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DIRETTIVA n. 36

Roma 7 aprile 2003

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4 comma 1 lettera b);
VISTA La Legge 27 dicembre 2002, n.289 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n.290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 e il bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2002, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2003;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.11 della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347 e 1 dicembre 1999, recanti norme di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l'art.12, che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla base della contrattazione integrativa a livello nazionale;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998 - 2001, sottoscritto in data 31 agosto 1999, ed in particolare l'articolo 10 che fissa i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale scolastico che opera all'estero, sottoscritto l'8 maggio 2001, ed in particolare l'art. 6;
VISTO il contratto integrativo annuale siglato in data 18 marzo 2003, concernente la formazione e l'aggiornamento del personale docente e A.T.A. per l'esercizio finanziario 2003;
VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n.440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;
VISTA la Legge 10.3.2000 n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003 - prot.n. 231/MR del 14 gennaio 2003;
VISTA la Direttiva n. 70 del 17.6.2002 concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento del personale docente;
CONSIDERATO che in data 12 marzo 2003 il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
CONSIDERATA l'importanza che riveste l'attività di formazione in servizio come strumento per l'incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale docente e A.T.A. anche in relazione all'attuazione degli istituti contrattuali in materia;
RITENUTO che nell'attuale fase di progressivo consolidamento del processo di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo e dei processi innovativi e di riforma l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente e A.T.A. rappresentano un insostituibile sostegno all'innovazione in corso e un investimento essenziale per elevare la qualità del sistema istruzione;
RITENUTO che le disposizioni della direttiva devono fornire linee di indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico e coerente, le scuole dell'autonomia, gli uffici scolastici regionali e l'amministrazione centrale;

emana la seguente

DIRETTIVA


Art.1 Campo di applicazione e criteri generali.

La presente direttiva definisce, sulla base del contratto integrativo nazionale stipulato in data 18 marzo 2003, gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per l'a.s. 2003/2004, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione, il ruolo dei diversi livelli (Scuole, Uffici scolastici regionali, Amministrazione centrale) nel perseguimento degli obiettivi formativi di sistema.
Essa si iscrive nel quadro delle direttrici europee in materia di formazione in ingresso ed in servizio e fa propri gli obiettivi della Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione del Ministero (14 gennaio 2003), tesa a promuovere lo sviluppo professionale del personale della scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, nonché a sostegno dei processi di innovazione e di riforma.
Per realizzare la massima coerenza e sinergia nella fase di radicale trasformazione delle scuole verso l'autonomia e verso il miglioramento dell'offerta formativa, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle scuole paritarie.

Art. 2 Risorse finanziarie
Le risorse complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal bilancio, e tenendo conto dell'accantonamento di € 1.500.000,00 (per € 1.200.000,00 accantonati sui fondi assegnati agli Uffici scolastici regionali - successiva lettera a- e per € 300.000,00 accantonati sui fondi assegnati sul cap. 1227 al Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione -successiva lettera b-) per i dirigenti scolastici, corrispondono a € 32. 556.519,00 di cui:

a.      € 28.239.519,00 già iscritti nei rispettivi capitoli degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.749,00 destinati ai docenti di sostegno;

b.      € 2.454.000,00 iscritti nel cap. 1227 del Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione quale fondo per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola;

c.      € 1.863.000,00 di cui al cap. 1751 del Servizio Affari Economici quale fondo per l'integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale.

Con apposita direttiva si provvederà ad integrare le risorse disponibili per la formazione, di cui alla precedente lettera a), con gli eventuali stanziamenti provenienti dalla legge 440/97.
Le risorse sono così ripartite:

1.      € 28.239.519,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.749,00, destinati ai docenti di sostegno, vengono attribuiti globalmente alle iniziative di formazione decise dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali secondo i criteri di ripartizione fissati con la contrattazione regionale. Nell'ambito di tale ripartizione va altresì prevista la destinazione di finanziamenti specifici per il personale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria impegnato nella fase di avvio della riforma.

2.      € 2.454.000,00 destinati agli interventi finalizzati a livello nazionale di cui al successivo art. 3, lettera B.

3.      La disponibilità di cui al capitolo 1751 di € 1.863.000,00 (fondo per l'integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale) va ad aggiungersi ai finanziamenti già assegnati agli Uffici Scolastici Regionali quale ristoro dei finanziamenti accantonati, a livello territoriale, per la formazione dei dirigenti scolastici (€ 1.200.000,00) nonché, per la parte residua (€ 663.000,00), per ulteriori iniziative di formazione secondo le priorità fissate dalla presente direttiva.

 

In sede di contrattazione integrativa regionale è definita la quota del fondo a disposizione degli Uffici scolastici regionali, per un importo non inferiore al 10 % dello stanziamento totale, ai sensi dell'art. 10 del CCNI 31 agosto 99.

Art. 3 Obiettivi formativi prioritari
Per l'anno scolastico 2003/2004 gli obiettivi formativi prioritari sono recepiti dagli articoli 2, 3 e 4 del Contratto collettivo integrativo annuale, citato in premessa, secondo la seguente articolazione:

A- Interventi a livello territoriale
Le risorse destinate alle istituzioni scolastiche sono finalizzate, tenendo conto del quadro delle riforme in atto, ai bisogni individuati nel piano dell'offerta formativa e costituisce uno strumento essenziale per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente e del personale ATA, da inserire nel piano annuale, previsto dall'art. 13 del CCNI 31 agosto 1999, teso a sostenere la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia e, per quanto riguarda il personale ATA, nel piano delle attività di cui all'art. 52, comma 10 del CCNI. Per la realizzazione delle iniziative di formazione si terrà conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo. I finanziamenti assegnati alle istituzioni scolastiche possono essere utilizzati per finanziare attività di autoaggiornamento già deliberate secondo quanto definito dalla Direttiva n. 70 del 17.6.2002.
Per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dovranno essere utilizzati parametri oggettivi, definiti in contrattazione decentrata regionale, che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio. In tale sede si potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole e, all'interno di esse, quelle che svolgono ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi. La quota del fondo destinata dagli Uffici scolastici regionali è finalizzata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dall'art. 4 del citato contratto integrativo annuale sottoscritto il 18 marzo 2003, nonché a consentire lo svolgimento di autonome azioni, secondo l'ambito di competenza, in relazione alle medesime finalità.
Per il personale A.T.A. si promuoverà un'attività di formazione adeguata alla differenziazione delle diverse funzioni previste dall'autonomia scolastica, dalle esigenze derivanti dal riordino dell'Amministrazione e dalla attuazione degli istituti contrattuali. In sede di contrattazione regionale saranno definite le priorità di intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse da destinare al personale ATA con riferimento anche alle attività di formazione in presenza promosse nell'ambito delle azioni nazionali.

B- Interventi finalizzati a livello nazionale
Le risorse a livello centrale, di cui al capitolo 1227, saranno destinate prioritariamente, a norma dell'art.4 del contratto integrativo annuale firmato il 18 marzo 2003, all'attuazione degli obblighi contrattuali e alle priorità indicate nella tabella b) allegata alla Direttiva 74/2002 che, ad ogni buon fine, si elencano di seguito:

Art. 4 Collaborazioni

Gli interventi formativi saranno realizzati sulla base delle nuove relazioni tra i diversi soggetti istituzionali nell'ottica del decentramento istituzionale, con la collaborazione di Università, Enti di Ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI, Soggetti e Associazioni accreditati e qualificati, singole scuole o reti di scuole.
L'elaborazione dei contenuti della formazione dovrà assicurare la qualità e la pertinenza con le funzioni del personale, da verificare anche attraverso specifiche azioni di monitoraggio.
A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

Allegati
Tabella riassuntiva dei finanziamenti

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