RISERVA DEI POSTI PER LE SUPPLENZE
L’aliquota
dei posti di supplenza riservati alle categorie protette non va
calcolata con riferimento alla classe di concorso ma separatamente
nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati.
Il Consiglio
di Stato, sezione IV, con provvedimento n.2078 del 15 - 12 - 99
entra nel merito della attribuzione della riserva di posti ai
sensi della legge 482/68.
Era stata impugnata da parte di un’aspirante inclusa in
graduatoria provinciale degli abilitati la nomina conferita ad una
riservataria inserita nella graduatoria dei non abilitati.
La Commissione Ricorsi e il TAR adito avevano respinto
rispettivamente il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale
sostenendo che la riserva dei posti non opererebbe separatamente
nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati ma
andrebbe calcolata sui posti complessivamente disponibili per
ciascuna classe di concorso.
Il Consiglio di Stato ribalta invece la sentenza sostenendo che
"l’aliquota dei posti riservati alle categorie protette non vada
collocata sui posti complessivamente disponibili per ciascuna
classe di concorso, bensì separatamente nelle due graduatorie
degli abilitati e dei non abilitati, per guisa che al riservatario
può essere accordata preferenza, nel conferimento della supplenza,
solo nell’ambito della graduatoria nella quale è inserito".
Viene inoltre ricordata l’affermazione dell’Adunanza generale del
Consiglio di Stato
(Parere 124 del 7.12.89) con cui si chiarisce che
presupposto di legittimità per l’assunzione di un non abilitato è
l’oggettiva mancanza di candidati abilitati disponibili, dal
momento che la normativa vigente dispone che vengano redatte due
distinte graduatorie (per abilitati e per non abilitati) da
utilizzare separatamente e configura il titolo abilitante come
requisito indispensabile per l’instaurazione del rapporto di
impiego, da cui si può prescindere solo in casi eccezionali.
In conclusione il "favor" accordato dall’ordinamento a chi abbia
titolo alla riserva deve necessariamente contemperarsi con la
normativa di settore che postula il possesso dell’abilitazione
allo svolgimento della funzione docente e consente il ricorso a
personale non abilitato solo a condizione che sia esaurita la
graduatoria degli abilitati.
Ciò non toglie che l’aliquota dei posti riservati deve essere
calcolata sul totale dei posti disponibili in modo che, passando
alla utilizzazione della seconda graduatoria (non abilitati), i
riservatari che vi sono inclusi possano fruire anche dei posti che
sarebbero spettati ai riservatari abilitati (ove ve ne fossero
stati). |