CSA di Potenza: Contratti a tempo determinato

 

Il CSA di Potenza, con l'allegata Circolare, ha inviato l'elenco dei docenti nominati per l'anno scolastico in corso e comunicato le graduatorie esaurite in provincia.

Ma ha ritenuto anche opportuno fornire alcune precisazioni sul conferimento delle supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici, nel merito delle quali manifestiamo i nostri dubbi.

In particolare, non riteniamo corretto affermare che "le vigenti disposizioni in materia non consentono di attribuire ai supplenti, che non abbiano trattamento cattedra pieno, l’attribuzione di spezzoni orari che vadano oltre l’orario cattedra".

Infatti il Regolamento delle supplenze prevede il completamento di orario e la cumulabilità di diversi rapporti di lavoro fino al raggiungimento dell'orario-cattedra, ma l'art.22 - comma 4 - della legge 448/2001 (confermato dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289) stabilisce che i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio le frazioni orarie come ore d'insegnamento aggiuntive oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali

La Circolare Ministeriale n. 82 del 19 luglio 2002 ribadisce che i dirigenti devono conferire le ore aggiuntive prioritariamente al personale in servizio.

Non si spiega da quale disposizione normativa in vigore il CSA ricava che i supplenti in servizio in una Scuola per un posto orario non abbiano titolo all'attribuzione di ore aggiuntive (nella medesima scuola) oltre l'orario d'obbligo.

 

Elenco supplenze

punto elenco

posti comuni

punto elenco

posti di sostegno


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale della Basilicata

Centro dei Servizi Amministrativi della Provincia di Potenza

 

 

Prot.10801                                                                                              Potenza, 27  ottobre 2003

 

 

 

                                                                     AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA  DI  I e II GRADO

                                                                   STATALI  E  NON STATALI DELLA PROVINCIA

                                                            DI  POTENZA -

                                                                                                            LORO SEDI  

                                               

 

 

OGGETTO: CONTRATTI a tempo determinato del personale docente a.s.2003/04.-

 

 

                        Si trasmettono in allegato, per opportuna conoscenza  e norma, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione temporanea di docenti assenti e per la copertura degli spezzoni fino a sei ore da parte delle SS.VV., l’elenco aggiornato dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti, che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con lo scrivente ufficio o con la Scuola Polo ITC “Nitti” di Potenza.

                        Con l’occasione si rappresenta che pervengono segnalazioni relative all’attribuzione da parte dei Dirigenti Scolastici di spezzoni orari a favore dei supplenti per completamento cattedra, sforando l’orario cattedra (18/18).

                        Ciò premesso, si osserva che le vigenti disposizioni in materia non consentono di attribuire ai supplenti, che non abbiano trattamento cattedra pieno, l’attribuzione di spezzoni orari che vadano oltre l’orario cattedra.

I Dirigenti Scolastici interessati dalle fattispecie suindicate avranno cura di ripristinare le situazioni di stretta legittimità.

                        Tanto premesso le SS.VV., in caso di necessità, dovranno procedere, sulla scorta delle graduatorie di  istituto  di prima fascia, a convocare tutti gli aspiranti utilmente collocati nelle predette graduatorie di istituto, a partire dal miglior graduato che non compaia nell’elenco allegato, o che compaia con impegno settimanale pieno (cattedra).

                        Infatti i docenti che abbiano stipulato il contratto per uno spezzone di ore hanno titolo ad essere convocati per un eventuale completamento, fino al trattamento cattedra, anche suddividendo la cattedra, precisando che non possono essere scissi gli insegnamenti afferenti alla medesima classe di concorso, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento.

                        Tale completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri.

                        Il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diversi classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.            Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime (Art.4 -D.M. 201/2000).

                        Ciò premesso, si rappresenta che in caso di eventuali ulteriori disponibilità di posti d’insegnamento o spezzoni orario superiori a sei ore, che siano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2003 e per l’intero anno scolastico, le SS.VV. ne dovranno dare comunicazione allo scrivente, atteso che le operazioni relative saranno effettuate attraverso la scuola polo I.T.C.”Nitti” di Potenza.

                        Con l’occasione si comunicano di seguito le graduatorie esaurite e per le quali,  in caso di disponibilità di posti, le supplenze sono di competenza esclusiva delle SS.VV..

                        Nella fattispecie, pertanto, non dovrà essere data comunicazione allo scrivente delle eventuali disponibilità.

                        Nel caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di prima fascia e semprechè sia indispensabile, le SS.VV., procederanno, in attesa della pubblicazione delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, a nominare sulla scorta delle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2002/03, con l’avvertenza che la nomina stessa sarà revocata allorchè si potranno utilizzare le nuove graduatorie.   

 

GRADUATORIE ESAURITE:

 

A013 - CHIMICA

A020 - DISCIPLINE MECC. E TECNOL

A022 - DISCIPLINE PLASTICHE

A024 - DISEGNO E STORIA DEL COSTUME

A034 - ELETTRONICA

A035 - ELETTROTECNICA

A039 - GEOGRAFIA

A057 - SCIENZA  DEGLI ALIMENTI

C031 - CONVERSAZIONE DI LINGUA FRANCESE

C032 - CONVERSAZIONE DI LINGUA INGLESE

C050 - ESERCITAZIONI AGRARIE

C270 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA

C290 - LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA

C320 - LABORATORIO MECCANICO TECNOLOGICO

C500 - TECN. DEI SERV. ED ESERC. DI CUCINA

C520 - TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA

AB77 - STRUMENTO MUSICALE- CHITARRA

AM77 - STRUMENTO MUSICALE- VIOLINO

AN77 - STRUMENTO MUSICALE- VIOLONCELLO

SOSTEGNO II GRADO : AREA AD01- AD02- AD03- AD04 

 

TA/bm

                                                                                                                        IL DIRIGENTE

                                                                                                              Dr. Gaetano INCAMICIA


DECRETO 25 maggio 2000, n.201

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124

 

ARTICOLO 4 - (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.


Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

Art. 22

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

    1. Nel quadro della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

    3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell’ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

    4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

    5. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto.

    6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

    7. La commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l’esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall’articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

    8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

    9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l’esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di formazione e l’esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l’espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

    10. L’organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

    11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all’articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

    12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all’applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.

    13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l’Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

    14. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) la parola: «straordinario» è soppressa;
        b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall’anno 2002»;
        c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l’utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».


Legge 27 dicembre 2002, n. 289

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

Art. 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente gia' disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilita' dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilita' di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

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