Organici
ATA: l’informazione alle RSU non può essere elusa
La Sentenza che pubblichiamo
di seguito riguarda un argomento sul quale non risultano esserci
state altre pronunce di merito.
Infatti, nell’ambito dell’informazione da dare al sindacato, ai
sensi del CCNL, la questione affrontata dal Tribunale di Sciacca
sulla base di un ricorso della Cgil Scuola di Agrigento riguarda
la formulazione dell’organico d’istituto del personale ATA.
Il Tribunale nella Sentenza afferma che non è sufficiente
obiettare che l’azione della scuola si è limitata ad applicare una
disposizione del Ministero per far venir meno l’obbligo a fornire
informazione alle RSU.
Il Giudice, a proposito dell’informazione, mette in campo queste
parole:
““Informare” in merito alla “determinazione degli
organici della scuola” vuol dire infatti qualcosa di più e di
diverso dal mero informare in merito alla possibile evoluzione
degli organici. Vuol dire portare a conoscenza del sindacato, con
comunicazione allo stesso specificamente indirizzata e prima che
la relativa determinazione sia stata presa, quali siano le
intenzioni dell’istituto in merito all’individuazione dell’area o
del settore all’interno del quale operare la riduzione dei posti.
Vuol dire, in altre parole, “consultare” il Sindacato affinché
allo stesso sia data la possibilità di interloquire ed avanzare
proposte utili nel merito della questione emersa.”
Roma, 9 febbraio 2004
Testo sentenza
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico
Letti gli atti
Visto l’art.28 L.300/1970
A scioglimento delle riserva formulata all’udienza del 26.11.2003
OSSERVA
IN FATTO:
Con ricorso depositato il
10.10.2003, la Segreteria territoriale della CGIL Scuola di
Agrigento, (…), esponeva:
- che in data 13.5.2003, la
Giunta Esecutiva dell’Istituto (…), riunitasi con precedenza
d’urgenza, aveva deliberato la modifica della pianta organica del
personale ATA per l’a.s. 2003-2004, precisamente del profilo di
assistenti tecnici Area AR 28, riducendo i posti in organico da 2
a uno.
- Che, come conseguenza della riduzione di organico presso la
Sezione Agraria, il Dirigente dell’Istituto aveva formulato una
graduatoria tra i due assistenti in servizio dell’Area AQ28, (…).
- Che il tutto era avvenuto senza preventivo avvio delle
operazioni di informazione e consultazione sindacale, e dunque in
violazione del disposto dell’art.6 CCNL del comparto scuola
1998/01, ripreso integralmente dall’art.6 CCNL 2002/2005
sottoscritto in data 24/7/2003;
- Che era altresì mancato qualunque tipo di informazione
successiva.
- Che non diffida legale 23.6.2003 il Sindacato aveva richiesto a
chi di competenza la rimozione degli effetti dannosi di tale
comportamento, senza nulla ottenere;
- Che tutto quanto esposto integrava ed integra un comportamento
antisindacale, caratterizzato dalla volontà di non procedere al
compimento di atti dovuti per garantire l’esercizio delle
prerogative e dei diritti sindacali. Di fatto, dunque, diretto ad
impedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale;
- Che gli effetti del comportamento antisindacale erano tutt’ora
perduranti.
All’udienza del 16.2.03,
fissata per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, si
costituiva il Dirigente dell’Istituto (…), contestando ogni accusa
di antisindacalità del comportamento adottato nella direzione
dell’Istituto, e precisando altresì come l’affissione, all’Albo,
degli organici autorizzati dal CSA avesse ampiamente integrato la
funzione di informare gli interessati della possibile evoluzione
della quantificazione degli stessi, non discrezionale ma vincolata
dalle ordinanze ministeriali.
Nella memoria autorizzata depositata in data 4.11.03 l’Avvocatura
dello Stato di Palermo, a difesa dell’Istituto convenuto, eccepiva
l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, delle pretese
azionate da parte ricorrente.
Sotto il primo profilo, sottolineava:
- come fosse venuta meno l’attualità del comportamento censurato
come antisindacale, cui non è possibile riconnettere alcun
permanente effetto pregiudizievole;
- come conseguentemente dovesse escludersi ogni interesse ex art.
100 c.p.c. della ricorrente organizzazione sindacale, tutelabile
nelle forme- particolarmente incisive- di cui all’art.28.1.300/70.
Sotto il secondo profilo, puntualizzava:
- come l’organico del personale ATA fosse stato stabilito
dall’Istituto scolastico in vincolata applicazione dei criteri
dettati dal Ministero dell’Istruzione con D.M. 10.8.00 n.201 e con
nota circolare 7.5.03, dovendosi escludere qualsivoglia margine di
discrezionalità a riguardo degli organi scolastici periferici;
- come, in ogni caso, i prospetti degli organici di diritto
fossero stati compilati tenendo debito conto del numero
complessivo degli alunni iscritti, e fossero stati debitamente
affissi all’Albo dell’Istituto, da cui la piena assoluzione della
formalità dell’informazione preventiva;
- come non sia dato di vedere in cosa concretino i
denunciati”effetti dannosi” negativamente incidenti, a tutt’oggi,
sui diritti strictus sensu del sindacato, e dei quali
quest’ultimo chiede la rimozione.
All’udienza del 26.11.2003 veniva sentito (…), altresi’ membro
della RSU dell’Istituto.
Lo stesso- pur non potendo fornire informazioni utili circa
l’avvenuta o meno affissione all’albo dei prospetti organici,
lavorando lo stesso non presso la sede centrale dell’Istituto, ma
presso la sezione coordinata - confermava come nessun avviso fosse
mai giunto alla RSU, relativamente ai problemi di organico emersi
all’interno della scuola con riferimento al personale ATA e, come
nessuna procedura d’informazione e contrattazione sindacale fosse
stata attivata in relazione all’organico.
IN DIRITTO:
in via preliminare, per
completezza, sia pure in assenza di qualsivoglia eccezione
avanzata in tal senso da parte convenuta, questo Giudicante
ritiene opportuno rilevare la piena legittimazione passiva
dell’Istituto scolastico convenuto nella persona del Dirigente
Scolastico pro tempore, il quale, secondo la prospettazione dei
ricorrenti, ha posto in essere le condotte denunciate.
Per quanto, infatti- anche a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgvo n.165/2001- il datore di lavoro del personale scolastico
sia lo Stato (nella personificazione del Ministero
dell’Istruzione, in capo al quale è rimasto sia il potere
disciplinare sia la gestione economica del rapporto di lavoro)
tuttavia il riferimento al “datore di lavoro” di cui all’art.28 St.
Lav. Non può intendersi in senso formalistico dato che si verifica
una scissione tra:
- titolarità formale e sostanziale dei rapporti di lavoro, sotto
il profilo giuridico, economico e disciplinare, spettante allo
Stato in personificazione del Ministero;
- titolarità della gestione “sindacale” dei rapporti collettivi di
lavoro, autonomamente demandata ad organo giuridicamente distinti
dallo Stato.
Per individuare il soggetto legittimato è allora indispensabile
fare riferimento al soggetto giuridicamente tenuto a porre in
essere gli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva e,
di conseguenza, al soggetto che ha asseritamene violato la
prerogative sindacali.
Soggetto che, nel caso di specie, è il Dirigente scolastico pro
tempore dell’Istituto convenuto. Diversamente opinando- in ipotesi
di accoglimento del ricorso- verrebbe paradossalmente emesso un
ordine di cessazione della condotta antisindacale nei confronti
del soggetto Stato, che giuridicamente non è ne competente né
autorizzato a trattare con le associazioni sindacali all’interno
del singolo Istituto.
Nel merito, secondo costante orientamento giurisprudenziale
condiviso da questo Giudicante, qualora la contrattazione
collettiva nazionale e quella integrativa prevedano, in
determinante materie, un obbligo di informare e/o trattare, tale
obbligo è violato se risulti il rifiuto o l’inerzia di una parte a
fornire le informazioni necessarie, e/o ad avviare la
contrattazione.
Nella fattispecie in esame, risulta che il Dirigente scolastico
non ha fornito le informative preventive nelle materie oggetto di
contrattazione collettiva, e non ha dato avvio alle relative
trattative.
L’art.6 n. 3 del CCNL 1998/2001 prevede, per il personale della
scuola, l’informazione preventiva all’RSU in materia di organico:
“Il capo d’istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui
all’art.9 un’informazione preventiva, consegnando l’eventuale
documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte (…) di determinazione degli organici della
scuola”.
Nel caso di specie, per quanto l’organico del personale ATA possa
essere stato determinato in applicazione dei criteri dettati dal
Ministero dell’Istruzione con D.M. 10.8.00 n. 201 e con nota
circolare 7.5.03, tenendo conto del numero complessivo degli
alunni iscritti, ciò dimeno è indubbio- per quanto emerso dalla
sommaria istruttoria in corso di causa- che la decisione in ordine
al suddetto organico è stata adottata senza alcuna preventiva
informativa al sindacato.
Tale non può essere considerata la mera affissione (peraltro allo
stato priva di riscontro documentato), all’Albo dell’Istituto, dei
progetti degli organici formati tenendo conto del numero degli
alunni iscritti.
“Informare” in merito alla “determinazione degli organici della
scuola” vuol dire infatti qualcosa di più e di diverso dal mero
informare in merito alla possibile evoluzione degli organici. Vuol
dire portare a conoscenza del sindacato, con comunicazione allo
stesso specificamente indirizzata e prima che la relativa
determinazione sia stata presa, quali siano le intenzioni
dell’istituto in merito all’individuazione dell’area o del settore
all’interno del quale operare la riduzione dei posti. Vuol dire,
in altre parole, “consultare” il Sindacato affinché allo stesso
sia data la possibilità di interloquire ed avanzare proposte utili
nel merito della questione emersa.
Diversamente opinando, si priverebbe la previsione contrattuale
della sua ragion d’essere.
Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato
costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario
delle informazioni, ed è come tale configurabile come condotta
antisindacale ai sensi dell’art.28 l.300/70.
Tanto premesso, e passando a considerare il diverso profilo
dell’attualità del comportamento antisindacale e della lesione
derivante, questo Giudice osserva come il ricorso in esame debba
essere considerato ammissibile.
Il comportamento stigmatizzato- non modificato né in seguito alla
diffida con la quale, in data 23.6 c.a. ne è stata chiesta la
rimozione, né successivamente, per atto spontaneo della Direzione
dell’Istituto- è infatti idoneo a produrre ripercussioni negative,
sull’attività e libertà sindacali, durevoli nel tempo sia per la
situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della
corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo,
del prestigio e delle prerogative del sindacato, il quale è a
tutti gli effetti titolare di veri e propri diritti di libertà ed
attività (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.sez.lav.22.7.1998; Trib.
Milano 14.2.2000; Trib. Grosseto Est Ottati, in Lav. Nella giur.2003,
584; Trib. Venezia 19.4.02).
Le spese del procedimento, liquidate d’ufficio come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Accerta l’antisindacalità
del comportamento tenuto dall’Istituto convenuto in persona del
suo dirigente pro tempore, consistito nell’omettere l’informativa
preventiva all’OO.SS. ricorrente in ordine alla determinazione
dell’organico del personale ATA per l’a.s. 2003-2004..
2) Per l’effetto ordina all’Istituto (…), di cessare il
comportamento su indicato e di rimuovere gli effetti, revocando il
provvedimento di determinazione dell’organico ATA per l’a.s.
2003-2004 e fornendo a parte ricorrente, prima di instaurare un
nuovo procedimento di determinazione di tale organico,
l’informazione preventiva in ordine alla materia de qua.
3) Le spese del procedimento, liquidare d’ufficio in Euro 700,00=
oltre accessori, sono a carico di parte convenuta.
Sciacca 2 dicembre 2003
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