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ACCORDO PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
ED AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
PREMESSO CHE

- l'art. 4 del CCNL attualmente in vigore prevede che i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale, nel rispetto dell'art. 11 della legge 300/1970, siano oggetto di contrattazione integrativa;
- l'erogazione di tale sussidio risulta ancora disciplinata dal "Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata";
- attualmente il Regolamento citato sancisce che le istanze vengano valutate da una Commissione paritetica costituita da due rappresentanti della parte pubblica, designati dal Consiglio di Amministrazione e da due rappresentanti delle OO.SS., designati dalle organizzazioni sindacali di Ateneo;
- è necessario, rispetto al Regolamento citato, introdurre delle fasce di reddito, per evitare il rischio di rendere ottenibile il beneficio da qualunque dipendente e non da chi effettivamente versi in una situazione economica disagiata, vanificando le finalità dell'istituto;
- è necessario legare i limiti reddituali che si intendono adottare ad un sistema di riferimento da aggiornare per legge o per regolamento, con cadenza annuale che tenga conto dell'inflazione e del costante aumento del costo della vita onde consentire agilmente le necessarie indicizzazioni,

LE PARTI

- ravvisano la necessità di ordinare le fattispecie che danno titolo all'ottenimento del sussidio, secondo un ordine di priorità di bisogni decrescente al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione degli aventi titolo da parte della Commissione che dovrà assegnare il contributo; di prevedere un innalzamento degli importi minimi, attualmente previsti dal Regolamento, per poter richiedere il sussidio;
- ravvisano, inoltre, l'opportunità che la materia sia disciplinata da accordo contrattuale, strumento meno rigido rispetto al regolamento di Ateneo.

LE PARTI CONCORDANO

Art.1
Principi generali

Il presente accordo contrattuale prevede, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l’istituzione e la gestione di provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Basilicata.
L’erogazione dei benefici in oggetto viene effettuata, annualmente, sulla base delle effettive esigenze documentate o autocertificate dagli interessati.
Le istanze vengono valutate da una Commissione, costituita secondo le modalità di cui al successivo art. 7, che ha il compito di effettuare una verifica bilanciata delle motivazioni addotte dagli istanti con i dati relativi al reddito prodotto dall'intero nucleo familiare.
L’Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni ed in caso di dichiarazioni mendaci, si opera l’esclusione dai benefici del presente accordo e la preclusione per i successivi tre anni.

Art. 2
Criteri di valutazione

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, la Commissione esaminerà le richieste applicando i seguenti criteri e parametri:
a) fattispecie valutabili
1 - decesso di un membro del nucleo familiare ovvero di un parente in linea diretta ed entro il primo grado;
2 - degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria nazionale;
3 - malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura;
4 - protesi e cure dentarie;
5 - prestazioni mediche di tipo specialistico;
6 - bisogno di altra tipologia.

b) ripartizione dei fondi disponibili in parametri percentuali per ogni singola fattispecie:

- decessi 30%
- degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza
e cura non coperte da contribuzione sanitaria nazionale 20%
- malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura 15%
- protesi e cure dentarie 15%
- prestazioni mediche di tipo specialistico 10%
- bisogno di altra tipologia 10%

c) graduatoria stilata in funzione del reddito del nucleo familiare all'interno di ogni fattispecie di cui al punto b)

Reddito annuo del nucleo familiare Punti
fino a Euro 11.989,56 16
Euro 11.989,57 14.836,01 15
14.836,02 17.681,91 14
17.681,92 20.526,70 13
20.526,71 23.373,71 12
23.373,72 26.219,59 11
26.219,60 29.066,60 10
29.066,61 31.911,40 9
31.911,41 34.757,30 8
34.757,31 37.602,64 7
37.602,65 40.450,21 6
40.450,22 43.296,09 5
43.296,10 46.142,56 4
46.142,57 48.988,44 3
48.988,45 51.835,46 2
51.835,47 54.682,48 1

Per ogni figlio o familiare a carico, ulteriori punti due.

d) l'importo sarà erogato seguendo l'ordine della graduatoria nei limiti dell'importo massimo attribuibile e delle risorse disponibili.

Art. 3
Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Basilicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Per il personale a tempo determinato la misura del sussidio sarà commisurata al periodo di servizio prestato.

Art. 4
Soggetti beneficiari

Dei sussidi previsti dal presente accordo contrattuale possono beneficiare, oltre ai dipendenti di cui all’articolo precedente, i componenti dei loro nuclei familiari, così come risulta dal certificato dello Stato di famiglia, salvo la fattispecie del decesso di un parente in linea diretta entro il primo grado.

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze di erogazione del sussidio, corredate da idonea documentazione, debbono essere presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Ufficio Servizi Sociali e Pensioni e si riferiscono ad eventi verificatisi nel corso dello stesso anno.

Art. 6
Procedura

La somma da destinare al fondo per i sussidi è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio consuntivo.
L’ufficio competente entro quindici giorni dalla scadenza consegna alla Commissione di cui al successivo art. 7 tutte le domande presentate dagli interessati.
La Commissione, escluse le domande irricevibili, valuta, sulla base criteri e principi di cui al presente accordo e predispone la graduatoria.
L’eventuale residuo della somma stanziata per l'anno preso in considerazione, integrerà la quota di fondo relativa all'anno successivo.

Art. 7
Costituzione della Commissione

La Commissione, nominata con decreto rettorale, sarà composta da un rappresentante per ciascuna sigla sindacale accreditata al tavolo della contrattazione. L'Amministrazione provvederà a designare un proprio rappresentante con funzioni di presidente.

Art. 8
Fattispecie

A) Decesso di un membro del nucleo familiare del dipendente ovvero di un parente in linea diretta ed entro il primo grado. Il contributo non potrà essere superiore ad euro 1.000,00.

B) Degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria nazionale.
Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative alle spese per cure mediche e di degenza, del dipendente o di persona appartenente al suo nucleo familiare, effettivamente sostenute e non a carico dell’Assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta di sussidio è fissata in euro 250,00. Il contributo non potrà, comunque, essere superiore ad euro 500,00.

C) Malattie croniche o invalidanti con necessità di cura e assistenza. Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio per malattie croniche, invalidanti o per patologie di particolare gravità, del dipendente o di un componente del suo nucleo familiare, opportunamente documentate e non a carico dell'Assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta di sussidio è fissata in euro 250,00. Il contributo non potrà, comunque, essere superiore ad euro 500,00.

D) Protesi e cure dentarie
Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative a cure ortodontiche e protesi dentarie, del dipendente o di un componente del suo nucleo familiare, per spese effettivamente sostenute e non a carico dell’Assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni. La somma minima per la quale è consentito inoltrare richiesta di sussidio è fissata in euro 250,00. Il contributo non potrà, comunque essere superiore ad euro 300,00.

E) Prestazioni mediche di tipo specialistico
Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative a prestazioni mediche di tipo specialistico sostenute dal dipendente o da un componente del suo nucleo familiare. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta di sussidio è fissata in euro 300,00.
Il contributo non potrà, comunque, essere superiore ad euro 250,00.

G) Bisogno di altra tipologia (es. furti e scippi, mobilità o licenziamenti nell'ambito del nucleo familiare del dipendente, partecipazione spese asili nido e scuole materne).
Verranno esaminate dalla Commissione le domande di sussidio relative a bisogno generico del dipendente, emergente a seguito di particolari circostanze.
La somma minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta di sussidio è fissata in euro 200.00.
Il contributo non potrà, comunque essere superiore ad euro 200,00. In caso di furti e scippi, l'istanza deve essere corredata dall'attestato di resa denuncia presentata agli organi di polizia e da una dichiarazione scritta che escluda l'esistenza di copertura assicurativa.

Art. 9
Documentazione da allegare alla domanda

Gli interessati dovranno allegare alla domanda, redatta in carta semplice, la seguente documentazione:

  • Autocertificazione dello Stato di famiglia
  • Autocertificazione dei redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente, con possibilità di rinviare al dato già comunicato all'Amministrazione per gli assegni familiari;
  • Autocertificazione sui beni immobiliari e mobiliari di proprietà del dipendente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare;
  • Idonea documentazione attestante il caso e documenti giustificativi della spesa per la quale si richiede un contributo.
  • La Commissione, caso per caso, valuterà se chiedere all’instante una integrazione della documentazione prodotta.

Art. 10
Istanze e Ricorsi

La Commissione dovrà pronunciarsi sulle istanze pervenute entro trenta giorni dalla ricezione e, in caso di rigetto delle stesse per improponibilità, carenza di idonea documentazione o altre cause, dovrà darne formale comunicazione agli interessati.
Entro trenta giorni dalla notifica del rigetto dell'istanza, l'interessato potrà proporre ricorso ovvero procedere alla integrazione dell'istanza, ove possibile, reiterando la stessa alla Commissione.
Su istanze e ricorsi la Commissione decide entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11
Norma transitoria

Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 e sarà sottoposto a revisione in caso di necessità.

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