L'anno 2002, il giorno 3 del mese di ottobre presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, in sede di contrattazione decentrata regionale
tra
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata regionale
e
i rappresentanti della delegazione sindacale composta ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999
VIENE STIPULATO
il presente contratto decentrato concernente i criteri e le modalità di fruizione delle 150 ore di permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Visto l’art.3 del DPR 395/88 che prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art. 4, punto 2 lettera b), del CCNL comparto Scuola 1998/2001;
LE PARTI CONCORDANO
Art.1
Determinazione del contingente
Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è tutto il personale della scuola a tempo indeterminato e determinato, compreso i docenti di religione cattolica. In sede di contrattazione decentrata regionale viene determinato annualmente, in relazione alle dotazioni organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali.
Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore.
Il riparto fra le diverse aree professionali e i diversi profili non sarà necessariamente proporzionale, ma terrà conto dell’attuazione di riforme di settore, degli ordinamenti e dell’innovazione didattica, dell’introduzione di nuovi processi amministrativi e gestionali.
Il Direttore regionale, entro il 15 ottobre, garantisce l’affissione agli albi dell’Ufficio scolastico regionale e dei Centri Servizi Amministrativi del numero complessivo dei permessi da concedere per l’anno scolastico in corso.
Art.2
Presentazione delle domande
La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata:
· per tutto il personale, per il tramite del Capo d'Istituto, al CSA della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza.
Art.3
Formulazione delle domande e documentazione
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, i seguenti dati:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) tipo di corso;
3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4) per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5) per il personale educativo, sede di servizio;
6) per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;
7) per il personale direttivo, la sede di servizio;
8) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo;
9) il possesso dei requisiti di precedenza.
L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4.1.68 n. 15; analogamente la certificazione di iscrizione ai corsi può essere documentata con autocertificazione in attesa che venga esibita la documentazione formale (art.3 legge 15/68).
La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.
Art.4
Modalità di concessione
Il Dirigente Regionale ricevute le domande provvede a formare una graduatoria dei richiedenti distinta secondo i criteri prima indicati, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
1- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
3- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordine pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
4- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
5- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
6- anzianità di ruolo;
7- età.
I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito secondo i criteri prima precisati. A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
Entro il 15 dicembre di ogni anno i provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Dirigente Scolastico della Scuola di servizio degli interessati, sulla base delle autorizzazioni concesse dal Direttore regionale.
Art.5
Durata dei permessi.
I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e sono rinnovabili annualmente con priorità rispetto agli altri richiedenti per tutta la durata del corso prescelto.
Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La fruizione dei permessi è garantita per la partecipazione alle lezioni del corso di studi, per l’attività di preparazione agli esami, per l’attività connessa con la preparazione della tesi di laurea (attività di ricerca, contatti con il relatore).
In conseguenza degli impegni sopra richiamati la fruizione dei permessi deve essere consentita anche con il cumulo in determinati periodi, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all’effettivo orario di servizio non prestato.
Art.6
Certificazione
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali o intermedi sostenuti va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. Mentre per la preparazione agli esami, per l’effettuazione di ricerche e per gli eventuali viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento dell’esame.
I dirigenti scolastici riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l'interessato.
La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.
Art.7
Sostituzione
Per quanto riguarda la sostituzione del personale che hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione.
Art.8
Garanzie per gli aventi titolo
Occorre garantire tutte le possibilità affinché per tutti gli ordini e gradi di scuola e per ogni istituto interessato, il personale che ne ha diritto possa usufruire realmente del diritto allo studio.
Poiché la concessione dei permessi avviene dopo che le scuole hanno deliberato l’organizzazione interna, va previsto il riadattamento della stessa nelle situazioni in cui tale organizzazione non permetterebbe di usufruire dei permessi.
Art. 9
Conciliazione
1. In caso di controversie circa l'applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta da parte del rappresentante sindacale, l'Ufficio Scolastico Regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla convocazione ai sensi dell'art. 2 del CCNL del 26.5.1999.
2. La procedura si concluderà con un verbale d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Art. 10
Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.
La delegazione pubblica Le organizzazioni sindacali
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Art.3
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione;
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2, e3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi o di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
Comunicazione di Servizio del Gabinetto MPI, del 5/2/90, inviata al Provveditore di Torino e per conoscenza a tutti i Provveditori, in cui si precisa che nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del DPR 395/88, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione del personale della scuola. Per quanto attiene alla possibilità di raggruppamento dei permessi orari con eventuale riconduzione a giornate lavorative (si tratterebbe, in sostanza, di un cumulo di permessi) non si ravvisano ostacoli ad una tale iniziativa.
Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta al quesito del Ministero dei Trasporti del 19/10/90, in cui si afferma che la frequenza di un corso non va intesa soltanto come presenza alle lezioni quanto come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso stesso comporta, in essi compresa attività di preparazione all’esame finale. Nel caso specifico della preparazione delle tesi di laurea, la connessa attività di ricerca ed i necessari contatti con il relatore sono, pur essi, elementi che consentono l’ammissibilità ai benefici previsti dalla sopra citata norma (art.3 DPR 395/88), in quanto corrispondenti agli impegni di studio per la conclusione di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto dall’ordinamento pubblico.