Contratto
integrativo annuale
concernente la formazione e l’aggiornamento
del personale docente e ATA per l’esercizio finanziario 2003
L’anno 2003, il giorno 18 del
mese di marzo, presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (di seguito indicato Ministero),
in sede di contrattazione integrativa nazionale tra le delegazioni
di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. 26.11.2001, prot.
n. 3743, e la delegazione sindacale composta ai sensi dell’art. 9
del C.C.N.L. del 26 maggio 1999
premesso che:
1.
l’autonomia scolastica e i
processi innovativi e di riforma in atto richiedono un
arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale
docente ed ATA con azioni di formazione in servizio mirate e
differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici;
2.
la promozione e lo
sviluppo della professionalità del personale docente ed ATA deve
muovere dalla consapevolezza della capacità della scuola di essere
fonte di conoscenza e di acquisizione di competenze nonché di
riflessione su se stessa: vanno pertanto privilegiati interventi
formativi che non si risolvano unicamente in opportunità
trasmissive ma siano articolati secondo i bisogni reali del
personale;
3.
la programmazione e la
concreta gestione dell’attività di formazione, nell’ambito degli
obiettivi formativi definiti come prioritari dall’annuale
direttiva ministeriale (art. 12 CCNL del 26.5.1999), avviene a
livello regionale lasciando all’Amministrazione Centrale, oltre ai
compiti di indirizzo, la competenza in materia di promozione,
ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e
aggiornamento del personale della scuola;
4.
l’art. 2 del CCNL del
15.3.2001, individua il livello regionale dell’Amministrazione
scolastica come livello di contrattazione integrativa decentrata;
5.
il decreto 31 dicembre
2002 (ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2003), pubblicato nella G.U. del 31.12.2002, n. 243,
prevede, conseguentemente, l’assegnazione negli appositi capitoli
degli Uffici Scolastici Regionali degli stanziamenti per la
formazione per un ammontare complessivamente corrispondente a
quello dello scorso anno;
6.
appare pertanto urgente
consentire, attraverso l’emanazione della direttiva nazionale di
cui all’art. 12 del CCNL del 26 maggio 1999, l’avvio delle
contrattazioni regionali e delle conseguenti attività di
formazione, considerati a tal fine anche i vincoli previsti
dall’art. 10 del CCNI del 31 agosto 1999 - secondo cui le risorse
da destinare alle scuole in rapporto al numero degli addetti, non
possono comunque essere inferiori al 50% delle disponibilità
finanziarie - e dell’art. 12, comma 2 del CCNL 1999, che vincola
alla medesima destinazione le risorse per la formazione non spese
nell’esercizio finanziario precedente;
7.
ai sensi dell’art. 21
comma 17 della legge 15.3.1997, n. 59, rientrano tra i
finanziamenti del personale della scuola anche le iniziative
destinate alla formazione dei Dirigenti scolastici, confermando le
risorse finanziarie definite dalla Direttiva 87/2002;
8.
al fine di consentire con
una prospettiva pluriennale l’effettivo svolgimento, monitoraggio
e verifica delle azioni intraprese, appare opportuno confermare
gli obiettivi formativi prioritari già fissati dalla direttiva n.
74 del 27/6/2002, accentuando, tuttavia, tra le priorità quelle
relative al processo di riforma ordinamentale in atto;
le parti
concordano
Art. 1 -
Disponibilità delle risorse
Le risorse complessive allo stato
disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal
bilancio, e tenendo conto dell’accantonamento di Euro 1.500.000
per i dirigenti scolastici, corrispondono a Euro 32.556.519,00
di cui:
a)
Euro 28.239.519,00
già iscritti nei rispettivi capitoli degli Uffici scolastici
regionali, di cui Euro 2.345.749,00 destinati ai
docenti di sostegno;
b)
Euro 2.454.000,00
iscritti nel cap. 1227 del Dipartimento per lo Sviluppo
dell’Istruzione quale fondo per l’aggiornamento e la formazione
del personale della scuola;
c)
Euro 1.863.000,00
di cui al cap. 1751 del Servizio Affari Economici quale fondo per
l’integrazione per le spese di formazione e aggiornamento del
personale.
Le risorse disponibili saranno
successivamente integrate dagli eventuali stanziamenti per la
formazione previsti dalla legge n. 440/97 secondo le modalità di
cui alla relativa direttiva in corso di elaborazione.
Art. 2 -
Ripartizione delle risorse
Le risorse sono così ripartite:
Euro 28.239.519,00
già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici
regionali, di cui Euro 2.345.749,00, destinati ai
docenti di sostegno, vengono attribuiti globalmente alle
iniziative di formazione decise dalle istituzioni scolastiche,
anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali
secondo i criteri di ripartizione fissati con la contrattazione
regionale. Va altresì prevista la destinazione di finanziamenti
specifici per il personale della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria impegnato nella fase di avvio della riforma.
La disponibilità di cui al
capitolo 1751 (fondo per l’integrazione delle spese di formazione
e aggiornamento del personale) va ad aggiungersi ai finanziamenti
già assegnati agli Uffici scolastici regionali.
Art. 3 -
Interventi al livello territoriale
La quota del fondo destinata alle
istituzioni scolastiche è finalizzata, tenendo conto del quadro
delle riforme in atto, ai bisogni individuati nel piano
dell’offerta formativa e costituisce uno strumento essenziale per
la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente ed
ATA, da inserire nel piano annuale, previsto dall’art. 13 del CCNI
31 agosto 1999, sotteso a sostenere la specifica identità di
ciascuna scuola dell’autonomia. I finanziamenti assegnati alle
istituzioni scolastiche possono essere utilizzati per finanziare
attività di autoaggiornamento già deliberate, secondo quanto
definito dalla Direttiva n. 70 del 17.6.2002.
La quota del fondo destinata agli
Uffici scolastici regionali è finalizzata, prioritariamente, a
concorrere alle azioni previste dall’art. 4 del presente
contratto, nonché a consentire lo svolgimento di autonome azioni,
secondo l’ambito di competenza, in relazione alle medesime
finalità.
In sede di contrattazione
integrativa regionale saranno definite le priorità d’intervento a
livello territoriale e la ripartizione delle risorse da destinare
al personale ATA.
Art. 4 -
Interventi finalizzati a livello nazionale
Le risorse a livello centrale, di
cui al capitolo 1227, saranno destinate prioritariamente
all’attuazione degli obblighi contrattuali, alle priorità definite
dall’art. 3 del CCNI sulla formazione del 9 maggio 2002, di cui
alla Direttiva 74/2002.
Art. 5 -
Collaborazioni
Gli interventi formativi saranno
realizzati sulla base delle nuove relazioni tra i diversi soggetti
istituzionali nell’ottica del decentramento istituzionale, con la
collaborazione di Università, Enti di Ricerca, IRRE, INDIRE,
INVALSI, Soggetti e Associazioni accreditati e qualificati,
singole scuole o reti di scuole.
Art. 6 -
Confronto
L’Amministrazione si impegna a
realizzare momenti successivi di confronto su modalità e tempi di
attuazione delle azioni formative, di livello nazionale, del
presente contratto.
Art. 7 -
Impegno all’emanazione della Direttiva
Sulla base dei contenuti degli
articoli precedenti il Ministero si impegna ad emanare, entro 60
giorni dalla firma della presente contrattazione, la relativa
Direttiva.
Le parti firmatarie: Delegazione
di parte pubblica
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL
Scuola - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS
Le OO.SS. firmatarie
pur in presenza della dichiarazione di sciopero generale del
personale della scuola per il giorno 24 p.v., procedono alla
sottoscrizione del presente CCNI per rendere possibile il
rapido utilizzo delle risorse, avviare immediatamente la
contrattazione regionale e consentire alle istituzioni
scolastiche di programmare in tempi congrui le attività di
aggiornamento.
Le OO.SS. rivendicano
lo stanziamento di ulteriori specifici finanziamenti per
l’attività di formazione del personale in conseguenza della
approvazione della legge di riforma degli ordinamenti
scolastici.
|
|