismo e di bilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni di legge;
    2. a livello dei Provveditorati agli studi è attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da distribuire ai Provveditorati medesimi sulla base della popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti di interesse anche provinciale.
      Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alla predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e vanno confermati in caso di risultati positivi. La distribuzione delle risorse di cui al presente punto tra i Provveditorati è operata in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse attribuite a ciascun Provveditorato tra gli istituti nella provincia è operata in sede di contrattazione decentrata a livello locale, assicurando una valutazione ed una selezione da parte di un apposito Comitato tecnico scientifico.
      A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità di direzione e di amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76; la spesa per l'indennità di direzione non può superare il 5% dello stanziamento complessivo del fondo di cui al precedente comma 1.
    3. a livello dei singoli Istituti è attribuito complessivamente l'83% del Fondo, destinato al tempestivo finanziamento del progetto di Istituto e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
    4.  
      1. numero degli allievi nell' istituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali di lezione previsto dall' ordinamento per le singole classi interessate, in ragione di L. 1.000 per allievo per ore settimanali;
      2. numero dei dipendenti statali del comparto scuola in servizio nell' istituzione scolastica sulla base della dotazione organica di istituto, in ragione di L. 240.000 per addetto.

La ripartizione delle risorse a ciascun istituto viene effettuata in ragione del 50 % per ciascuno dei predetti parametri. Gli importi relativi a ciascuno dei parametri predetti sono definiti nell' allegata tabella C per l'anno finanziario 1996. Per gli anni successivi, entro il mese di giugno dell'anno precedente, la tabella verrà aggiornata sulla base delle variazioni dei dati relativi ai parametri predetti. L' assegnazione delle risorse è finalizzata a retribuire le prestazioni e gli incarichi di cui al successivo art. 72.

    1. I risultati raggiunti dall' Amministrazione scolastica in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell' offerta formativa, mediante l'impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell'art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994. L'attività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all' ARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione scolastica.
    2. In via transitoria, il piano delle attività per l' anno scolastico 1995-1996 viene predisposto dai singoli istituti utilizzando le disponibilità residue per il 1995, in aggiunta agli otto dodicesimi delle disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente articolo per l'anno 1996.

ART. 72 - Fondo di istituto- (Disapplicato)

    1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia le indennità di cui all'art. 73, sia i compensi per il personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.
    2. Nell' ambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attività del personale, sono individuati gli incarichi e le attività da finanziare con le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma , ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi.
      L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti.
      Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto.
      Sulla base dell'informazione, qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui all'art. 6, possono far ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art.16, al fine di evitare la formazione di contenzioso.
    3. Le misure dei compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica dell' effettivo svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate Tabelle D, D1, D2.
    4. L'erogazione dei compensi dovrà essere collegata all'indicazione degli elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente art. 71, comma 3.

ART. 73 - Indennità- (Disapplicato)

5.       Sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:

      1. indennità di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
      2. indennità di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
      3. indennità di lavoro notturno/festivo - di cui alla tabella E1 - per il personale dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. a);
      4. indennità di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabelle E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui all'art. 71, comma 2, lett. a).

6.       La misura delle singole indennità è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall' allegata Tabella E , ed è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio.

7.       All'atto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lett. c) e d).

8.       In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità, previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di formazione.


ART. 74 - Criteri di determinazione delle indennità - (Disapplicato)

9.       L'indennità di direzione viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità dell'istituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.

10.    La dimensione viene valutata, prescindendo dall'ordine scolastco e dalla tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., addetto all'istituzione scolastica, quale risulta dall'organico. A tal fine le unità di personale docente che prestino servizio in più scuole vanno conteggiate nell'organico della sola scuola di titolarità.

11.    Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il criterio di cui al comma precedente viene integrato aumentando l'organico relativo al personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle unità di personale statale, sempre con arrotondamento all'unità inferiore:

·        istituti nautici più 35%

·        istituti tecnici commerciali e per geometri più 30%

·        licei scientifici più 20%

·        istituti magistrali più 15%

·        circoli didattici più 10%

  1.  
    1. Per le istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 17, comma 3, site nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui al comma stesso.
    2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto alla istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di fatto, maggiorato del 30%.
    3. La valutabilità della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
    4. La complessità viene valutata in relazione alle caratteristiche, alla struttura ed alle attività presenti in ciascuna istituzione scolastica, la valutabilità della complessità è parimenti esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
    5. Identici criteri vengono applicati per la determinazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e al personale responsabile amministrativo.
    6. Entro il 30 novembre 1995, con separato accordo nazionale decentrato, verranno individuati i criteri di determinazione dell'indennità di direzione e di quella di amministrazione per il personale direttivo e responsabile amministrativo in servizio presso gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

ART. 75 - Indennità di direzione- (Disapplicato)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL .
    2. L'indennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, nonché ai Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie.
    3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto.
      Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

ART. 76 - Indennità di amministrazione- (Disapplicato)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di amministrazione. Le misure dell'indennità di amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
    2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.

ART. 77 - Compensi per la qualità della prestazione - (Disapplicato)

    1. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali del personale appartenente alle diverse categorie del comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 1996 - 1997 verranno corrisposti compensi annuali individuali legati a specifiche competenze professionali previste per il profilo ed alla qualità della prestazione.
    2. Con successivo accordo, da definire contestualmente all'accordo economico per il biennio 1996 - 1997, saranno disciplinati:
    3.  
      1. quantità e tipologie dei destinatari;
      2. ammontare dei compensi.
      3. organi, procedure, criteri e parametri della valutazione, tenendo conto di quanto previsto dalla Carta dei servizi della scuola.

Le attività svolte e i parametri della valutazione potranno costituire elementi per l'attribuzione dell'anticipazione della posizione stipendiale superiore.


ART. 78 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

    1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art.10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.

Norme transitorie e finali

ART. 79 - Rinvio ad accordo successivo

  1. Con successivo accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità applicative rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL.
  2. L' accordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL.

ART. 80 - Norme transitorie

  1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
  2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 58, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 1O gennaio 1957, n. 3.
  3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli articoli previsti dal Capo II della Parte II del presente CCNL non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
  4. Ai fini della determinazione dei compensi alle attività previste dagli artt. 71 e 72 e delle indennità previste dagli artt. 74 e 75, da corrispondere fino al 31/12/95, sono confermati le misure e i criteri definiti dal DM n. 6 del 4.1.1995.

ART. 81 - Norme finali

  1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
  2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 novembre 1995.
  3. Le integrazioni al presente contratto derivanti dal precedente comma 2 , nonché dall' accordo di cui al precedente art. 79, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.

ART. 82 - Disapplicazioni

  1. Dalla data di stipulazione del presente contratto sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le seguenti disposizioni, salvo quelle la cui disapplicazione richiede preventivamente la definizione di successivi accordi secondo quanto previsto nelle specifiche norme contrattuali:

·         

    • con riferimento all'art. 1 (Campo di aplicazione) : art. 2, comma unico, del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 4 (Procedure per la contrattazione decentrata): artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 209 del 1987, art. 23 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 5 ( Livelli di contrattazione ): artt. 13, 15 e 20 del D.P.R. n. 209 del 1987;
    • con riferimento all'articolo 6 ( Composizione delle delegazioni) : art. 14 del D.P.R. n. 209 del 1987;
    • con riferimento all'articolo 7 ( Informazione ): artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 8 (Esame): art. 20 D.P.R. n. 209 del 1987, art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 10 ( Pari opportunità ): art. 16 D.P.R. 395 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 12 ( Forme di partecipazione ): art. 146, comma 1, lettera 'd' e parte successiva, e comma 2 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 20 D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 13 ( Assemblee): art. 60, commi dall'1 al 10, del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 30 D.P.R. n. 209 del 1987; art. 29 D.P.R. n. 399 del 1988, art. 11 del D.P.R. n. 395 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 14 ( Rappresentanze sindacali ): art. 25 della legge n. 93 del 1983;
    • con riferimento all'articolo 17 ( Interpretazione dei contratti ): art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 44 del 1990; art. 21, lettera 'b', del D.P.R. n.13 del 1986;
    • con riferimento all'articolo 18 ( Contratto individuale ): art. 12 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 10 del DPCM 10 giugno 1986; art. 17 del D.P.R. n. 487 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 19 ( Ferie): art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1988; art. 25 del D.P.R. n. 399 del 1988 ; art. 449 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 20 (Festività): art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1988; art. 24 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 449 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 21 (Permessi retribuiti): artt. 450, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. n. 451, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 563 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 22 (Permessi brevi): art. 18 del D.P.R. n. 209 del 1987;
    • con riferimento all'articolo 23 ( Assenze per malattia): art. 450, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 451, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 452, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 458, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; artt. 514, 563, 564, 579 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 25 ( Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato): art. 3, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 526, comma 3, artt. 529, 530, 532, 533, 588 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 26 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio): art. 68, comma 7, del D.P.R. n. 3 del 1957;
    • con riferimento all'art. 28 ( Formazione): art. 26 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 34 (Orario di lavoro): art. 14, comma 14 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 37 (Mobilità dei capi di istituto): art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 463, commi 2, 3, 4, artt. 464, 465, art. 467, commi 3, 4, 5, artt. 471, 472, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 39 ( Progetto di istituto): art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 40 (Obblighi di lavoro): art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 41 (Attività di insegnamento): art. 88, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 14, commi 4-6, del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 131 e 491 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 41, comma 3 (Completamento orario di insegnamento): art. 14, comma 7 - I° periodo - del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 41, comma 6 (Mensa): art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 209 del 1987;
    • con riferimento all'articolo 42, comma 1 (Attività funzionali all'insegnamento): art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 42, comma 3 (Monte ore): art. 12, commi 5, 6, 8, del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 16 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'art. 42, comma 5 ( Vigilanza): art. 350 del R.D. n. 1297 del 1928; art. 39 del R.D. n. 965 del 1924;
    • con riferimento all'articolo 44 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile): art. 450, comma 4, del D.Lgs.n. 297 del 1994;
    • con riferimento agli articoli 46 e 52 ( Rapporto di lavoro a tempo parziale ): art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 15 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 1, commi 1 e 3, artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM n. 117 del 1989;
    • con riferimento all'articolo 48 ( Mobilità del personale docente): art. 2, comma 1, del D.L.n. 576 del 16/4/ 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 463, commi 2, 3, 4, artt. 464, 465, art. 467, commi 3, 4, 5, artt. 471, 472, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 49 ( Area e funzioni del personale ATA): art. 2, lett. a), del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 543 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 51, comma 2 ( Profili professionali del personale ATA): D.P.R. n. 588 del 1985; art. 67 del D.P.R. n. 494 del 1987; artt. 545, 546, 547 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 4, comma 12, del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 55 (Mobilità e trasferimenti del personale ATA): artt. 566, 567, 568 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 20 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento agli articoli 58, 59, 60, 61, 62 ( Disciplina ): artt. 576 e 578 D.Lgs. 297 del 1994;
    • con riferimento all'articolo 63 ( Struttura della retribuzione): art. 5 del D.P.R. n. 209 del 1987; artt. 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 66 (Attribuzione del nuovo trattamento economico): art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 4 commi 1 e 2, del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 68 (Progressione economica): art. 3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 69 ( Indennità di funzioni superiori e reggenza): art. 2, D.P.R. n. 207 del 1987; art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 29 della Legge n. 734 del 1973;
    • con riferimento agli articoli 71 e 72 ( Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e Fondo di istituto): art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
    • con riferimento all'articolo 75 (Indennità di direzione ): art. 7 del D.P.R. n. 209 del 1987 e art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 399 del 1988;
    • con riferimento all'articolo 76 ( Indennità di amministrazione): art. 10, comma 2 del D.P.R. 399 del 1988.
  1. Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto.

 

Tabella I

REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.

  • Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie):
  1. diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime; titoli equipollenti.

  • Responsabile amministrativo:
  1. diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
  2. diploma di analista contabile; diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.

I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:

·         

    • diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
    • corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore.
    • diploma universitario relativo a corsi specifici.
    • In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valida la laurea o diploma universitario specifico (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).

·  ·  In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea o diploma universitario, anche in discipline non specifiche.


  • Assistente amministrativo:

a. diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende);

b. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso di tale ultimo attestato è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.


  • Assistente tecnico:
  1. diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
  2. diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
  3. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.

·  In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.


  • Cuoco:
  1. diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
  2. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.

  • Infermiere:
  1. diploma di infermiere professionale.

  • Collaboratore scolastico:
  1. diploma di scuola media.

  • Aiutante cuoco:
  1. diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
  2. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.

  • Guardarobiere:
  1. diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
  2. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L.845 del 1978.

  • Addetto alle aziende agrarie:
  1. diploma di scuola media.
  2. attestato di qualifica specifica

Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.

 

Tabella II

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL D.P.R. 7 MARZO 1985, N. 588 E I PROFILI PROFESSIONALI COSI' COME MODIFICATI, ISTITUITI, SOSTITUITI O SOPPRESSI DAL PRESENTE CONTRATTO.

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

  1.  

PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85

 

PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL

1. Direttore Amm.vo dei Conservatori Accademie

Modificato

I/1. Direttore Amm.vo presso Accademie Conservatori

2. Coordinatore Amm.vo

Sostituito

II/1. Responsabile Amm.vo

3. Coordinatore Amm.vo dei Conservatori e Accademie

Soppresso

II/1. Responsabile Amm.vo

4. Collaboratore Amm.vo

Sostituito

III/1. Assistente Amm.vo

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI TECNICI

  1.  

PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85

 

PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL

5. Collaboratore Tecnico

Sostituito

III/2. Assistente tecnico

6. Cuoco

Modificato

III/3. Cuoco

7. Infermiere

Modificato

III/4. Infermiere

 

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85

 

PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL

8. Ausiliario

Sostituito

IV/1. Collaboratore scolastico

9. Aiuto Cuoco

Modificato

IV/2. Collaboratore Scolastico Tecnico (aiutante cuoco)

10. Guardarobiere

Modificato

IV/3. Collaboratore Scolastico Tecnico (guardarobiere)

11. Nuova Figura

Istituito

IV/4. Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto Aziende Agrarie)

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