Nota Aran sulle relazioni sindacali
L’Aran ha pubblicato, in data odierna una nota sulla
composizione delle delegazioni trattanti e sulle titolarità delle
prerogative sindacali richiamando gli accordi precedenti e
riassumendo i diversi pronunciamenti sulle relazioni sindacali nel
pubblico impiego.
Si tratta di un documento utile in quanto sono riportati
insieme i vari accordi che regolano la vita della contrattazione,
preziosa nelle scuole e per le RSU.
Roma, 27 maggio 2004
Ecco il testo
27 maggio 2004 - Prot. 4260
A tutte le Amministrazioni
Loro sedi
OGGETTO: Delegazione trattante e titolarità delle
prerogative nei luoghi di lavoro.
Questa Agenzia, in risposta a numerosi quesiti sulle materie in
oggetto, ha già pubblicato sul proprio sito internet nella Sezione
"Relazioni sindacali" varie note di chiarimenti. Pervengono,
tuttavia, ancora molti quesiti di carattere ripetitivo sia in
ordine alla composizione delle delegazioni trattanti nella
contrattazione integrativa che ai soggetti titolari delle
prerogative sindacali (distacchi, permessi, diritto ad indire
l'assemblea, etc...).
Con la presente nota questa Agenzia, al fine di facilitarne la
lettura, intende riportare ad un testo unitario con carattere di
generalità i precedenti chiarimenti, comunicando contestualmente
che non risponderà più a quesiti sulla medesima materia.
A) DELEGAZIONE TRATTANTE NELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
In ordine alla composizione delle delegazioni trattanti di parte
pubblica e di parte sindacale nella contrattazione integrativa
occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nei vigenti
CCNL di comparto e di aree dirigenziali che ne definiscono con
chiarezza i componenti.
§ 1. Delegazione trattante di parte pubblica
La individuazione dei componenti e del presidente, se previsto,
della delegazione trattante di parte pubblica è di esclusiva
competenza dell'Amministrazione.
Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta distinzione tra i poteri di
indirizzo politico-amministrativo e i poteri gestionali. Pertanto,
ad avviso di questa Agenzia, gli organi di governo delle
Amministrazioni di norma non partecipano alla delegazione
trattante.
La delegazione trattante di parte pubblica, di norma indicata nei
CCNL, svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini
della contrattazione integrativa anche su tutti gli altri livelli
di relazioni sindacali (concertazione, informazione,
consultazione, etc..).
I titolari della contrattazione possono avvalersi della assistenza
del personale del proprio o di altri uffici dell'Amministrazione.
Ove nei CCNL sia espressamente prevista la delega da parte del
titolare del potere di rappresentanza ad altro soggetto,
dell'esercizio di tale facoltà sarà data informazione all'apertura
della trattativa, ferma comunque rimanendo la titolarità della
negoziazione in capo al dirigente responsabile dell'Ufficio.
Se la complessità della materia lo richiede nulla vieta
all'Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni,
che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte
pubblica trattante nella conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre, la norma generale che né la
delegazione di parte sindacale, né quella di parte pubblica
possono intervenire nella composizione della altrui delegazione.
§ 2. Delegazione trattante di parte sindacale
La delegazione di parte sindacale è composta dalla RSU e dai
dirigenti accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL che si sta applicando, soggetti
diversi di pari dignità negoziale ed entrambi necessari.
Vale, tuttavia, la pena precisare che il secondo livello di
contrattazione può essere articolato diversamente sul territorio
(per es. per Amministrazione centrale e per sede periferica). E'
questo il caso delle Amministrazioni dei comparti Ministeri,
Aziende, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ricerca e Enti Pubblici non economici articolate sul territorio in
sedi e strutture periferiche, in cui il CCNL prevede una diversa
composizione della delegazione sindacale: nella sede nazionale di
Amministrazione partecipano solo i componenti accreditati dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL che si sta
applicando, nelle altre sedi di contrattazione sia
dell'Amministrazione centrale che periferica (che coincidono con
le sedi di elezione della RSU) anche la RSU. Eventuali eccezioni
devono essere espressamente previste nei CCNL.
Anche la delegazione di parte sindacale nei singoli luoghi di
lavoro è la stessa sia per la contrattazione integrativa che per
tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (concertazione,
consultazione, informazione, partecipazione, etc....).
a) La RSU
La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto
unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è,
pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti
della stessa o alle Organizzazioni sindacali nelle cui liste sono
stati eletti.
La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione
del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma
non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario.
E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del
proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si
esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i
rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
ammesse alla trattativa. Rispetto a ciò l'Amministrazione non è
tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri trattandosi di
atti endosindacali di stretta pertinenza della RSU nel suo
complesso.
Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di
organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga
adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di
partecipare alle trattative (cfr. anche Accordo di interpretazione
autentica stipulato il 6 aprile 2004).
Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse
in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la
costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.
b) Le Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
firmatarie del CCNL
Le Organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano i
propri esponenti nella delegazione trattante sono quelle
firmatarie del CCNL che si sta applicando. Non possono esserci,
quindi, dubbi su quali esse siano in quanto chiaramente indicate
nel frontespizio del CCNL in vigore.
Le Organizzazioni sindacali rappresentative che non sottoscrivono
il CCNL si autoescludono, per il corrispondente biennio
contrattuale, dalla contrattazione integrativa e dalla
partecipazione a tutti gli altri livelli di relazioni sindacali
nei luoghi di lavoro, ove sia prevista la firma del CCNL.
Nella contrattazione integrativa le Organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL sono quelle di categoria. Le Confederazioni
non partecipano alla contrattazione nei luoghi di lavoro.
Non trovano, pertanto, giustificazione le ripetute richieste da
parte di molte Amministrazioni che, pur non avendo alcun potere
discrezionale in merito, chiedono all'Aran quali siano le
Organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione
integrativa, ovvero di confermare o meno se debbano essere
convocate Confederazioni o Organizzazioni che non risultano tra le
firmatarie del CCNL che si sta applicando.
A tale proposito si rammenta nuovamente che l'Aran provvede, ai
sensi di legge, ad accertare le Organizzazioni sindacali
rappresentative ogni due anni, in coincidenza con i bienni
contrattuali e, precisamente, in coincidenza del quadriennio
normativo e primo biennio economico e del secondo biennio
economico. Può, quindi, verificarsi che nel passaggio da un
biennio all'altro le Organizzazioni rappresentative possano
cambiare, perdendo la rappresentatività ovvero acquisendola.
Non c'è nessuna norma che permetta alle Organizzazioni sindacali
che perdono la rappresentatività, dopo la firma del CCNL di
comparto o area, di partecipare alle trattative per il successivo
biennio in virtù del fatto che hanno sottoscritto quello
precedente, anche ove si tratti del contratto afferente al
quadriennio normativo.
I contratti di lavoro, infatti, sono tra di loro autonomi e
seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere
alla contrattazione integrativa. Pertanto, le Amministrazioni in
sede di applicazione dei CCNL sottoscritti, anche in ragione della
possibile diversità dei soggetti firmatari, devono tenere distinti
i contratti integrativi.
I contratti integrativi sono di quattro tipologie:
1 – il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio
normativo e primo biennio economico. La parte normativa è valida
per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione
unica. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare
al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;
2 – il secondo contratto integrativo è solamente di parte
economica e viene stipulato per l'allocazione delle risorse
derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio
economico. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a
partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente
CCNL;
La delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1
continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia
sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento,
il contratto integrativo di cui al punto 2 dovrà essere stipulato
con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del
CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa
non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti
firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del
9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre
2002).
3 – la parte normativa del contratto integrativo può essere
completata con altro contratto, in relazione a quelle materie per
le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al
verificarsi dell'evento (accordi di mobilità, implicazioni
derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali
contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le
Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al
negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in
cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio
normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo
biennio economico – cfr. punti 1 e 2);
4 – il contratto di interpretazione autentica di clausole del
contratto integrativo. Le Organizzazioni sindacali che hanno
titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente
firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola da
interpretare si riferisce.
Occorre precisare cosa succede negli intervalli tra i principali
contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti.
A tal fine si significa che tutti i CCNL prevedono che la gestione
dei fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e che essa,
pertanto, nel rispetto dei criteri generali fissati dal contratto
integrativo quadriennale del punto 1, avvenga annualmente
nell'ambito delle risorse che a consuntivo il contratto
integrativo applicabile in quel momento mette a disposizione.
Resta fermo che la delegazione sindacale che partecipa alle
contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla RSU
come chiarito nel § 2.
§ 3. L'accredito dei dirigenti sindacali (art. 10 del CCNQ
del 7 agosto 1998)
Alla contrattazione integrativa partecipano i dirigenti sindacali
formalmente accreditati dalle Organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando (cfr. punto
precedente). E' importante che le Organizzazioni sindacali
provvedano all'accredito dei propri dirigenti nei tempi previsti (cfr.
art 10 CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto) e nel caso in
cui non lo facciano l'Amministrazione ha il diritto di
richiederlo, essendo questa non solo la condizione che permette di
formare la delegazione, ma anche di garantire la maggiore
stabilità possibile della stessa, di favorire corrette relazioni e
lo sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.
L'accredito del dirigente sindacale deve avvenire da parte di
tutte le Organizzazione sindacali di categoria firmatarie del CCNL
che si sta applicando, anche se nell'Amministrazione una di esse
non ha iscritti, rilevando a tale fine la circostanza della firma
del CCNL e non la presenza di iscritti in quel luogo di lavoro. In
questo caso l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede
territoriale più vicina dell'Organizzazione sindacale, l'accredito
del dirigente per comporre la delegazione trattante nella
contrattazione integrativa.
Pertanto la trattativa si avvia con la convocazione nominativa dei
singoli dirigenti appositamente accreditati.
Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti
alla individuazione da parte del sindacato del proprio dirigente
che può, quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione
interessata o di altra Amministrazione o comunque un dirigente
sindacale dell'organizzazione firmataria del CCNL. Unico vincolo
per l'Amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato
dalla Organizzazione sindacale che ne ha la titolarità ai sensi
delle vigenti norme contrattuali.
I CCNL non prevedono nella delegazione trattante di parte
sindacale la figura del "consulente", né la presenza di altre
figure oltre ai dirigenti sindacali accreditati.
Nulla vieta alle Organizzazioni sindacali, nella loro libertà, di
modificare il nominativo del dirigente accreditato, ma l'atto deve
avere sempre carattere di formalità.
Sotto questo profilo la circostanza che alcune Organizzazioni
sindacali di categoria siano composte da più e diverse sigle
sindacali (costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo in quanto
hanno titolo all'accredito esclusivamente le Organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL nella loro accezione
unitaria ed esatta denominazione indicata nel frontespizio
dello stesso. Non è pertanto necessario che l'Amministrazione
proceda ad alcuna verifica se non quella che l'Organizzazione
sindacale che accredita il dirigente abbia la titolarità per
farlo.
"A titolo di esempio prendendo a riferimento la federazione Diccap
(Snalcc-Fenal-Sulpm) del comparto Regioni e Autonomie locali, il
contratto integrativo dovrà essere firmato sotto la dizione Diccap
(Snalcc-Fenal-Sulpm) - che è l'esatta denominazione riportata nel
frontespizio del CCNL - dal dirigente sindacale accreditato dalla
stessa Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) e non dallo Snalcc o dalla
Fenal o dal Sulpm, singole sigle che la compongono. A tale fine
non rileva la circostanza che nell'Amministrazione vi siano
lavoratori iscritti ad una sola delle sigle (esempio solo alla
Fenal), in quanto la titolarità della firma è in capo alla
federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)."
A conferma di tale principio vi è il fatto che, per essere ammessi
alla contrattazione nazionale e, quindi, alla firma del CCNL che
si applicherà nell'Amministrazione, occorre che la Organizzazione
sindacale sia rappresentativa. La rappresentatività è misurata
dall'Aran (le Amministrazioni non hanno competenza in merito) ed è
in capo alla federazione sindacale unitariamente intesa e non alle
singole componenti che, pertanto, non possono mai operare
singolarmente e disgiuntamente negli atti esterni.
Come già detto solo la sottoscrizione di un nuovo CCNL può
modificare i soggetti titolari dell'accredito del dirigente
sindacale. E', di conseguenza, evidente che il mutare della
composizione di una federazione sindacale nell'arco di una vigenza
contrattuale (nuove affiliazioni o disaffiliazioni) è solo un
fatto interno alla stessa che non incide sulla titolarità
dell'accreditante né sulla sua denominazione, che resta quella
indicata sul frontespizio del CCNL che si sta applicando, sino che
di essa non si sia preso atto a livello nazionale con la
rappresentatività del successivo biennio.
Se, in conseguenza di tali mutamenti, un dirigente sindacale già
accreditato passa da un sindacato ad un'altro, l'Amministrazione
non ha alcun potere di intervento per impedirne la partecipazione
al tavolo negoziale per conto del nuovo sindacato a condizione
che, quest'ultimo sia rappresentativo e firmatario del CCNL che si
sta applicando e che abbia provveduto ad un formale nuovo
accredito.
A migliore comprensione, nell'intento di fare la massima
chiarezza, si significa, inoltre, che le singole sigle costituenti
o affiliate alla federazione firmataria del CCNL non hanno mai
titolo in proprio alle prerogative sindacali in quanto non
rappresentative singolarmente né firmatarie del CCNL.
§ 4. Il numero dei componenti delle delegazioni trattanti
Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni
trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere
fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta.
Affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è
comunque auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche
relazioni sindacali siano regolate attraverso protocolli locali.
La natura di tali protocolli è quella di fissare le regole di un
operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni
stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla
materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la
contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai
CCNQ e dal CCNL.
La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del
luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di
correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali,
tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro
lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri
sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti,
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede
e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti,
principi che debbono essere condivisi tra le parti.
B) TITOLARITÀ E UTILIZZO DELLE PREROGATIVE SINDACALI
(DISTACCHI, PERMESSI, ETC...) NEI LUOGHI DI LAVORO
§ 1. I soggetti titolari delle prerogative
Nel quadro generale delineato dal vigente CCNQ del 7 agosto 1998 i
diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti alla RSU
e alle Organizzazioni sindacali rappresentative (tutte, a
prescindere dalla circostanza che abbiano o meno sottoscritto il
CCNL che si sta applicando).
Le Organizzazioni sindacali non rappresentative, per il biennio
contrattuale corrispondente, non sono titolari di alcuna
prerogativa; unica eccezione è la possibilità, per le stesse, di
comunicare il nominativo del responsabile del proprio terminale
associativo, cui non fa seguito l'utilizzo di prerogative
sindacali non avendone, appunto, la titolarità.
§ 2. I dirigenti sindacali fruitori delle prerogative e le
modalità della richiesta
Fermo rimanendo che i soggetti che possono richiedere l'utilizzo
delle prerogative sindacali sono quelli sopracitati, l'art. 10 del
CCNQ del 7 agosto 1998 indica quali sono i dirigenti sindacali che
hanno titolo nell'Amministrazione ad usufruirne: a tale fine non
va confusa la titolarità delle prerogative, che è esclusiva delle
RSU e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, con le
persone fisiche per le quali possono, appunto, venire richieste e
che sono:
a) i dirigenti sindacali eletti nella RSU, essendo quest'ultima
titolare del monte-ore di Amministrazione. E' di esclusiva
competenza della RSU stabilire l'utilizzo al suo interno dei
permessi di pertinenza. Le Amministrazioni, pertanto, non devono
assegnare il monte-ore ai singoli componenti della RSU ma alla RSU
quale organismo sindacale unitario (cfr. nota Aran n. 5126 del 4
luglio 2003). E', infatti, la RSU, nella sua interezza, ad essere
titolare non solo del monte-ore di cui sopra, ma anche del diritto
di affissione e dei locali, di indire l'assemblea sindacale e di
partecipare ai tavoli negoziali. I componenti della RSU rilevano
solo al suo interno nella formazione delle decisioni e nel suo
funzionamento, ma non hanno rilievo esterno. In tal senso non può
trovare alcuna legittimazione la richiesta di una Organizzazione
sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di
prerogative sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di
pertinenza del componente della RSU eletto nella propria lista. La
RSU, come già detto, una volta eletta è autonoma, vive di vita
propria e decide come utilizzare al suo interno il monte-ore dei
permessi;
b) i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) dei
dirigenti dipendenti dell'Amministrazione accreditati dalle
Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali;
c) i dirigenti sindacali accreditati dalle Organizzazioni
sindacali rappresentative quali esponenti nella delegazione
trattante (se il dirigente sindacale accreditato nella delegazione
trattante è dipendente di una altra Amministrazione il monte-ore
da utilizzare sarà quello dell'Amministrazione di appartenenza del
dipendente);
d) i dirigenti sindacali accreditati quali terminali associativi
da parte delle Organizzazioni sindacali rappresentative;
e) i dirigenti sindacali componenti dei Comitati Direttivi
previsti, a tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle
Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative che non
sono in distacco o aspettativa sindacale.
La richiesta di utilizzo delle prerogative non può essere fatta
dal dirigente sindacale a nome proprio ma dall'Organizzazione che
ne è titolare.
Anche a tale proposito, in generale, si significa nuovamente
l'importanza già richiamata dell'accredito formale da parte
dell'Organizzazione sindacale del proprio dirigente da cui,
appunto, discende il diritto della persona fisica ad usufruire
delle prerogative, ma anche il diritto alla tutela prevista
dall'art.18 del CCNQ. La qualità di dirigente sindacale, infatti,
deriva esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti nella RSU
o dall'accredito delle Organizzazioni sindacali che ne hanno la
titolarità e, per essere fatta valere, deve essere formalmente
conosciuta dall'Amministrazione.
La richiesta dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre
preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in
generale dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali
accordi locali. E', pertanto, da escludere che l'Organizzazione
intervenga a posteriori per sanare l'assenza del proprio dirigente
sindacale in quanto, nell'utilizzo dei permessi, deve essere
sempre garantita la funzionalità dell'attività lavorativa
dell'ufficio in cui il dipendente, accreditato quale dirigente
sindacale, lavora.
L'Amministrazione deve, pertanto, esercitare le proprie forme di
controllo nei confronti di dipendenti che si assentano dal
servizio per mandato sindacale di cui non risulta alcuna
comunicazione ufficiale, né richiesta da parte dell'Organizzazione
sindacale.
Nessuna norma vieta che il medesimo dipendente ricopra,
contemporaneamente, più cariche sindacali (ad esempio che sia
eletto nella RSU e membro di un Comitato direttivo o
rappresentante del terminale associativo) rientrando tale
valutazione nelle autonome e libere scelte delle Organizzazioni
sindacali. Rileva, invece, per l'Amministrazione, che l'utilizzo
delle prerogative sindacali sia correttamente correlato alla
specifica fattispecie per la quale viene richiesto, essendo i
monte-ore permessi diversi, fermo rimanendo che le prerogative in
capo alla RSU non possono mai essere utilizzate dalle
Organizzazioni sindacali.
Non esiste alcun limite massimo al numero di dipendenti che
possono esser nominati dirigenti sindacali ma solo la esatta
definizione e quantificazione dei diritti sindacali
complessivamente fruibili.
A tale proposito vale la pena di chiarire ulteriormente la
figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti
sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall'art.
10 del CCNQ del 7 agosto 1998, purché nominati dalle
Organizzazioni sindacali rappresentative, ma la natura di mera
struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale.
In tal senso, affinché il terminale associativo possa partecipare
ai tavoli negoziali della contrattazione integrativa, occorre che
lo stesso sia anche formalmente accreditato quale componente della
delegazione trattante da parte della Organizzazione sindacale
titolata (cfr. anche il §1 del punto B per i terminali delle
organizzazioni sindacali non rappresentative).
Nel caso di federazioni di categoria composte da più e diverse
sigle sindacali (costituenti o affiliate) vale quanto già detto
nel precedente punto relativamente all'accredito dei dirigenti
sindacali a cui si rinvia, ribadendo che, per la individuazione
del soggetto titolare delle prerogative sindacali, occorre sempre
fare riferimento alla federazione unitariamente intesa e non alle
singole componenti della stessa. Ne deriva, conseguentemente, che
anche per la individuazione dei dirigenti sindacali abilitati nei
luoghi di lavoro ad usufruire delle prerogative, occorre fare
riferimento esclusivamente alle comunicazioni provenienti dalla
federazione. Eventuali accrediti o designazioni effettuate in modo
autonomo dalle singole sigle che la compongono non possono essere
presi in considerazione.
C) LA TIPOLOGIA DELLE PREROGATIVE SINDACALI E LE CAUSALI
Le prerogative sindacali previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 sono:
a. il diritto di assemblea
b. il diritto ai locali
c. il diritto di affissione
d. il diritto ai distacchi e ai permessi retribuiti
e. il diritto alle aspettative a i permessi non retribuiti
f. il diritto di nominare i terminali associativi.
§ 1. I distacchi sindacali
Nella presente nota non si fa riferimento all'istituto dei
distacchi sindacali in quanto già chiaramente disciplinato dai
CCNQ, l'ultimo dei quali, per il personale dei comparti, è del 18
dicembre 2002, evidenziando solamente, che, trattandosi di materia
definita nazionalmente, le Amministrazioni non hanno alcuna
competenza sulla loro determinazione e distribuzione.
L'esatta denominazione delle Organizzazioni sindacali
rappresentative e delle Confederazioni cui aderiscono, nonché le
quantità di prerogative spettanti, sono esclusivamente quelle
indicate nei vigenti CCNQ, a cui, pertanto, si rinvia.
Per la concessione dei distacchi si richiama il rispetto delle
procedure previste nel CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dal
CCNQ del 27 gennaio 1999.
§ 2. I permessi dell'art. 11 dei CCNQ 7 agosto 1998 e
seguenti
Quanto sopra riportato sui distacchi sindacali vale anche per i
permessi dell'art. 11 (CCNQ del 7 agosto 1998 e seguenti) nel
senso che la loro titolarità e quantificazione (limite massimo) è
fissata a livello nazionale e non vi è alcun tetto per il loro
utilizzo nell'Amministrazione.
Il rispetto del monte-ore complessivo è a carico del sindacato che
ne è titolare per cui l'unico obbligo per l'Amministrazione è
l'adempimento dell'art. 11, comma 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.
La loro fruizione è esclusivamente riservata ai
dipendenti/dirigenti sindacali in servizio e, quindi, non
collocati in distacco o aspettativa sindacale, che siano
componenti degli organismi direttivi statutari (nazionali,
regionali, provinciali e territoriali) delle Confederazioni ed
Organizzazioni sindacali di categoria che ne hanno titolo (cfr.
tavole allegate ai vigenti CCNQ) ed è legata alla circostanza
della convocazione della riunione dei predetti organismi. Tali
permessi non possono, quindi, essere cumulati surrettiziamente fra
di loro, se non nei limiti della partecipazione alle riunioni
degli organismi statutari per le quali possono essere richiesti e
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella per
cui sono stati previsti.
Le Confederazioni possono utilizzare i permessi dell'art. 11 per
le proprie Organizzazioni di categoria anche nei comparti ove
queste non sono rappresentative.
Va osservato che, nel caso di specie, la qualità di dirigente
sindacale deriva dall'appartenenza all'organismo statutario a
prescindere da ogni altra carica sindacale. Non rientra, pertanto,
tra le causali dell'art. 11 la partecipazione al tavolo di
contrattazione integrativa per la quale devono essere utilizzati i
relativi permessi, cioè il monte-ore dell'Amministrazione ove si
presta servizio.
E' responsabilità dell'Organizzazione e della Confederazione
sindacale di appartenenza del dirigente sindacale il corretto
utilizzo dei permessi e la indicazione della precisa causale per
cui se ne chiede la fruizione. Alle stessa compete, inoltre, il
dovere del preavviso secondo la normativa di comparto vigente e le
modalità, all'uopo concordate, in sede locale.
Nulla vieta all'Amministrazione di concordare in sede locale che
alla richiesta di utilizzo dei permessi dell'art.11 sia allegata
copia della convocazione del Comitato direttivo a cui il dirigente
sindacale deve partecipare.
I permessi dell'art. 11 sono compatibili con quelli previsti dal
monte-ore di Amministrazione, ma non cumulabili ai fini di
distacchi parziali.
I permessi dell'art. 11 sono, altresì, compatibili, in quanto
fruiti per finalità diverse, con forme di distacco part-time
(mentre non lo sono i permessi dell'art. 8 e 9 di cui al
successivo paragrafo). In caso di part-time orizzontale o
verticale l'art. 11 trova, ovviamente, applicazione solo nei
giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa.
§ 3. Il monte-ore di Amministrazione
Per quanto riguarda il monte-ore di Amministrazione si
rinvia alla nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003, relativamente ai
soggetti titolari, al calcolo e alla distribuzione.
La causale principale per la quale il monte-ore di Amministrazione
è stato previsto è la partecipazione al tavolo della
contrattazione integrativa, nel caso in cui le trattative si
svolgano durante l'orario di lavoro, ma può essere utilizzato
anche per altre riunioni, convegni e congressi sindacali.
Le Organizzazioni sindacali possono fare utilizzare il monte-ore
di pertinenza anche ai propri dirigenti dei terminali associativi
per la loro attività.
I permessi del monte-ore di Amministrazione possono essere
cumulati (cfr. anche art. 10 comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998
come modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel caso in cui il
cumulo delle ore si configuri come un distacco) ma, in questo
caso, non è possibile utilizzarli congiuntamente al distacco
sindacale part-time, per evitare che questo si trasformi
surrettiziamente in un distacco a tempo pieno.
Le Amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare
che né la RSU né le Organizzazioni sindacali rappresentative
utilizzino, nell'anno considerato, ore eccedenti a quelle di
pertinenza, al fine di evitare il successivo recupero ed un
inutile contenzioso.
Le ore non utilizzate nell'anno corrispondente rappresentano un
risparmio per l'Amministrazione e non possono essere sommate a
quelle dell'anno successivo.
I minuti utilizzabili per quantificare il monte-ore di
Amministrazione sono predefiniti dai CCNQ (cfr. nota Aran citata)
e, pertanto, l'Amministrazione non può aumentarli, trattandosi di
materia non disponibile per la contrattazione integrativa.
I soggetti titolari del monte-ore, vale a dire la RSU e ciascuna
delle singole Organizzazioni sindacali rappresentative, possono
attingere esclusivamente dal monte-ore di pertinenza, non
prevedendo il CCNQ alcuna compensazione (vale a dire che le
Organizzazioni sindacali non possono attingere dal monte ore della
RSU e analogamente la RSU dal monte ore di Amministrazione delle
Organizzazioni sindacali).
Al proposito si ritiene opportuno evidenziare che anche il
monte-ore di Amministrazione di pertinenza rispettivamente delle
Organizzazione sindacali rappresentative del comparto e quello
dell'area dirigenziale non sono tra di loro compensabili,
trattandosi di monti-ore utilizzabili per finalità diverse essendo
diversi e distinti i CCNL e i CCNQ. Anche in questo caso le
Organizzazioni possono attingere esclusivamente dal monte-ore di
pertinenza. Vale a dire che nel caso in cui a fruire del permesso
sia un dipendente accreditato quale dirigente sindacale per la
trattativa di comparto si deve usare il monte-ore del comparto
ovvero nel caso di dipendente accreditato per la trattativa della
dirigenza il monte-ore da utilizzare è quello della dirigenza.
Rientra, infatti, nella libertà sindacale, che un dipendente non
dirigente possa essere accreditato nella delegazione della
dirigenza o viceversa, ma il monte ore da utilizzare è quello per
il quale è avvenuto l'accredito.
§ 4. Aspettative e permessi non retribuiti
Relativamente alle aspettative e ai permessi non retribuiti la
titolarità a richiederli resta in capo alle sole Organizzazioni
sindacali rappresentative. Il CCNQ del 18 dicembre 2002 ha fissato
il limite di cumulabilità tra distacco retribuito part-time e
aspettativa non retribuita.
§ 5. I diritti di affissione, all'uso dei locali e di
assemblea
Relativamente ai diritti di affissione e di uso dei locali,
rientrando tali diritti tra quelli a sostegno dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro, la loro titolarità è in capo alla
RSU, unitariamente intesa, e alle Organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative (le Confederazioni non hanno titolarità
in proprio). Tali diritti sono disciplinati dal CCNQ del 7 agosto
1998.
Nel caso in cui la RSU e i sindacati rappresentativi richiedano la
disponibilità di strumentazioni aggiuntive a quelle previste,
nulla vieta di concordarne l'utilizzo secondo i livelli di
contrattazione integrativa dell'Amministrazione, ma ciò non può
comportare un aggravio di spesa e costi aggiuntivi per
l'Amministrazione stessa.
Anche il diritto di assemblea rientra tra quelli di
cui al precedente capoverso.
Il diritto è in capo ai dipendenti che possono esercitarlo
partecipando, durante l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale
per un minimo di 10 ore annue pro capite, limite che può essere
aumentato dal CCNL, a cui si rinvia. Si tratta quindi di un
monte-ore annuo individuale spettante esclusivamente ai
lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base alla
effettiva partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali,
sulla base della rilevazione delle presenze che è di competenza
dell'Amministrazione.
L'assemblea può essere indetta dalla RSU unitariamente intesa,
dalle Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e
dalle RSA della dirigenza. L'indizione può avvenire singolarmente
da ogni soggetto che ne ha la titolarità (ad esempio dalla RSU o
da una sola organizzazione) ovvero congiuntamente da più soggetti
(ad esempio da tutte le organizzazioni sindacali assieme ovvero
dalle stesse o parte di esse assieme alla RSU).
Il CCNQ del 7 agosto 1998 e i contratti nazionali di lavoro
disciplinano, il primo in via generale e i secondi nella
specificità di comparto, le modalità di richiesta e di svolgimento
dell'assemblea (cfr. in particolare il CCNL della Scuola).
Poiché, come già sopra precisato per altri istituti, i contratti
di lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali
sono distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le
assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono
separatamente. Il diritto di indire l'assemblea per il personale
non dirigente è in capo alla RSU e alle Organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i
dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo alle
Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle
RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del
comparto).
L'unica eccezione è il caso in cui una Organizzazione
rappresentativa sia nel comparto che nell'area dirigenziale indica
una assemblea sindacale unica per materie di interesse comune.
Sarà cura dell'Amministrazione rilevare le presenze in quanto le
ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte-ore
annuo.
I soggetti che nell'Amministrazione operano coi poteri del privato
datore di lavoro - ad esempio il Dirigente scolastico (Preside)
negli Istituti scolastici - non possono partecipare all'assemblea
indetta per il personale del comparto se non specificatamente
invitati.
Gli argomenti trattati nell'assemblea sono quelli di interesse
sindacale, rientrando in tale espressione un contenuto molto ampio
e cioè tutti gli argomenti che il sindacato assume in rapporto ai
propri obiettivi.
Gli unici soggetti esterni al posto di lavoro che possono
partecipare all'assemblea sono i dirigenti sindacali, previa
formale comunicazione all'Amministrazione con preavviso scritto
almeno tre giorni prima.
D) ATTIVITÀ SINDACALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 l'attività prestata dal
dirigente sindacale in permesso o in distacco retribuito è
equiparata a quella del servizio, nel significato che l'attività
sindacale non pregiudica la maturazione dell'anzianità di servizio
ai fini della carriera e della pensione.
In presenza del distacco sindacale retribuito, anche derivante dal
cumulo dei permessi orari (nel caso in cui si configuri come un
distacco), il dirigente sindacale, per tutto il periodo che ne
usufruisce, non matura le ferie, non essendo, appunto, in
servizio. Non è, invece, prevista alcuna riduzione delle ferie per
il personale che utilizza i permessi orari giornalieri.
Il dipendente che rientra in servizio al termine del distacco
sindacale non può avanzare, nei confronti dell'Amministrazione,
pretese relative ai rapporti intercorsi con il sindacato durante
il periodo del proprio mandato, né chiedere di usufruire delle
ferie non godute durante il distacco sindacale in quanto non
maturate nell'Amministrazione.
La possibilità di utilizzare i distacchi in modo flessibile
(prestazione lavorativa ridotta) rappresenta una modalità di
fruizione del distacco. Comunque, ove si usufruisca di un distacco
part-time, questo non incide sulla determinazione delle
percentuali massime previste per la costituzione di tali rapporti
di lavoro.
In generale la normativa applicabile al dipendente in distacco
part-time è quella prevista nei CCNL per il rapporto di lavoro
part-time orizzontale o verticale, anche per quanto riguarda il
limite minimo di prestazione che deve essere garantita. Unica
eccezione è il trattamento economico che è quello disciplinato in
via generale per i distacchi sindacali (cfr. art. 17 del CCNQ del
7 agosto 1998 e CCNL di comparto o area).
L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le
riunioni con le quali le pubbliche Amministrazioni assicurano i
vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai
CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori
dell'orario di lavoro. E', pertanto, necessario che le
Amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione onde
evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore
conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità
della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma
prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la
trattativa fuori dall'orario di lavoro, come, ad esempio, in caso
di convocazione delle parti sindacali motivate dalla assoluta
urgenza di assumere decisioni concordate, attraverso le relazioni
sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi, vengano
adottate tutte le forme possibili di articolazione dell'orario di
lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale
(es. cambio del turno, etc.). Sulla materia si rinvia anche alla
nota Aran n. 1702 del 15 febbraio 2002.
Per l'esercizio dell'attività sindacale ai dipendenti non spettano
i trattamenti accessori direttamente legati alla prestazione del
servizio istituzionale (missioni, straordinario, rimborso spese,
etcc.).
*****
Il contenuto delle presente nota di chiarimenti ha precisi
riferimenti nei Contratti collettivi nazionali quadro e nei
Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto e aree
dirigenziali che, per facilitare e rendere più scorrevole la
lettura della presente nota, non sono stati citati nel contenuto
della stessa.
Di seguito sono, comunque, elencati i Contratti collettivi
nazionali quadro che costituiscono la fonte della presente nota di
chiarimenti con a fianco indicati gli articoli vigenti:
7 agosto 1998 - CCNQ sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali: tutti gli articoli
7 agosto 1998 - Accordo collettivo quadro per la
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale: tutti gli articoli
27 gennaio 1999 - CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ
del 7 agosto 1998: artt. 2, 5 e 6
9 agosto 2000 - CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei
comparti nel biennio 2000-2001: art. 6
13 febbraio 2001 - Accordo di interpretazione autentica
dell'art. 1, comma 3 - parte seconda - dell'accordo collettivo
quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato
il 7 agosto 1998
27 febbraio 2001 - CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle
aree dirigenziali nel biennio 2000-2001: tutti gli articoli
21 marzo 2001 - CCNQ per la ripartizione dei distacchi
nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001:
tutti gli articoli
18 dicembre 2002 - CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei
comparti nel biennio 2002-2003: tutti gli articoli
6 aprile 2004 - Contratto di interpretazione autentica
dell'art. 8 della parte I dell'accordo collettivo nazionale quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale
Si rinvia, pertanto, alla lettura dei suddetti contratti
congiuntamente a quella dei CCNL e dei precedenti chiarimenti,
espressi anche su altre materie, tutti pubblicati sul sito
internet di questa Agenzia www.aranagenzia.it nella Sezione
"Relazioni Sindacali".
Nella speranza di avere fornito un contributo, si significa
l'importanza della corretta applicazione delle norme contrattuali. |