Organici ATA: l’informazione alle RSU non può essere elusa

La Sentenza che pubblichiamo di seguito riguarda un argomento sul quale non risultano esserci state altre pronunce di merito.
Infatti, nell’ambito dell’informazione da dare al sindacato, ai sensi del CCNL, la questione affrontata dal Tribunale di Sciacca sulla base di un ricorso della Cgil Scuola di Agrigento riguarda la formulazione dell’organico d’istituto del personale ATA.
Il Tribunale nella Sentenza afferma che non è sufficiente obiettare che l’azione della scuola si è limitata ad applicare una disposizione del Ministero per far venir meno l’obbligo a fornire informazione alle RSU.
Il Giudice, a proposito dell’informazione, mette in campo queste parole:
““Informare” in merito alla “determinazione degli organici della scuola” vuol dire infatti qualcosa di più e di diverso dal mero informare in merito alla possibile evoluzione degli organici. Vuol dire portare a conoscenza del sindacato, con comunicazione allo stesso specificamente indirizzata e prima che la relativa determinazione sia stata presa, quali siano le intenzioni dell’istituto in merito all’individuazione dell’area o del settore all’interno del quale operare la riduzione dei posti. Vuol dire, in altre parole, “consultare” il Sindacato affinché allo stesso sia data la possibilità di interloquire ed avanzare proposte utili nel merito della questione emersa.”

Roma, 9 febbraio 2004


Testo sentenza

TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico

Letti gli atti
Visto l’art.28 L.300/1970
A scioglimento delle riserva formulata all’udienza del 26.11.2003


OSSERVA

IN FATTO:

Con ricorso depositato il 10.10.2003, la Segreteria territoriale della CGIL Scuola di Agrigento, (…), esponeva:

- che in data 13.5.2003, la Giunta Esecutiva dell’Istituto (…), riunitasi con precedenza d’urgenza, aveva deliberato la modifica della pianta organica del personale ATA per l’a.s. 2003-2004, precisamente del profilo di assistenti tecnici Area AR 28, riducendo i posti in organico da 2 a uno.
- Che, come conseguenza della riduzione di organico presso la Sezione Agraria, il Dirigente dell’Istituto aveva formulato una graduatoria tra i due assistenti in servizio dell’Area AQ28, (…).
- Che il tutto era avvenuto senza preventivo avvio delle operazioni di informazione e consultazione sindacale, e dunque in violazione del disposto dell’art.6 CCNL del comparto scuola 1998/01, ripreso integralmente dall’art.6 CCNL 2002/2005 sottoscritto in data 24/7/2003;
- Che era altresì mancato qualunque tipo di informazione successiva.
- Che non diffida legale 23.6.2003 il Sindacato aveva richiesto a chi di competenza la rimozione degli effetti dannosi di tale comportamento, senza nulla ottenere;
- Che tutto quanto esposto integrava ed integra un comportamento antisindacale, caratterizzato dalla volontà di non procedere al compimento di atti dovuti per garantire l’esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali. Di fatto, dunque, diretto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale;
- Che gli effetti del comportamento antisindacale erano tutt’ora perduranti.

All’udienza del 16.2.03, fissata per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, si costituiva il Dirigente dell’Istituto (…), contestando ogni accusa di antisindacalità del comportamento adottato nella direzione dell’Istituto, e precisando altresì come l’affissione, all’Albo, degli organici autorizzati dal CSA avesse ampiamente integrato la funzione di informare gli interessati della possibile evoluzione della quantificazione degli stessi, non discrezionale ma vincolata dalle ordinanze ministeriali.
Nella memoria autorizzata depositata in data 4.11.03 l’Avvocatura dello Stato di Palermo, a difesa dell’Istituto convenuto, eccepiva l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, delle pretese azionate da parte ricorrente.
Sotto il primo profilo, sottolineava:
- come fosse venuta meno l’attualità del comportamento censurato come antisindacale, cui non è possibile riconnettere alcun permanente effetto pregiudizievole;
- come conseguentemente dovesse escludersi ogni interesse ex art. 100 c.p.c. della ricorrente organizzazione sindacale, tutelabile nelle forme- particolarmente incisive- di cui all’art.28.1.300/70.
Sotto il secondo profilo, puntualizzava:
- come l’organico del personale ATA fosse stato stabilito dall’Istituto scolastico in vincolata applicazione dei criteri dettati dal Ministero dell’Istruzione con D.M. 10.8.00 n.201 e con nota circolare 7.5.03, dovendosi escludere qualsivoglia margine di discrezionalità a riguardo degli organi scolastici periferici;
- come, in ogni caso, i prospetti degli organici di diritto fossero stati compilati tenendo debito conto del numero complessivo degli alunni iscritti, e fossero stati debitamente affissi all’Albo dell’Istituto, da cui la piena assoluzione della formalità dell’informazione preventiva;
- come non sia dato di vedere in cosa concretino i denunciati”effetti dannosi” negativamente incidenti, a tutt’oggi, sui diritti strictus sensu del sindacato, e dei quali quest’ultimo chiede la rimozione.
All’udienza del 26.11.2003 veniva sentito (…), altresi’ membro della RSU dell’Istituto.
Lo stesso- pur non potendo fornire informazioni utili circa l’avvenuta o meno affissione all’albo dei prospetti organici, lavorando lo stesso non presso la sede centrale dell’Istituto, ma presso la sezione coordinata - confermava come nessun avviso fosse mai giunto alla RSU, relativamente ai problemi di organico emersi all’interno della scuola con riferimento al personale ATA e, come nessuna procedura d’informazione e contrattazione sindacale fosse stata attivata in relazione all’organico.

IN DIRITTO:

in via preliminare, per completezza, sia pure in assenza di qualsivoglia eccezione avanzata in tal senso da parte convenuta, questo Giudicante ritiene opportuno rilevare la piena legittimazione passiva dell’Istituto scolastico convenuto nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, il quale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, ha posto in essere le condotte denunciate.
Per quanto, infatti- anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgvo n.165/2001- il datore di lavoro del personale scolastico sia lo Stato (nella personificazione del Ministero dell’Istruzione, in capo al quale è rimasto sia il potere disciplinare sia la gestione economica del rapporto di lavoro) tuttavia il riferimento al “datore di lavoro” di cui all’art.28 St. Lav. Non può intendersi in senso formalistico dato che si verifica una scissione tra:
- titolarità formale e sostanziale dei rapporti di lavoro, sotto il profilo giuridico, economico e disciplinare, spettante allo Stato in personificazione del Ministero;
- titolarità della gestione “sindacale” dei rapporti collettivi di lavoro, autonomamente demandata ad organo giuridicamente distinti dallo Stato.
Per individuare il soggetto legittimato è allora indispensabile fare riferimento al soggetto giuridicamente tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva e, di conseguenza, al soggetto che ha asseritamene violato la prerogative sindacali.
Soggetto che, nel caso di specie, è il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto convenuto. Diversamente opinando- in ipotesi di accoglimento del ricorso- verrebbe paradossalmente emesso un ordine di cessazione della condotta antisindacale nei confronti del soggetto Stato, che giuridicamente non è ne competente né autorizzato a trattare con le associazioni sindacali all’interno del singolo Istituto.
Nel merito, secondo costante orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Giudicante, qualora la contrattazione collettiva nazionale e quella integrativa prevedano, in determinante materie, un obbligo di informare e/o trattare, tale obbligo è violato se risulti il rifiuto o l’inerzia di una parte a fornire le informazioni necessarie, e/o ad avviare la contrattazione.
Nella fattispecie in esame, risulta che il Dirigente scolastico non ha fornito le informative preventive nelle materie oggetto di contrattazione collettiva, e non ha dato avvio alle relative trattative.
L’art.6 n. 3 del CCNL 1998/2001 prevede, per il personale della scuola, l’informazione preventiva all’RSU in materia di organico:
“Il capo d’istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art.9 un’informazione preventiva, consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte (…) di determinazione degli organici della scuola”.

Nel caso di specie, per quanto l’organico del personale ATA possa essere stato determinato in applicazione dei criteri dettati dal Ministero dell’Istruzione con D.M. 10.8.00 n. 201 e con nota circolare 7.5.03, tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, ciò dimeno è indubbio- per quanto emerso dalla sommaria istruttoria in corso di causa- che la decisione in ordine al suddetto organico è stata adottata senza alcuna preventiva informativa al sindacato.
Tale non può essere considerata la mera affissione (peraltro allo stato priva di riscontro documentato), all’Albo dell’Istituto, dei progetti degli organici formati tenendo conto del numero degli alunni iscritti.
“Informare” in merito alla “determinazione degli organici della scuola” vuol dire infatti qualcosa di più e di diverso dal mero informare in merito alla possibile evoluzione degli organici. Vuol dire portare a conoscenza del sindacato, con comunicazione allo stesso specificamente indirizzata e prima che la relativa determinazione sia stata presa, quali siano le intenzioni dell’istituto in merito all’individuazione dell’area o del settore all’interno del quale operare la riduzione dei posti. Vuol dire, in altre parole, “consultare” il Sindacato affinché allo stesso sia data la possibilità di interloquire ed avanzare proposte utili nel merito della questione emersa.
Diversamente opinando, si priverebbe la previsione contrattuale della sua ragion d’essere.
Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario delle informazioni, ed è come tale configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell’art.28 l.300/70.
Tanto premesso, e passando a considerare il diverso profilo dell’attualità del comportamento antisindacale e della lesione derivante, questo Giudice osserva come il ricorso in esame debba essere considerato ammissibile.
Il comportamento stigmatizzato- non modificato né in seguito alla diffida con la quale, in data 23.6 c.a. ne è stata chiesta la rimozione, né successivamente, per atto spontaneo della Direzione dell’Istituto- è infatti idoneo a produrre ripercussioni negative, sull’attività e libertà sindacali, durevoli nel tempo sia per la situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato, il quale è a tutti gli effetti titolare di veri e propri diritti di libertà ed attività (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.sez.lav.22.7.1998; Trib. Milano 14.2.2000; Trib. Grosseto Est Ottati, in Lav. Nella giur.2003, 584; Trib. Venezia 19.4.02).
Le spese del procedimento, liquidate d’ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1) Accerta l’antisindacalità del comportamento tenuto dall’Istituto convenuto in persona del suo dirigente pro tempore, consistito nell’omettere l’informativa preventiva all’OO.SS. ricorrente in ordine alla determinazione dell’organico del personale ATA per l’a.s. 2003-2004..
2) Per l’effetto ordina all’Istituto (…), di cessare il comportamento su indicato e di rimuovere gli effetti, revocando il provvedimento di determinazione dell’organico ATA per l’a.s. 2003-2004 e fornendo a parte ricorrente, prima di instaurare un nuovo procedimento di determinazione di tale organico, l’informazione preventiva in ordine alla materia de qua.
3) Le spese del procedimento, liquidare d’ufficio in Euro 700,00= oltre accessori, sono a carico di parte convenuta.

Sciacca 2 dicembre 2003

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