Schema di Decreto Legislativo
- Bozza -
Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53
Capo I
Scuola dell’infanzia
Articolo 1
Finalità della scuola dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia, di durata
triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine
e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva
eguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il compromesso dei servizi all’infanzia e
con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione
dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
d’infanzia.
Articolo 2
Accesso alla scuola dell’infanzia
1. Alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Articolo 3
Attività educative
1. L’orario annuale delle attività educative
per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota riservata
alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all’insegnamento della religione cattolica in conformità
all’accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e
relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da
un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti
educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle
richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi
formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività
educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità
con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei
bambini. Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento
didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
3. La scuola dell’infanzia cura la
documentazione relativa al processo educativo e, in particolare,
all’autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la
collaborazione delle famiglie.
CAPO II
Primo ciclo di istruzione
Articolo 4
Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo dell’istruzione è costituito
dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado,
ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata
di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il
diritto-dovere all’istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque
anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della
durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e
in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo d’istruzione si conclude con
l’esame di stato, il cui superamento costituisce titolo di acceso
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale.
Capo III
La scuola primaria
Articolo 5
Finalità
1. La scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e all’alfabetizzazione
nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civili.
Articolo 6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola
primaria le bambine e i bambini che compaiono i sei anni di età
entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della
scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento.
Articolo 7
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del
diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle
norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle
conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di
realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti,
coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la
cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi.
3. Al fine di ampliare e razionalizzare la
scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella
loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
4. Allo scopo di garantire le attività
educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito
l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei
docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d’opera con esperti.
5. L’organizzazione delle attività educative e
didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione
dei piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per
l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del
percorso formativo compiuto dall’allievo degli altri docenti.
6. Il docente con compiti di suturato assicura,
nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in
presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e
le 21 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di
quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa, dispone
l’assegnazione dei docenti alle classi avvedi cura di garantire le
condizioni per la continuità didattica nonché la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le
modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche
sulla base delle scelte delle famiglie, delle disponibilità
strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la
qualità dell’insegnamento-apprendimento.
Articolo 8
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste dai
piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno ala classe
successiva, all’interno del periodo.
3. Il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei
docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti dalla scuola privata
o familiare che compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento un’età non inferiore a quella richiesta per la
classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di
idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e
quinta. La sessione degli esami è unica. Per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo.
Capo IV
Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9
Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle
attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione
sistematica della discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini
e vocazioni degli allievi, favorisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell’unione europea,
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione.
Articolo 10
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del
diritto- dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo
della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche
autonome e all’insegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie, di cui all’articolo 3, comma
1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzione scolastiche, al fine di
realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnanti,
coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli
studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui
scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Al fine di
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende
il tempo eventualmente dedicato alle mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività
educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito
l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnanti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i
quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro
bilanci, contratti di prestazione d’opera con decreti del ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerta con
il ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e
didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fremo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 9 è affidato, anche attraverso la
personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili
degli insegnanti e delle attività educative e didattiche previste
dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre
prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in
possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le
famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento
nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli
alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di
cura delle relazioni con le famiglie e di cura delle
documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con
l’apporto degli altri docenti.
Articolo 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell’anno, per la
valutazione egli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai
docenti responsabili degli insegnanti e delle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base
degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni
scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale
ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio,
valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in
casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe
successiva all’interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di i
grado si conclude con un esame di stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche
per esame di idoneità, la quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo
e il dodicesimo di età e che siano in possesso del titolo di
ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, almeno uno o due anni.
6. All’esame di stato di cui al comma 4 sono
ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro
il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo
anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre
ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da
almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano
ventitre anni di età. Il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei
docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
Capo V
Norme finali e transitorie
Articolo 12
Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico 23003-2004 possono
essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di
sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la
disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la
funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle
stesse condizioni e modalità, per gli anni colastici2004-2005 e
2005-2006 può essere consentita un’ulteriore, graduale
anticipazione, fino al limite temporale di cui all’articolo 2. Il
ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni,
garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui
all’articolo 15.
2. Alla generalizzazione di cui all’articolo 1,
comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei
finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6 della
legge 28 marzo 2003,n.53.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo
1999, n. 275, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico,
didattico ed organizzativo individuato nell’allegato A.
Articolo 13
Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono
essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni
scolastici successivi può essere consentita, con decreto del
ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del
presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la
prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere
dall’anno scolastico2004-2005, la terza, la quarta e la quinta
classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, l’avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di
gradualità. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto presidente della repubblica 8 marzo
1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico,
didattico e organizzativo individuato nell’allegato b, facendo
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale,
individuato nell’allegato d.
Articolo 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è
avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di
primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico
2005-2006 la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno
scolastico 2006-2007 la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all’emanazione delle norme
regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto presidente della
repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria,
l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell’allegato c, facendo riferimento al profilo educativo
culturale e professionale individuato nell'allegato D.
Articolo 15
Norma finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma 2,
dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 13, comma 1,
limitatamente alla scuola statale, determinati nella misura
massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsione di base di
parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del
ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il profilo dello studente al termine del
primo ciclo
|