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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Ferie

(art.13 CCNL

art.19 CCNL)

La durata delle ferie, in relazione al servizio prestato nell’anno scolastico, è di:
a) 30 giorni lavorativi nei primi tre anni di servizio;
b) 32 giorni lavorativi dopo tre anni di servizio.
Le ferie sono fruibili nel corso di ciascun anno scolastico. Solo per il personale docente le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno scolastico la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Non sono utili per la maturazione delle ferie i permessi non retribuiti e le assenze facoltative per maternità. Le ferie non possono essere imposte nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le ferie maturate, se non godute durante il periodo d'impiego, sono, a domanda dell’interessato, a fine anno scolastico monetizzate con il compenso sostitutivo.

FestivitA' soppresse

(art.14 CCNL

art.19 CCNL)

Quattro giorni in giornate lavorative. Non possono essere rinviate all’anno scolastico successivo. I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Si maturano in base agli stessi criteri delle ferie e non possono essere rinviate all’anno scolastico successivo.
È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Retribuzione:
100% dello stipendio.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
Il periodo è utile a tutti gli effetti.

Permessi brevi

(art.16 CCNL

art.19 CCNL)

Possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per una durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e ai docenti fino ad un massimo di 2 ore giornaliere. Per questi, inoltre, la concessione è anche condizionata alla possibilità della sostituzione nelle classi con personale in servizio, cioè senza oneri a carico dello stato. Nel corso dell’anno scolastico non possono superare l’orario settimanale di servizio (36 ore per gli Ata e l’orario per le attività di insegnamento per i docenti). I dipendenti che fruiscono dei permessi brevi sono tenuti a recuperare le ore di assenza fruite entro i 2 mesi successivi.
Procedura
1. Domanda al Dirigente Scolastico, con l’indicazione delle ore di lavoro della giornata e quelle per cui si chiede il permesso.
2. Non occorre motivare e documentare la richiesta.
3. Il Dirigente Scolastico può negare e/o ridurre il permesso per esigenze di servizio e per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/90)
Per i docenti vi è l’ulteriore condizione che sia possibile sostituire chi chiede il permesso con docenti in servizio. Non si possono nominare supplenti, ma si possono pagare ore eccedenti.

Permessi

(art.16 CCNL

art.19 CCNL)

A tutto il personale assunto con contratto a tempo determinato sono riconosciuti, in presenza delle situazioni ipotizzate, i seguenti permessi:
a) permessi non retribuiti fino a 8 giorni nell’anno scolastico per: concorsi o esami (compreso i viaggi). Questi permessi interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
b) permessi non retribuiti fino a 6 giorni nell’anno scolastico, particolari motivi personali o familiari. Questi permessi interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
c) permesso retribuito di 3 giorni per lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.Tale periodo è computabile nell’anzianità di servizio e concorre per le ferie;
d) permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio comprensivo del giorno del matrimonio. Tale periodo è computabile nell’anzianità di servizio e concorre per le ferie. Il congedo per matrimonio non è strettamente legato all'evento e può essere fruito in base alle esigenze dell'interessata/o (chiarimento ARAN Prot.sc 2/7944 del 19.11.03). ;
e) permessi previsti per l’assistenza di un parente portatore di grave handicap: 3 giorni al mese retribuiti. Anche in questo caso non si interrompe l’anzianità di servizio e questi giorni contribuiscono alla maturazione delle ferie.
f) permessi retribuiti della durata di 150 ore annue per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio. La domanda per questi permessi deve essere prodotta entro il 15 novembre.

Assenze per malattia

(art.17 CCNL

art.19 CCNL)

 
Personale assunto dal Centro Servizi Amministrativi o dal dirigente scolastico su spezzone vacante)
Tutto il personale assunto dal Centro Servizi Amministrativi in caso di assenza per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in 3 anni scolastici. In ciascun anno scolastico la retribuzione è intera nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, nulla per il restante periodo.
Tutti i periodi di assenza retribuiti al 100% o parzialmente retribuiti sono computabile nell’anzianità di servizio e concorrono alla maturazione delle ferie; quelli senza retribuzione interrompono l’anzianità e non sono validi per la maturazione delle ferie annuali.
Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni.
Personale assunto dal dirigente scolastico su posto coperto da titolare
Nei casi di assenza per malattia il personale assunto dal capo di istituto con contratto individuale di lavoro a tempo determinato ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%.
Tale periodo è computabile nell’anzianità di servizio e concorre alla maturazione delle ferie.
Gravi patologie
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

Permessi retribuiti per decesso o grave infermitA' di familiari

art.4 legge n. 53 del 2000

D.M. 21/7/2000 n.278 (G.U. n. 238del 2000)

Spettano 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
In caso di grave infermità, in alternativa ai permessi a giorni di cui sopra, su iniziativa del lavoratore possono essere concordati per iscritto permessi a ore, ossia diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa con riduzione complessiva dell’orario non inferiore ai 3 giorni suddetti. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
Retribuzione 100%. Validità ad ogni effetto.

Congedi per gravi motivi dei famigliari

art.4 legge n. 53 del 2000

D.M. 21/7/2000 n.278 (G.U. n. 238del 2000)

Nell'ambito di durata della nomina, per gravi e documentati motivi dei familiari di cui all'art. 433 c.c. (coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) spetta un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Per gravi motivi si intendono necessità di cura, assistenza, disagio e le patologie elencate nel D.M. 278/2000. Documentazione all'atto della domanda. Concessione entro 10 giorni.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
Retribuzione nessuna.

Aspettativa per motivi familiari e di studio

(Art.18 CCNL;

 art. 69,4 - art.70,1 - art.70,2 - art.70,3 del Dpr 3/57)

Chi può usufruire dell'aspettativa
a) gli insegnanti di religione di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/88;
b) il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato dal Centro Servizi Amministrativi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato che si trovi al secondo anno di servizio continuativo.
Durata massima dell'aspettativa:
a) il periodo massimo di un'aspettativa è un anno;
b) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno);
c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni;
d) per motivi particolarmente gravi un ulteriore periodo di 6 mesi.
Concessione:
A domanda la competenza è del Dirigente Scolastico.
Effetti:
L’aspettativa non è utile a nessun effetto. È possibile il riscatto del periodo con prosecuzione volontaria del contributo.

Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

(art.20 CCNL)

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.
Nel caso in cui l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
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