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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Ferie

(art.13 CCNL)

Ha diritto:
a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi.
b) Personale con almeno tre anni di servizio 32 giorni lavorativi.
Si maturano con il servizio attivo, ma anche con i permessi retribuiti e con l’assenza per malattia, ma non con l’aspettativa per motivi di famiglia.
Retribuzione:
100%, escluse indennità per lavoro aggiuntivo o straordinario.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
Il periodo è utile a tutti gli effetti, tranne che ai fini del periodo di prova.
Fruizione
Le ferie sono fruibili nel corso di ciascun anno scolastico.

A) Fruizione personale docente

a) Durante la sospensione delle attività scolastiche.
b) 6 giorni nell’anno scolastico, purché senza oneri per lo Stato.
In caso di non fruizione:
Recupero nell’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

B) Fruizione personale ATA

In più periodi durante l’anno scolastico, secondo turni che garantiscono a chi lo chiede un periodo di almeno 15 giorni continuativi nei mesi di luglio/agosto.
Se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali, i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati per ciascun giorno 1,2.
In caso di non fruizione:
Recupero nell’anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile.

Situazioni particolari:
Sono sospese per malattia di almeno tre giorni.
Se non fruite, per documentate esigenze di servizio, devono essere retribuite.

Festività soppresse

(art. 14 CCNL)

Quattro giorni in giornate lavorative. Non possono essere rinviate all’anno scolastico successivo. I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Si maturano in base agli stessi criteri delle ferie e non possono essere rinviate all’anno scolastico successivo.
E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Retribuzione:
100% dello stipendio.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
Il periodo è utile a tutti gli effetti, tranne che ai fini del periodo di prova.
Permessi Retribuiti

(art.15 CCNL)

Concorso ed esami: 8 giorni per anno scolastico (compreso il viaggio)
Lutto per: 1. Coniuge; 2.Parenti fino al 2° grado; 3. soggetto componente la famiglia anagrafica; 4.affini di 1° grado
3 giorni per evento, anche non consecutivi.
Matrimonio: 15 giorni consecutivi. Il congedo per matrimonio non è strettamente legato all'evento e può essere fruito in base alle esigenze dell'interessata/o (chiarimento ARAN Prot.sc 2/7944 del 19.11.03).
Motivi personali e familiari: 3 giorni.
Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato, anche al rientro.
I docenti, per gli stessi motivi e con la stessa procedura possono utilizzare i 6 giorni di ferie fruibili durante il periodo di lezione. In tal caso la concessione dei 6 giorni non è condizionata dalla sostituibilità senza oneri per lo Stato.
Retribuzione:
100% dello stipendio.
Concessione:
Non richiede valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Chi è interessato deve presentare domanda al D.S. che non può rifiutare il permesso anche se motivato da esigenze di servizio.
Effetti:
Il periodo è utile a tutti gli effetti, tranne che ai fini del periodo di prova.
Permessi Brevi

(Art.16 CCNL)

I permessi brevi hanno lo scopo di soddisfare le esigenze personali di breve durata nel corso dell’orario di lavoro.
Possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e ai docenti fino ad un massimo di 2 ore giornaliere. Per questi, inoltre, la concessione è anche condizionata alla possibilità della sostituzione nelle classi con personale in servizio, cioè senza oneri a carico dello stato.
Nel corso dell’anno scolastico non possono superare l’orario settimanale di servizio (36 ore per gli Ata e l’orario per le attività di insegnamento per i docenti).
I dipendenti che fruiscono dei permessi brevi sono tenuti a recuperare le ore di assenza fruite entro i 2 mesi successivi. L’amministrazione trattiene la retribuzione per le ore di permesso non recuperate per motivi imputabili al dipendente.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Formazione

(Art.62 CCNL)

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche
Assenze per malattia

(Art.17 CCNL)

Limite 18 mesi nel triennio anteriore al periodo dell’ultima malattia.
Retribuzione
9 mesi al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, nei giorni di ricovero, di day hospital e di terapia, spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo e le assenze non rientrano nel limite massimo dei 18 mesi.
Ulteriore periodo
18 mesi in casi particolarmente gravi senza retribuzione.
Come comportarsi in caso di malattia
In caso di malattia i doveri imposti al dipendente consistono nel:
- comunicare tempestivamente alla scuola l'assenza o la prosecuzione entro l'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno di assenza, precisando l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza conosciuto dall'amministrazione;
- recapitare o spedire a mezzo di raccomandata, salvo comprovato impedimento, il certificato medico (attestante la malattia entro i 5 giorni successivi all'inizio o alla eventuale prosecuzione della stessa). Qualora tale termine scada in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
- osservare la reperibilità domiciliare in ciascun giorno di malattia, anche se domenicale o festivo durante le fasce orarie, ossia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- comunicare, preventivamente e in tempo utile, diverse fasce di reperibilità se dovute a concomitanti visite mediche, a prestazioni o accertamenti specialistici, o altri giustificati motivi da documentare convenientemente a richiesta della scuola.
L 'amministrazione, a sua volta, può richiedere all'unità sanitaria locale il controllo della malattia sin dal primo giorno e, quindi, anche per un solo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
Qualora il dipendente risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo e sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo.
Aspettativa per motivi familiari e di studio

(Art.18 CCNL;

 art. 69,4 - art.70,1 - art.70,2 - art.70,3 del Dpr 3/57)

Durata massima dell'aspettativa
a) il periodo massimo di un'aspettativa è un anno;
b) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno);
c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni;
d) per motivi particolarmente gravi un ulteriore periodo di 6 mesi.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
L’aspettativa non è utile a nessun effetto. È possibile il riscatto del periodo con prosecuzione volontaria del contributo.
Aspettativa nuova esperienza lavorativa

(Art.18 CCNL)

Il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa per un anno scolastico senza assegni per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
L’aspettativa non è utile a nessun effetto.
Anno sabbatico

(art.26 - co. 14 -legge 448/1998)

I docenti , se hanno superato il periodo di prova, possono usufruire un periodo di aspettativa non retribuita fino a un massimo di 1 anno ogni 10 anni (compreso il primo decennio). La Circ. 96 del 28/3/2000 chiarisce a) che la richiesta è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione e b) che tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento(la fruizione per un periodo inferiore esaurisce il diritto).
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico. È possibile il riscatto del periodo con prosecuzione volontaria del contributo.

Anno sabbatico

per la formazione

(art.5 legge 53/2000)

I lavoratori dipendenti pubblici e privati, con 5 anni di servizio presso la stessa Amministrazione, possono usufruire di un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, allo scopo di conseguire un titolo di studio della scuola dell'obbligo, di 2° grado o diploma universitario o laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico. È consentito chiedere a proprio carico riscatto, versamento dei contributi o prosecuzione volontaria.

Congedi per particolari patologie dei familiari.

art.4 legge n. 53 del 2000

D.M. 21/7/2000 n.278 (G.U. n. 238del 2000)

Per gravi e documentati motivi dei familiari di cui all'art. 433 c.c. (coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto:
- ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
- un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Per gravi motivi si intendono necessità di cura, assistenza, disagio e le patologie elencate nel D.M. 278/2000. Documentazione all'atto della domanda. Concessione entro 10 giorni.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico. È consentito chiedere a proprio carico riscatto, versamento dei contributi o prosecuzione volontaria.

Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

(Art.20 CCNL)

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica.
In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.
Nel caso in cui l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
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