TFR
-Trattamento di Fine
Rapporto-
Cos’è il TFR?
Il TFR sostituisce
l'indennità di buonuscita per i pubblici dipendenti assunti a
tempo indeterminato o a tempo determinato, quindi è una somma in
denaro erogata "una tantum", con lo scopo di assicurare al
dipendente, all'atto del collocamento a riposo, un sostegno per
l'adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.
Chi
liquida il TFR?
La liquidazione del TFR
viene disposta direttamente dall’INPAD,
se lo stipendio è corrisposto dalla Direzione provinciale del
Tesoro, altrimenti dalla Scuola presso cui è stato prestato il
servizio. Infatti la gestione del fondo per il trattamento di fine
rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della
Scuola, dell'Università, della Sanità e degli Enti Locali è
affidata all'INPDAP.
Il TFR si eroga d'ufficio e
non su richiesta dell'interessato.
Si ha diritto al pagamento
del TFR con almeno 15gg di servizio, senza soluzione di
continuità, collocati all'interno di un singolo mese (per 15gg a
cavallo di due mesi non spetta il trattamento), alle dipendenze
della stessa istituzione scolastica e con il medesimo contratto.
Ad esempio, inizio rapporto
18.09.2001, fine rapporto 13.10.2001, giorni totali lavorati 26:
poiché non esiste un singolo mese lavorativo con più di 14 giorni,
non si ha diritto alla liquidazione del TFR.
Chi è
interessato?
E' interessato al regime del
TFR :
Personale a tempo
indeterminato assunto dopo il 31/12/2000 automaticamente
Personale a tempo
indeterminato prima del 31/12/2000
che vi optino aderendo contestualmente ad un fondo di
previdenza complementare
Personale a tempo
determinato assunto dopo il 30/05/2000 automaticamente
Come si
calcola il TFR?
Per ciascun anno di servizio
si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua
utile ai fini dello stesso TFR.
L'accantonamento è
realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo
caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese
intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.
Le quote accantonate, come
sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno,
sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di
un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
La retribuzione utile
Per il personale pubblico,
in linea con quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, la
retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le
seguenti voci:
- l'intero stipendio
tabellare;
- l'indennità integrativa
speciale;
- la retribuzione
individuale di anzianità;
- gli altri emolumenti
considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine
servizio comunque denominata ai sensi della preesistente
normativa.
Ulteriori voci retributive
potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.
Anticipazioni
Sono previste dalla
disciplina del TFR ma non sono al momento applicabili al pubblico
impiego. L'accordo sindacale che ha esteso il TFR ai dipendenti
pubblici, ha previsto che l'armonizzazione fra lavoratori pubblici
e privati in tema di anticipazioni potrà avvenire in sede di
contrattazione di comparto.
Requisiti
La prestazione spetta al
personale cha abbia effettuato servizio per un periodo non
inferiore a 15 giorni nel mese.
OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
I
lavoratori iscritti all'INPDAP
prima del 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine
servizio (indennità premio di servizio e di buonuscita), che
intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare,
all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento
di fine rapporto.
Pertanto, per questi lavoratori il nuovo meccanismo entrerà in
vigore solo se e quando aderiranno al fondo pensione. Dalla data
di iscrizione al fondo pensione si determina il passaggio al TFR,
mentre fino a quel momento resterà in vigore la normativa attuale
sulle indennità di fine servizio.
Il
passaggio al nuovo regime avverrà quindi nel seguente modo: alla
data dell'opzione sarà calcolato il valore della prestazione
maturata dal lavoratore in base alla disciplina delle indennità
premio di servizio o di buonuscita (quote dell'ultima retribuzione
moltiplicata per gli anni di servizio); la cifra così ottenuta
costituirà il primo accantonamento per il TFR cui si aggiungeranno
i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni.
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
Periodi
di lavoro prestato a tempo determinato sorti successivamente al 30
maggio 2000
Si
applica la disciplina del trattamento di fine rapporto, ai sensi
dell'art. 2120 del C.C.
Periodi di lavoro prestato a tempo
determinato in essere al 30 maggio 2000
I
periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30
maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali
liquidazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sono
oggetto di TFR ai sensi dell'art. 2120 del C.C. Qualora il periodo
compreso tra l'inizio del rapporto ed il 30 maggio 2000 abbia
fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio,
questa costituisce il montante, che unitamente alle quote di TFR
maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 ed il termine
del rapporto di lavoro, formerà complessivamente il trattamento di
fine rapporto.
Qualora, invece, al 30 maggio non si sia maturato il diritto alla
prestazione, secondo le vigenti normative, per l'intero periodo
dovrà essere versato il TFR.
Norme di
riferimento
art. 2120 del Codice Civile;
DPCM del 20.12.1999
(pubblicato sulla G.U. del 15.5.2000 n.111) che ha recepito
l'Accordo quadro nazionale del 29.7.99 in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici;
DPCM del 2.3.2001
(pubblicato sulla G.U. n.118 del 23.5.2001) che ha parzialmente
modificato il DPCM del 20.12.1999. |