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Un'altra sentenza nel merito dell’informazione sugli organici

Un anno fa il Tribunale di Sciacca, sulla base di un ricorso della Cgil Scuola di Agrigento, affrontò il tema della dell’informazione alla RSU sulla formulazione dell’organico d’istituto.
In quel primo provvedimento, che si concluse con la condanna del dirigente per comportamento antisindacale, il Giudice sostenne che, qualora la contrattazione collettiva nazionale e quella integrativa prevedano un obbligo di informare e/o trattare, tale obbligo è violato se risulti il rifiuto o l’inerzia di una parte a fornire le informazioni necessarie, e/o ad avviare la contrattazione.
Il dirigente sostenne che l’organico era stato determinato secondo i criteri fissati nei decreti ministeriali e che comunque l’organico era stato affisso all’albo.

"Informare" in merito alla "determinazione degli organici della scuola" vuol dire infatti qualcosa di più e di diverso dal mero informare in merito alla possibile evoluzione degli organici. Vuol dire portare a conoscenza del sindacato, con comunicazione allo stesso specificamente indirizzata e prima che la relativa determinazione sia stata presa, quali siano le intenzioni dell’istituto in merito all’individuazione dell’area o del settore all’interno del quale operare la riduzione dei posti. Vuol dire, in altre parole, "consultare" il Sindacato affinché allo stesso sia data la possibilità di interloquire ed avanzare proposte utili nel merito della questione emersa.

Ora al ricorso in opposizione del Dirigente il giudice, nel confermare il provvedimento già emesso, entra ulteriormente nel merito e sostiene che:

l’informazione sull’organico non può esaurirsi con la comunicazione del numero totale di alunni e di classi, senza la proposta di formazione che il dirigente intende comunicare al Ministero;
non è ammissibile considerare "informazione" il tabulato che ritorna approvato dal MIUR, in quanto la proposta di formazione delle classi e quella di determinazione dell’organico di scuola sono atti diversi ed entrambi vanno sottoposti ad informazione sindacale;
occorre una valutazione specifica della realtà della singola scuola, che in questo caso aderiva ad una sperimentazione;
anche la conferma del CSA (e non avrebbe potuto essere altrimenti) sul ruolo ricognitivo e non propositivo dell’elaborazione informatica dei dati, supporta la necessità del confronto preventivo con la RSU sugli organici.
Una sentenza importante che amplia la giurisprudenza su un tema che ha una grande valenza per tutto il personale della scuola

Roma, 12/10/2005

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