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Con la Nota Prot. 15138 del 25 luglio 2007, inviata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, il Ministero fornisce chiarimenti in merito ad alcuni quesiti

ulteriori chiarimenti in merito alle assunzioni a tempo indeterminato

In risposta ad alcuni quesiti sulle assunzioni a tempo indeterminato, il Ministero della Pubblica Istruzione fornisce ulteriori chiarimenti con la nota Prot 15138 del 25 luglio 2007.

1. Le operazione di assegnazione provvisoria del personale già di ruolo vanno effettuate salvaguardando in ciascuna provincia un numero di posti pari al contingente previsto per le nuove assunzioni (art. 7 c. 13 del Ccni 6/6/2007). Dal momento che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate sia sui posti dell’organico di diritto che su quelli di fatto (quindi disponibili fino al 30 giugno per le supplenze), è evidente che anche l’assegnazione della sede di servizio ai neo assunti a tempo indeterminato può essere effettuata indifferentemente tanto sui posti in organico di fatto che di diritto, visto che, come noto, nel primo anno tale sede è solo provvisoria.

2. La nota chiarisce anche che è possibile intervenire sui contingenti di assunzioni stabiliti solo nel caso di indisponibilità dei posti o di graduatorie esaurite. In questi casi, come previsto esplicitamente nelle istruzioni operative (Punti A2 a B7), i posti non assegnati vanno comunque utilizzati su altre graduatorie/profili per garantire il pieno utilizzo delle 60.000 nomine.

3. Inoltre, viene precisato che l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi riservati del personale ATA (30% per i DSGA e 40% per i profili dell’area B), indicata nella precedente nota 14377 del 13 luglio 2007, va effettuata solo in presenza di tali graduatorie e comunque solo per le assunzioni effettuabili, nei limiti percentuali indicati, da tali graduatorie.
Nel caso di assunzioni effettuate dai concorsi riservati si tratterà naturalmente di personale già di ruolo nel profilo inferiore, quindi tali assunzioni andranno recuperate come assunzioni di precari, come prescritto dal DM 56 del 3 Luglio 2007.
In questi casi, quindi, si procederà ad altrettante assunzioni dalla graduatoria dei 24 mesi per gli assistenti e dalle graduatorie dei concorsi ordinari e dalla graduatoria permanente per i DSGA.

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Roma, 26 luglio 2007

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