Prot.10801
Potenza, 27 ottobre 2003
AI DIRIGENTI
SCOLASTICI DELLE SCUOLE D’ISTRUZIONE SECONDARIA
DI I e II GRADO
STATALI E NON STATALI
DELLA PROVINCIA
DI POTENZA -
LORO SEDI
OGGETTO: CONTRATTI a tempo
determinato del personale docente a.s.2003/04.-
Si
trasmettono in allegato, per opportuna conoscenza e norma, ai
fini della stipula di contratti a tempo determinato per la
sostituzione temporanea di docenti assenti e per la copertura
degli spezzoni fino a sei ore da parte delle SS.VV., l’elenco
aggiornato dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali
permanenti, che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo
determinato con lo scrivente ufficio o con la Scuola Polo ITC
“Nitti” di Potenza.
Con
l’occasione si rappresenta che pervengono segnalazioni relative
all’attribuzione da parte dei Dirigenti Scolastici di spezzoni
orari a favore dei supplenti per completamento cattedra, sforando
l’orario cattedra (18/18).
Ciò
premesso, si osserva che le vigenti disposizioni in materia non
consentono di attribuire ai supplenti, che non abbiano trattamento
cattedra pieno, l’attribuzione di spezzoni orari che vadano oltre
l’orario cattedra.
I Dirigenti Scolastici
interessati dalle fattispecie suindicate avranno cura di
ripristinare le situazioni di stretta legittimità.
Tanto
premesso le SS.VV., in caso di necessità, dovranno procedere,
sulla scorta delle graduatorie di istituto di prima fascia, a
convocare tutti gli aspiranti utilmente collocati nelle predette
graduatorie di istituto, a partire dal miglior graduato che non
compaia nell’elenco allegato, o che compaia con impegno
settimanale pieno (cattedra).
Infatti
i docenti che abbiano stipulato il contratto per uno spezzone di
ore hanno titolo ad essere convocati per un eventuale
completamento, fino al trattamento cattedra, anche suddividendo la
cattedra, precisando che non possono essere scissi gli
insegnamenti afferenti alla medesima classe di concorso,
salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento.
Tale
completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo
determinato nel rispetto dei seguenti criteri.
Il
completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia
cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia
con ore appartenenti a diversi classi di concorso ma con il limite
massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il
criterio della facile raggiungibilità. Il completamento
d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in
scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime (Art.4
-D.M. 201/2000).
Ciò
premesso, si rappresenta che in caso di eventuali ulteriori
disponibilità di posti d’insegnamento o spezzoni orario superiori
a sei ore, che siano vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre 2003 e per l’intero anno scolastico, le SS.VV. ne
dovranno dare comunicazione allo scrivente, atteso che le
operazioni relative saranno effettuate attraverso la scuola polo
I.T.C.”Nitti” di Potenza.
Con
l’occasione si comunicano di seguito le graduatorie esaurite e per
le quali, in caso di disponibilità di posti, le supplenze sono di
competenza esclusiva delle SS.VV..
Nella
fattispecie, pertanto, non dovrà essere data comunicazione allo
scrivente delle eventuali disponibilità.
Nel caso
di esaurimento delle graduatorie di istituto di prima fascia e
semprechè sia indispensabile, le SS.VV., procederanno, in attesa
della pubblicazione delle graduatorie di istituto di seconda e
terza fascia, a nominare sulla scorta delle graduatorie di
istituto per l’anno scolastico 2002/03, con l’avvertenza che la
nomina stessa sarà revocata allorchè si potranno utilizzare le
nuove graduatorie.
GRADUATORIE ESAURITE:
A013 - CHIMICA
A020 - DISCIPLINE MECC. E TECNOL
A022 - DISCIPLINE PLASTICHE
A024 - DISEGNO E STORIA DEL COSTUME
A034 - ELETTRONICA
A035 - ELETTROTECNICA
A039 - GEOGRAFIA
A057 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI
C031 - CONVERSAZIONE DI LINGUA FRANCESE
C032 - CONVERSAZIONE DI LINGUA INGLESE
C050 - ESERCITAZIONI AGRARIE
C270 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA
C290 - LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA
C320 - LABORATORIO MECCANICO TECNOLOGICO
C500 - TECN. DEI SERV. ED ESERC. DI CUCINA
C520 - TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA
AB77 - STRUMENTO MUSICALE- CHITARRA
AM77 - STRUMENTO MUSICALE- VIOLINO
AN77 - STRUMENTO MUSICALE- VIOLONCELLO
SOSTEGNO II GRADO : AREA AD01- AD02- AD03- AD04
TA/bm
IL DIRIGENTE
Dr.
Gaetano INCAMICIA
DECRETO 25 maggio 2000, n.201
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo
4 della legge 3 maggio 1999, n.124
ARTICOLO 4 - (Completamento di orario e cumulabilità di diversi
rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non
intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario
ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a
tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in
relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di
supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al
raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto
per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con
più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei
seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria
il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia
cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia
con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite
massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il
criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario
può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non
statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi
di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in
qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in
scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
Art. 22
(Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena
valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei
servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base
del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle
entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e
grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che
tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali,
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e
della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in
particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle
zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel
comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di
cui al comma 1 sono definite, nell’ambito di ciascuna regione, dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate,
sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni,
nel limite dell’organico regionale assegnato con il decreto di cui
al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di
sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di
alunni iscritti portatori di handicap nelle singole
istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dell’orario
di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti
scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni
inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive
di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24
ore settimanali.
5. L’insegnamento della
lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente
assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e
dell’organico di istituto.
6. Le istituzioni
scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e
delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del
personale assente utilizzando, in coerenza con il piano
dell’offerta formativa, le proprie risorse di personale docente,
anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti
e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di
istituto.
7. La commissione di cui
all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta
dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato
per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l’esame
davanti ad una commissione composta da commissari interni,
designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei
componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi
terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi
delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state
preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno
dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova
scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente
tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei
componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei
compensi previsti dall’articolo 4, comma 5, della citata legge
n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di
euro.
8. Nel primo corso concorso
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all’articolo
29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in
160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione
finale.
9. Il reclutamento dei
presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all’articolo
29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
attraverso l’esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo
di formazione e l’esame finale previsti dal medesimo articolo, si
svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura
del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione
ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione
frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi
medesimi l’espletamento del servizio, che tiene luogo del
tirocinio di cui al comma 8.
10. L’organizzazione e lo
svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici
regionali. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo di
formazione sono curati con la collaborazione dell’Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con
priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui
all’articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e fino all’approvazione delle prime
graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento
di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti
disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei
posti di cui all’articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei
risparmi conseguenti all’applicazione del comma 9 vanno ad
incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell’istruzione
secondaria superiore.
13. Al personale delle
amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di
studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli
istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l’Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia
tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo
per il conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono
individuate con apposite convenzioni stipulate tra le
amministrazioni interessate e le università.
14. All’articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola: «straordinario» è soppressa;
b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel
2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a
decorrere dall’anno 2002»;
c) dopo il primo periodo, sono
aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli
interventi previsti ai sensi del presente comma e per la
valorizzazione delle professionalità connesse con l’utilizzo delle
risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive
per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e
incentivazione per la formazione professionale permanente
realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».
Legge 27 dicembre 2002,
n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
Art. 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal
comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario
obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore
settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di
ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle
zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e
fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di
istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma
trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non
vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse
quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a
18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia'
comprese in cattedre costituite fra piu' scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i
parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei
collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati,
detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori
scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e
l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la
consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola
utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I,
titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' restituito
ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende
sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico
da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998,
n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale
commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche
visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il
personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo'
chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o
di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in
servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in
altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per
il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori
ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente gia' disposti per
detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei
soggetti portatori di handicap si intendono destinatari
delle attivita' di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie
per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono
le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali,
con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui
all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del
comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le
risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli
importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di
euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di
igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle
loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei
predetti servizi comporta la indisponibilita' dei posti di
collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione
scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la determinazione degli organici del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico
2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in
appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilita' dei posti
permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare
posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante
dalla predetta indisponibilita' di posti, sono effettuate le
occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei
contratti. |