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Permessi per diritto allo studio

Il personale della Scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato può avvalersi dei permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988; ai fini della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordine pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.

I criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione decentrata regionale. Per la Basilicata è in vigore il Contratto Regionale del 3 ottobre 2002.

Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale.

La domanda, in carta semplice deve essere inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, all'Ufficio Scolastico Provinciale.

I permessi per diritto allo studio decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

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