In relazione al quesito in oggetto (NB: permessi per matrimonio e/o lutto) questa Agenzia ritiene che la normativa contrattuale richiamata risulti chiara nel suo significato e palese nella interpretazione letterale e logica.
L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne (nel caso del matrimonio) o differirne (in entrambi i casi) la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento.
Il Presidente, avv. Guido Fantoni