R.D. n.577 del 5 febbraio 1928

Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione

 

3. -Scuole non classificate [1].

69. Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di comuni.

 

 

R.D. 26 aprile 1928 n.1297

 

CAPO XI: SCUOLE NON CLASSIFICATE

 

§ 1. -Norme generali

181. Ciascun ente di cultura di cui all'art. 69, capoverso, del testo unico, ricevuta la delega alla gestione delle scuole non classificate, comunica alla direzione generale per l'istruzione elementare il nome della persona incaricata di partecipare alle adunanze previste dall'articolo seguente c di quella abilitata a riscuotere e a dar quietanza.

182. Entro la seconda quindicina di luglio e nel gennaio di ciascun anno il direttore generale per la istruzione elementare indice le adunanze degli enti delegati, con invito da trasmettersi sette giorni prima. Tali adunanze sono presiedute dal direttore generale o da un suo delegato. Vi assiste l'ispettore centrale incaricato della vigilanza sull'azione degli enti delegati.

Delle adunanze si redige processo verbale firmato dal presidente e da chi esercita le funzioni di segretario.

183. Il Ministero determina ogni anno con ordinanza, da comunicarsi agli enti non più tardi del mese di settembre, per ogni tipo di scuola da essi gestita, la ripartizione, nei suoi vari titoli. della somma complessiva stabilita per ciascuna scuola,

184. Il provveditore deve tenersi due schedari: a) degli insegnanti delle scuole non classificate, anche se queste dipendono dai comuni autonomi, in cui siano annotate le caratteristiche dell'insegnante (nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, titoli di studio e benemerenze speciali, servizi prestati, nonchè la qualifica annuale del suo servizio nelle scuole non classificate) ; b) delle scuole non classificate, anche se dipendenti da comuni autonomi, contenente le caratteristiche topografiche della scuola, le notizie relative al locali scolastici, agli alunni IscrItti, frequentanti e promossi, divisi per classi e per sesso, le date di apertura e di chiusura, il numero delle lezioni tenutevi e il nome degli insegnanti che annualmente le hanno rette.

185. Le autorità scolastiche ispettive e direttive che, nelle loro funzioni di vigilanza o per incarico del provveditore, visitano le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli enti delegati, riferiscono al provveditore, il quale, occorrendo, ne informa gli enti suddetti.

186. I provveditori riferiscono al Ministero, annualmente ed ogni volta che lo ritengano opportuno, sull'opera svolta dagli enti delegati, in base alle notizie ed ai documenti da questi loro Inviati ed agli accertamenti compiuti.

187. Il piano di lavoro, che gli enti delegati debbono presentare per l'approvazione, deve pervenire al Ministero entro il 15 luglio.

Entro il 31 dicembre gli enti stessi debbono presentare al Ministero una relazione finanziaria e morale dell'opera da loro svolta, In conseguenza della delega, durante l'anno scolastico precedente, e fornire tutte le relative notizie di carattere statistico, economico e didattico, che il Ministero abbia richiesto.

Alla stessa data del 31 dicembre gli enti delegati versano all'erario, nelle forme e nei modi stabiliti per la contabilità generale dello Stato, le eventuali economie verificatesi nella gestione delle Scuole non classificate.

188. Il ministero esercita il suo controllo sull'azione degli enti delegati relativa alla delega, esaminando registri e documenti negli uffici degli enti stessi.

 

§ 2. -Istituzione delle scuole non classificate.

189. Non più tardi del 1 maggio il provveditore e il comune trasmette all'ente delegato l'elenco delle scuole uniche che in seguito a sclassificazione devono essergli affidate in gestione, e il numero di quelle che si possono istituire nel prossimo anno scolastico. I in relazione alla disponibilità dei fondi.

190. L'iniziativa per l'istituzione di nuove scuole non classificate può essere presa, oltre che dal provveditore o dal comune, anche dall'ente delegato, tenuto conto del numero degli alunni in età dell'obbligo scolastico che possono, compatibilmente con le distanze e lo stato di viabilità, convenire in quella determinata zona.

L'ente delegato, compiute le necessarie indagini, sceglie nella zona il luogo ove la scuola possa più convenientemente essere aperta.

191. Non più tardi del l0 giugno l'ente delegato, per quanto riguarda le scuole di nuova istituzione, comunica al provveditore o al comune il luogo prescelto per l'apertura delle nuove scuole; per quanto riguarda le scuole trasformate, qualora abbia accertato che alcuna di esse per le particolari condizioni di luogo non possa continuare a funzionare nella sede attuale, propone che sia trasferita in altra località vicina ritenuta più idonea. Il provveditore o il comune emette quindi il provvedimento di istituzione o di trasformazione, con l'indicazione delle sedi e con l'incarico di gestione all'ente delegato.

192. Le scuole non classificate, sia provenienti da trasformazione sia di nuova istituzione, debbono essere provvedute, a carico del comune ove sorgono, di convenienti locali tanto per l'aula scolastica, quanto per l'abitazione dell'insegnante, qualora trattisi di frazione o borgate per le quali ricorrano le condizioni previste dalla legge per il caso di scuole classificate [2].

193. Il provveditore redige e tiene al corrente l'elenco delle scuole uniche classificate della regione che debbono essere sclassificate o soppresse e quello dei posti disponibili nel ruolo regionale.

Copia dei detti elenchi deve essere inviata al Ministero, al quale vengono di volta in volta comunicate le successive variazioni. Gli stessi elenchi con le successive variazioni vengono redatti dai comuni autonomi della regione e comunicati al provveditore, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero.

194. Entro il 15 giugno il provveditore, in base alle comunicazioni che l'ente gli deve fornire, trasmette al Ministero, per il pagamento della rata che scade al 1 luglio, l'elenco delle scuole non classificate, tenute in gestione dall'ente nell'anno in corso e che rimarranno in esercizio come tali nell'anno successivo.

Le ordinanze del provveditore con cui si istituiscono nuove scuole non classificate o si trasformano scuole classificate devono essere emanate entro il 15 settembre e redatte in duplice copia: una delle quali è inviata all'ente delegato e l'altra al Ministero per il pagamento della prima rata dell'annualità dovuta. Le deliberazioni comunali devono essere invece redatte in triplice copia: una di esse è inviata al Ministero, una al provveditore, ed una all'ente delegato. Se trattasi di scuola comunale di nuova istituzione occorre l'approvazione del consiglio scolastico e del Ministero.

195. Gli enti alle date del 1° novembre, 1° gennaio e 1° marzo trasmettono al Ministero o al comune l'elenco nominativo delle scuole non classificate loro affidate, che non siano state aperte o che nel frattempo abbiano cessato di funzionare. Avvenuta la regolare chiusura delle scuole, trasmettono l'elenco nominativo di quelle in cui non abbiano avuto luogo gli esami. Il Ministero tiene conto dei dati contenuti negli elenchi nel disporre i pagamenti delle rispettive rate.

196. Agli effetti della vigilanza delle autorità scolastiche locali, al principio dell'anno, e successivamente in caso di variazioni, gli enti delegati inviano al direttore didattico ed al provveditore l'elenco nominativo delle scuole gestite, indicando per ciascuna di esse la località in cui è aperta, il numero degli alunni inscritti, divisi per classe, la data di apertura, il nome dell'insegnante. Per le scuole aperte nel territorio dei comuni autonomi l'elenco è inviato al comune, al provveditore ed all'ispettore scolastico.

197. In caso di inadempienza da parte dei comuni autonomi alle disposizioni riguardanti la soppressione di scuole non classificate o la trasformazione di scuole classificate si sostituisce ad essi il consiglio scolastico a norma dell'art. 53 del testo unico.

198. Per la soppressione e la riclassificazione delle scuole considerate in questo capo si tiene conto del numero dei frequentanti nell'ultimo biennio, intendendosi per frequentanti gli alunni regolarmente iscritti che siano stati esaminati.

 

R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1196

Denominazione delle scuole pubbliche elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali.

2. Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole di Stato, scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate. Scuole di Stato sono quelle direttamente amministrate dai provveditori agli studi; scuole rurali [3] quelle gestite per delega da enti di cultura; scuole parificate quelle tenute da enti, corporazioni e associazioni e riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione. Le scuole sussidiate sono quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi nelle forme e con le modalità stabilite dal T. U. 5 feb. 1928, n. 577 . Le norme in vigore che si riferiscono a scuole elementari classificate, non classificate e a sgravio, si intendono rispettivamente applicabili alle scuole di Stato, alle scuole rurali e alle scuole parificate.

 

 

R.D.L. 14 ottobre 1938, n. 177

Ordinamento scuole rurali [4]

1. Sono rurali le scuole elementari dei capoluoghi di comuni, frazioni o borgate con un numero di fanciulli obbligati alla istruzione non superiore a duecentocinquanta e non inferiore a venti, quando si tratti di località abitate da popolazione prevalentemente dedita all'agricoltura. Se le dette scuole si trovano in frazioni borgate di città, esse devono essere distanti almeno due chilometri dal capoluogo.

Le scuole di cui al comma precedente sono scuole di Stato e vengono istituite dal ministro per l'educazione nazionale in seguito a proposta dei provveditori agli studi. Quando il numero degli iscritto superi i sessanta, viene istituita un'altra scuola rurale in modo che gli iscritti in ciascuna scuola non superino i sessanta alunni. Quando il numero dei frequentanti sia stato, per un biennio, inferiore a venti e quello dei promossi inferiore a quindici la scuola rurale viene soppressa.

Le scuole di Stato appartenenti alle categorie stabilite R.D. 1 lug. 1933, n. 786, per le quali sussistono le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasformate in rurali quando rimangano prive di titolari.

2. Le spese per ciascuna scuola rurale non dovranno superare annualmente la somma di lire 7.532.

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è istituita una rubrica speciale col titolo «spese per le scuole rurali», in tre capitoli: uno per le spese di retribuzione ed indennità …………

 

L. 1 giugno 1942, n. 675. -Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

l. Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, iscritti nelle 5 categorie di cui all'art. 15 R.D. 1 lug. 1933, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al R.D.L. 14 ott. 1938, n. 1771, sono impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi. La loro carriera si svolge dal grado 12" al grado 9". Sono soppresse le categorie di cui al predetto art. 15 del R.D. 1 lug. 1933, n. 786, ed è abrogato l'art. 16 dello stesso decreto. Agli insegnanti elementari è dovuta l'aggiunta di famiglia di cui alla L. 27 giu. 1929, n. 1047, e successive modificazioni. Le indennità temporanee di caroviveri previste per gli insegnanti elementari sono soppresse. Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere iscritti il monte pensioni gli insegnanti elementari che si trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per quelli invece assunti in seguito a concorsi banditi posteriormente a tale data si applicano le norme di quiescenza vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salvo che siano stati già iscritti al monte pensioni, nel qual caso continuano invece ad applicarsi le disposizioni del monte stesso.

 

2. Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli inseguanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale [dall'opera nazionale di assistenza all'Italia redenta].

La quota che l'opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'art. 79, primo comma, del T.U. 5 feb. 1928, n. 577, è aumentata in relazione agli aumenti derivanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo ari. 3 e, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'opera,

Analogo trattamento sarà fatto agli insegnanti dipendenti dall'ente « le scuole per i contadini », gestore delle « scuole rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro romano.

 

6. Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al R.D. 14 ott. 1938, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado 12° e al fini della determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado si valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualità di stabilI.

Il servizio prestato è soggetto a tale riduzione soltanto al fini degli aumenti periodici di stipendio.

Gli insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.

 

Legge 31 maggio 1943, n.570

8. Dal 1° ottobre 1943 le scuole amministrate dagli enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei provveditorati agli studi delle province nelle quali sono istituite.

Gli Insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede.

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 75 e 87 del T. U. 5 feb. 1928, n. 577.

 

C.M. 2 maggio 1949, n. 1677/42.- Definizione di Plesso Scolastico.

Per "plesso scolastico" s'intende sia l’insieme di classi affidate a più maestri di uno stesso edificio (ovvero) anche di edifici diversi, ma contigui, e consistenti comunque un unIco organismo scolastico) sia l'insieme di classi affidate a un solo maestro funzionanti in località isolata (scuola unica pluriclasse).

Legge 1° marzo 1957, n. 90

Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1957, n. 76.

 

1.      La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

 

2.      I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro per la pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.

 

3.      Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui all'art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

 

4.      Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel Comune. Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'art. 2 non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio. In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all'art. 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nel conferimento dell'incarico annuale. Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.

 

5.      L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli artt. 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fomire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'art. 2. Ai Comuni che, per le scuole di cui all'art. 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

 

6.      Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.

 

D.M. 13 ag. 1957

 

Articolo unico

L'elenco di cui all'art. 2 della Legge 1° mar. 1957 n. 90, andrà compilato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Ministero, parte prima.

 

Il consiglio scolastico provinciale, nel compilare l'elenco stesso, sentirà per ciascuna sede il parere dell’ispettore scolastico competente per territorio e deciderà in base ai seguenti criteri fondamentali :

a) che la sede della scuola si trovi nel territorio del comune di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

b) che si tratti di scuola pluriclasse con non più di 3 insegnanti.

 

Andrà tenuto presente che non costituisce motivo di esclusione dall'elenco stesso la presenza, accanto a due Insegnanti di lingua materna, dell'insegnamento della seconda lingua nelle sedi in cui tale insegnamento è previsto.

 


 

Pubblichiamo l'ultimo elenco delle scuole elementari di montagna della provincia di Potenza

 

PR0VVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA

Prot.n.40 B/14                                                                                                    Potenza 19/3/1985

 

AI DIRETTORI DIDATTICI DELLA PROVINCIA  LORO SEDI

e  p.c. AGLI ISPETTORI TECNICI PERIFERICI                SEDI             

AI SINDACATI DELLA PROVINCIA                      LORO SEDI

AL RUOLO - ALLA RAGIONERIA                         SEDE            

AL MINISTERO DELLA P.I.                                                          

Dir.Gen.Istruz.Elem. Div.VI -Sez.II                               ROMA        

 

 

 

OGGETTO: Revisione triennale elenchi scuole elementari di montagna. Legge n.9O dell’11/3/1957.

 

Si comunica alle SS.LL. l' elenco delle scuole elementari di montagna di questa provincia, disposto ai sensi della legge 1/3/57 n.9O.

L'elenco comprende le scuole pluriclassi con uno o due insegnanti, situate in zone disagiate, ed è valido per il triennio 10/9/84-9/9/87.

 


comune                                                sede della scuola                                n. insegnanti


BALVANO                                             “SEVINOSA”                          1

PIETRAPERTOSA                                 “ABETINA”                             1 (soppressa 10/09/1985)

TERRANOVA DEL POLLINO              “S.MICALIO”                          1

TERRANOVA DEL POLLINO              "SANGINETA"                        1 ( soppressa 10/9/1985)

 

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

(Lorenzo Cutolo)

 

CG/ps

 

 


[1] Ora scuole rurali (art. 2 del R.D.L. 20 giu. 1935, n. 1196). Tali scuole sono passate alle dirette dipendenze dei provveditori e riordinate. Vedi: R.D. 14 ott. 1938, n. 1771; L. 1 giu. 1942, n. 675 (artt. 1, 2, 6; L. 31 maggio 1943, n. 570 (art. 8) e gli artt. 181 e seguenti del regolamento R.D. 26 aprile 1928 n.1297.

[2] L’articolo 107 (ultimo comma) del testo unico: “ Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non più di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.”

[3] Le scuole rurali hanno cessato di essere per gli artt. 1, 2, L. 1 giu. 1942, n. 675 e I'art. 8 della L. 31 mag. 1943, n. 570.

[4] Le scuole rurali hanno cessato di essere per gli artt. 1, 2, L. 1 giu. 1942, n. 675 e I'art. 8 della L. 31 mag. 1943, n. 570.

 

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