R.D. n.577 del 5 febbraio 1928
Testo Unico delle leggi e delle
norme giuridiche sull’istruzione elementare, post-elementare, e
sulle opere di integrazione
3.
-Scuole non classificate
.
69.
Sono
scuole non classificate tutte le scuole uniche miste a più
classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da
un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di comuni.
R.D. 26 aprile 1928 n.1297
CAPO
XI: SCUOLE NON CLASSIFICATE
§ 1.
-Norme generali
181.
Ciascun ente di cultura di cui all'art. 69, capoverso, del testo
unico, ricevuta la delega alla gestione delle scuole non
classificate, comunica alla direzione generale per l'istruzione
elementare il nome della persona incaricata di partecipare alle
adunanze previste dall'articolo seguente c di quella abilitata a
riscuotere e a dar quietanza.
182.
Entro la seconda quindicina di luglio e nel gennaio di ciascun
anno il direttore generale per la istruzione elementare indice le
adunanze degli enti delegati, con invito da trasmettersi sette
giorni prima. Tali adunanze sono presiedute dal direttore generale
o da un suo delegato. Vi assiste l'ispettore centrale incaricato
della vigilanza sull'azione degli enti delegati.
Delle adunanze si redige processo verbale firmato dal presidente e
da chi esercita le funzioni di segretario.
183.
Il
Ministero determina ogni anno con ordinanza, da comunicarsi agli
enti non più tardi del mese di settembre, per ogni tipo di scuola
da essi gestita, la ripartizione, nei suoi vari titoli. della
somma complessiva stabilita per ciascuna scuola,
184.
Il
provveditore deve tenersi due schedari: a) degli insegnanti
delle scuole non classificate, anche se queste dipendono dai
comuni autonomi, in cui siano annotate le caratteristiche
dell'insegnante (nome, cognome, paternità, luogo e data di
nascita, titoli di studio e benemerenze speciali, servizi
prestati, nonchè la qualifica annuale del suo servizio nelle
scuole non classificate) ; b) delle scuole non
classificate, anche se dipendenti da comuni autonomi, contenente
le caratteristiche topografiche della scuola, le notizie relative
al locali scolastici, agli alunni IscrItti, frequentanti e
promossi, divisi per classi e per sesso, le date di apertura e di
chiusura, il numero delle lezioni tenutevi e il nome degli
insegnanti che annualmente le hanno rette.
185.
Le
autorità scolastiche ispettive e direttive che, nelle loro
funzioni di vigilanza o per incarico del provveditore, visitano le
scuole di qualsiasi tipo gestite dagli enti delegati, riferiscono
al provveditore, il quale, occorrendo, ne informa gli enti
suddetti.
186.
I
provveditori riferiscono al Ministero, annualmente ed ogni volta
che lo ritengano opportuno, sull'opera svolta dagli enti delegati,
in base alle notizie ed ai documenti da questi loro Inviati ed
agli accertamenti compiuti.
187.
Il
piano di lavoro, che gli enti delegati debbono presentare per
l'approvazione, deve pervenire al Ministero entro il 15 luglio.
Entro il 31 dicembre gli enti stessi debbono presentare al
Ministero una relazione finanziaria e morale dell'opera da loro
svolta, In conseguenza della delega, durante l'anno scolastico
precedente, e fornire tutte le relative notizie di carattere
statistico, economico e didattico, che il Ministero abbia
richiesto.
Alla
stessa data del 31 dicembre gli enti delegati versano all'erario,
nelle forme e nei modi stabiliti per la contabilità generale dello
Stato, le eventuali economie verificatesi nella gestione delle
Scuole non classificate.
188.
Il
ministero esercita il suo controllo sull'azione degli enti
delegati relativa alla delega, esaminando registri e documenti
negli uffici degli enti stessi.
§ 2.
-Istituzione delle scuole non classificate.
189.
Non
più tardi del 1 maggio il provveditore e il comune trasmette
all'ente delegato l'elenco delle scuole uniche che in seguito a
sclassificazione devono essergli affidate in gestione, e il numero
di quelle che si possono istituire nel prossimo anno scolastico. I
in relazione alla disponibilità dei fondi.
190.
L'iniziativa per l'istituzione di nuove scuole non classificate
può essere presa, oltre che dal provveditore o dal comune, anche
dall'ente delegato, tenuto conto del numero degli alunni in età
dell'obbligo scolastico che possono, compatibilmente con le
distanze e lo stato di viabilità, convenire in quella determinata
zona.
L'ente delegato, compiute le necessarie indagini, sceglie nella
zona il luogo ove la scuola possa più convenientemente essere
aperta.
191.
Non
più tardi del l0 giugno l'ente delegato, per quanto riguarda le
scuole di nuova istituzione, comunica al provveditore o al comune
il luogo prescelto per l'apertura delle nuove scuole; per quanto
riguarda le scuole trasformate, qualora abbia accertato che alcuna
di esse per le particolari condizioni di luogo non possa
continuare a funzionare nella sede attuale, propone che sia
trasferita in altra località vicina ritenuta più idonea. Il
provveditore o il comune emette quindi il provvedimento di
istituzione o di trasformazione, con l'indicazione delle sedi e
con l'incarico di gestione all'ente delegato.
192.
Le
scuole non classificate, sia provenienti da trasformazione sia di
nuova istituzione, debbono essere provvedute, a carico del comune
ove sorgono, di convenienti locali tanto per l'aula scolastica,
quanto per l'abitazione dell'insegnante, qualora trattisi di
frazione o borgate per le quali ricorrano le condizioni previste
dalla legge per il caso di scuole classificate
.
193.
Il
provveditore redige e tiene al corrente l'elenco delle scuole
uniche classificate della regione che debbono essere sclassificate
o soppresse e quello dei posti disponibili nel ruolo regionale.
Copia dei detti elenchi deve essere inviata al Ministero, al quale
vengono di volta in volta comunicate le successive variazioni. Gli
stessi elenchi con le successive variazioni vengono redatti dai
comuni autonomi della regione e comunicati al provveditore, che a
sua volta ne dà comunicazione al Ministero.
194.
Entro il 15 giugno il provveditore, in base alle comunicazioni che
l'ente gli deve fornire, trasmette al Ministero, per il pagamento
della rata che scade al 1 luglio, l'elenco delle scuole non
classificate, tenute in gestione dall'ente nell'anno in corso e
che rimarranno in esercizio come tali nell'anno successivo.
Le
ordinanze del provveditore con cui si istituiscono nuove scuole
non classificate o si trasformano scuole classificate devono
essere emanate entro il 15 settembre e redatte in duplice copia:
una delle quali è inviata all'ente delegato e l'altra al Ministero
per il pagamento della prima rata dell'annualità dovuta. Le
deliberazioni comunali devono essere invece redatte in triplice
copia: una di esse è inviata al Ministero, una al provveditore, ed
una all'ente delegato. Se trattasi di scuola comunale di nuova
istituzione occorre l'approvazione del consiglio scolastico e del
Ministero.
195.
Gli
enti alle date del 1° novembre, 1° gennaio e 1° marzo trasmettono
al Ministero o al comune l'elenco nominativo delle scuole non
classificate loro affidate, che non siano state aperte o che nel
frattempo abbiano cessato di funzionare. Avvenuta la regolare
chiusura delle scuole, trasmettono l'elenco nominativo di quelle
in cui non abbiano avuto luogo gli esami. Il Ministero tiene conto
dei dati contenuti negli elenchi nel disporre i pagamenti delle
rispettive rate.
196.
Agli
effetti della vigilanza delle autorità scolastiche locali, al
principio dell'anno, e successivamente in caso di variazioni, gli
enti delegati inviano al direttore didattico ed al provveditore
l'elenco nominativo delle scuole gestite, indicando per ciascuna
di esse la località in cui è aperta, il numero degli alunni
inscritti, divisi per classe, la data di apertura, il nome
dell'insegnante. Per le scuole aperte nel territorio dei comuni
autonomi l'elenco è inviato al comune, al provveditore ed
all'ispettore scolastico.
197.
In
caso di inadempienza da parte dei comuni autonomi alle
disposizioni riguardanti la soppressione di scuole non
classificate o la trasformazione di scuole classificate si
sostituisce ad essi il consiglio scolastico a norma dell'art. 53
del testo unico.
198.
Per
la soppressione e la riclassificazione delle scuole considerate in
questo capo si tiene conto del numero dei frequentanti nell'ultimo
biennio, intendendosi per frequentanti gli alunni regolarmente
iscritti che siano stati esaminati.
R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1196
Denominazione delle scuole
pubbliche elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi
magistrali.
2.
Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole di Stato,
scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate. Scuole di
Stato sono quelle direttamente amministrate dai provveditori agli
studi; scuole rurali
quelle gestite per delega da enti di cultura; scuole parificate
quelle tenute da enti, corporazioni e associazioni e
riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione.
Le scuole sussidiate sono quelle aperte da privati, da enti o
associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi
nelle forme e con le modalità stabilite dal T. U. 5 feb. 1928, n.
577 . Le norme in vigore che si riferiscono a scuole elementari
classificate, non classificate e a sgravio, si intendono
rispettivamente applicabili alle scuole di Stato, alle scuole
rurali e alle scuole parificate.
R.D.L. 14 ottobre 1938, n. 177
Ordinamento scuole rurali
1.
Sono rurali le scuole elementari dei capoluoghi di comuni,
frazioni o borgate con un numero di fanciulli obbligati alla
istruzione non superiore a duecentocinquanta e non inferiore a
venti, quando si tratti di località abitate da popolazione
prevalentemente dedita all'agricoltura. Se le dette scuole si
trovano in frazioni borgate di città, esse devono essere distanti
almeno due chilometri dal capoluogo.
Le
scuole di cui al comma precedente sono scuole di Stato e vengono
istituite dal ministro per l'educazione nazionale in seguito a
proposta dei provveditori agli studi. Quando il numero degli
iscritto superi i sessanta, viene istituita un'altra scuola rurale
in modo che gli iscritti in ciascuna scuola non superino i
sessanta alunni. Quando il numero dei frequentanti sia stato, per
un biennio, inferiore a venti e quello dei promossi inferiore a
quindici la scuola rurale viene soppressa.
Le
scuole di Stato appartenenti alle categorie stabilite R.D. 1 lug.
1933, n. 786, per le quali sussistono le condizioni di cui al
primo comma del presente articolo, sono trasformate in rurali
quando rimangano prive di titolari.
2.
Le spese per ciascuna scuola rurale non dovranno superare
annualmente la somma di lire 7.532.
Nel bilancio del
Ministero dell'educazione nazionale è istituita una rubrica
speciale col titolo «spese per le scuole rurali», in tre capitoli:
uno per le spese di retribuzione ed indennità …………
L. 1 giugno 1942, n. 675. -Inquadramento degli insegnanti
dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento
gerarchico delle amministrazioni dello Stato.
l.
Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, iscritti nelle
5 categorie di cui all'art. 15 R.D. 1 lug. 1933, n. 786, e quelli
delle scuole rurali, di cui al R.D.L. 14 ott. 1938, n. 1771, sono
impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo B
dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi. La
loro carriera si svolge dal grado 12" al grado 9". Sono soppresse
le categorie di cui al predetto art. 15 del R.D. 1 lug. 1933, n.
786, ed è abrogato l'art. 16 dello stesso decreto. Agli insegnanti
elementari è dovuta l'aggiunta di famiglia di cui alla L. 27 giu.
1929, n. 1047, e successive modificazioni. Le indennità temporanee
di caroviveri previste per gli insegnanti elementari sono
soppresse. Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere
iscritti il monte pensioni gli insegnanti elementari che si
trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Per quelli invece assunti in seguito a
concorsi banditi posteriormente a tale data si applicano le norme
di quiescenza vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato,
salvo che siano stati già iscritti al monte pensioni, nel qual
caso continuano invece ad applicarsi le disposizioni del monte
stesso.
2.
Fra
gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente
sono compresi anche gli inseguanti delle scuole rurali gestite per
delega ministeriale [dall'opera nazionale di assistenza
all'Italia redenta].
La quota che l'opera
anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'art.
79, primo comma, del T.U. 5 feb. 1928, n. 577, è aumentata in
relazione agli aumenti derivanti dall'attuazione del precedente
art. 1.
Gli
insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui
al successivo ari. 3 e, con decreto del ministro per l'educazione
nazionale, sono messi a disposizione dell'opera,
Analogo trattamento sarà fatto agli insegnanti dipendenti
dall'ente « le scuole per i contadini », gestore delle « scuole
rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro
romano.
6.
Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al R.D. 14 ott.
1938, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono inquadrati nel grado 12° e al fini della
determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado si
valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualità di
stabilI.
Il
servizio prestato è soggetto a tale riduzione soltanto al fini
degli aumenti periodici di stipendio.
Gli
insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di
prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.
Legge 31 maggio
1943, n.570
8. Dal 1° ottobre 1943
le scuole amministrate dagli enti, di cui al precedente articolo,
passano alla diretta gestione dei provveditorati agli studi delle
province nelle quali sono istituite.
Gli
Insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio
nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede.
Per
il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni degli artt. 75 e 87 del T. U. 5 feb. 1928, n. 577.
C.M.
2 maggio 1949, n.
1677/42.- Definizione di Plesso Scolastico.
Per "plesso scolastico" s'intende sia l’insieme di classi affidate
a più maestri di uno stesso edificio (ovvero) anche di edifici
diversi, ma contigui, e consistenti comunque un unIco organismo
scolastico) sia l'insieme di classi affidate a un solo maestro
funzionanti in località isolata (scuola unica pluriclasse).
Legge 1° marzo
1957, n. 90
Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna
Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1957, n. 76.
1.
La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui
agli articoli seguenti.
2.
I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere
dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati
da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro per la
pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due
insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che
debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale
elenco è sottoposto a revisione triennale.
3.
Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento
di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che
abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con
qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle
di cui all'art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un
anno alla classe superiore di stipendio. Analogamente ai fini del
concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e
degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante
non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio
prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in
volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.
4.
Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli,
ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta
di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai
maestri residenti nel Comune. Agli insegnanti di ruolo e non di
ruolo assegnati alle sedi di cui all'art. 2 non può essere
concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di
servizio. In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario
nelle scuole elementari di cui all'art. 2, al maestro residente
nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nel
conferimento dell'incarico annuale. Il maestro incaricato ha
diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla
permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga
vacante.
5.
L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme
contenute negli artt. 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n.
577, di fomire gratuitamente un conveniente alloggio agli
insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni
comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'art. 2.
Ai Comuni che, per le scuole di cui all'art. 2, intendono
costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o
ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono
costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6
per cento come previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 9
agosto 1954, n. 645.
6.
Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle
necessità di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i
convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di
enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una
preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri
dell'economia locale.
D.M. 13 ag. 1957
Articolo unico
L'elenco di cui
all'art. 2 della Legge 1° mar. 1957 n. 90, andrà compilato entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale del Ministero, parte prima.
Il consiglio scolastico provinciale,
nel compilare l'elenco stesso, sentirà per ciascuna sede il parere
dell’ispettore scolastico competente per territorio e deciderà in
base ai seguenti criteri fondamentali :
a) che la sede della scuola si trovi nel territorio del comune di cui
alla legge 25 luglio 1952, n. 991.
b) che
si tratti di scuola pluriclasse con non più di 3 insegnanti.
Andrà tenuto presente che non
costituisce motivo di esclusione dall'elenco stesso la presenza,
accanto a due Insegnanti di lingua materna, dell'insegnamento
della seconda lingua nelle sedi in cui tale insegnamento è
previsto.
Pubblichiamo
l'ultimo elenco delle scuole elementari di montagna della
provincia di Potenza
PR0VVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA
Prot.n.40 B/14
Potenza 19/3/1985
AI DIRETTORI DIDATTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
e p.c. AGLI ISPETTORI TECNICI PERIFERICI
SEDI
AI SINDACATI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AL RUOLO - ALLA RAGIONERIA
SEDE
AL MINISTERO DELLA P.I.
Dir.Gen.Istruz.Elem. Div.VI -Sez.II
ROMA
OGGETTO: Revisione triennale elenchi scuole elementari di
montagna. Legge n.9O dell’11/3/1957.
Si comunica alle SS.LL. l' elenco delle scuole elementari di
montagna di questa provincia, disposto ai sensi della legge
1/3/57 n.9O.
L'elenco comprende le scuole pluriclassi con uno o due
insegnanti, situate in zone disagiate, ed è valido per il
triennio 10/9/84-9/9/87.
comune
sede della scuola
n. insegnanti
BALVANO
“SEVINOSA” 1
PIETRAPERTOSA
“ABETINA” 1
(soppressa 10/09/1985)
TERRANOVA DEL POLLINO
“S.MICALIO” 1
TERRANOVA DEL POLLINO "SANGINETA"
1 ( soppressa 10/9/1985)
IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Lorenzo Cutolo)
CG/ps
Le scuole rurali hanno cessato di
essere per gli artt. 1, 2, L. 1 giu. 1942, n. 675 e I'art. 8
della L. 31 mag. 1943, n. 570.
Le scuole rurali hanno cessato di
essere per gli artt. 1, 2, L. 1 giu. 1942, n. 675 e I'art. 8
della L. 31 mag. 1943, n. 570.
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