Delibera CDN della Flc Cgil
del 2 febbraio 2006 sull’attuazione dell’art. 7 del CCNL 2004 - 2005
Il CDN riunito a Roma il 2 febbraio 2006 valuta positivamente le proposte per l’attuazione dell’art. 7 del CCNL del secondo biennio economico 2004-2005 formulate dopo la consultazione delle strutture territoriali.
Con la sottoscrizione definitiva dell’accordo e dell’art. 7 si sono poste le condizioni per l’avvio di un sistema di valorizzazione professionale dei lavoratori ATA come rivendicato dalla FLC Cgil.
Un sistema per la valorizzazione di tutti i lavoratori con il quale, sulla base delle scelte più avanzate da conseguire con il prossimo rinnovo quadriennale, si dovrà realizzare il passaggio ai profili professionali superiori di tutti i lavoratori e il conseguente inquadramento economico. In tale quadro si dovrà realizzare la piena valorizzazione professionale dei lavoratori precari.
Le condizioni concrete per la realizzazione del sistema definito con l’art. 7 vanno contrattate e gestite da subito per dare certezza ai lavoratori del conseguimento dei benefici economici, previsti dell’art. 7, alle scadenze prefissate. Occorre a questo proposito impegnarsi come FLC Cgil per costruire una proposta insieme a tutti gli altri sindacati, da riportare nel confronto aperto con il Miur che individui tempi e modalità precise per la sua realizzazione.
A tale fine il CDN dà mandato alla Segreteria nazionale di procedere ad una intesa unitaria per realizzare con il Miur l’accordo tenendo conto delle seguenti indicazioni.
- L’art. 7 va realizzato mediante un accordo nazionale integrativo per dare certezza ed esigibilità ai diritti dei lavoratori
- L’attribuzione della posizione economica e lo svolgimento delle competenze professionali più complesse previste dall’art. 7 deve decorrere dal 1 settembre 2006.
- La distribuzione delle posizioni economiche in relazione alle risorse stanziate (33 milioni di euro) deve essere proporzionale all’organico ata di ogni provincia.
- Le domande vanno presentate nella provincia di titolarità. La gestione delle domande e delle graduatorie va fatta dai singoli Csa.
- L’accordo deve stabilire tempi e modalità dello svolgimento della formazione prevista ai fini del conseguimento del beneficio economico.
- La formazione deve essere finalizzata al supporto delle competenze da svolgere e caratterizzata da brevi corsi nei quali sia prevalente lo svolgimento di attività in aula con la presenza di esperti; va definito un modello che sia riferimento concreto per la riorganizzazione dell’intero sistema di formazione definito con l’intesa nazionale del luglio 2004.
- La graduatoria permanente per stabilire l’ordine e i tempi di attribuzione del beneficio economico deve essere basata su un sistema di calcolo semplice esclusivamente riferito ai tre criteri indicati dall’art. 7: servizio prestato, titoli di studio posseduti, crediti professionali maturati durante gli anni di servizio a scuola.
- Tra i criteri che stanno alla base della valutazione per l’acquisizione del beneficio economico, all’esperienza professionale acquisita nel tempo (servizio prestato nel profilo di appartenenza) va attribuito un peso maggiore rispetto alla valutazione complessiva degli altri due criteri: titoli di studio e crediti professionali.